Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Rijillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna e Comando Provinciale Carabinieri Forlì, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della determinazione del Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna-SM- Ufficio Personale n.-OMISSIS- di prot.-OMISSIS- – Bologna 3 aprile 2025, notificata al ricorrente in data 4 aprile 2025, avente ad oggetto trasferimento d’autorità dell’odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna e di Comando Provinciale Carabinieri Forlì, nonché del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista l’irrituale dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 7 marzo 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa MA BE e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Mar. Magg. -OMISSIS- ha contestato, con il ricorso in esame, la legittimità del suo trasferimento d’ufficio.
Esclusa la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris , l’istanza cautelare è stata rigettata, ma il giudice di seconda istanza ha ritenuto di accogliere l’appello ai soli fini della fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a..
Con provvedimento prot. N. -OMISSIS- di prot. 2024, datato 23 gennaio 2026, il Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna ha disposto il nuovo trasferimento d’autorità del ricorrente presso la Stazione Carabinieri di San Pietro in Vincoli, così rispondendo a preminenti esigenze di organico e di servizio, risultando la sede deficitaria della figura di un ispettore e consentendo al militare lo svolgimento di mansioni di addetto, consone al grado rivestito e adeguate all’anzianità maturata, con serenità e in un nuovo contesto lavorativo potenzialmente avulso da pregiudizi di sorta.
Il ricorso è, dunque, divenuto improcedibile, in quanto il provvedimento impugnato ha cessato di produrre i propri effetti in ragione dell’adozione del nuovo trasferimento, a prescindere dall’irrituale rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente solo in data 7 marzo 2026, dopo essere stata notificata in pari data e, dunque, senza rispettare i termini a tal fine previsti dall’art. 84 del codice del processo amministrativo.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA TI, Presidente
MA BE, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BE | PA TI |
IL SEGRETARIO