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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/03/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. 396/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.02.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 396/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. , nata il [...], in [...]; Parte_1
2. , nata il [...] in [...], rappresentata dai Parte_2
genitori, esercenti la responsabilità genitoriale e ), tutti Persona_1 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Pierantonio Menapece, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 28.12.2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo, Per_2
(conosciuto anche come o o ) nato il [...] a
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Bitonto, cittadino italiano, ed emigrato in Brasile, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino del Brasile, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità dello Stato suindicato versato in atti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 02.02.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 07.06.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento del ricorso.
I.
3- Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 13.05.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2- Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della
Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
4-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, non specificamente contestata dall'Amministrazione resistente, si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, da , cittadino italiano, nato a [...] in data [...], emigrato in Persona_2
Brasile, senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, versato in atti.
II.
6-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) , nel corso della relazione con generava in data 01.01.1927 Persona_2 Persona_6
Persona_7
2) quest'ultimo, a sua volta, nel corso della relazione con dava alla Controparte_3
luce in data 15.07.1952 Persona_8
3) dall'unione tra e nasceva in data Persona_8 Persona_9
25.02.1972, l'odierna ricorrente, ; Parte_1
4) quest'ultima, infine, dopo essersi sposata con , generava in data Persona_1
20.03.2017, l'odierna ricorrente, . Parte_2
II.
7-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la relativa Persona_2
cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
II.
8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
II.10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita in giudizio, non ha resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle ricorrenti, con ricorso depositato in data 22.10.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che:
1. , nata il [...], in [...]; Parte_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_2 sono entrambi cittadini italiani;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Parte_3 Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 28.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.02.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 396/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. , nata il [...], in [...]; Parte_1
2. , nata il [...] in [...], rappresentata dai Parte_2
genitori, esercenti la responsabilità genitoriale e ), tutti Persona_1 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Pierantonio Menapece, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 28.12.2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta del comune avo, Per_2
(conosciuto anche come o o ) nato il [...] a
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Bitonto, cittadino italiano, ed emigrato in Brasile, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino del Brasile, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità dello Stato suindicato versato in atti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 02.02.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 07.06.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento del ricorso.
I.
3- Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 13.05.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2- Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della
Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
4-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, non specificamente contestata dall'Amministrazione resistente, si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, da , cittadino italiano, nato a [...] in data [...], emigrato in Persona_2
Brasile, senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, versato in atti.
II.
6-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) , nel corso della relazione con generava in data 01.01.1927 Persona_2 Persona_6
Persona_7
2) quest'ultimo, a sua volta, nel corso della relazione con dava alla Controparte_3
luce in data 15.07.1952 Persona_8
3) dall'unione tra e nasceva in data Persona_8 Persona_9
25.02.1972, l'odierna ricorrente, ; Parte_1
4) quest'ultima, infine, dopo essersi sposata con , generava in data Persona_1
20.03.2017, l'odierna ricorrente, . Parte_2
II.
7-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti di si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la relativa Persona_2
cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
II.
8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
II.10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur essendosi costituita in giudizio, non ha resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle ricorrenti, con ricorso depositato in data 22.10.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che:
1. , nata il [...], in [...]; Parte_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_2 sono entrambi cittadini italiani;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Parte_3 Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 28.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo