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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846 del R.G. del 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
30.07.25, vertente
t r a
C.F.: con l'avv. Federica Mauro;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., e per essa quale mandataria, Controparte_1 [...]
P.I.: , con l'Avv. Roberto Pietro Sidoti;
CP_2 P.IVA_1
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui
1 stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti prodotti: querela p.o.
Decreto fissazione incidente probatorio Ufficio G.I.P. Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme, Perizia grafologica.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il ctu nominato dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme ha concluso la propria indagine affermando che: esaminati gli atti e i documenti prodotti in causa, esaminate le scritture di comparazione, per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento oggetto di verifica, sulla base dell'analisi effettuata e sui documenti in esame e dei risultati della ricerca sopra indicati, valutando le prove grafiche acquisite in atti, nonché le scritture di comparazione, si ritiene di poter rispondere: le firme apposte sull'avviso di ricevimento oggetto di verifica non è attribuita alla Sig.ra ma al contrario si evidenzia, analizzando la Parte_1 firma apposta “sull'avviso di ricevimento oggetto di verifica” in maniera chiara compatibilità grafica con il Sig. . Parte_2
Detta conclusione peritale, priva di tecnica contestazione da parte della persona imputata, appare condivisibile, poiché il processo di valutazione degli elementi acquisiti e le argomentazioni addotte a sostegno del convincimento sono privi di lacune di ordine logico-tecnico.
Stante la falsità della sottoscrizione, pertanto, parte opposta non ha titolo per procedere nei confronti di parte opponente.
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente del rigetto della domanda attorea (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
In accoglimento della proposta opposizione spiegata da contro il Parte_1 precetto emesso da dichiara nullo e senza effetto il Controparte_1 precetto notificato il 21.07.23.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 2.050,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Federica Mauro, che ne ha fatto espressa richiesta.
Cosi deciso in Lamezia Terme, 30 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846 del R.G. del 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
30.07.25, vertente
t r a
C.F.: con l'avv. Federica Mauro;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., e per essa quale mandataria, Controparte_1 [...]
P.I.: , con l'Avv. Roberto Pietro Sidoti;
CP_2 P.IVA_1
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui
1 stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti prodotti: querela p.o.
Decreto fissazione incidente probatorio Ufficio G.I.P. Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme, Perizia grafologica.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il ctu nominato dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme ha concluso la propria indagine affermando che: esaminati gli atti e i documenti prodotti in causa, esaminate le scritture di comparazione, per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento oggetto di verifica, sulla base dell'analisi effettuata e sui documenti in esame e dei risultati della ricerca sopra indicati, valutando le prove grafiche acquisite in atti, nonché le scritture di comparazione, si ritiene di poter rispondere: le firme apposte sull'avviso di ricevimento oggetto di verifica non è attribuita alla Sig.ra ma al contrario si evidenzia, analizzando la Parte_1 firma apposta “sull'avviso di ricevimento oggetto di verifica” in maniera chiara compatibilità grafica con il Sig. . Parte_2
Detta conclusione peritale, priva di tecnica contestazione da parte della persona imputata, appare condivisibile, poiché il processo di valutazione degli elementi acquisiti e le argomentazioni addotte a sostegno del convincimento sono privi di lacune di ordine logico-tecnico.
Stante la falsità della sottoscrizione, pertanto, parte opposta non ha titolo per procedere nei confronti di parte opponente.
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente del rigetto della domanda attorea (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
In accoglimento della proposta opposizione spiegata da contro il Parte_1 precetto emesso da dichiara nullo e senza effetto il Controparte_1 precetto notificato il 21.07.23.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 2.050,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Federica Mauro, che ne ha fatto espressa richiesta.
Cosi deciso in Lamezia Terme, 30 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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