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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
NA AE, RE
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3796/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
RE SA - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7629/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 Srl proponeva ricorso avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 senza depositare lo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiarava inammissibile la domanda cautelare per mancato deposito del ricorso.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato. L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Detta rilevabilità d'ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso. D'altronde, ricade sul ricorrente l'onere della prova sulla tempestiva notifica del ricorso ed a nulla rileva il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio. Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte. Nel caso di specie parte ricorrente non ha effettuato il deposito del ricorso. Pertanto, rilevato che il ricorso non è stato depositato la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
NA AE, RE
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3796/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
RE SA - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7629/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 Srl proponeva ricorso avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03EV014222024 senza depositare lo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiarava inammissibile la domanda cautelare per mancato deposito del ricorso.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato. L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Detta rilevabilità d'ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso. D'altronde, ricade sul ricorrente l'onere della prova sulla tempestiva notifica del ricorso ed a nulla rileva il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio. Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte. Nel caso di specie parte ricorrente non ha effettuato il deposito del ricorso. Pertanto, rilevato che il ricorso non è stato depositato la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.