TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9017 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 12511/2025 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIO Parte_1 C.F._1 ARMANDO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
parte appellante contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), non costituite Controparte_2 P.IVA_2 parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7396/2024 depositata il 12.12.2024
Con atto di citazione notificato alle altre parti in data 26.03.2025, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7396/2024, chiedendone la riforma, con accoglimento integrale della propria originaria domanda.
L'appellante si costituiva in data 27.03.2025, mentre le parti appellate non si costituivano.
Alla prima udienza del 4 novembre 2025 non compariva l'appellante né le parti appellate.
La causa veniva quindi rinviata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., all'udienza del 25 novembre 2025, con rinvio comunicato dalla Cancelleria all'appellante.
All'udienza del 25 novembre 2025 l'appellante non compariva nuovamente e la causa è stata trattenuta in decisione per la declaratoria di improcedibilità.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., in quanto l'appellante, costituito, non è comparso né alla prima udienza né alla successiva.
Spese irripetibili, alla luce della non costituzione degli appellati e dell'improcedibilità dell'appello. pagina 1 di 2 In virtù dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visto l'art. 348 comma 2 c.p.c.,
DICHIARA improcedibile l'appello;
DICHIARA irripetibili le spese di parte appellante;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025 Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 12511/2025 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIO Parte_1 C.F._1 ARMANDO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
parte appellante contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), non costituite Controparte_2 P.IVA_2 parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7396/2024 depositata il 12.12.2024
Con atto di citazione notificato alle altre parti in data 26.03.2025, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7396/2024, chiedendone la riforma, con accoglimento integrale della propria originaria domanda.
L'appellante si costituiva in data 27.03.2025, mentre le parti appellate non si costituivano.
Alla prima udienza del 4 novembre 2025 non compariva l'appellante né le parti appellate.
La causa veniva quindi rinviata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., all'udienza del 25 novembre 2025, con rinvio comunicato dalla Cancelleria all'appellante.
All'udienza del 25 novembre 2025 l'appellante non compariva nuovamente e la causa è stata trattenuta in decisione per la declaratoria di improcedibilità.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., in quanto l'appellante, costituito, non è comparso né alla prima udienza né alla successiva.
Spese irripetibili, alla luce della non costituzione degli appellati e dell'improcedibilità dell'appello. pagina 1 di 2 In virtù dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visto l'art. 348 comma 2 c.p.c.,
DICHIARA improcedibile l'appello;
DICHIARA irripetibili le spese di parte appellante;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025 Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 2 di 2