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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7015 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13651 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione delibera assemblea condominiale trattenuta in decisione con ordinanza del 27.12.2024 vertente
TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3 ed in qualità di procuratrice del fratello C.F. Parte_4
, in forza di atto per Notaio del 21/02/2011; C.F._4 Persona_1
C.F , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_5 C.F._5 in atti, dall'Avv. Gerardo Grande, presso il cui studio in Napoli alla Via A. Vespucci
n. 9 hanno eletto domicilio;
- ATTORI - CONTRO
, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore C.F. CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Dolores Scotto di Uccio, presso il cui studio in Napoli C.so Umberto I n. 237 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note sostitutive dell'udienza del 10.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. e in proprio ed in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di procuratrice del fratello e , premesso di essere Parte_4 Parte_5 condomini del , ubicato in Napoli alla Controparte_3 CP_1
, amministrato da , essendo proprietari di unità immobiliari site
[...] CP_2 nel fabbricato B del suddetto , con l'atto di citazione introduttivo del presente CP_1 giudizio hanno impugnato le deliberazioni assunte dal supercondominio nel corso dell'assemblea del 20.1.2022 limitatamente al punto 1) all'odg perché integralmente viziate da eccesso di potere essendo volte solo ad eludere la definizione di altro giudizio già pendente ed avente ad oggetto la delibera del
13.10.2021 (il cui contenuto è stato ratificato con la delibera opposta in questa sede); sarebbe inoltre illegittima per erroneità del piano di riparto ratificato avente ad oggetto la spesa straordinaria per la transazione da stipulare con l'Avv.
Carbone.
Più nel dettaglio, con il primo motivo di opposizione hanno lamentato che l'assemblea si sarebbe limitata a ratificare il medesimo illegittimo deliberato adottato in data 13.10.21 (già impugnato dagli odierni attori) senza sostituire in modo chiaro e conforme alla legge la prima del 13.10.2021 e ciò al solo fine di
“eludere il giudizio ormai prossimo, e costringendo gli attori ad una defatigante attività processuale”.
In buona sostanza nella prospettazione attorea l'effetto “sanante” ricercato dal condominio con la seconda delibera non sarebbe stato raggiunto “poiché ha meramente sovrapposto ad un deliberato invalido, uno successivo, identico, e viziato per gli stessi motivi del primo”.
Con il secondo motivo di opposizione hanno sostenuto l'illegittimità del piano di riparto delle spese nascenti dall'accordo transattivo del con l'avv.to CP_1
Carbone assumendo anzitutto che gli stessi avendo ottenuto l'annullamento della delibera in base alla quale vennero emessi i decreti ingiuntivi opposti e poi revocati non sarebbero tenuti a partecipare alla spesa per il compenso oggetto di transazione legato a tutti i “ contenziosi scaturiti dai giudizi di opposizione dove il è risultato quasi sempre soccombente”. CP_1
Nella prospettazione degli attori i “condomini che hanno promosso con esito vittorioso
l'impugnativa alla delibera assembleare di approvazione dei bilanci sono l'evidente rappresentazione di un unico “centro di interesse” contrapposto al condominio. Infatti il
2 condominio mantiene la qualità di soccombente rispetto al gruppo di condomini che hanno proposto l' impugnativa poiché è grazie al loro intervento che si è addivenuti, non solo all'annullamento della delibera illegittima, ma anche degli illegittimi decreti ingiuntivi da essa scaturiti: in tale quadro, il criterio della soccombenza ai fini della ripartizione non può che rimanere unitario (sul punto cfr. Corte appello Catania sez. II, 30/11/2018, n.2556)”.
“Questo comporta la necessità di escludere tutti condomini vittoriosi dal riparto delle spese legali che il deve affrontare, sia per la propria difesa, sia per le condanne Controparte_3 subite. Pertanto la delibera assunta al punto uno che ha stabilito la ripartizione della somma di € 75.000,00 secondo i millesimi della tabella B, è da considerasi illegittima e va annullata”.
In via gradata gli attori hanno chiesto di annullare la decisione relativa al citato piano di riparto perché in ogni caso viziato nella parte in cui non ha escluso gli attori dalla compartecipazione alle spese legali relative ai procedimenti in cui essi sono risultati vittoriosi.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2022
[...] eccependo la parziale carenza di legittimazione attiva degli attori, l'insussistenza del vizio di eccesso di potere avendo il Condominio nuovamente deliberato il
20.1.2022 confermando le decisioni assunte nella riunione del 13.10.2021 ma emendando il vizio di eccesso di delega dell' Arch. che era stato contestato CP_4 con l'opposizione da cui era scaturito il collegato giudizio RG 6933/2022.
In ordine al secondo motivo di opposizione il ha eccepito la CP_1 correttezza dei criteri di riparto della spesa da corrispondere per l'adempimento della transazione sottoscritta dal con l'avv.to Carbone in quanto, CP_1 contrariamente al ragionamento degli attori, questi ultimi non possono ritenersi un centro unitario di interessi contrapposto al nei diversi giudizi di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo proposti da diversi ed altri condòmini.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene l'opposizione solo parzialmente fondata limitatamente alla decisione assembleare relativa al punto 1) all'odg di ratifica ed approvazione del piano di riparto richiamato nel verbale del 20.1.2022 relativo
3 alla spesa da sostenere per l'attuazione dell'accordo di mediazione sottoscritto dal con l'avv.to Carbone in data 9.11.2021. Controparte_1
Anzitutto l'opposizione è procedibile avendo gli attori dimostrato di avere previamente svolto il tentativo di mediazione (verbale del 21.4.2022).
Il parziale difetto di legittimazione attiva eccepito dal convenuto non sussiste in quanto gli attori, pacificamente condòmini del Controparte_1
[...
, come dagli stessi chiarito nella memoria di cui all'art. 183 comma sesto n. 1
c.p.c., hanno agito a tutela esclusiva della loro posizione in relazione alla quota parte di spesa che essi assumono illegittimamente posta a loro carico.
L'esame dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi non consente di ritenere che essi abbiano agito e richiesto la pronuncia anche in favore degli altri condòmini risultati vittoriosi all'esito delle opposizioni ai diversi decreti ingiuntivi da questi ultimi proposte.
Ancora, in via preliminare, e prima di esaminare l'impugnazione del merito si evidenzia che il connesso procedimento recante RG 6933/2022 è stato scardinato dal ruolo della scrivente per la formazione del ruolo della Dott.ssa e le Pt_6 parti nulla hanno ulteriormente evidenziato ai fini della eventuale riunione dei procedimenti.
Tanto chiarito, il primo motivo di opposizione è infondato.
Come è noto il vizio di eccesso di potere è evenienza piuttosto residuale in quanto esso presuppone la chiara ed evidente deviazione della decisione assembleare dalla sua funzione;
solo in questo caso il Giudice non opera un controllo sull'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall'assemblea, che gli
è preclusa, e si limita a stabilire se la decisione dell'assemblea possa ritenersi o meno il frutto dell'esercizio legittimo del potere dell'assemblea.
Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal condominio nella comparsa di risposta e non contestato in parte qua dagli attori, con la delibera impugnata il
4 Condominio ha emendato il vizio di eccesso di delega riconosciuto dal medesimo ente in relazione alla decisione collegiale del 13.10.2021. Pertanto nel legittimo esercizio del potere di autotutela che compete all'assemblea quest'ultima ha ritenuto di confermare le decisione assunte in quella riunione sanando il vizio procedurale.
Peraltro si deve osservare che con la decisione relativa al punto 1) all'odg l'assemblea non si è limitata a ratificare le decisioni assunte con la delibera del
13.10.2021.
Il punto 1 all'odg sul quale l'assemblea ha deciso è il seguente Mediazione promossa dall' avv. Carbone per compensi quale avvocato del condominio: Ratifica dei deliberati assembleari del 13/10/2021 ed il conseguente accordo di mediazione sottoscritto con l' avv.
Carlo Carbone in data 09/11/2021.
L'assemblea nella prima parte del deliberato ha ratificato il deliberato
[... assembleare del 13/10/2021 "Di dare mandato all' amministratore ed all' avv. Scotto di chiudere un accordo transattivo in mediazione con l' avv.to Carlo CP_5
Corbone per un importo limite di € 75.000,00 (settantacinquemila//00) omnicomprensivo oltre alle spese dell'intero procedimento di mediazione a condizione che l'avv. Carbone aceetti di perseguire gli eventuali condomini insolvanti nel pagamento delle quote condominiali straordinarie che l'amminstratore emetterà per il pagamento del compenso in favore dell' avv.Carbone stesso…………. L'Assemblee sempre con le maggioranze e le astensioni di cui sopra ratifica altresì il deliberato così recitante" di dare mandato all'amministratore, in caso di accordo cen l'avv. Carbone, di ripartire tutti i costi inerenti la trattativa utilizzando i millesimi di cui alla Tabella B del regolamento di condominio ed utilizzate nell'ultimo brilancio di condominio approvato e lo autorizza altresì ed emettere e riscuotere le relative bollette straordinarie. I
Condomini dell' isolato D, come sopra riportati, ribadiscono quanto sopra riportato relativamente alla espressa riserva.
Nell'ultima parte della decisione relativa al primo punto 1) all'odg l'assemblea ha anche valutato un nuovo aspetto dato dalla sottoscrizione dell'accordo di mediazione concluso con l'Avv.to Carbone il 9.11.2021, al quale era stato delegato l'amministratore assistito dall'avv.to Scotto di Uccio, accordo quest'ultimo evidentemente successivo alla delibera del 13.10.2021. Solo con tale decisione, a parere
5 di questo Giudice, è stata effettivamente e concretamente approvata la spesa conseguente all'accordo raggiunto in sede di mediazione con il relativo criterio di riparto, accordo che al momento della delibera del 13.10.2021 non era ancora esistente e concreto nella sua esatta quantificazione.
In questo senso va interpretata la seguente decisione sempre inerente al punto 1)
“Sempre con le medesime maggioranze ed astenuti di cui sopra l'assemblea ratifica
l'operato dell'amministratore circa la firma con l'avv. Carbone dell'accordo di mediazione avvenuto presso l'organismo Medì in data 9/11/21.
Nel passare all'esame del secondo motivo di opposizione sono necessarie alcune precisazioni su circostanze di fatto esposte dal in parte documentate ed CP_1 in ogni caso non contestate dagli attori.
L'avv. nell'anno 2013, su mandato del precedente Controparte_6 amministratore del , aveva proposto 40 ricorsi monitori nei riguardi Controparte_3 di diversi condòmini tutti fondati sulla delibera condominiale del 30 luglio 2013, con la quale i rappresentati dei singoli isolati avevano approvato i bilanci consuntivi di detto supercondominio degli ultimi 10 anni di gestione.
Siffatta delibera del 30 luglio 2013 è stata opposta da alcuni condòmini, tra cui
[...]
quale interveniente, ed il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale Parte_1 di Napoli, resa dal Giudice Dr. Lupi n. 9849/2016 (all. n. 7) di annullamento della delibera di approvazione di tutti i bilanci del supercondominio, dall'anno 2005 al
2012.
I giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (fondati sulla predetta delibera) si sono conclusi con la soccombenza giudiziale del , e Controparte_1 condanna al pagamento delle relative spese legali.
Quindi il ha dovuto corrispondere i compensi legali in favore Controparte_1 degli avvocati dei singoli condòmini opponenti e, dopo formale richiesta pervenuta dall'avv. C. Maria Carbone (difensore del mediante istanza di CP_1 mediazione, quale procuratore del condominio, ha deliberato di ratificare l'accordo raggiunto con tale difensore in sede di mediazione.
6 Dagli atti risulta che l'avv. Carbone nel 2021 aveva proposto contro il CP_1 istanza di mediazione prot. n. 3402/2021 (all. n. 8) avente ad oggetto la sua richiesta di pagamento per i compensi maturati esclusivamente nei confronti del CP_1 per avere difeso l'ente di gestione in tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dai condòmini (giudizi monitori e giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) per un importo pari ad euro 205.378,00
(duecentocinquemilatrecentosettantaotto/00) oltre oneri di legge).
Pertanto l'amministratore di condominio convocava l'assemblea straordinaria del 13 ottobre 2021 nella quale veniva deliberato di conferire mandato al difensore per proporre a sostenere una transazione con l'avv. Carbone, formulando una proposta di non oltre 75.000,00 omnia comprensiva.
Tale ultimo accordo veniva effettivamente raggiunto e poi ratificato e, dunque, fatto proprio dall'assemblea con la delibera del 20.1.2021 opposta in questo giudizio.
Quindi in primo luogo va chiarito che i compensi oggetto della transazione intervenuta con l'avv.to Carbone non riguardano il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sulla quale il (delibera annullata CP_1 con sentenza n. 9849 del 2016), con il patrocinio dell'Avv. Carbone, aveva fondato i ricorsi monitori cui sono seguite le relative opposizioni.
Chiarito questo aspetto, in ordine al criterio di riparto di tale spesa tra tutti i condòmini con la decisione opposta in questa sede l'assemblea ha cosi deciso: sempre con le maggioranze e le astensioni di cui sopra ratifica altresì il deliberato così recitante" di dare mandato all'amministratore, in caso di accordo cen l'avv. Carbone, di ripartire tutti i costi inerenti la trattativa utilizzando i millesimi di cui alla Tabella B del regolamento di condominio ed utilizzate nell'ultimo brilancio di condominio approvato e lo autorizza altresì ed emettere e riscuotere le relative bollette straordinarie. I Condomini dell' isolato D, come sopra riportati, ribadiscono quanto sopra riportato relativamente alla espressariserva
In buona sostanza la decisione che appare essere stata assunta dall'organo collegiale
è di suddividere il costo del complessivo compenso oggetto della transazione
7 raggiunta con l'Avv. Carbone, per avere difeso il nei giudizi sopra CP_1 indicati, in base ai millesimi di cui alla tabella B impiegate nell'ultimo bilancio.
Chiarito il quadro fattuale, il primo assunto degli attori secondo cui gli stessi non possono partecipare pro quota non solo alla parte del compenso maturato nei giudizi di opposizione in cui ciascuno di loro è risultato vittorioso ma anche alla spese legali sub specie di compensi maturati dal legale del condominio in tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo intentati da altri condòmini, non può essere condiviso.
La tesi degli attori è che in linea di principio tutti i condomini vittoriosi nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non dovrebbero partecipare al pagamento delle spese legali in favore dell'avvocato del avv. Carbone, in quanto CP_1 rappresentano un unitario centro di interessi contrapposto al anche in CP_1 relazione ai giudizi di opposizione nei quali essi non sono stati parti formalmente contrapposte a . CP_1
A sostegno di questo assunto gli attori hanno richiamato un principio espresso nella sentenza della Corte appello Catania sez. II, 30/11/2018, n.2556) secondo la quale, “il condominio mantiene la qualità di soccombente rispetto al gruppo di condomini che hanno proposto l' impugnativa poiché è grazie al loro intervento che si è addivenuti non solo all'annullamento della delibera illegittima, ma anche degli illegittimi decreti ingiuntivi da essa scaturiti: in tale quadro, il criterio della soccombenza ai fini della ripartizione non può che rimanere unitario”.
Questo Giudice non ritiene che il principio espresso da questa sentenza di merito possa trovare applicazione al caso in esame perché la fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Appello di Catania è diversa avendo ad oggetto la situazione in cui più condòmini hanno proposto impugnazione avverso la medesima delibera condominiale, con autonomi giudizi (poi riuniti) il cui esito ha visto sempre il soccombente per le medesime ragioni. CP_1
In tale pronuncia la Corte di Appello siciliana identifica tutti i condòmini impugnanti
(benché con formali atti di opposizione separati) quale centro di interessi unitari sempre contrapposti al valorizzando le “ identiche ragioni di impugnativa, nel CP_1 comune interesse sostanziale che le connota”.
8 Nel caso che ci occupa in primo luogo non sono state prodotte tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo in relazione alle quali l'avv.to Carbone ha maturato i compensi oggetto della transazione, sicché parte attrice, che ne erano onerata, non ha invero neanche fornito prova dei presupposti di fatto per potere nel caso valutare l'applicabilità del ragionamento proposto in citazione;
non ha documentato che tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo siano state accolte sulla base delle medesime doglianze promosse dagli attori nelle opposizioni dagli stessi promosse.
A prescindere da questo dato il Tribunale ritiene che la corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso ed al quale si intende dare continuità in questa sede, come espresso nelle sentenze n.
Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014 e Sez. 2 - , Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018, sia limitata al solo caso in cui vengano in rilievo in modo inconfutabile spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto a specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Proprio l'applicazione del principio indicato nelle citate sentenze induce a ritenere che in ogni caso la decisione assembleare di approvazione del criterio di riparto nei termini in cui è stata adottata sia nulla per impossibilità dell'oggetto perché non stabilisce la espressa esclusione dagli attori dalla partecipazione alle spese (i cui importi complessivi sono stati transatti) sostenute dal Condominio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali essi attori sono stati vittoriosi.
La decisione che si evince dalla lettura del verbale non prevede espressamente questa esclusione, la quale neppure si ricava in modo chiaro dal piano di riparto allegato dal convenuto (all. 9 pagg. 32). CP_1
Lo scomputo per ciascuno degli attori dalla spesa complessiva transatta di quella propria dei giudizi in cui ciascuno di essi è stato vittorioso nei confronti del non CP_1 emerge in modo limpido ed evidente dal piano di riparto.
Se lo scomputo fosse stato espressamente previsto in sede assembleare non si comprenderebbe allora la proposta transattiva che il Condominio ha rappresentato di avere inviato al condomino Ing. una proposta transattiva nella quale Parte_1 era stata rideterminata la “ Sua quota di partecipazione alle spese legali in favore dell'avv.
Carbone, in cui lo stesso ha patrocinato contro gli altri codomini, detratta la sua quota quale parte vittoriosa, calcolata su 40/41 giudizi intrapresi dall'avv. Carbone”.
9 Si richiama quindi in modo espresso la recente pronuncia di legittimità in tema
(ordinanza n. 1629/2018 che non risulta confutata da successive sentenza di senso contrario) secondo cui “è nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il ed un singolo condomino, CP_1 ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso per il compenso del difensore o del consulente nominati in tale processo, CP_1 trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo e Ric. 2014 n. 00260 sez. 52 - ud. 12-12-2017 -4- neppure, CP_1 perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c.”
Tale orientamento si giustifica nei casi in cui viene in rilievo una controversia tra condominio e uno o più condomini e la compagine condominiale si divide di fronte al particolare oggetto della lite, in due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, “nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2,
25/03/1970, n. 801).
In conclusione, respinti gli altri motivi di opposizione l'impugnazione, la decisione assembleare di cui al punto 1) presa nella riunione del 20.1.2022 va dichiarata nulla limitatamente alla approvazione (mediante ratifica) del piano di riparto delle spese sopra più volte richiamate.
Quanto al governo delle spese il Tribunale ritiene che il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione del 50% della spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo per l'intero, in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
55/14, riconoscendo i compensi in misura media sullo scaglione di valore interminabile per le fasi di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, di studio ed introduttiva ed in misura minima per quella istruttoria e decisionale, concretizzatasi nel solo scambio delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. non avendo gli attori depositato scritti difensivi conclusivi, con distrazione in favore dell'avv. Gerardo Grande, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 13651/2022 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 Pt_2
e in proprio ed in qualità di procuratrice del fratello
[...] Parte_3 Pt_4
10 e contro il Pt_3 Parte_5 NT
, in persona dell'amministratore pro tempore, ogni altra domanda,
[...] eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara nulla la delibera adottata dall'assemblea del NT nel corso della riunione del 20 gennaio 2022 relativamente al punto 1) all'odg limitatamente alla parte in cui è stato approvato (con ratifica) il riparto della spesa straordinaria per l'adempimento dell'accordo sottoscritto in mediazione con l'Avv.
Carbone;
b) liquida le spese del presente giudizio in euro 545,00 per spese vive ed euro 5.176,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., disponendone la compensazione tra le parti nella misura del 50% mentre la restante metà deve essere posta a carico di NT
, in persona dell'amministratore pro tempore, in favore di
[...] Parte_1
e in proprio ed in qualità di procuratrice di Parte_2 Parte_3 [...]
, con distrazione in favore dell'avv. Gerardo Grande ex art. 93 c.p.c.. Parte_7
Napoli, 11.7.2025
Il giudice
(dott.ssa Valeria Conforti)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13651 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione delibera assemblea condominiale trattenuta in decisione con ordinanza del 27.12.2024 vertente
TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3 ed in qualità di procuratrice del fratello C.F. Parte_4
, in forza di atto per Notaio del 21/02/2011; C.F._4 Persona_1
C.F , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_5 C.F._5 in atti, dall'Avv. Gerardo Grande, presso il cui studio in Napoli alla Via A. Vespucci
n. 9 hanno eletto domicilio;
- ATTORI - CONTRO
, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore C.F. CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Dolores Scotto di Uccio, presso il cui studio in Napoli C.so Umberto I n. 237 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note sostitutive dell'udienza del 10.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. e in proprio ed in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di procuratrice del fratello e , premesso di essere Parte_4 Parte_5 condomini del , ubicato in Napoli alla Controparte_3 CP_1
, amministrato da , essendo proprietari di unità immobiliari site
[...] CP_2 nel fabbricato B del suddetto , con l'atto di citazione introduttivo del presente CP_1 giudizio hanno impugnato le deliberazioni assunte dal supercondominio nel corso dell'assemblea del 20.1.2022 limitatamente al punto 1) all'odg perché integralmente viziate da eccesso di potere essendo volte solo ad eludere la definizione di altro giudizio già pendente ed avente ad oggetto la delibera del
13.10.2021 (il cui contenuto è stato ratificato con la delibera opposta in questa sede); sarebbe inoltre illegittima per erroneità del piano di riparto ratificato avente ad oggetto la spesa straordinaria per la transazione da stipulare con l'Avv.
Carbone.
Più nel dettaglio, con il primo motivo di opposizione hanno lamentato che l'assemblea si sarebbe limitata a ratificare il medesimo illegittimo deliberato adottato in data 13.10.21 (già impugnato dagli odierni attori) senza sostituire in modo chiaro e conforme alla legge la prima del 13.10.2021 e ciò al solo fine di
“eludere il giudizio ormai prossimo, e costringendo gli attori ad una defatigante attività processuale”.
In buona sostanza nella prospettazione attorea l'effetto “sanante” ricercato dal condominio con la seconda delibera non sarebbe stato raggiunto “poiché ha meramente sovrapposto ad un deliberato invalido, uno successivo, identico, e viziato per gli stessi motivi del primo”.
Con il secondo motivo di opposizione hanno sostenuto l'illegittimità del piano di riparto delle spese nascenti dall'accordo transattivo del con l'avv.to CP_1
Carbone assumendo anzitutto che gli stessi avendo ottenuto l'annullamento della delibera in base alla quale vennero emessi i decreti ingiuntivi opposti e poi revocati non sarebbero tenuti a partecipare alla spesa per il compenso oggetto di transazione legato a tutti i “ contenziosi scaturiti dai giudizi di opposizione dove il è risultato quasi sempre soccombente”. CP_1
Nella prospettazione degli attori i “condomini che hanno promosso con esito vittorioso
l'impugnativa alla delibera assembleare di approvazione dei bilanci sono l'evidente rappresentazione di un unico “centro di interesse” contrapposto al condominio. Infatti il
2 condominio mantiene la qualità di soccombente rispetto al gruppo di condomini che hanno proposto l' impugnativa poiché è grazie al loro intervento che si è addivenuti, non solo all'annullamento della delibera illegittima, ma anche degli illegittimi decreti ingiuntivi da essa scaturiti: in tale quadro, il criterio della soccombenza ai fini della ripartizione non può che rimanere unitario (sul punto cfr. Corte appello Catania sez. II, 30/11/2018, n.2556)”.
“Questo comporta la necessità di escludere tutti condomini vittoriosi dal riparto delle spese legali che il deve affrontare, sia per la propria difesa, sia per le condanne Controparte_3 subite. Pertanto la delibera assunta al punto uno che ha stabilito la ripartizione della somma di € 75.000,00 secondo i millesimi della tabella B, è da considerasi illegittima e va annullata”.
In via gradata gli attori hanno chiesto di annullare la decisione relativa al citato piano di riparto perché in ogni caso viziato nella parte in cui non ha escluso gli attori dalla compartecipazione alle spese legali relative ai procedimenti in cui essi sono risultati vittoriosi.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2022
[...] eccependo la parziale carenza di legittimazione attiva degli attori, l'insussistenza del vizio di eccesso di potere avendo il Condominio nuovamente deliberato il
20.1.2022 confermando le decisioni assunte nella riunione del 13.10.2021 ma emendando il vizio di eccesso di delega dell' Arch. che era stato contestato CP_4 con l'opposizione da cui era scaturito il collegato giudizio RG 6933/2022.
In ordine al secondo motivo di opposizione il ha eccepito la CP_1 correttezza dei criteri di riparto della spesa da corrispondere per l'adempimento della transazione sottoscritta dal con l'avv.to Carbone in quanto, CP_1 contrariamente al ragionamento degli attori, questi ultimi non possono ritenersi un centro unitario di interessi contrapposto al nei diversi giudizi di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo proposti da diversi ed altri condòmini.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene l'opposizione solo parzialmente fondata limitatamente alla decisione assembleare relativa al punto 1) all'odg di ratifica ed approvazione del piano di riparto richiamato nel verbale del 20.1.2022 relativo
3 alla spesa da sostenere per l'attuazione dell'accordo di mediazione sottoscritto dal con l'avv.to Carbone in data 9.11.2021. Controparte_1
Anzitutto l'opposizione è procedibile avendo gli attori dimostrato di avere previamente svolto il tentativo di mediazione (verbale del 21.4.2022).
Il parziale difetto di legittimazione attiva eccepito dal convenuto non sussiste in quanto gli attori, pacificamente condòmini del Controparte_1
[...
, come dagli stessi chiarito nella memoria di cui all'art. 183 comma sesto n. 1
c.p.c., hanno agito a tutela esclusiva della loro posizione in relazione alla quota parte di spesa che essi assumono illegittimamente posta a loro carico.
L'esame dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi non consente di ritenere che essi abbiano agito e richiesto la pronuncia anche in favore degli altri condòmini risultati vittoriosi all'esito delle opposizioni ai diversi decreti ingiuntivi da questi ultimi proposte.
Ancora, in via preliminare, e prima di esaminare l'impugnazione del merito si evidenzia che il connesso procedimento recante RG 6933/2022 è stato scardinato dal ruolo della scrivente per la formazione del ruolo della Dott.ssa e le Pt_6 parti nulla hanno ulteriormente evidenziato ai fini della eventuale riunione dei procedimenti.
Tanto chiarito, il primo motivo di opposizione è infondato.
Come è noto il vizio di eccesso di potere è evenienza piuttosto residuale in quanto esso presuppone la chiara ed evidente deviazione della decisione assembleare dalla sua funzione;
solo in questo caso il Giudice non opera un controllo sull'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall'assemblea, che gli
è preclusa, e si limita a stabilire se la decisione dell'assemblea possa ritenersi o meno il frutto dell'esercizio legittimo del potere dell'assemblea.
Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal condominio nella comparsa di risposta e non contestato in parte qua dagli attori, con la delibera impugnata il
4 Condominio ha emendato il vizio di eccesso di delega riconosciuto dal medesimo ente in relazione alla decisione collegiale del 13.10.2021. Pertanto nel legittimo esercizio del potere di autotutela che compete all'assemblea quest'ultima ha ritenuto di confermare le decisione assunte in quella riunione sanando il vizio procedurale.
Peraltro si deve osservare che con la decisione relativa al punto 1) all'odg l'assemblea non si è limitata a ratificare le decisioni assunte con la delibera del
13.10.2021.
Il punto 1 all'odg sul quale l'assemblea ha deciso è il seguente Mediazione promossa dall' avv. Carbone per compensi quale avvocato del condominio: Ratifica dei deliberati assembleari del 13/10/2021 ed il conseguente accordo di mediazione sottoscritto con l' avv.
Carlo Carbone in data 09/11/2021.
L'assemblea nella prima parte del deliberato ha ratificato il deliberato
[... assembleare del 13/10/2021 "Di dare mandato all' amministratore ed all' avv. Scotto di chiudere un accordo transattivo in mediazione con l' avv.to Carlo CP_5
Corbone per un importo limite di € 75.000,00 (settantacinquemila//00) omnicomprensivo oltre alle spese dell'intero procedimento di mediazione a condizione che l'avv. Carbone aceetti di perseguire gli eventuali condomini insolvanti nel pagamento delle quote condominiali straordinarie che l'amminstratore emetterà per il pagamento del compenso in favore dell' avv.Carbone stesso…………. L'Assemblee sempre con le maggioranze e le astensioni di cui sopra ratifica altresì il deliberato così recitante" di dare mandato all'amministratore, in caso di accordo cen l'avv. Carbone, di ripartire tutti i costi inerenti la trattativa utilizzando i millesimi di cui alla Tabella B del regolamento di condominio ed utilizzate nell'ultimo brilancio di condominio approvato e lo autorizza altresì ed emettere e riscuotere le relative bollette straordinarie. I
Condomini dell' isolato D, come sopra riportati, ribadiscono quanto sopra riportato relativamente alla espressa riserva.
Nell'ultima parte della decisione relativa al primo punto 1) all'odg l'assemblea ha anche valutato un nuovo aspetto dato dalla sottoscrizione dell'accordo di mediazione concluso con l'Avv.to Carbone il 9.11.2021, al quale era stato delegato l'amministratore assistito dall'avv.to Scotto di Uccio, accordo quest'ultimo evidentemente successivo alla delibera del 13.10.2021. Solo con tale decisione, a parere
5 di questo Giudice, è stata effettivamente e concretamente approvata la spesa conseguente all'accordo raggiunto in sede di mediazione con il relativo criterio di riparto, accordo che al momento della delibera del 13.10.2021 non era ancora esistente e concreto nella sua esatta quantificazione.
In questo senso va interpretata la seguente decisione sempre inerente al punto 1)
“Sempre con le medesime maggioranze ed astenuti di cui sopra l'assemblea ratifica
l'operato dell'amministratore circa la firma con l'avv. Carbone dell'accordo di mediazione avvenuto presso l'organismo Medì in data 9/11/21.
Nel passare all'esame del secondo motivo di opposizione sono necessarie alcune precisazioni su circostanze di fatto esposte dal in parte documentate ed CP_1 in ogni caso non contestate dagli attori.
L'avv. nell'anno 2013, su mandato del precedente Controparte_6 amministratore del , aveva proposto 40 ricorsi monitori nei riguardi Controparte_3 di diversi condòmini tutti fondati sulla delibera condominiale del 30 luglio 2013, con la quale i rappresentati dei singoli isolati avevano approvato i bilanci consuntivi di detto supercondominio degli ultimi 10 anni di gestione.
Siffatta delibera del 30 luglio 2013 è stata opposta da alcuni condòmini, tra cui
[...]
quale interveniente, ed il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale Parte_1 di Napoli, resa dal Giudice Dr. Lupi n. 9849/2016 (all. n. 7) di annullamento della delibera di approvazione di tutti i bilanci del supercondominio, dall'anno 2005 al
2012.
I giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (fondati sulla predetta delibera) si sono conclusi con la soccombenza giudiziale del , e Controparte_1 condanna al pagamento delle relative spese legali.
Quindi il ha dovuto corrispondere i compensi legali in favore Controparte_1 degli avvocati dei singoli condòmini opponenti e, dopo formale richiesta pervenuta dall'avv. C. Maria Carbone (difensore del mediante istanza di CP_1 mediazione, quale procuratore del condominio, ha deliberato di ratificare l'accordo raggiunto con tale difensore in sede di mediazione.
6 Dagli atti risulta che l'avv. Carbone nel 2021 aveva proposto contro il CP_1 istanza di mediazione prot. n. 3402/2021 (all. n. 8) avente ad oggetto la sua richiesta di pagamento per i compensi maturati esclusivamente nei confronti del CP_1 per avere difeso l'ente di gestione in tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dai condòmini (giudizi monitori e giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) per un importo pari ad euro 205.378,00
(duecentocinquemilatrecentosettantaotto/00) oltre oneri di legge).
Pertanto l'amministratore di condominio convocava l'assemblea straordinaria del 13 ottobre 2021 nella quale veniva deliberato di conferire mandato al difensore per proporre a sostenere una transazione con l'avv. Carbone, formulando una proposta di non oltre 75.000,00 omnia comprensiva.
Tale ultimo accordo veniva effettivamente raggiunto e poi ratificato e, dunque, fatto proprio dall'assemblea con la delibera del 20.1.2021 opposta in questo giudizio.
Quindi in primo luogo va chiarito che i compensi oggetto della transazione intervenuta con l'avv.to Carbone non riguardano il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sulla quale il (delibera annullata CP_1 con sentenza n. 9849 del 2016), con il patrocinio dell'Avv. Carbone, aveva fondato i ricorsi monitori cui sono seguite le relative opposizioni.
Chiarito questo aspetto, in ordine al criterio di riparto di tale spesa tra tutti i condòmini con la decisione opposta in questa sede l'assemblea ha cosi deciso: sempre con le maggioranze e le astensioni di cui sopra ratifica altresì il deliberato così recitante" di dare mandato all'amministratore, in caso di accordo cen l'avv. Carbone, di ripartire tutti i costi inerenti la trattativa utilizzando i millesimi di cui alla Tabella B del regolamento di condominio ed utilizzate nell'ultimo brilancio di condominio approvato e lo autorizza altresì ed emettere e riscuotere le relative bollette straordinarie. I Condomini dell' isolato D, come sopra riportati, ribadiscono quanto sopra riportato relativamente alla espressariserva
In buona sostanza la decisione che appare essere stata assunta dall'organo collegiale
è di suddividere il costo del complessivo compenso oggetto della transazione
7 raggiunta con l'Avv. Carbone, per avere difeso il nei giudizi sopra CP_1 indicati, in base ai millesimi di cui alla tabella B impiegate nell'ultimo bilancio.
Chiarito il quadro fattuale, il primo assunto degli attori secondo cui gli stessi non possono partecipare pro quota non solo alla parte del compenso maturato nei giudizi di opposizione in cui ciascuno di loro è risultato vittorioso ma anche alla spese legali sub specie di compensi maturati dal legale del condominio in tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo intentati da altri condòmini, non può essere condiviso.
La tesi degli attori è che in linea di principio tutti i condomini vittoriosi nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non dovrebbero partecipare al pagamento delle spese legali in favore dell'avvocato del avv. Carbone, in quanto CP_1 rappresentano un unitario centro di interessi contrapposto al anche in CP_1 relazione ai giudizi di opposizione nei quali essi non sono stati parti formalmente contrapposte a . CP_1
A sostegno di questo assunto gli attori hanno richiamato un principio espresso nella sentenza della Corte appello Catania sez. II, 30/11/2018, n.2556) secondo la quale, “il condominio mantiene la qualità di soccombente rispetto al gruppo di condomini che hanno proposto l' impugnativa poiché è grazie al loro intervento che si è addivenuti non solo all'annullamento della delibera illegittima, ma anche degli illegittimi decreti ingiuntivi da essa scaturiti: in tale quadro, il criterio della soccombenza ai fini della ripartizione non può che rimanere unitario”.
Questo Giudice non ritiene che il principio espresso da questa sentenza di merito possa trovare applicazione al caso in esame perché la fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Appello di Catania è diversa avendo ad oggetto la situazione in cui più condòmini hanno proposto impugnazione avverso la medesima delibera condominiale, con autonomi giudizi (poi riuniti) il cui esito ha visto sempre il soccombente per le medesime ragioni. CP_1
In tale pronuncia la Corte di Appello siciliana identifica tutti i condòmini impugnanti
(benché con formali atti di opposizione separati) quale centro di interessi unitari sempre contrapposti al valorizzando le “ identiche ragioni di impugnativa, nel CP_1 comune interesse sostanziale che le connota”.
8 Nel caso che ci occupa in primo luogo non sono state prodotte tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo in relazione alle quali l'avv.to Carbone ha maturato i compensi oggetto della transazione, sicché parte attrice, che ne erano onerata, non ha invero neanche fornito prova dei presupposti di fatto per potere nel caso valutare l'applicabilità del ragionamento proposto in citazione;
non ha documentato che tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo siano state accolte sulla base delle medesime doglianze promosse dagli attori nelle opposizioni dagli stessi promosse.
A prescindere da questo dato il Tribunale ritiene che la corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso ed al quale si intende dare continuità in questa sede, come espresso nelle sentenze n.
Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014 e Sez. 2 - , Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018, sia limitata al solo caso in cui vengano in rilievo in modo inconfutabile spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto a specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Proprio l'applicazione del principio indicato nelle citate sentenze induce a ritenere che in ogni caso la decisione assembleare di approvazione del criterio di riparto nei termini in cui è stata adottata sia nulla per impossibilità dell'oggetto perché non stabilisce la espressa esclusione dagli attori dalla partecipazione alle spese (i cui importi complessivi sono stati transatti) sostenute dal Condominio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali essi attori sono stati vittoriosi.
La decisione che si evince dalla lettura del verbale non prevede espressamente questa esclusione, la quale neppure si ricava in modo chiaro dal piano di riparto allegato dal convenuto (all. 9 pagg. 32). CP_1
Lo scomputo per ciascuno degli attori dalla spesa complessiva transatta di quella propria dei giudizi in cui ciascuno di essi è stato vittorioso nei confronti del non CP_1 emerge in modo limpido ed evidente dal piano di riparto.
Se lo scomputo fosse stato espressamente previsto in sede assembleare non si comprenderebbe allora la proposta transattiva che il Condominio ha rappresentato di avere inviato al condomino Ing. una proposta transattiva nella quale Parte_1 era stata rideterminata la “ Sua quota di partecipazione alle spese legali in favore dell'avv.
Carbone, in cui lo stesso ha patrocinato contro gli altri codomini, detratta la sua quota quale parte vittoriosa, calcolata su 40/41 giudizi intrapresi dall'avv. Carbone”.
9 Si richiama quindi in modo espresso la recente pronuncia di legittimità in tema
(ordinanza n. 1629/2018 che non risulta confutata da successive sentenza di senso contrario) secondo cui “è nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il ed un singolo condomino, CP_1 ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso per il compenso del difensore o del consulente nominati in tale processo, CP_1 trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo e Ric. 2014 n. 00260 sez. 52 - ud. 12-12-2017 -4- neppure, CP_1 perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c.”
Tale orientamento si giustifica nei casi in cui viene in rilievo una controversia tra condominio e uno o più condomini e la compagine condominiale si divide di fronte al particolare oggetto della lite, in due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, “nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2,
25/03/1970, n. 801).
In conclusione, respinti gli altri motivi di opposizione l'impugnazione, la decisione assembleare di cui al punto 1) presa nella riunione del 20.1.2022 va dichiarata nulla limitatamente alla approvazione (mediante ratifica) del piano di riparto delle spese sopra più volte richiamate.
Quanto al governo delle spese il Tribunale ritiene che il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione del 50% della spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo per l'intero, in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
55/14, riconoscendo i compensi in misura media sullo scaglione di valore interminabile per le fasi di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, di studio ed introduttiva ed in misura minima per quella istruttoria e decisionale, concretizzatasi nel solo scambio delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. non avendo gli attori depositato scritti difensivi conclusivi, con distrazione in favore dell'avv. Gerardo Grande, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 13651/2022 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 Pt_2
e in proprio ed in qualità di procuratrice del fratello
[...] Parte_3 Pt_4
10 e contro il Pt_3 Parte_5 NT
, in persona dell'amministratore pro tempore, ogni altra domanda,
[...] eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara nulla la delibera adottata dall'assemblea del NT nel corso della riunione del 20 gennaio 2022 relativamente al punto 1) all'odg limitatamente alla parte in cui è stato approvato (con ratifica) il riparto della spesa straordinaria per l'adempimento dell'accordo sottoscritto in mediazione con l'Avv.
Carbone;
b) liquida le spese del presente giudizio in euro 545,00 per spese vive ed euro 5.176,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., disponendone la compensazione tra le parti nella misura del 50% mentre la restante metà deve essere posta a carico di NT
, in persona dell'amministratore pro tempore, in favore di
[...] Parte_1
e in proprio ed in qualità di procuratrice di Parte_2 Parte_3 [...]
, con distrazione in favore dell'avv. Gerardo Grande ex art. 93 c.p.c.. Parte_7
Napoli, 11.7.2025
Il giudice
(dott.ssa Valeria Conforti)
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