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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2253/2021
vertente fra
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Parte_1
Genni Meloro ed Antonella Iaquinta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla
Via Torretta, n. 4
– attore –
CONTRO
– in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore –, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notar Dott.ssa Per_1
– rep. n. 27297 del 22 dicembre 2022, dall'Avv. Claudia Vuolo e con la stessa elettivamente
[...]
domiciliata in Salerno alla Via Nizza, n. 146, presso la Funzione Affari Legali dell' CP_2
– convenuta –
Avente ad oggetto: risarcimento danni. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 febbraio 2024, le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. La causa è passata in decisione con assegnazione dei termini ordinari per deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio l' , Parte_1 CP_3
innanzi al Tribunale di Salerno, per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 31.378,58,
che avrebbe dovuto incassare in forza dell'ordinanza di assegnazione somme 1247/2015 rge resa l'11/06/2015, oltre il risarcimento del danno, per violazione dell'obbligo di custodia ed il mancato rispetto della cronologia dei pignoramenti eseguiti da parte del terzo pignorato.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, disposta ed espletata ctu contabile, si costituiva tardivamente l' deducendo preliminarmente l'inapplicabilità alla Controparte_1
fattispecie del rito sommario di cognizione.
Nel merito, eccepiva che la condotta omissiva dell' non avrebbe comportato alcuna CP_1
responsabilità per fatto illecito e che comunque non risultava provata la sussistenza del danno asseritamente subito dall'attore.
Instava conseguentemente, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, per il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Disposto il mutamento del rito, all'udienza del 9 febbraio 2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento nei limiti di seguito evidenziati. Giova premettere che, con atto di pignoramento presso terzi, ritualmente notificato in data
21.04.2015, il Dott. sottoponeva a pignoramento presso terzi la somma di € Parte_1
9.657,87, citando in giudizio il dott. , invitando l' a rendere la dichiarazione Persona_2 CP_3
di quantità. Il pignoramento veniva iscritto dinanzi il Tribunale di Salerno al n. 1247/15 R.G.E.. Alla
luce della dichiarazione di quantità resa dall' il G.E. del Tribunale di Salerno, con CP_3
ordinanza n. 1247/2015 RGE resa l'11/06/2015, assegnava le somme pignorate “all'esito del soddisfo dei crediti di cui alle precedenti ordinanze di assegnazione di cui il terzo ha dato atto ex art. 547 cod.
proc. civ. al creditore procedente la somma pari alla differenza tra la metà della Parte_1
retribuzione netta dovuta da a e la quota ceduta (come da dichiarazione CP_3 Persona_2
del terzo pignorato in atti pari ad € 1392,00) e comunque nei limiti del quinto della retribuzione netta corrisposta ogni mese e ciò fino alla soddisfazione dell'intero importo pari ad € 2.338,37 per spese di esecuzione, nonché a soddisfo del credito di € 31.378,58 di cui all'atto di precetto ed atto di intervento oltre interessi legali sul capitale di € 5.000,00 dal 13.1.2015 al saldo”. La predetta ordinanza, rilasciata in forma esecutiva in data 06/10/2015, veniva ritualmente notificata all' in data CP_3
14/10/2015, la quale non provvedeva ad assegnare al creditore le somme pignorate.
Dopo diversi solleciti il ricorrente, non percependo alcuna somma in virtù dell'ordinanza di assegnazione somme, il Dott. presentava ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. affinché Parte_1
venisse verificata un'eventuale violazione dell'ordine cronologico, chiedendo il risarcimento nella misura di € 31.378,58, oltre spese ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.
Il Ctu nominato nel corso del presente giudizio, dalle cui conclusioni questo Giudice non ritiene di discostarsi, apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha sottolineato come la convenuta , benchè sollecitata in tal senso dall'ausiliare, abbia omesso di dare Controparte_1
contezza della correttezza del suo operato, ovvero di avere proceduto a corrispondere somme sullo stipendio del debitore Dott. derivanti da assegnazioni precedenti a quella resa dal G.E. Persona_2
del Tribunale di Salerno in favore del Dott. con ordinanza n. 1247/2015 RGE Parte_1
dell'11 giugno 2015. Cont In particolare, dalla dichiarazione di quantità formulata dall' nella procedura esecutiva n.
1247/2015 r.g.e. (prot. PG/2015/110440) risulta che alla data di notifica del pignoramento per cui è
causa sussistevano le seguenti assegnazioni mobiliari in corso:
1. assegnazione n .4271/14 in favore della;
2. assegnazione n. 969/14 in favore del Sig. . Risulta, Controparte_4 Parte_1
altresì, la presenza di assegnazioni successive non eseguibili per indisponibilità del quinto, nella misura di € 9.498,74 in favore di (n. r.g. 2258/2014), nonché la presenza di un atto Parte_2
di pignoramento per € 28.543,70 notificato, in data non meglio precisata, ad istanza di
[...]
CP_5
Cont Non avendo l' fornito alcun elemento atto a datare l'atto di pignoramento per € 28.543,70
notificato ad istanza dell' in epoca antecedente a quello dell'attore, deve Controparte_5
ritenersi, in tal senso concordando con le conclusioni raggiunte dal consulente, che l'ordinanza n.
1247/2015 RGE dell'11 giugno 2015 resa dal Tribunale di Salerno in favore del Parte_1
si collochi temporalmente prima dell'atto di pignoramento citato, per cui, a fronte di un quinto pignorabile pari ad € 663,98, dal mese di agosto 2019 la convenuta avrebbe dovuto dar corso agli accantonamenti in favore dell'attore, non rinvenendosi documentazione in grado di motivare il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinanza di assegnazione. Del resto, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, non si discostando dalle difese della convenuta, la quale, pur disconoscendo la sussistenza di responsabilità per fatto illecito, non nega la propria condotta
“omissiva” (cfr. comparsa di costituzione e risposta agli atti).
Deve dunque accogliersi la domanda di condanna della convenuta, in conseguenza della violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di custode delle somme staggite, a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 31.378,58 di cui all'ordinanza di assegnazione, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.
Ciò in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, nel procedimento di espropriazione presso terzi, il terzo, a norma dell'art. 546 cod. proc. civ., è soggetto, dal giorno in cui
è notificato l'atto previsto nell'art. 543 cod. proc. civ., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, ma, mentre rispetto alle cose, qualora ne rifiuti la consegna o le sottragga, risponde penalmente, (artt. 328 e 334 cod. pen.), rispetto alle somme, che non sono beni individuati, l'eventuale pagamento ad altri creditori del debitore esecutato (inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione: art. 2917 cod. civ.)
non ha alcuna rilevanza, essendo egli tenuto ugualmente al pagamento per effetto del provvedimento di assegnazione, salva l'azione penale nell'ipotesi che non sia più in condizione di eseguire il provvedimento (cfr. Cass. Civ., 20 aprile 1962, n. 789).
Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore siccome non adeguatamente suffragata da idoneo riscontro probatorio.
Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 2 marzo 2024, depositato telematicamente in data 3
marzo 2024, ed ivi poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti solidalmente, devono attribuirsi definitivamente a carico della convenuta , con conseguente Controparte_1
obbligo di rimborso in favore dell'attore delle somme da questi eventualmente anticipate.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00 – valori medi), oltre oneri accessori secondo legge (fase di studio della controversia: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio € 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione:
€ 1.806,00; fase decisionale: € 2.905,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2253/2021 – uditi i procuratori delle parti, ogni altra richiesta, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCERTA E DICHIARA la violazione, da parte della convenuta degli obblighi derivanti dalla qualità di custode delle Controparte_1
somme staggite;
2) CONDANNA la convenuta al versamento, Controparte_1
in favore dell'attore , della somma di € 31.378,58 di cui all'ordinanza di Parte_1
assegnazione n. 1247/2015 RGE resa l'11/06/2015, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
3)
RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore; ) PONE le spese di Ctu a definitivo carico della convenuta con obbligo di rimborso in favore Controparte_1
dell'attore delle somme da questi eventualmente corrisposte al Ctu;
5) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente Controparte_1
in € 7.896,00, di cui € 280,00 per esborsi ed € 7.616,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari AVV.TI GENNI MELORO ED ANTONELLA IAQUINTA.
Così deciso in Salerno, lì 28 dicembre 2024
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2253/2021
vertente fra
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Parte_1
Genni Meloro ed Antonella Iaquinta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla
Via Torretta, n. 4
– attore –
CONTRO
– in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore –, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notar Dott.ssa Per_1
– rep. n. 27297 del 22 dicembre 2022, dall'Avv. Claudia Vuolo e con la stessa elettivamente
[...]
domiciliata in Salerno alla Via Nizza, n. 146, presso la Funzione Affari Legali dell' CP_2
– convenuta –
Avente ad oggetto: risarcimento danni. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 febbraio 2024, le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. La causa è passata in decisione con assegnazione dei termini ordinari per deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio l' , Parte_1 CP_3
innanzi al Tribunale di Salerno, per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 31.378,58,
che avrebbe dovuto incassare in forza dell'ordinanza di assegnazione somme 1247/2015 rge resa l'11/06/2015, oltre il risarcimento del danno, per violazione dell'obbligo di custodia ed il mancato rispetto della cronologia dei pignoramenti eseguiti da parte del terzo pignorato.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, disposta ed espletata ctu contabile, si costituiva tardivamente l' deducendo preliminarmente l'inapplicabilità alla Controparte_1
fattispecie del rito sommario di cognizione.
Nel merito, eccepiva che la condotta omissiva dell' non avrebbe comportato alcuna CP_1
responsabilità per fatto illecito e che comunque non risultava provata la sussistenza del danno asseritamente subito dall'attore.
Instava conseguentemente, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, per il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Disposto il mutamento del rito, all'udienza del 9 febbraio 2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento nei limiti di seguito evidenziati. Giova premettere che, con atto di pignoramento presso terzi, ritualmente notificato in data
21.04.2015, il Dott. sottoponeva a pignoramento presso terzi la somma di € Parte_1
9.657,87, citando in giudizio il dott. , invitando l' a rendere la dichiarazione Persona_2 CP_3
di quantità. Il pignoramento veniva iscritto dinanzi il Tribunale di Salerno al n. 1247/15 R.G.E.. Alla
luce della dichiarazione di quantità resa dall' il G.E. del Tribunale di Salerno, con CP_3
ordinanza n. 1247/2015 RGE resa l'11/06/2015, assegnava le somme pignorate “all'esito del soddisfo dei crediti di cui alle precedenti ordinanze di assegnazione di cui il terzo ha dato atto ex art. 547 cod.
proc. civ. al creditore procedente la somma pari alla differenza tra la metà della Parte_1
retribuzione netta dovuta da a e la quota ceduta (come da dichiarazione CP_3 Persona_2
del terzo pignorato in atti pari ad € 1392,00) e comunque nei limiti del quinto della retribuzione netta corrisposta ogni mese e ciò fino alla soddisfazione dell'intero importo pari ad € 2.338,37 per spese di esecuzione, nonché a soddisfo del credito di € 31.378,58 di cui all'atto di precetto ed atto di intervento oltre interessi legali sul capitale di € 5.000,00 dal 13.1.2015 al saldo”. La predetta ordinanza, rilasciata in forma esecutiva in data 06/10/2015, veniva ritualmente notificata all' in data CP_3
14/10/2015, la quale non provvedeva ad assegnare al creditore le somme pignorate.
Dopo diversi solleciti il ricorrente, non percependo alcuna somma in virtù dell'ordinanza di assegnazione somme, il Dott. presentava ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. affinché Parte_1
venisse verificata un'eventuale violazione dell'ordine cronologico, chiedendo il risarcimento nella misura di € 31.378,58, oltre spese ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.
Il Ctu nominato nel corso del presente giudizio, dalle cui conclusioni questo Giudice non ritiene di discostarsi, apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha sottolineato come la convenuta , benchè sollecitata in tal senso dall'ausiliare, abbia omesso di dare Controparte_1
contezza della correttezza del suo operato, ovvero di avere proceduto a corrispondere somme sullo stipendio del debitore Dott. derivanti da assegnazioni precedenti a quella resa dal G.E. Persona_2
del Tribunale di Salerno in favore del Dott. con ordinanza n. 1247/2015 RGE Parte_1
dell'11 giugno 2015. Cont In particolare, dalla dichiarazione di quantità formulata dall' nella procedura esecutiva n.
1247/2015 r.g.e. (prot. PG/2015/110440) risulta che alla data di notifica del pignoramento per cui è
causa sussistevano le seguenti assegnazioni mobiliari in corso:
1. assegnazione n .4271/14 in favore della;
2. assegnazione n. 969/14 in favore del Sig. . Risulta, Controparte_4 Parte_1
altresì, la presenza di assegnazioni successive non eseguibili per indisponibilità del quinto, nella misura di € 9.498,74 in favore di (n. r.g. 2258/2014), nonché la presenza di un atto Parte_2
di pignoramento per € 28.543,70 notificato, in data non meglio precisata, ad istanza di
[...]
CP_5
Cont Non avendo l' fornito alcun elemento atto a datare l'atto di pignoramento per € 28.543,70
notificato ad istanza dell' in epoca antecedente a quello dell'attore, deve Controparte_5
ritenersi, in tal senso concordando con le conclusioni raggiunte dal consulente, che l'ordinanza n.
1247/2015 RGE dell'11 giugno 2015 resa dal Tribunale di Salerno in favore del Parte_1
si collochi temporalmente prima dell'atto di pignoramento citato, per cui, a fronte di un quinto pignorabile pari ad € 663,98, dal mese di agosto 2019 la convenuta avrebbe dovuto dar corso agli accantonamenti in favore dell'attore, non rinvenendosi documentazione in grado di motivare il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinanza di assegnazione. Del resto, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, non si discostando dalle difese della convenuta, la quale, pur disconoscendo la sussistenza di responsabilità per fatto illecito, non nega la propria condotta
“omissiva” (cfr. comparsa di costituzione e risposta agli atti).
Deve dunque accogliersi la domanda di condanna della convenuta, in conseguenza della violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di custode delle somme staggite, a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 31.378,58 di cui all'ordinanza di assegnazione, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.
Ciò in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, nel procedimento di espropriazione presso terzi, il terzo, a norma dell'art. 546 cod. proc. civ., è soggetto, dal giorno in cui
è notificato l'atto previsto nell'art. 543 cod. proc. civ., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, ma, mentre rispetto alle cose, qualora ne rifiuti la consegna o le sottragga, risponde penalmente, (artt. 328 e 334 cod. pen.), rispetto alle somme, che non sono beni individuati, l'eventuale pagamento ad altri creditori del debitore esecutato (inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione: art. 2917 cod. civ.)
non ha alcuna rilevanza, essendo egli tenuto ugualmente al pagamento per effetto del provvedimento di assegnazione, salva l'azione penale nell'ipotesi che non sia più in condizione di eseguire il provvedimento (cfr. Cass. Civ., 20 aprile 1962, n. 789).
Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore siccome non adeguatamente suffragata da idoneo riscontro probatorio.
Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 2 marzo 2024, depositato telematicamente in data 3
marzo 2024, ed ivi poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti solidalmente, devono attribuirsi definitivamente a carico della convenuta , con conseguente Controparte_1
obbligo di rimborso in favore dell'attore delle somme da questi eventualmente anticipate.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00 – valori medi), oltre oneri accessori secondo legge (fase di studio della controversia: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio € 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione:
€ 1.806,00; fase decisionale: € 2.905,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2253/2021 – uditi i procuratori delle parti, ogni altra richiesta, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCERTA E DICHIARA la violazione, da parte della convenuta degli obblighi derivanti dalla qualità di custode delle Controparte_1
somme staggite;
2) CONDANNA la convenuta al versamento, Controparte_1
in favore dell'attore , della somma di € 31.378,58 di cui all'ordinanza di Parte_1
assegnazione n. 1247/2015 RGE resa l'11/06/2015, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
3)
RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore; ) PONE le spese di Ctu a definitivo carico della convenuta con obbligo di rimborso in favore Controparte_1
dell'attore delle somme da questi eventualmente corrisposte al Ctu;
5) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente Controparte_1
in € 7.896,00, di cui € 280,00 per esborsi ed € 7.616,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari AVV.TI GENNI MELORO ED ANTONELLA IAQUINTA.
Così deciso in Salerno, lì 28 dicembre 2024
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.