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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3071/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Damizia)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 già Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4918 del 25/5/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, proposta da nei confronti del Parte_2 Controparte_2
- ora (d'ora in poi,
[...] Controparte_3 breviter, “ ”) - relativa all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, si rigettavano le restanti domande CP_2 volte alla condanna del resistente al pagamento alle differenze retributive spettanti e, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance dovuta a seguito del comportamento illegittimo del datore di lavoro.
La interponeva gravame, cui resisteva il . Pt_1 CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in due motivi.
Con il primo, l'appellante sostiene la “dovutezza” delle differenze retributive, ovvero del risarcimento del danno, anche per perdita di chance, con riferimento alla perdita di retribuzione variabile e di risultato prevista per i dirigenti per il periodo dal novembre 2019 al marzo 2021, denunciando l'erroneità della gravata sentenza, per un verso, nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza di un diritto all'incarico dirigenziale e, per altro verso, nella parte in cui ha escluso un comportamento colpevole del . CP_2
Le doglianze si rivelano infondate.
E' incontestato tra le parti e documentalmente provato: a) che la già dipendente a tempo Pt_1 indeterminato dell' all'1/3/1994, inquadrata quale medico veterinario I livello dell'Area medici del CCNL CP_4 della Dirigenza dell'Area VI EPNE e Agenzie Fiscali, era transitata al Controparte_2
con mantenimento dell'inquadramento nell'Area Medici e Professionisti previsto dal
[...]
CCNL della Dirigenza Area VI;
b) che, all'esito di contenzioso giudiziario, era stato riconosciuto alla Pt_1
l'inquadramento della qualifica di Dirigente di II fascia, CCNL Area I Dirigenti Ministero, con decorrenza
21/9/2013, corrispondente a quella di provenienza (v. sent. App. Roma n. 1832/2018, che aveva ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, mentre, nelle more, il ricorso per cassazione avverso la stessa è stato dichiarato inammissibile da Cass. ord. n. 5310 del 28/2/2024); c) che, in data 3/10/2019, il aveva CP_2 provveduto a far sottoscrivere il contratto individuale a tempo indeterminato con decorrenza 21/9/2013 nella qualifica di Dirigente di II fascia;
e d) che, con decorrenza dal marzo 2021, alla era stato attribuito Pt_1
l'incarico di Direttore dell'Unità dirigenziale non generale per la durata di tre anni, “con espressa CP_5 riserva ad ogni salvezza all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte [oramai concluso, v. supra] e fatti salvi gli eventuali effetti della revisione organizzativa di cui al D.P.C.M. 5/12/2019, n. 179”.
In proposito, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di aver posto, a fondamento della sua decisione, “un'errata interpretazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, frutto anche di una lettura distorta, parziale e superata della giurisprudenza della Corte di Cassazione”.
In realtà, quest'ultima ha avuto più volte modo di precisare che, nel lavoro pubblico privatizzato, alla qualifica dirigenziale, corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (v., tra le altre, Cass. n. 19442/2018, Cass. n. 4621/2017, Cass. n. 3451/2010, e Cass. n.
23760/2004), e che i dirigenti non hanno alcun diritto soggettivo all'attribuzione, o al mantenimento, di un incarico dirigenziale, essendo la nuova disciplina privatistica fondata sui principi della temporaneità e della fiduciarietà degli incarichi dirigenziali (v., per tutte, Cass. n. 7131/2005). L'intera materia degli incarichi dirigenziali è retta dal diritto privato e l'atto di conferimento è espressione del potere di organizzazione: a fronte del potere del privato datore di lavoro, la posizione soggettiva del dirigente, aspirante all'incarico, non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei
“diritti” di cui all'art. 2907 c.c.
La tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato ed è estesa a tutte le garanzie procedimentali di selezione previste dalla legge e dai contratti collettivi (v., soprattutto, Cass. n. 3880/2006).
Infatti, in materia di pubblico impiego privatizzato, la P.A, come datore di lavoro pubblico, ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, salvo solo il limite di agire secondo correttezza e buona fede (v., ex multis, Cass. n. 13867/2014).
Atteso, quindi, che gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua anche dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost. (v., da ultimo, Cass. n. 24366/2024), che obbligano la P.A.
a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria (v. Cass. n. 18972/2015), grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare la lesione di tale interesse legittimo, nonché del danno subìto causalmente riconducibile all'inadempimento di obblighi gravanti sulla stessa P.A., senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l'Amministrazione (v., altresì, Cass. n. 21700/2013 e Cass. n. 4275/2007).
In quest'ordine di principi, si condivide l'assunto del primo giudice, ad avviso del quale deve ritenersi insussistente il diritto della al conferimento dell'incarico dirigenziale, né, del resto, può ravvisarsi Pt_1 alcuna violazione, nell'azione della Pubblica Amministrazione, delle norme di correttezza e buona fede cui la stessa deve ispirarsi.
Invero, lungi dal configurarsi una posizione di diritto soggettivo in capo all'odierna appellante a ricoprire l'aspirato incarico dirigenziale, la stessa vantava, piuttosto, nei confronti della Pubblica
Amministrazione, una posizione di interesse legittimo volto, in particolare, alla sola pretesa di un comportamento ispirato a canoni di correttezza e buona fede da parte della medesima, ma, nella specie, tali canoni risultavano pienamente osservati.
Oltre all'incontestata circostanza dell'avvenuta rinuncia della alla domanda presentata per la Pt_1 copertura dell'Ufficio Dirigenziale non generale PQAI III - le cui ragioni erano attribuibili, in ogni caso, ad una libera scelta della stessa - non corrisponde al vero che quest'ultima non avesse i requisiti Pt_1 professionali ed i titoli per risultare vincitrice anche negli ulteriori bandi pubblicati dal Ministero nel periodo successivo, niente affatto riservati esclusivamente a determinate categorie di professionisti in possesso di specifiche esperienze, quanto, piuttosto, in gran parte solo contemplanti una priorità agli stessi.
Al riguardo, il giudice di prime cure giustamente evidenziato i seguenti bandi, in cui non risulta in alcun modo che la non avesse alcuna chance di conseguire quegli incarichi “a fronte della sua estraneità Pt_1 ai settori ove la quasi totalità degli altri dirigenti del avevano, invece, maturato esperienze”, a CP_2 contrario suo che era proveniente da altra Amministrazione: 1) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PREF III - INDIRIZZO E
COORDINAMENTO ATTIVITÀ ISPETTIVA - DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E
DEL CONTRASTO LE OD (esperienza nel settore agroalimentare e generica CP_6 laurea) del 18/5/2020 n. 11;
2) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PREF II - INDIRIZZO E
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI VIGILANZA - DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E
DEL CONTRASTO LE con sola priorità di dirigenti appartenenti a un diverso Controparte_7 ufficio e laurea generica) del 18/5/2020 n. 12;
3) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PREF I - PROGRAMMAZIONE
E ANALISI DEL RISCHIO - DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
(con sola priorità ai dirigenti appartenenti a un diverso ufficio e laurea Controparte_8 generica) del 18/5/2020 n. 13;
4) AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE DEL
LABORATORIO Controparte_9
E DELLA REPRESSIONE OD (con
[...] Controparte_10 priorità a diverse lauree) del 9/6/2020 n. 14;
5) AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE DEL
LABORATORIO DEL Controparte_11 Controparte_9
E DELLA REPRESSIONE OD DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (con
[...] priorità a diverse lauree) del 27/7/2020 n. 16;
6) AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE
DELL'UFFICIO PREF IV - INDIRIZZO E COORDINAMENTO ATTIVITÀ ANALITICA.
[...]
Controparte_12 con priorità a diverse lauree) dell'8/9/2020 n. 17;
[...]
7) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PIUE II - RAPPORTI
INTERNAZIONALI (adeguata preparazione universitaria) del 20.11.2020 n. 21;
8) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE EX
[...]
(adeguata preparazione universitaria) del Controparte_13
20/11/2020 n. 22;
9) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PIUE IV - OCM UNICA E
PRODUZIONI VEGETALI (adeguata preparazione universitaria) del 20/11/2020 n. 24;
10) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE DISR II -
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RURALE (adeguata preparazione universitaria) del 20/11/2020 n. 27;
11) AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PQAI II - PQAI II -
AGGREGAZIONE, PIANI DI SETTORE E AGROENERGIE (adeguata preparazione universitaria) del
16/12/2020 n. 28).
Dunque, non solo la aveva ritirato la propria candidatura per una posizione dirigenziale che, Pt_1 con molta probabilità, l'avrebbe vista quale assegnataria dell'incarico, ma aveva rinunciato a rispondere ad ulteriori bandi per la copertura di funzioni dirigenziali, di cui va ritenuta la conferenza rispetto ai titoli e ai requisiti professionali posseduti dalla stessa appellante. Del resto, non può trovare giuridica tutela la pretesa a che l'Amministrazione emanasse il bando per una posizione maggiormente gradita dall'appellante, né risulta provato che il si fosse comportato CP_2 complessivamente al fine di nuocere alla Pt_1
Pertanto, una volta escluso, da un lato, il diritto di quest'ultima a ricoprire un incarico dirigenziale - tantomeno specifico - e, dall'altro, qualsivoglia condotta illegittima attribuibile al , ne consegue che CP_2 alla stessa non spettino le differenze retributive legate al diverso inquadramento, appunto non dovuto, per il periodo dal novembre 2019 (data di inquadramento nella qualifica dirigenziale) al marzo 2021 (data di conferimento dell'incarico dirigenziale nelle more del giudizio di primo grado).
Con il secondo motivo - in parte ripetitivo del precedente - l'appellante sostiene la “dovutezza” delle differenze retributive, o del risarcimento del danno, anche per perdita di chance per il periodo dal settembre
2013 al novembre 2019 in cui è stato omesso l'inquadramento nella qualifica dirigenziale.
Tuttavia, risulta agli atti che il avesse corrisposto alla dopo l'inquadramento come CP_2 Pt_1 dirigente, in aggiunta ai normali emolumenti, la somma di € 16.023,71, che corrisponde alle differenze tra quanto percepito quale Funzionario area III F7 e quanto spettante quale Dirigente di II fascia, avuto riguardo alla sola retribuzione di posizione fissa del dirigente dal settembre 2013.
A tal proposito, la continua a contestare il calcolo operato dal in quanto, oltre a non Pt_1 CP_2 considerare la retribuzione variabile e di risultato, ha operato la comparazione tra quanto percepito dall'odierna appellante e quanto spettante quale dirigente tra parametri non omogenei, invece che tenere conto della differenza “tra gli emolumenti fissi del Dirigente ed i soli emolumenti fissi effettivamente percepiti nel periodo di riferimento quale funzionario”.
Tale assunto, però, deve ritenersi infondato, atteso che, esclusa la retribuibilità delle somme relative alla retribuzione di posizione variabile e di risultato in assenza del concreto svolgimento dell'incarico al quale
- come sopra rilevato - la stessa non aveva diritto, ed esclusa, altresì, una condotta della P.A. carente di buona fede e correttezza, non sussistono i presupposti per la “ricostruzione” della posizione stipendiale della se non in termini di quanto di fatto non percepito, e non anche - come la stessa vorrebbe - in Pt_1 ragione della comparazione di quegli elementi omogenei corrispondenti ad una differente posizione - al netto della retribuzione accessoria/variabile percepita quale funzionario - come detto non spettante, essendo al più qualificabile in termini di danno emergente effettivo le spettanze non percepite (“tanto per essere a fondamento delle differenze retributive pretese una situazione di mero fatto, e non anche, invece, una situazione di diritto che giustificherebbe una diversa proiezione in termini di retribuzione”, come correttamente sottolineato dal Tribunale”).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento, assorbendo, dal lato dell'appellante principale, l'aspetto risarcitorio, avanzato in via subordinata, stante il difetto, a monte, di una condotta illecita imputabile al e, dal lato dell'appellato incidentale, il profilo, spiegato solo in via condizionata, CP_2 avente ad oggetto la sollevata eccezione di prescrizione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 6.945,75 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 25/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE ES)