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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati C.F._2
Michele Iazzetta e Gianluca Ciotti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina,
Viale dello Statuto, 19, in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1 C.F._3
Arcese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Aldo Moro, 233, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di nuovo difensore,
CONVENUTO
Oggetto: proprietà.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio , esponendo di essere proprietari dei seguenti beni immobili: 1) Controparte_1
degli immobili siti in Comune di San CE CE (LT), località “La Cona”, Parte_1
via Roma 189, 187, e precisamente: a) locale negozio posto al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati 45 (quarantacinque), confinante con negozio di cui alla lettera b) che pagina 1 di 13 segue, sub 15 (vano scale) e 4, sub 23, sub 3 e sub 16, salvo altri;
b) locale negozio posto al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati 29 (ventinove), confinante con sub 16, sub 26, 27
e 22, sub 22, 23, negozio di cui alla lettera a) che precede, salvo altri”, giusto atto di donazione per Notar del 15.07.17, rep. 48315, racc. 7144; 2) della porzione Per_1 Parte_2
immobiliare sita in Comune di San CE CE (LT), località “La Cona”, via Roma n. 191 e precisamente: appartamento ad uso abitazione posto al piano primo, composto da 5 (cinque) vani catastali, confinante con vano scale, subalterni 6, 7, distacchi verso subalterni 8, 22, 26, 27, 15 e
16 tutti della particella 379, salvo altri, censito, nel Catasto Fabbricati del Comune di San CE
CE (LT)”, giusto atto di donazione per Notar del 15.07.17, rep. 48313, racc. 7143. Per_1
Gli attori, quindi, deducevano che: - in ragione della successione legittima del OR Per_2
, nato a [...] il [...] e quivi deceduto il 18 gennaio 1987, il
[...]
OR diveniva proprietario esclusivo di alcuni immobili (locali commerciali Persona_3
e negozi meglio distinti in atti) e per quello che interessa rimaneva comproprietario della “corte comune” contraddistinta alla particella 379 sub 17 e sub 18; - con un primo atto (Marzo 2006) unilaterale e mai conosciuto, il fratello , comproprietario della “corte comune”, Controparte_1
procedeva al frazionamento della stessa sopprimendo i sub come sopra indicati e sostituendoli nel sub 23 (ex 17) e sub 22 (ex 18) e costituendo ex novo la particella sub 20; - successivamente, con ulteriore atto (Aprile 2006) unilaterale e senza neppure un preventivo avviso o tentativo di comunicazione, attraverso il medesimo espediente, lo stesso germano procedeva alla divisione del sub 23 (ex 17) nei sub 24 e 26, del sub 22 (ex 18) nei sub 25 e 27 per poi procedere alla attribuzione delle predette aree a pertinenze dei propri beni esclusivi;
- con atti di donazione del
2017, il cedeva i propri beni ai figli e , odierni attori, la prima Persona_3 Pt_2 Pt_1
dei quali, in esito ad ulteriore atto di compravendita datato 20 Novembre 2020 acquisiva un ulteriore bene dell'originario compendio ereditario e precisamente l'appartamento censito al sub
13 mentre all'evidenza risultavano assenti, dall'atto, le aree comuni non censibili ovvero gli ex subalterni 17 e 18 (Beni Comuni non Censibili) divenuti sub. 24 e 25 (ancora Beni Comuni non
Censibili) e poi soppressi nuovamente per diventare aree urbane (F1).
In tale contesto, gli attori assumevano che il convenuto aveva compiuto attività lesive dei loro diritti, avendo: a) operato abusivamente (accedendo dal vano scala comune) sul lastrico solare con la realizzazione di opere (muretti ed altre) che avevano sottratto parti di proprietà esclusiva del in favore, segnatamente, del di lui fratello;
b) proceduto alla realizzazione Persona_3
pagina 2 di 13 di un muro divisorio del balcone (in precedenza unico) omettendo di rispettare il confine naturale e giuridico e, giungendo, per tale via, all'illegittima sottrazione, ai danni degli attori, di parte del predetto spazio di loro esclusiva proprietà; c) proceduto alla realizzazione di un cancello d'ingresso dell'area definita corte comune con conseguente sottrazione della disponibilità e in definitiva proprietà del bene stesso. Tali comportamenti illegittimi si erano concreatati in una appropriazione senza titolo di beni di esclusiva proprietà ovvero di beni in comunione indivisa, per i quali si rivendicava il legittimo titolo, ed avevano, altresì, generato dei danni agli attori, così esemplificati: a) mancanza di possibilità di accedere ai beni di esclusiva proprietà confinanti con le parti comuni (ad esempio operare la manutenzione di macchinari o muri del negozio che affaccia sulla corte comune); b) omessa possibilità di ripristino delle opere abusive ed illegittime realizzate dal fratello (chiusura, attraverso installazione di pannello in plexiglass, della finestra del locale commerciale adducente sulla corte comune); c) deprezzamento dei beni sia per le dimensioni ridotte nelle quali oggi si trovavano, in conseguenza dei comportamenti illegittimi, sia per la mediocrità e visibile approssimazione delle opere che rendevano l'immobile non facilmente commerciabile;
deprezzamento del valore commerciale di locazione degli immobili ad uso negozio in ragione delle attività illecite, non emendabili dall'attore, poste in essere dal fratello.
Sulla scorta di tali premesse, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, accertare la proprietà dell'immobile meglio specificato in narrativa e, per
l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cc, l'immediato rilascio con contestuale condanna della parte convenuta al ripristino della situazione ex ante con reintegra della proprietà ed al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella somma di € 25.000,00 ovvero secondo quanto verrà ritenuto di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e refusione delle spese di assistenza stragiudiziale”.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per la mancata specificazione della cosa oggetto della domanda e per l'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni ex artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c.. Nel merito, assumeva di aver esercitato in modo esclusivo, il possesso ultraventennale, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente sui beni comuni rivendicati dagli attori, esercitandovi il dominio diretto ed utile, curando e mantenendoli a proprie spese, dimostrandosi, pertanto, quale unico possessore e/o proprietario. Fin dal 1999,
pagina 3 di 13 infatti, il aveva apposto un cancello di ingresso su parte della particella 379, Controparte_1
delimitando, pertanto, i beni comuni, sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27, esercitandone un possesso esclusivo, nonché, parte dei beni di sua proprietà. Per oltre venti anni nessuna contestazione e/o rivendicazione era stata avanzata da parte del fratello
, che mai aveva avuto accesso alle parti comuni summenzionate, delimitate dal Persona_3
cancello, né, tantomeno, preso parte alla loro cura e/o alle spese necessarie per la loro manutenzione, cui aveva provveduto in modo esclusivo il . Pertanto, deduceva Controparte_1
che il possesso esercitato dall'odierno convenuto era tale da integrare i presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà sulla particella 379, sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27, attraverso l'istituto della usucapione.
Il , contestata la fondatezza dell'avversa domanda di risarcimento danni, Controparte_1
concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1 nn. 3) e 4) c.p.c.; nel merito di rigettare la domanda in quanto infondata e non provata. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare
l'acquisto, in favore di , a titolo originario per usucapione della proprietà Controparte_1
distinta al Catasto fabbricati del Comune di San CE CE al foglio 6, particella 379, sub 19,
22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con ogni riserva sulle istanze istruttorie”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.06.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate e non provate e, pertanto, non meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori hanno agito in giudizio esercitando azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., al fine di conseguire la condanna della controparte al rilascio degli immobili di loro proprietà ed al risarcimento dei danni patiti. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli stessi attori, nel replicare alle eccezioni di indeterminatezza della domanda ex adverso sollevate, hanno precisato: “Per quanto attiene la qualificazione giuridica dei fatti accertati ovvero la “causa petendi” e la determinazione delle conseguenze giuridiche che ad essi vanno ricollegate petitum
pagina 4 di 13 appare evidente che gli odierni attori intendano sentire accertata la proprietà comune delle suddette particelle e di conseguenza ripristinato il legittimo titolo di utilizzo delle predette aree”.
Ebbene, la domanda, per come spiegata, si appalesa oltremodo generica e del tutto inidonea a soddisfare il rigoroso onere probatorio gravante sull'attore in rivendica o che, comunque, intenda ottenere una pronuncia di accertamento della proprietà.
Va rilevato che, come noto, l'azione di mero accertamento del diritto di proprietà si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto la prima non mira alla modifica di uno stato di fatto, ma solo all'eliminazione di uno stato di incertezza giuridica relativa alla legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito. Tale differenza tuttavia non si trasfonde anche sul piano dell'onere probatorio, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa” (Cass. Civ., sez. II, n.
24050 del 3.8.2022). Ne consegue che “colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per
l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (Cass. Civ., Sez. II, n.
11767 del 6.5.2019). Nello specifico, è onere dell'attore provare di essere divenuto proprietario della cosa, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, fermo restando, peraltro, che, a tal fine, egli potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, n. 7883 del 19.3.2021).
Nel caso di specie, la suddetta prova non è stata fornita.
Ed invero, secondo la prospettazione attorea:
- in ragione della successione legittima del OR , nato a [...] Persona_2
(LT) il 10 dicembre 1930 e quivi deceduto il 18 gennaio 1987, il OR Persona_3
pagina 5 di 13 padre degli attori, giusta denuncia di successione e successivo stralcio di quota divisionale con atto a rogito del Notaio di Latina, in data 22 febbraio 1989, diveniva Persona_4
proprietario esclusivo di alcuni immobili (locali commerciali e negozi meglio distinti in atti), ed in particolare “rimaneva comproprietario della “corte comune” contraddistinta alla particella 379 sub 17 e sub 18;
- nel marzo del 2006 l'odierno convenuto, , comproprietario della “corte Controparte_1
comune”, avrebbe proceduto al frazionamento della stessa sopprimendo i sub come sopra indicati sostituendoli nel sub 23 (ex 17) e sub 22 (ex 18) e costituendo ex novo la particella sub 20;
- successivamente, nell'aprile del 2006, lo stesso convenuto avrebbe proceduto alla divisione del sub 23 (ex 17) nei sub 24 e 26, del sub 22 (ex 18) nei sub 25 e 27 per poi procedere alla attribuzione delle predette aree a pertinenze dei propri beni esclusivi;
- quindi, con distinti atti di donazione del 2017, avrebbe ceduto i propri beni Persona_3
ai figli e , odierni attori, la prima dei quali, in esito ad ulteriore atto di Pt_2 Pt_1
compravendita datato 21 Novembre 2020, avrebbe acquisito un ulteriore bene dell'originario compendio ereditario e precisamente l'appartamento censito al sub 13 “mentre all'evidenza risultavano assenti, dall'atto, le aree comuni non censibili ovvero gli ex subalterni 17 e 18
(Beni Comuni non Censibili) divenuti sub. 24 e 25 (ancora Beni Comuni non Censibili) e poi soppressi nuovamente”.
Il convenuto, dunque, avrebbe privato l'allora proprietario e di conseguenza Persona_3
gli odierni attori dei diritti reali su tali aree, ed avrebbe operato abusivamente sottraendo parti di proprietà esclusiva del . Persona_3
Va, quindi, innanzitutto rilevato come l'assoluta confusione della ricostruzione operata da parte attrice non consente di identificare con sufficiente grado di certezza le particelle oggetto della domanda di accertamento della proprietà/rivendicazione.
Parrebbe, infatti, che le contestazioni attoree si appuntino sulla “corte comune”, costituita dagli originari subalterni 17 e 18 della particella 379. Deducono gli attori che tali unità immobiliari sarebbero rimaste in comproprietà tra il proprio padre e il convenuto, e che Persona_3
quest'ultimo avrebbe “creato anche le aree urbane contraddistinte con i sub. 22 e 23 auto assegnate a se stesso da privando l'allora proprietario e di Controparte_1 Persona_3
conseguenza gli odierni attori dei diritti reali su tali aree”, nonché trasformato illegittimamente pagina 6 di 13 “una corte comune in un'area urbana intestata a due soli soggetti ( e e quindi CP_1 Per_5
simile ad una corte esclusiva, escludendo di fatto e di diritto l'altro comproprietario dell'area comune”, ed in definitiva posto in essere una “appropriazione senza titolo di beni di esclusiva proprietà ovvero di beni in comunione indivisa”.
Più nel dettaglio, gli attori assumono che, in conseguenza degli illegittimi frazionamenti operati da , la corte comune, originariamente censita al foglio 379, sub 17 e 18, sarebbe Controparte_1
stata identificata con i sub 23 (ex 17), sub 22 (ex 18), e con il sub 20, costituito ex novo, e che successivamente lo stesso convenuto avrebbe proceduto alla divisione del sub 23 (ex 17) nei sub
24 e 26, del sub 22 (ex 18) nei sub 25 e 27. Infine, anche i sub 24 e 25 sarebbero stati soppressi per diventare aree urbane, di cui ai subalterni 26 e 27.
L'impianto argomentativo attoreo, tuttavia, non trova adeguato riscontro nella documentazione versata in atti. Infatti, nell'atto di stralcio divisionale del 1989, le parti non menzionavano mai i sub 17 e 18, limitandosi ad elencare i beni che venivano attribuiti alla proprietà esclusiva di
, e precisavano che i restanti cespiti restavano comuni tra e Persona_3 Persona_6
. Controparte_1
In particolare, risultavano attribuiti in via esclusiva a i seguenti beni: Persona_3
a) negozio al piano terra, confinante con locale di cui appresso, con corte comune a due lati, vano scala e magazzino, distinto con la p.lla 379 sub 4, distinto al Catasto al foglio 6, part. 379, sub 2;
b) locale negozio al piano terra, confinante con il locale di cui sopra e per tre lati con corte comune, distinto al foglio 6, part. 379, sub 3;
c) appartamento al piano primo, confinante con appartamento di proprietà dei condividenti, vano scala e per tre lati con cortile comune, salvo altri, censito al foglio 6, part. 379, sub 5.
Nella nota n. 8 dello stralcio, poi, le parti si riferivano alla corte comune come al “cortile circostante il fabbricato censito in catasto al mappale 379/11”. Quindi era previsto che lo stralcio venisse effettuato con ogni accessorio e pertinenza, compreso il “cortile circostante il fabbricato censito in catasto al mappale 379/11”.
In effetti, però, solo dalle visure catastali prodotte da parte attrice risulta che i sub 17 e 18 deriverebbero dal precedente subalterno n. 11, identificando, pertanto, effettivamente la originaria corte comune.
Al riguardo, è noto che le risultanze catastali non sono probanti ma possono fungere da mero supporto di un quadro probatorio che deve essere rigoroso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2,
pagina 7 di 13 Sentenza n. 5635 del 18.04.2002). Infatti, soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune, impedito dal comportamento del comproprietario. A tale proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 948 cod. civ., aveva rigettato la domanda con cui l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante.
(Cass. Civ. Sez. 2, n. 3648 del 24.2.2004).
Vero è che detto onere probatorio risulta attenuato nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il convenuto non contesti l'appartenenza originaria dei beni al comune autore ( ) né Persona_2
il titolo d'acquisto costituito dagli atti di donazione del 2017 con cui trasferiva Persona_3
i beni immobili a lui assegnati ai propri figli, odierni attori. In tale ipotesi, infatti, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto. A tale proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che la “probatio diabolica” – generalmente richiesta in tali azioni – si attenua notevolmente quando il bene in contestazione proviene da un comune dante causa e tale circostanza non è contestata ed accertata nel corso del giudizio” (Cass. civ. sentenza n. 7539 del 21.03.2024).
Quindi, era proprietario esclusivo dei sub 2, 3 e 5, mentre restava Persona_3
comproprietario con e della corte comune di cui al sub. 11. Persona_6 Controparte_1
Tale diritto veniva poi ceduto agli odierni attori con gli atti di donazione del 2017 dove all'art. 3 si legge: “…La donazione viene inoltre fatta ed accettata con la relativa quota delle parti e spazi comuni del fabbricato cui la porzione in oggetto appartiene ex art. 1117 Cod. civ. ……”. Dalle visure catastali prodotte da parte attrice risulta che i sub 17 e 18 deriverebbero dal precedente subalterno n. 11, identificando pertanto effettivamente la originaria corte comune. Dunque, con gli atti di donazione del 2017 avrebbe ceduto agli attori anche il diritto di Persona_3
pagina 8 di 13 comproprietà sulla corte comune (sub 11, poi sub 17 e 18), della quale, pertanto, Pt_1
e sarebbero divenuti comproprietari unitamente al convenuto .
[...] Pt_2 Controparte_1
Da qui in poi, tuttavia, le allegazioni attoree non trovano sufficiente riscontro nella documentazione versata in atti.
Non vi è infatti prova del fatto che a seguito della soppressione dei sub 17 e 18 siano stati costituiti i sub 22 e 23, né che questi ultimi siano stati ulteriormente divisi a costituire i sub 24,
25, 26 e 27.
Non vi è, quindi, chiarezza nei passaggi che avrebbero portato alla costituzione dell'area urbana, di cui ai sub 26 e 27, a seguito della soppressione della corte comune.
Parimenti non è stata fornita alcuna prova del fatto che tali frazionamenti sono stati posti in essere dal convenuto al fine di “autoassegnare a sé stesso” i nuovi identificativi catastali e per l'effetto sottrarre parti di beni alla proprietà di , dante causa degli odierni Persona_3
attori.
Ed invero, gli attori non hanno minimamente comprovato i vari passaggi di proprietà sulle particelle contestate – peraltro nemmeno chiaramente identificate – omettendo di produrre finanche una mera visura catastale che consentisse di desumere quali fossero i soggetti intestatari nel tempo della corte comune della cui proprietà assumono essere stati privati. Né hanno ritenuto di allegare una perizia di parte che potesse essere di ausilio nella ricostruzione della storia catastale delle particelle oggetto di causa e dei relativi passaggi di proprietà.
Peraltro, anche a voler reputare sufficientemente dimostrato che la corte, di cui agli originari sub
17 e 18, fosse originariamente in comproprietà tra , e Persona_3 Controparte_1 Per_6
e che i sub 17 e 18 siano stati soppressi e, a seguito dei riportati frazionamenti, siano
[...]
confluiti nell'area urbana di cui agli attuali sub 26 e 27, non sussiste alcuna prova del fatto che tali ultimi identificativi catastali siano stati assegnati come pertinenze dei beni di proprietà esclusiva del , sottraendoli alla comproprietà dapprima con e, quindi, Controparte_1 Per_3
con gli odierni attori.
La domanda attorea, dunque, non può trovare accoglimento, in quanto gli elementi probatori forniti dalle parti non consentono al Giudice di determinare con tranquillizzante certezza gli identificativi catastali degli immobili di cui gli attori assumono di essere comproprietari con il convenuto. Appurato che la corte comune era originariamente la part. 379 sub 11 (come si evince dallo stralcio divisionale), e che abbia successivamente assunto gli identificativi dei sub 17 e 18
pagina 9 di 13 (come risulterebbe dalla visura catastale), non sono stati descritti con sufficiente precisione i successivi passaggi, e non è dato comprendere quali siano allo stato attuale gli estremi catastali dei beni comuni, né a chi siano intestati.
Invero, colui che agisce in rivendicazione ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto di proprietà. In primo luogo, egli ha l'onere di individuare esattamente il bene oggetto del diritto azionato nella domanda di rivendicazione. Infatti, essendo i diritti reali dei diritti autodeterminati, ossia diritti che possono identificarsi correttamente solamente mediante il richiamo dello specifico bene che ne costituisce l'oggetto, ne deriva che la genericità nell'identificazione del bene si trasforma in una indeterminatezza dello stesso diritto rivendicato.
In caso di rivendicazione di bene immobile, occorre che la domanda individui i dati catastali esatti che identificano l'immobile, i quali devono trovare puntuale corrispondenza nei titoli di provenienza che vengono prodotti dall'attore (cfr. Cass. Civ. 26992/2013).
Innanzi tutto, nell'atto di citazione non vi è alcuna identificazione dell'immobile rivendicato, avendo l'attore solamente allegato il luogo dove è sito l'immobile e l'indirizzo dello stesso. Non si indica la natura dell'immobile e soprattutto non vi è alcuna indicazione dei dati catastali dello stesso, della sua estensione o dei suoi confini. In questo senso la domanda attorea si presenta totalmente generica nell'individuazione del diritto azionato e del bene immobile rivendicato. Né a tal fine può ritenersi sufficiente la produzione della visura catastale prodotta dall'attore. Invero, la stessa non può avere alcuna valenza probatoria, per le ragioni esposte, e comunque non può sanare il difetto di allegazione della domanda (cfr. all. 4 fasc. attore).
In conclusione, si deve ritenere che la domanda attorea non possa accogliersi in ragione del radicale difetto di allegazione della domanda, dovuto alla mancata compiuta identificazione dell'immobile nell'atto di citazione ed alla insufficienza delle prove addotte a sostegno della stessa ai fini della dimostrazione della proprietà affermata.
Peraltro, vale aggiungere che data l'incertezza nell'identificazione dei beni rivendicati dall'attore, non si comprende se si tratti della sola corte comune o anche di altre porzioni immobiliari, non essendovi alcuna descrizione dei luoghi, e anche sforzandosi di interpretare il contenuto degli scritti difensivi attorei, resta incerto se i abbiano inteso rivendicare i soli sub 26 e 27, CP_1
ovvero anche il sub 20, i sub 22 e 23. Né sul punto, può essere di aiuto la costituzione di parte convenuta, che ha spiegato domanda riconvenzionale sui “beni comuni”, perché il CP_1
si è riferito testualmente ai “sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte
[...]
pagina 10 di 13 della sub 27”. Non vi è coincidenza, quindi, con le allegazioni attoree, che non menzionano mai il sub 19, e fanno invece riferimento al sub 20, quale particella ulteriore che sarebbe stata costituita ex novo a seguito della soppressione dei sub 17 e 18.
Parimenti del tutto generiche le ulteriori deduzioni attoree circa le illegittime condotte asseritamente perpetrate dal convenuto. I capitoli di prova articolati -e non ammessi- vertono su circostanze in realtà da provarsi per iscritto o con riproduzione fotografica, magari suffragate da perizia di parte.
Peraltro, a supporto di quanto dedotto, non soccorre alcuna descrizione dello stato dei luoghi, alcuna riproduzione fotografica delle opere illegittimamente realizzate dal convenuto, alcun riferimento temporale al momento in cui tali opere sarebbero state poste in essere. Si ribadisce che, anche sotto questo profilo, neppure è stata prodotta una perizia di parte che corroborasse le doglianze degli attori e che consentisse, quantomeno sommariamente, di avere contezza dell'effettiva sussistenza e della consistenza della lesione del diritto di proprietà lamentata.
Da ultimo, si rappresenta che con atto del 21.11.2020 vendeva a Persona_6 Parte_2
la piena proprietà, tra l'altro, dei sub 26 e 27 (aree urbane), sicché anche questa evidenza documentale è in contraddizione con la domanda attorea tesa ad acclarare la proprietà comune dei suddetti beni. Da tale atto di compravendita risulterebbe infatti che i sub 26 e 27 – che a dire degli attori deriverebbero dagli originari 17 e 18, corte comune diventata area urbana – siano stati ceduti in piena proprietà alla sola attrice, e non anche al fratello , odierno attore, e Pt_1
neppure, quindi, risulterebbero di proprietà del convenuto.
Le domande attoree, dunque, devono essere integralmente respinta stante l'evidente genericità delle stesse.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. Quest'ultimo ha chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto, in proprio favore, a titolo originario per usucapione della proprietà sui “beni comuni” distinti al Catasto fabbricati del Comune di San CE CE al foglio 6, particella 379, sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27.
In primo luogo, come detto, gli estremi catastali dei beni indicati come “comuni” dal convenuto non risultano del tutto coincidenti con le allegazioni attoree, che non menzionano mai il sub 19, e fanno invece riferimento al sub 20, quale particella ulteriore che sarebbe stata costituita ex novo a seguito della soppressione dei sub 17 e 18.
pagina 11 di 13 Anche la domanda del convenuto soffre, inoltre, della medesima indeterminatezza e genericità della domanda attorea. Infatti, i beni di cui viene invocata l'usucapione non sono descritti;
non è stata depositata neanche una visura catastale, nulla che consenta di identificare i legittimati passivi della domanda di usucapione e gli intestatari dei beni. Gli attori, peraltro, hanno eccepito il difetto di contradditorio nei confronti di che in effetti dallo stralcio divisionale Persona_6
del 1989 risultava comproprietaria dei beni unitamente a , salvo cedere talune Controparte_1
proprietà immobiliari all'attrice con atto di compravendita del 21.11.2020. Parte_3
Al riguardo, giova premettere che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene immobile richiede la presenza in causa di tutti i titolari di diritti reali sul bene, nei confronti dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (titolarità di diritti reali in capo agli altri soggetti convenuti) della quale il giudice può solo conoscere nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti interessati (cfr. Cass. 08.06.1994, n. 5559, Cass.
14.03.1988, n. 2438, Cass. 05.02.1983, n. 966, Cass. 04.12.1982, n. 6606). Dunque, deve ritenersi che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un immobile richiede la presenza in causa di tutti i soggetti titolari o contitolari di diritti reali sul bene, gravando sull'attore l'onere di fornire la relativa prova.
A tal riguardo, risulta necessario che la parte istante produca l'atto di provenienza del bene in favore dei soggetti convenuti e fornisca le risultanze della Conservatoria dei Registi Immobiliari che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della titolarità di diritti reali sul bene, ovvero depositi apposita relazione notarile che dia atto del primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio e delle successive vicende di circolazione del bene. Nel caso di specie, nulla ha prodotto il convenuto (attore in riconvenzionale) quanto all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi rispetto alla domanda svolta, in quanto titolari di diritti reali sul bene immobile indicato.
Diversamente, risulta mancante l'integrale documentazione relativa alle risultanze della
Conservatoria dei Registi Immobiliari, che dimostrino la situazione attuale della proprietà degli immobili. Pertanto, sussiste una situazione di incertezza in ordine all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi della domanda di usucapione tale da giustificarne il rigetto.
Né poteva sopperire alle rilevate carenze sotto il profilo dell'allegazione e dell'onere probatorio la richiesta di ctu perché del tutto esplorativa. Infatti, secondo il costante orientamento della pagina 12 di 13 Suprema Corte, vige il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, “non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (Cass. civ. SS.UU. n. 3086/2022). Tanto più che nel caso di specie si tratterebbe di usucapione di bene comune con altri comproprietari anche legati da vincolo di parentela. In questi casi, infatti, è richiesta una prova più rigorosa in ordine al maturato possesso utile ad usucapire.
Il convenuto, invece, si è limitato a riferire di non aver ricevuto contestazioni da parte del fratello/comproprietario. Tuttavia, detto comportamento, anche visto il vincolo di parentela, potrebbe essere indicativo di mera tolleranza, come parrebbe comprovato dalla missiva di giugno
2019 con cui tramite il proprio legale, chiedeva la divisione (cfr. allegato alla Controparte_1
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 3 di parte attrice).
Pertanto, anche la domanda di usucapione spiegata dal convenuto in via riconvenzionale merita rigetto.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati C.F._2
Michele Iazzetta e Gianluca Ciotti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina,
Viale dello Statuto, 19, in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1 C.F._3
Arcese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Aldo Moro, 233, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di nuovo difensore,
CONVENUTO
Oggetto: proprietà.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio , esponendo di essere proprietari dei seguenti beni immobili: 1) Controparte_1
degli immobili siti in Comune di San CE CE (LT), località “La Cona”, Parte_1
via Roma 189, 187, e precisamente: a) locale negozio posto al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati 45 (quarantacinque), confinante con negozio di cui alla lettera b) che pagina 1 di 13 segue, sub 15 (vano scale) e 4, sub 23, sub 3 e sub 16, salvo altri;
b) locale negozio posto al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati 29 (ventinove), confinante con sub 16, sub 26, 27
e 22, sub 22, 23, negozio di cui alla lettera a) che precede, salvo altri”, giusto atto di donazione per Notar del 15.07.17, rep. 48315, racc. 7144; 2) della porzione Per_1 Parte_2
immobiliare sita in Comune di San CE CE (LT), località “La Cona”, via Roma n. 191 e precisamente: appartamento ad uso abitazione posto al piano primo, composto da 5 (cinque) vani catastali, confinante con vano scale, subalterni 6, 7, distacchi verso subalterni 8, 22, 26, 27, 15 e
16 tutti della particella 379, salvo altri, censito, nel Catasto Fabbricati del Comune di San CE
CE (LT)”, giusto atto di donazione per Notar del 15.07.17, rep. 48313, racc. 7143. Per_1
Gli attori, quindi, deducevano che: - in ragione della successione legittima del OR Per_2
, nato a [...] il [...] e quivi deceduto il 18 gennaio 1987, il
[...]
OR diveniva proprietario esclusivo di alcuni immobili (locali commerciali Persona_3
e negozi meglio distinti in atti) e per quello che interessa rimaneva comproprietario della “corte comune” contraddistinta alla particella 379 sub 17 e sub 18; - con un primo atto (Marzo 2006) unilaterale e mai conosciuto, il fratello , comproprietario della “corte comune”, Controparte_1
procedeva al frazionamento della stessa sopprimendo i sub come sopra indicati e sostituendoli nel sub 23 (ex 17) e sub 22 (ex 18) e costituendo ex novo la particella sub 20; - successivamente, con ulteriore atto (Aprile 2006) unilaterale e senza neppure un preventivo avviso o tentativo di comunicazione, attraverso il medesimo espediente, lo stesso germano procedeva alla divisione del sub 23 (ex 17) nei sub 24 e 26, del sub 22 (ex 18) nei sub 25 e 27 per poi procedere alla attribuzione delle predette aree a pertinenze dei propri beni esclusivi;
- con atti di donazione del
2017, il cedeva i propri beni ai figli e , odierni attori, la prima Persona_3 Pt_2 Pt_1
dei quali, in esito ad ulteriore atto di compravendita datato 20 Novembre 2020 acquisiva un ulteriore bene dell'originario compendio ereditario e precisamente l'appartamento censito al sub
13 mentre all'evidenza risultavano assenti, dall'atto, le aree comuni non censibili ovvero gli ex subalterni 17 e 18 (Beni Comuni non Censibili) divenuti sub. 24 e 25 (ancora Beni Comuni non
Censibili) e poi soppressi nuovamente per diventare aree urbane (F1).
In tale contesto, gli attori assumevano che il convenuto aveva compiuto attività lesive dei loro diritti, avendo: a) operato abusivamente (accedendo dal vano scala comune) sul lastrico solare con la realizzazione di opere (muretti ed altre) che avevano sottratto parti di proprietà esclusiva del in favore, segnatamente, del di lui fratello;
b) proceduto alla realizzazione Persona_3
pagina 2 di 13 di un muro divisorio del balcone (in precedenza unico) omettendo di rispettare il confine naturale e giuridico e, giungendo, per tale via, all'illegittima sottrazione, ai danni degli attori, di parte del predetto spazio di loro esclusiva proprietà; c) proceduto alla realizzazione di un cancello d'ingresso dell'area definita corte comune con conseguente sottrazione della disponibilità e in definitiva proprietà del bene stesso. Tali comportamenti illegittimi si erano concreatati in una appropriazione senza titolo di beni di esclusiva proprietà ovvero di beni in comunione indivisa, per i quali si rivendicava il legittimo titolo, ed avevano, altresì, generato dei danni agli attori, così esemplificati: a) mancanza di possibilità di accedere ai beni di esclusiva proprietà confinanti con le parti comuni (ad esempio operare la manutenzione di macchinari o muri del negozio che affaccia sulla corte comune); b) omessa possibilità di ripristino delle opere abusive ed illegittime realizzate dal fratello (chiusura, attraverso installazione di pannello in plexiglass, della finestra del locale commerciale adducente sulla corte comune); c) deprezzamento dei beni sia per le dimensioni ridotte nelle quali oggi si trovavano, in conseguenza dei comportamenti illegittimi, sia per la mediocrità e visibile approssimazione delle opere che rendevano l'immobile non facilmente commerciabile;
deprezzamento del valore commerciale di locazione degli immobili ad uso negozio in ragione delle attività illecite, non emendabili dall'attore, poste in essere dal fratello.
Sulla scorta di tali premesse, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, accertare la proprietà dell'immobile meglio specificato in narrativa e, per
l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cc, l'immediato rilascio con contestuale condanna della parte convenuta al ripristino della situazione ex ante con reintegra della proprietà ed al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella somma di € 25.000,00 ovvero secondo quanto verrà ritenuto di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e refusione delle spese di assistenza stragiudiziale”.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per la mancata specificazione della cosa oggetto della domanda e per l'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni ex artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c.. Nel merito, assumeva di aver esercitato in modo esclusivo, il possesso ultraventennale, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente sui beni comuni rivendicati dagli attori, esercitandovi il dominio diretto ed utile, curando e mantenendoli a proprie spese, dimostrandosi, pertanto, quale unico possessore e/o proprietario. Fin dal 1999,
pagina 3 di 13 infatti, il aveva apposto un cancello di ingresso su parte della particella 379, Controparte_1
delimitando, pertanto, i beni comuni, sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27, esercitandone un possesso esclusivo, nonché, parte dei beni di sua proprietà. Per oltre venti anni nessuna contestazione e/o rivendicazione era stata avanzata da parte del fratello
, che mai aveva avuto accesso alle parti comuni summenzionate, delimitate dal Persona_3
cancello, né, tantomeno, preso parte alla loro cura e/o alle spese necessarie per la loro manutenzione, cui aveva provveduto in modo esclusivo il . Pertanto, deduceva Controparte_1
che il possesso esercitato dall'odierno convenuto era tale da integrare i presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà sulla particella 379, sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27, attraverso l'istituto della usucapione.
Il , contestata la fondatezza dell'avversa domanda di risarcimento danni, Controparte_1
concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1 nn. 3) e 4) c.p.c.; nel merito di rigettare la domanda in quanto infondata e non provata. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare
l'acquisto, in favore di , a titolo originario per usucapione della proprietà Controparte_1
distinta al Catasto fabbricati del Comune di San CE CE al foglio 6, particella 379, sub 19,
22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con ogni riserva sulle istanze istruttorie”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.06.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate e non provate e, pertanto, non meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori hanno agito in giudizio esercitando azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., al fine di conseguire la condanna della controparte al rilascio degli immobili di loro proprietà ed al risarcimento dei danni patiti. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli stessi attori, nel replicare alle eccezioni di indeterminatezza della domanda ex adverso sollevate, hanno precisato: “Per quanto attiene la qualificazione giuridica dei fatti accertati ovvero la “causa petendi” e la determinazione delle conseguenze giuridiche che ad essi vanno ricollegate petitum
pagina 4 di 13 appare evidente che gli odierni attori intendano sentire accertata la proprietà comune delle suddette particelle e di conseguenza ripristinato il legittimo titolo di utilizzo delle predette aree”.
Ebbene, la domanda, per come spiegata, si appalesa oltremodo generica e del tutto inidonea a soddisfare il rigoroso onere probatorio gravante sull'attore in rivendica o che, comunque, intenda ottenere una pronuncia di accertamento della proprietà.
Va rilevato che, come noto, l'azione di mero accertamento del diritto di proprietà si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto la prima non mira alla modifica di uno stato di fatto, ma solo all'eliminazione di uno stato di incertezza giuridica relativa alla legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito. Tale differenza tuttavia non si trasfonde anche sul piano dell'onere probatorio, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa” (Cass. Civ., sez. II, n.
24050 del 3.8.2022). Ne consegue che “colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per
l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (Cass. Civ., Sez. II, n.
11767 del 6.5.2019). Nello specifico, è onere dell'attore provare di essere divenuto proprietario della cosa, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, fermo restando, peraltro, che, a tal fine, egli potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, n. 7883 del 19.3.2021).
Nel caso di specie, la suddetta prova non è stata fornita.
Ed invero, secondo la prospettazione attorea:
- in ragione della successione legittima del OR , nato a [...] Persona_2
(LT) il 10 dicembre 1930 e quivi deceduto il 18 gennaio 1987, il OR Persona_3
pagina 5 di 13 padre degli attori, giusta denuncia di successione e successivo stralcio di quota divisionale con atto a rogito del Notaio di Latina, in data 22 febbraio 1989, diveniva Persona_4
proprietario esclusivo di alcuni immobili (locali commerciali e negozi meglio distinti in atti), ed in particolare “rimaneva comproprietario della “corte comune” contraddistinta alla particella 379 sub 17 e sub 18;
- nel marzo del 2006 l'odierno convenuto, , comproprietario della “corte Controparte_1
comune”, avrebbe proceduto al frazionamento della stessa sopprimendo i sub come sopra indicati sostituendoli nel sub 23 (ex 17) e sub 22 (ex 18) e costituendo ex novo la particella sub 20;
- successivamente, nell'aprile del 2006, lo stesso convenuto avrebbe proceduto alla divisione del sub 23 (ex 17) nei sub 24 e 26, del sub 22 (ex 18) nei sub 25 e 27 per poi procedere alla attribuzione delle predette aree a pertinenze dei propri beni esclusivi;
- quindi, con distinti atti di donazione del 2017, avrebbe ceduto i propri beni Persona_3
ai figli e , odierni attori, la prima dei quali, in esito ad ulteriore atto di Pt_2 Pt_1
compravendita datato 21 Novembre 2020, avrebbe acquisito un ulteriore bene dell'originario compendio ereditario e precisamente l'appartamento censito al sub 13 “mentre all'evidenza risultavano assenti, dall'atto, le aree comuni non censibili ovvero gli ex subalterni 17 e 18
(Beni Comuni non Censibili) divenuti sub. 24 e 25 (ancora Beni Comuni non Censibili) e poi soppressi nuovamente”.
Il convenuto, dunque, avrebbe privato l'allora proprietario e di conseguenza Persona_3
gli odierni attori dei diritti reali su tali aree, ed avrebbe operato abusivamente sottraendo parti di proprietà esclusiva del . Persona_3
Va, quindi, innanzitutto rilevato come l'assoluta confusione della ricostruzione operata da parte attrice non consente di identificare con sufficiente grado di certezza le particelle oggetto della domanda di accertamento della proprietà/rivendicazione.
Parrebbe, infatti, che le contestazioni attoree si appuntino sulla “corte comune”, costituita dagli originari subalterni 17 e 18 della particella 379. Deducono gli attori che tali unità immobiliari sarebbero rimaste in comproprietà tra il proprio padre e il convenuto, e che Persona_3
quest'ultimo avrebbe “creato anche le aree urbane contraddistinte con i sub. 22 e 23 auto assegnate a se stesso da privando l'allora proprietario e di Controparte_1 Persona_3
conseguenza gli odierni attori dei diritti reali su tali aree”, nonché trasformato illegittimamente pagina 6 di 13 “una corte comune in un'area urbana intestata a due soli soggetti ( e e quindi CP_1 Per_5
simile ad una corte esclusiva, escludendo di fatto e di diritto l'altro comproprietario dell'area comune”, ed in definitiva posto in essere una “appropriazione senza titolo di beni di esclusiva proprietà ovvero di beni in comunione indivisa”.
Più nel dettaglio, gli attori assumono che, in conseguenza degli illegittimi frazionamenti operati da , la corte comune, originariamente censita al foglio 379, sub 17 e 18, sarebbe Controparte_1
stata identificata con i sub 23 (ex 17), sub 22 (ex 18), e con il sub 20, costituito ex novo, e che successivamente lo stesso convenuto avrebbe proceduto alla divisione del sub 23 (ex 17) nei sub
24 e 26, del sub 22 (ex 18) nei sub 25 e 27. Infine, anche i sub 24 e 25 sarebbero stati soppressi per diventare aree urbane, di cui ai subalterni 26 e 27.
L'impianto argomentativo attoreo, tuttavia, non trova adeguato riscontro nella documentazione versata in atti. Infatti, nell'atto di stralcio divisionale del 1989, le parti non menzionavano mai i sub 17 e 18, limitandosi ad elencare i beni che venivano attribuiti alla proprietà esclusiva di
, e precisavano che i restanti cespiti restavano comuni tra e Persona_3 Persona_6
. Controparte_1
In particolare, risultavano attribuiti in via esclusiva a i seguenti beni: Persona_3
a) negozio al piano terra, confinante con locale di cui appresso, con corte comune a due lati, vano scala e magazzino, distinto con la p.lla 379 sub 4, distinto al Catasto al foglio 6, part. 379, sub 2;
b) locale negozio al piano terra, confinante con il locale di cui sopra e per tre lati con corte comune, distinto al foglio 6, part. 379, sub 3;
c) appartamento al piano primo, confinante con appartamento di proprietà dei condividenti, vano scala e per tre lati con cortile comune, salvo altri, censito al foglio 6, part. 379, sub 5.
Nella nota n. 8 dello stralcio, poi, le parti si riferivano alla corte comune come al “cortile circostante il fabbricato censito in catasto al mappale 379/11”. Quindi era previsto che lo stralcio venisse effettuato con ogni accessorio e pertinenza, compreso il “cortile circostante il fabbricato censito in catasto al mappale 379/11”.
In effetti, però, solo dalle visure catastali prodotte da parte attrice risulta che i sub 17 e 18 deriverebbero dal precedente subalterno n. 11, identificando, pertanto, effettivamente la originaria corte comune.
Al riguardo, è noto che le risultanze catastali non sono probanti ma possono fungere da mero supporto di un quadro probatorio che deve essere rigoroso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2,
pagina 7 di 13 Sentenza n. 5635 del 18.04.2002). Infatti, soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune, impedito dal comportamento del comproprietario. A tale proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 948 cod. civ., aveva rigettato la domanda con cui l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante.
(Cass. Civ. Sez. 2, n. 3648 del 24.2.2004).
Vero è che detto onere probatorio risulta attenuato nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il convenuto non contesti l'appartenenza originaria dei beni al comune autore ( ) né Persona_2
il titolo d'acquisto costituito dagli atti di donazione del 2017 con cui trasferiva Persona_3
i beni immobili a lui assegnati ai propri figli, odierni attori. In tale ipotesi, infatti, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto. A tale proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che la “probatio diabolica” – generalmente richiesta in tali azioni – si attenua notevolmente quando il bene in contestazione proviene da un comune dante causa e tale circostanza non è contestata ed accertata nel corso del giudizio” (Cass. civ. sentenza n. 7539 del 21.03.2024).
Quindi, era proprietario esclusivo dei sub 2, 3 e 5, mentre restava Persona_3
comproprietario con e della corte comune di cui al sub. 11. Persona_6 Controparte_1
Tale diritto veniva poi ceduto agli odierni attori con gli atti di donazione del 2017 dove all'art. 3 si legge: “…La donazione viene inoltre fatta ed accettata con la relativa quota delle parti e spazi comuni del fabbricato cui la porzione in oggetto appartiene ex art. 1117 Cod. civ. ……”. Dalle visure catastali prodotte da parte attrice risulta che i sub 17 e 18 deriverebbero dal precedente subalterno n. 11, identificando pertanto effettivamente la originaria corte comune. Dunque, con gli atti di donazione del 2017 avrebbe ceduto agli attori anche il diritto di Persona_3
pagina 8 di 13 comproprietà sulla corte comune (sub 11, poi sub 17 e 18), della quale, pertanto, Pt_1
e sarebbero divenuti comproprietari unitamente al convenuto .
[...] Pt_2 Controparte_1
Da qui in poi, tuttavia, le allegazioni attoree non trovano sufficiente riscontro nella documentazione versata in atti.
Non vi è infatti prova del fatto che a seguito della soppressione dei sub 17 e 18 siano stati costituiti i sub 22 e 23, né che questi ultimi siano stati ulteriormente divisi a costituire i sub 24,
25, 26 e 27.
Non vi è, quindi, chiarezza nei passaggi che avrebbero portato alla costituzione dell'area urbana, di cui ai sub 26 e 27, a seguito della soppressione della corte comune.
Parimenti non è stata fornita alcuna prova del fatto che tali frazionamenti sono stati posti in essere dal convenuto al fine di “autoassegnare a sé stesso” i nuovi identificativi catastali e per l'effetto sottrarre parti di beni alla proprietà di , dante causa degli odierni Persona_3
attori.
Ed invero, gli attori non hanno minimamente comprovato i vari passaggi di proprietà sulle particelle contestate – peraltro nemmeno chiaramente identificate – omettendo di produrre finanche una mera visura catastale che consentisse di desumere quali fossero i soggetti intestatari nel tempo della corte comune della cui proprietà assumono essere stati privati. Né hanno ritenuto di allegare una perizia di parte che potesse essere di ausilio nella ricostruzione della storia catastale delle particelle oggetto di causa e dei relativi passaggi di proprietà.
Peraltro, anche a voler reputare sufficientemente dimostrato che la corte, di cui agli originari sub
17 e 18, fosse originariamente in comproprietà tra , e Persona_3 Controparte_1 Per_6
e che i sub 17 e 18 siano stati soppressi e, a seguito dei riportati frazionamenti, siano
[...]
confluiti nell'area urbana di cui agli attuali sub 26 e 27, non sussiste alcuna prova del fatto che tali ultimi identificativi catastali siano stati assegnati come pertinenze dei beni di proprietà esclusiva del , sottraendoli alla comproprietà dapprima con e, quindi, Controparte_1 Per_3
con gli odierni attori.
La domanda attorea, dunque, non può trovare accoglimento, in quanto gli elementi probatori forniti dalle parti non consentono al Giudice di determinare con tranquillizzante certezza gli identificativi catastali degli immobili di cui gli attori assumono di essere comproprietari con il convenuto. Appurato che la corte comune era originariamente la part. 379 sub 11 (come si evince dallo stralcio divisionale), e che abbia successivamente assunto gli identificativi dei sub 17 e 18
pagina 9 di 13 (come risulterebbe dalla visura catastale), non sono stati descritti con sufficiente precisione i successivi passaggi, e non è dato comprendere quali siano allo stato attuale gli estremi catastali dei beni comuni, né a chi siano intestati.
Invero, colui che agisce in rivendicazione ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto di proprietà. In primo luogo, egli ha l'onere di individuare esattamente il bene oggetto del diritto azionato nella domanda di rivendicazione. Infatti, essendo i diritti reali dei diritti autodeterminati, ossia diritti che possono identificarsi correttamente solamente mediante il richiamo dello specifico bene che ne costituisce l'oggetto, ne deriva che la genericità nell'identificazione del bene si trasforma in una indeterminatezza dello stesso diritto rivendicato.
In caso di rivendicazione di bene immobile, occorre che la domanda individui i dati catastali esatti che identificano l'immobile, i quali devono trovare puntuale corrispondenza nei titoli di provenienza che vengono prodotti dall'attore (cfr. Cass. Civ. 26992/2013).
Innanzi tutto, nell'atto di citazione non vi è alcuna identificazione dell'immobile rivendicato, avendo l'attore solamente allegato il luogo dove è sito l'immobile e l'indirizzo dello stesso. Non si indica la natura dell'immobile e soprattutto non vi è alcuna indicazione dei dati catastali dello stesso, della sua estensione o dei suoi confini. In questo senso la domanda attorea si presenta totalmente generica nell'individuazione del diritto azionato e del bene immobile rivendicato. Né a tal fine può ritenersi sufficiente la produzione della visura catastale prodotta dall'attore. Invero, la stessa non può avere alcuna valenza probatoria, per le ragioni esposte, e comunque non può sanare il difetto di allegazione della domanda (cfr. all. 4 fasc. attore).
In conclusione, si deve ritenere che la domanda attorea non possa accogliersi in ragione del radicale difetto di allegazione della domanda, dovuto alla mancata compiuta identificazione dell'immobile nell'atto di citazione ed alla insufficienza delle prove addotte a sostegno della stessa ai fini della dimostrazione della proprietà affermata.
Peraltro, vale aggiungere che data l'incertezza nell'identificazione dei beni rivendicati dall'attore, non si comprende se si tratti della sola corte comune o anche di altre porzioni immobiliari, non essendovi alcuna descrizione dei luoghi, e anche sforzandosi di interpretare il contenuto degli scritti difensivi attorei, resta incerto se i abbiano inteso rivendicare i soli sub 26 e 27, CP_1
ovvero anche il sub 20, i sub 22 e 23. Né sul punto, può essere di aiuto la costituzione di parte convenuta, che ha spiegato domanda riconvenzionale sui “beni comuni”, perché il CP_1
si è riferito testualmente ai “sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte
[...]
pagina 10 di 13 della sub 27”. Non vi è coincidenza, quindi, con le allegazioni attoree, che non menzionano mai il sub 19, e fanno invece riferimento al sub 20, quale particella ulteriore che sarebbe stata costituita ex novo a seguito della soppressione dei sub 17 e 18.
Parimenti del tutto generiche le ulteriori deduzioni attoree circa le illegittime condotte asseritamente perpetrate dal convenuto. I capitoli di prova articolati -e non ammessi- vertono su circostanze in realtà da provarsi per iscritto o con riproduzione fotografica, magari suffragate da perizia di parte.
Peraltro, a supporto di quanto dedotto, non soccorre alcuna descrizione dello stato dei luoghi, alcuna riproduzione fotografica delle opere illegittimamente realizzate dal convenuto, alcun riferimento temporale al momento in cui tali opere sarebbero state poste in essere. Si ribadisce che, anche sotto questo profilo, neppure è stata prodotta una perizia di parte che corroborasse le doglianze degli attori e che consentisse, quantomeno sommariamente, di avere contezza dell'effettiva sussistenza e della consistenza della lesione del diritto di proprietà lamentata.
Da ultimo, si rappresenta che con atto del 21.11.2020 vendeva a Persona_6 Parte_2
la piena proprietà, tra l'altro, dei sub 26 e 27 (aree urbane), sicché anche questa evidenza documentale è in contraddizione con la domanda attorea tesa ad acclarare la proprietà comune dei suddetti beni. Da tale atto di compravendita risulterebbe infatti che i sub 26 e 27 – che a dire degli attori deriverebbero dagli originari 17 e 18, corte comune diventata area urbana – siano stati ceduti in piena proprietà alla sola attrice, e non anche al fratello , odierno attore, e Pt_1
neppure, quindi, risulterebbero di proprietà del convenuto.
Le domande attoree, dunque, devono essere integralmente respinta stante l'evidente genericità delle stesse.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. Quest'ultimo ha chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto, in proprio favore, a titolo originario per usucapione della proprietà sui “beni comuni” distinti al Catasto fabbricati del Comune di San CE CE al foglio 6, particella 379, sub 19, 22, 23, piccola parte della sub 26, e piccola parte della sub 27.
In primo luogo, come detto, gli estremi catastali dei beni indicati come “comuni” dal convenuto non risultano del tutto coincidenti con le allegazioni attoree, che non menzionano mai il sub 19, e fanno invece riferimento al sub 20, quale particella ulteriore che sarebbe stata costituita ex novo a seguito della soppressione dei sub 17 e 18.
pagina 11 di 13 Anche la domanda del convenuto soffre, inoltre, della medesima indeterminatezza e genericità della domanda attorea. Infatti, i beni di cui viene invocata l'usucapione non sono descritti;
non è stata depositata neanche una visura catastale, nulla che consenta di identificare i legittimati passivi della domanda di usucapione e gli intestatari dei beni. Gli attori, peraltro, hanno eccepito il difetto di contradditorio nei confronti di che in effetti dallo stralcio divisionale Persona_6
del 1989 risultava comproprietaria dei beni unitamente a , salvo cedere talune Controparte_1
proprietà immobiliari all'attrice con atto di compravendita del 21.11.2020. Parte_3
Al riguardo, giova premettere che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene immobile richiede la presenza in causa di tutti i titolari di diritti reali sul bene, nei confronti dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (titolarità di diritti reali in capo agli altri soggetti convenuti) della quale il giudice può solo conoscere nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti interessati (cfr. Cass. 08.06.1994, n. 5559, Cass.
14.03.1988, n. 2438, Cass. 05.02.1983, n. 966, Cass. 04.12.1982, n. 6606). Dunque, deve ritenersi che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un immobile richiede la presenza in causa di tutti i soggetti titolari o contitolari di diritti reali sul bene, gravando sull'attore l'onere di fornire la relativa prova.
A tal riguardo, risulta necessario che la parte istante produca l'atto di provenienza del bene in favore dei soggetti convenuti e fornisca le risultanze della Conservatoria dei Registi Immobiliari che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della titolarità di diritti reali sul bene, ovvero depositi apposita relazione notarile che dia atto del primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio e delle successive vicende di circolazione del bene. Nel caso di specie, nulla ha prodotto il convenuto (attore in riconvenzionale) quanto all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi rispetto alla domanda svolta, in quanto titolari di diritti reali sul bene immobile indicato.
Diversamente, risulta mancante l'integrale documentazione relativa alle risultanze della
Conservatoria dei Registi Immobiliari, che dimostrino la situazione attuale della proprietà degli immobili. Pertanto, sussiste una situazione di incertezza in ordine all'esatta individuazione dei soggetti legittimati passivi della domanda di usucapione tale da giustificarne il rigetto.
Né poteva sopperire alle rilevate carenze sotto il profilo dell'allegazione e dell'onere probatorio la richiesta di ctu perché del tutto esplorativa. Infatti, secondo il costante orientamento della pagina 12 di 13 Suprema Corte, vige il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, “non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (Cass. civ. SS.UU. n. 3086/2022). Tanto più che nel caso di specie si tratterebbe di usucapione di bene comune con altri comproprietari anche legati da vincolo di parentela. In questi casi, infatti, è richiesta una prova più rigorosa in ordine al maturato possesso utile ad usucapire.
Il convenuto, invece, si è limitato a riferire di non aver ricevuto contestazioni da parte del fratello/comproprietario. Tuttavia, detto comportamento, anche visto il vincolo di parentela, potrebbe essere indicativo di mera tolleranza, come parrebbe comprovato dalla missiva di giugno
2019 con cui tramite il proprio legale, chiedeva la divisione (cfr. allegato alla Controparte_1
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 3 di parte attrice).
Pertanto, anche la domanda di usucapione spiegata dal convenuto in via riconvenzionale merita rigetto.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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