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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25.03.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 836/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. Cantile Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso ex. art. 414 c.p.c iscritto a Ruolo presso il Tribunale di Nola, Sezione lavoro il sig , docente di ruolo per la classe di concorso ex A025 (disegno e storia Parte_1
dell'arte) esponeva di avere adito ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Nola Sez. Lav., per ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto, per l'anno scolastico 2017/2018, all'attribuzione di una delle tre cattedre ad orario interno (18 ore) presso il Liceo Statale
“Imbriani” di Pomigliano D'Arco, con disapplicazione dell'atto del dirigente scolastico di attribuzione della cattedra di sole 10 ore presso il medesimo istituto con completamento orario
(8 ore) presso altri due istituti scolastici e che, all'esito del reclamo, il Collegio dichiarava il diritto alla cattedra ad orario interno e l'illegittimità dell'assegnazione alla COE, con orario esterno in quanto dializzato ai sensi dell'art. 61 L. 270/1982 e quale unico referente di familiare (madre) disabile ex L. 104/1992 art. 3 comma 3. Il ricorso d'urgenza accolto in sede di reclamo non veniva però mai posto in esecuzione dal datore di lavoro nonostante la diffida in atti.
Inoltre, deduceva, l'appellante, per l'anno scolastico 2016 -2017, di aver maturato il diritto al risarcimento del danno per essergli stata parimenti assegnata una cattedra con completamento orario esterno.
In particolare per detto anno prima gli veniva assegnata una sede lavorativa inesistente (l'“I.S.
Marigliano –Brusciano” con sede in Brusciano) e, poi, gli veniva comunicato dal che CP_2
l'unica sede disponibile era l'Istituto Imbriani di Pomigliano, con cattedra ad orario normale, mentre, invece, in sede di assunzione, egli veniva assegnato all'Imbriani, ma con cattedra con
COE (Completamento Orario Esterno).
Inizialmente, infatti, al ricorrente era stato assegnato il completamento orario su due Istituti ricompresi in ambiti diversi, l'Istituto Imbriani di Pomigliano e a completamento orario l'Artemise Gentileschi di Napoli - Fuorigrotta- ricadente addirittura in ambito territoriale diverso da quello spettante, a circa 25 Km di distanza dall'Imbriani.
Nel tentativo di correzione dei propri errori il , su richiesta del ricorrente di revisione CP_2
in autotutela, sostituiva il completamento orario esterno, presso l'Artemise Gentileschi con il completamento presso il Liceo Cantone di Pomigliano, questa volta, situato nello stesso ambito del Comune di Pomigliano.
Deduceva, inoltre, che negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 era stato costretto ad accettare la cattedra presso il Liceo Medi di Cicciano, onde evitare cattedre con
Completamento Orario Esterno, pur non rinunziando al Giudicato favorevole ottenuto e non eseguito dalla PA resistente per l'anno precedente.
Con il presente giudizio di primo grado il ricorrente attuale appellante, ha dedotto, dunque, la illegittimità delle attribuzioni e l'inottemperanza della P.A. al provvedimento cautelare offerto in comunicazione, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti ed indicati in ricorso.
Tanto esposto ha chiesto di accertare l'illegittimità della condotta del convenuto e CP_1
di dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 29.459,62 nonché del danno non patrimoniale pari ad € 23.079,57, oltre spese di lite con attribuzione.
Nonostante la regolarità della notifica telematica, la parte resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 1400 del 5.10.2023 il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso ritenendo che vi fossero carenze allegatorie sui fatti costitutivi delle domanda risarcitorie. Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo gravame il deducendo di avere Pt_1
indicato in ricorso le sedi esterne di illegittima assegnazione, i chilometri percorsi in più, i disagi conseguenti;
assumendo, inoltre, che, ove ritenuto manchevole di tali elementi il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato nullo ma giammai respinto.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento della domanda proposta in sede di prime cure.
La Amministrazione appellata, cui il ricorso è stato notificato telematicamente, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti
******
In via preliminare è da evidenziare che, come emerge da una lettura dell'atto introduttivo del giudizio, la domanda risarcitoria di cui è causa è fondata sulla dedotta illegittimità dell'assegnazione alla COE con orario esterno per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019,2019/2020.
In nessuna parte del ricorso introduttivo si rivendica l'assegnazione di una sede diversa dall'Istituto Imbriani di Pomigliano d'Arco e lo stesso provvedimento giurisdizionale ottenuto dal ricorrente si limita a dichiarare il diritto all'assegnazione (presso l' Imbriani) di una delle cattedre ad orario interno A025, nonché ad essere escluso dalla graduatoria di istituto per l'attribuzione, per l'a.s. 2017/2018 della cattedra ad orario esterno A025 di dieci ore presso il medesimo istituto con necessità di completamento orario presso altri due istituti scolastici.
La pretesa del ricorrente formulata solo in sede di gravame di essere assegnato ad un non meglio definito , oltre ad essere generica e priva di qualsivoglia supporto Controparte_3
fattuale e normativo, si risolve in un inammissibile novum, in quanto modificativo della originaria domanda.
In sintesi per valutare la fondatezza della domanda è da stabilire in primis la illegittimità dell' assegnazione al ricorrente di una cattedra esterna e, di poi, gli eventuali danni da questa provocati rispetto alla unicità di sede presso l'Istituto Imbriani di Pomigliano d'Arco.
Ciò premesso la illegittima assegnazione alla COE con orario esterno è desumibile dal provvedimento giurisdizionale versato in atti che, sebbene limitato all'anno scolastico
2017/2018, enuncia un principio di diritto sull'assegnazione di una cattedra ad orario normale dei soggetti titolari, come il ricorrente, dei benefici della legge 104/1992 (per l'assistenza di familiari disabili) valevole anche per l'anno scolastico 2016/2017.
Viceversa nessuna illegittimità è dato riscontrare nell'assegnazione per gli anni 2018/2019 e
2019/2020 essendo stata una libera scelta del ricorrente quella di optare, tra l'altro a orario normale, presso il Liceo Medi di Cicciano non avendo tra l'altro nessun diritto acquisito all'attribuzione della cattedra presso il Liceo Imbriani.
Venendo ai danni che l'istante assume avere subito per tale illegittima assegnazione ritiene la
Corte che gli stessi debbano essere limitati ai periodi in cui il è stato assegnato alle Pt_1
scuole di Fuorigrotta (Gentileschi) e di Palma Campania distanti circa 25 KM dall'Istituto
Imbriani di Pomigliano D'Arco, sede naturale di lavoro.
Nessun aggravio, in termini di spese, pare potersi ipotizzare per recarsi in Istituti (Liceo
Cantone e Istituto Europa) posti nello stesso Comune di Pomigliano D'Arco.
Infatti le allegazioni del ricorso in ordine ai danni subiti per la illegittima assegnazione possono ritenersi idonee, considerata la distanza tra gli Istituti posti fuori dal Comune di
Pomigliano d'Arco, ed il notorio aggravio in termini di spese e di tempi di percorrenza del tragitto casa lavoro, a fornire una prova della sussistenza solo nell' an di un danno che si ritiene di poter liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 1226 CC, in difetto di specifica prova sul quantum, nei termini che seguono.
In termini di spese di carburante - considerato che l'assegnazione al Gentileschi di Fuorigrotta
è durata un mese mentre quella a Palma Campania l'intero anno scolastico, con una media di due volte a settimana - è possibile stabilire la somma a tal titolo dovuta in euro 25,00 a settimana e, indi, complessivi euro 1100,00 (euro 100,00 per 11 mesi, settembre 2016 e da settembre 2017 a giugno 2018).
Alla somma che precede va aggiunta una somma idonea a ristorare il disagio connesso ai prolungati tempi di spostamento per il raggiungimento del posto di lavoro e la conseguente notoria alterazione nei tempi di uscita e rientro nell'abitazione, da ritenersi particolarmente rilevante nel caso in esame essendo il titolare di legge 104/1992 per assistenza alla Pt_1
madre disabile.
La somma a tal titolo dovuta può essere sempre equitativamente determinata in euro 50 euro al giorno, e, indi, tenuto conto delle media di due volte a settimana, in euro 4400,00 complessivi (euro 100,00 settimanali , pari a 400 mensili per 11 mesi) . In definitiva il va condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di CP_1
euro 5500,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla verificazione dell'evento dannoso al saldo, trattandosi di debito di valore.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello le spese del doppio grado possono compensarsi in ragione della metà.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte così decide: accoglie per quanto di ragione l'appello e, per lo effetto, condanna il Controparte_4
al pagamento, in favore di , della somma di euro 5500,00,
[...] Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione dalla verificazione dell'evento dannoso al saldo;
compensa per metà le spese del doppio grado;
condanna l'appellato al pagamento della parte residua che liquida in euro 1000,00, per il primo grado ed euro 1200,00 per il grado di appello, oltre accessori se dovuti
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25.03.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 836/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. Cantile Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso ex. art. 414 c.p.c iscritto a Ruolo presso il Tribunale di Nola, Sezione lavoro il sig , docente di ruolo per la classe di concorso ex A025 (disegno e storia Parte_1
dell'arte) esponeva di avere adito ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Nola Sez. Lav., per ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto, per l'anno scolastico 2017/2018, all'attribuzione di una delle tre cattedre ad orario interno (18 ore) presso il Liceo Statale
“Imbriani” di Pomigliano D'Arco, con disapplicazione dell'atto del dirigente scolastico di attribuzione della cattedra di sole 10 ore presso il medesimo istituto con completamento orario
(8 ore) presso altri due istituti scolastici e che, all'esito del reclamo, il Collegio dichiarava il diritto alla cattedra ad orario interno e l'illegittimità dell'assegnazione alla COE, con orario esterno in quanto dializzato ai sensi dell'art. 61 L. 270/1982 e quale unico referente di familiare (madre) disabile ex L. 104/1992 art. 3 comma 3. Il ricorso d'urgenza accolto in sede di reclamo non veniva però mai posto in esecuzione dal datore di lavoro nonostante la diffida in atti.
Inoltre, deduceva, l'appellante, per l'anno scolastico 2016 -2017, di aver maturato il diritto al risarcimento del danno per essergli stata parimenti assegnata una cattedra con completamento orario esterno.
In particolare per detto anno prima gli veniva assegnata una sede lavorativa inesistente (l'“I.S.
Marigliano –Brusciano” con sede in Brusciano) e, poi, gli veniva comunicato dal che CP_2
l'unica sede disponibile era l'Istituto Imbriani di Pomigliano, con cattedra ad orario normale, mentre, invece, in sede di assunzione, egli veniva assegnato all'Imbriani, ma con cattedra con
COE (Completamento Orario Esterno).
Inizialmente, infatti, al ricorrente era stato assegnato il completamento orario su due Istituti ricompresi in ambiti diversi, l'Istituto Imbriani di Pomigliano e a completamento orario l'Artemise Gentileschi di Napoli - Fuorigrotta- ricadente addirittura in ambito territoriale diverso da quello spettante, a circa 25 Km di distanza dall'Imbriani.
Nel tentativo di correzione dei propri errori il , su richiesta del ricorrente di revisione CP_2
in autotutela, sostituiva il completamento orario esterno, presso l'Artemise Gentileschi con il completamento presso il Liceo Cantone di Pomigliano, questa volta, situato nello stesso ambito del Comune di Pomigliano.
Deduceva, inoltre, che negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 era stato costretto ad accettare la cattedra presso il Liceo Medi di Cicciano, onde evitare cattedre con
Completamento Orario Esterno, pur non rinunziando al Giudicato favorevole ottenuto e non eseguito dalla PA resistente per l'anno precedente.
Con il presente giudizio di primo grado il ricorrente attuale appellante, ha dedotto, dunque, la illegittimità delle attribuzioni e l'inottemperanza della P.A. al provvedimento cautelare offerto in comunicazione, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti ed indicati in ricorso.
Tanto esposto ha chiesto di accertare l'illegittimità della condotta del convenuto e CP_1
di dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 29.459,62 nonché del danno non patrimoniale pari ad € 23.079,57, oltre spese di lite con attribuzione.
Nonostante la regolarità della notifica telematica, la parte resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 1400 del 5.10.2023 il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso ritenendo che vi fossero carenze allegatorie sui fatti costitutivi delle domanda risarcitorie. Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo gravame il deducendo di avere Pt_1
indicato in ricorso le sedi esterne di illegittima assegnazione, i chilometri percorsi in più, i disagi conseguenti;
assumendo, inoltre, che, ove ritenuto manchevole di tali elementi il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato nullo ma giammai respinto.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento della domanda proposta in sede di prime cure.
La Amministrazione appellata, cui il ricorso è stato notificato telematicamente, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti
******
In via preliminare è da evidenziare che, come emerge da una lettura dell'atto introduttivo del giudizio, la domanda risarcitoria di cui è causa è fondata sulla dedotta illegittimità dell'assegnazione alla COE con orario esterno per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019,2019/2020.
In nessuna parte del ricorso introduttivo si rivendica l'assegnazione di una sede diversa dall'Istituto Imbriani di Pomigliano d'Arco e lo stesso provvedimento giurisdizionale ottenuto dal ricorrente si limita a dichiarare il diritto all'assegnazione (presso l' Imbriani) di una delle cattedre ad orario interno A025, nonché ad essere escluso dalla graduatoria di istituto per l'attribuzione, per l'a.s. 2017/2018 della cattedra ad orario esterno A025 di dieci ore presso il medesimo istituto con necessità di completamento orario presso altri due istituti scolastici.
La pretesa del ricorrente formulata solo in sede di gravame di essere assegnato ad un non meglio definito , oltre ad essere generica e priva di qualsivoglia supporto Controparte_3
fattuale e normativo, si risolve in un inammissibile novum, in quanto modificativo della originaria domanda.
In sintesi per valutare la fondatezza della domanda è da stabilire in primis la illegittimità dell' assegnazione al ricorrente di una cattedra esterna e, di poi, gli eventuali danni da questa provocati rispetto alla unicità di sede presso l'Istituto Imbriani di Pomigliano d'Arco.
Ciò premesso la illegittima assegnazione alla COE con orario esterno è desumibile dal provvedimento giurisdizionale versato in atti che, sebbene limitato all'anno scolastico
2017/2018, enuncia un principio di diritto sull'assegnazione di una cattedra ad orario normale dei soggetti titolari, come il ricorrente, dei benefici della legge 104/1992 (per l'assistenza di familiari disabili) valevole anche per l'anno scolastico 2016/2017.
Viceversa nessuna illegittimità è dato riscontrare nell'assegnazione per gli anni 2018/2019 e
2019/2020 essendo stata una libera scelta del ricorrente quella di optare, tra l'altro a orario normale, presso il Liceo Medi di Cicciano non avendo tra l'altro nessun diritto acquisito all'attribuzione della cattedra presso il Liceo Imbriani.
Venendo ai danni che l'istante assume avere subito per tale illegittima assegnazione ritiene la
Corte che gli stessi debbano essere limitati ai periodi in cui il è stato assegnato alle Pt_1
scuole di Fuorigrotta (Gentileschi) e di Palma Campania distanti circa 25 KM dall'Istituto
Imbriani di Pomigliano D'Arco, sede naturale di lavoro.
Nessun aggravio, in termini di spese, pare potersi ipotizzare per recarsi in Istituti (Liceo
Cantone e Istituto Europa) posti nello stesso Comune di Pomigliano D'Arco.
Infatti le allegazioni del ricorso in ordine ai danni subiti per la illegittima assegnazione possono ritenersi idonee, considerata la distanza tra gli Istituti posti fuori dal Comune di
Pomigliano d'Arco, ed il notorio aggravio in termini di spese e di tempi di percorrenza del tragitto casa lavoro, a fornire una prova della sussistenza solo nell' an di un danno che si ritiene di poter liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 1226 CC, in difetto di specifica prova sul quantum, nei termini che seguono.
In termini di spese di carburante - considerato che l'assegnazione al Gentileschi di Fuorigrotta
è durata un mese mentre quella a Palma Campania l'intero anno scolastico, con una media di due volte a settimana - è possibile stabilire la somma a tal titolo dovuta in euro 25,00 a settimana e, indi, complessivi euro 1100,00 (euro 100,00 per 11 mesi, settembre 2016 e da settembre 2017 a giugno 2018).
Alla somma che precede va aggiunta una somma idonea a ristorare il disagio connesso ai prolungati tempi di spostamento per il raggiungimento del posto di lavoro e la conseguente notoria alterazione nei tempi di uscita e rientro nell'abitazione, da ritenersi particolarmente rilevante nel caso in esame essendo il titolare di legge 104/1992 per assistenza alla Pt_1
madre disabile.
La somma a tal titolo dovuta può essere sempre equitativamente determinata in euro 50 euro al giorno, e, indi, tenuto conto delle media di due volte a settimana, in euro 4400,00 complessivi (euro 100,00 settimanali , pari a 400 mensili per 11 mesi) . In definitiva il va condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di CP_1
euro 5500,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla verificazione dell'evento dannoso al saldo, trattandosi di debito di valore.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello le spese del doppio grado possono compensarsi in ragione della metà.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte così decide: accoglie per quanto di ragione l'appello e, per lo effetto, condanna il Controparte_4
al pagamento, in favore di , della somma di euro 5500,00,
[...] Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione dalla verificazione dell'evento dannoso al saldo;
compensa per metà le spese del doppio grado;
condanna l'appellato al pagamento della parte residua che liquida in euro 1000,00, per il primo grado ed euro 1200,00 per il grado di appello, oltre accessori se dovuti
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone