Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/03/2025, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02219/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virna Faccenda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SA DO in Roma, via dei Gracchi n. 209;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento nr.-OMISSIS- di prot. emesso in data 21/12/2021 e notificato in data 03/01/2022, con il quale il Comandante del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri Gruppo Volo ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 18/11/2021 avverso l'atto con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di riesame del provvedimento disciplinare, notificato in data 06/07/2018, in forza del quale era stata inflitta la sanzione di gg. 3 di consegna, poiché “ dall'esame del ricorso da Lei presentato si evidenzia, in legittimità e merito, che lo stesso è da ritenersi inammissibile in quanto non sono emerse nuove prove tali da ritenere inapplicabile o in misura minore la sanzione all'epoca irrogata ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23 febbraio 2022 e depositato in data 2 marzo 2022, parte ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa - Raggruppamento Aeromobili Carabinieri Gruppo Volo in servizio presso il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe, ha impugnato il provvedimento prot. nr.-OMISSIS- adottato in data 21 dicembre 2021 e notificato in data 3 gennaio 2022, con il quale il Comandante del predetto Raggruppamento ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 18 novembre 2021 avverso l’atto con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di riesame del provvedimento disciplinare, notificato in data 6 luglio 2018, di irrogazione della sanzione di tre giorni di consegna.
2. In data 3 marzo 2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con atto formale, successivamente depositando documenti.
3. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato documenti e scritto difensivo.
4. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e nella errata valutazione della vicenda. Incompletezza e inadeguatezza dell’istruttoria. Travisamento dei fatti e carenza dei presupposti sostanziali per la emanazione del provvedimento. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ”. Il provvedimento impugnato sarebbe connotato da difetto di istruttoria in quanto basato sulla sola versione dei fatti offerta dall’allora diretto superiore del ricorrente. Nella ricostruzione dei fatti indicata nel rapporto disciplinare non sarebbero peraltro indicate le generalità dei militari presenti ai fatti né di quelli asseritamente offesi dal ricorrente, né sarebbero riportate le dichiarazioni testimoniali a supporto delle accuse mosse.
- “ II. Violazione di legge con riferimento all’art. 1361 del Codice dell’ordinamento militare. Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria. Carenza dei presupposti per la emanazione del provvedimento. Mancata adozione del giusto provvedimento ”, in quanto il ricorrente non avrebbe subito alcun precedente provvedimento disciplinare e, dunque, il riferimento alla recidività delle trasgressioni alle norme disciplinari sarebbe del tutto inconferente.
- “ III. Violazione di legge con riguardo all’art. 3 L. nr. 241/’90. Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di motivazione e nella errata valutazione della vicenda ”. La motivazione del provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico avverso il rigetto del riesame della sanzione, sarebbe generica e insufficiente.
5. All’udienza del 14 marzo 2025, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di una possibile causa di inammissibilità del ricorso connessa alla mancata impugnazione giudiziale del provvedimento sanzionatorio originario e del diniego di riesame dello stesso e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con riferimento alla sollevata questione di possibile inammissibilità del ricorso, il Collegio rileva che parte ricorrente ha impugnato unicamente il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione si è pronunciata, dichiarandola inammissibile, sull’istanza di riesame della sanzione disciplinare notificata il 6 luglio 2018 e consistita nell’irrogazione di tre giorni di consegna.
Non consta, tuttavia, che la sanzione originaria sia stata oggetto di gravame giudiziale.
Parte ricorrente ha depositato un ricorso gerarchico del 31 luglio 2018 (precedente a quello oggetto dell’odierno giudizio, v. doc. 6), con il quale è stato chiesto l’annullamento della predetta sanzione, rigettato con provvedimento del Comandante del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri notificato in data 12 ottobre 2018 (doc. 7), anch’esso - a quanto consta - non impugnato giudizialmente.
A fronte di ciò, parte ricorrente deduce di avere successivamente presentato un’istanza di riesame (peraltro non depositata) della sanzione disciplinare; istanza che è stata dichiarata inammissibile con provvedimento aggredito con il secondo ricorso gerarchico, presentato in data 18 novembre 2021 (doc. 9) e sfociato nel rigetto notificato in data 3 gennaio 2022 (doc. 1), unico provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Ricorda, tuttavia, il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso giurisdizionale avverso l’esito del ricorso gerarchico non può costituire “ la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6491/2018).
6.1 Quanto sopra posto, appare emergere la carenza di interesse del ricorrente alla decisione del presente ricorso, con conseguente possibile inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
6.2 Il Collegio ritiene, tuttavia, di potersi esimere dal definitivo vaglio della questione in rito, risultando il ricorso, i cui motivi di diritto sono suscettibili di congiunta delibazione poiché oggettivamente connessi, infondato nel merito alla luce delle articolate difese svolte dall’Amministrazione resistente.
7. Le contestazioni oggetto della vicenda de qua hanno preso le mosse dal rapporto disciplinare di un pubblico ufficiale e sono state supportate dalla raccolta testimonianza di uno dei due militari presenti ai fatti. L’attività di audizione risulta essere stata svolta nel rispetto dell’art. 1398, comma 2, del Codice dell’Ordinamento militare: “ Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato ”.
La contestata recidività è da ritenersi sussistente a seguito dei precedenti richiami orali (ai sensi dell’art. 1359, comma 3, del Codice dell’Ordinamento militare, “ il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato ”) e, comunque, la consegna, per le trasgressioni alle norme sulla disciplina e sul servizio quale quella di specie, avrebbe potuto essere comminata anche senza la predetta recidività.
8. Conclusivamente il ricorso risulta infondato e deve pertanto essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.