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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2000/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.348/22 pronunciata dal Tribunale di Nola in data 21.3.2022
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to G. Parte_1
Rubino
APPELLANTE
E non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con tre distinti ricorsi in primo grado, poi riuniti, l'avv.
[...]
professionista iscritta all'Albo degli Avvocati Parte_1 presso il Tribunale di Nola fin dal 1998, si opponeva ai provvedimenti emessi dall' di Nola con i quali era stata CP_1 iscritta d'ufficio per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla Gestione
Separata di cui all'art.2 co. 26 legge n.335/95 chiedendo la CP_1 declaratoria di illegittimità della iscrizione di ufficio e delle relative pretese contributive.
A sostegno delle domande eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi dell' , deducendo che il relativo termine iniziava CP_1
a decorrere dal giorno previsto come termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi relativa agli anni in questione;
affermava di non essere tenuta alla iscrizione alla
Gestione Separata in quanto in relazione al reddito professionale realizzato negli anni 2009, 2010 e 2011, aveva versato alla
[...] il contributo integrativo;
Parte_2 contestava l'importo delle sanzioni applicate, nella misura massima prevista per l'ipotesi di evasione contributiva, affermando di aver provveduto a comunicare il reddito percepito mediante il “modello 5” e la dichiarazione dei redditi.
Si costituiva l' avversando le domande. CP_1
Il Giudice di primo grado rigettava i ricorsi e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
1.800,00.
Propone appello la eccependo l'erroneità della sentenza Pt_1 sotto plurimi profili:
-l' in primo grado si era difeso solo in ordine alla annualità CP_1
2009 mentre il GL aveva esteso la motivazione per l'anno 2009 anche agli anni 2010 e 2011;
-per gli anni 2010 e 2011 la contribuzione non poteva essere richiesta avendo lei conseguito un reddito inferiore ad euro
5.000,00;
-erroneamente il GL aveva ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR sospendesse la prescrizione;
-era illegittima l'applicazione delle sanzioni secondo il regime della evasione e non della omissione;
pag. 2/6 -era illegittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata difettandone i presupposti;
-erano illegittimi gli atti impositivi dell' in quanto recanti CP_1 una mera firma a stampa;
-per il calcolo del periodo di prescrizione relativo all'anno 2010 il dies a quo era il 16.6.11 e non il 6.7.11 indicato dall' in CP_1 quanto non si applicavano gli studi di settore essendo lei una cd. contribuente minima.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è improcedibile.
Con decreto del 14.2.25 era fissata l'udienza del 27.3.25 con modalità di trattazione scritta;
all'esito della predetta udienza il Collegio pronunciava ordinanza con la quale, rilevato che parte appellante non aveva documentato la notifica dell'appello a parte appellata non costituita, onerava parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello e rinviava alla udienza del 12.5.25 in prosieguo di trattazione scritta.
Con le note ex art.127 ter depositate in data 10.5.25 la difesa della rappresentava “di aver effettuato il tentativo di Pt_1 notifica presso il procuratore domiciliatario dell' del primo CP_1 grado l'avv. Anita Sciandrello all'indirizzo pec indicato nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio” ma con esito negativo (error: 5.2.1 - - casella inibita alla Controparte_2 ricezione) chiedendo di essere autorizzata alla rinotifica del ricorso in appello e del decreto che dispone la nuova udienza.
Il Collegio osserva quanto segue.
pag. 3/6 Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)– al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604).
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n. 9597 del 2011, n.3145 del 2024). Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n. 20613 del 2013; v. pure Cass. n. 19191 del 2016); nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art.153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione C. Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 14839 del 07/06/2018).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla prima udienza del
27.3.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.
pag. 4/6 435 c.p.c., ha depositatole note, omettendo di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna per la prova dell'avvenuta notificazione ma dagli allegati prodotti con le note risulta come il tentativo di notificazione all' sia avvenuto solo in data CP_1
10.5.25, oltre quindi la prima udienza del 27.3.25, con conseguente impossibilità di ottenere un termine per la rinnovazione: “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
e non è consentita al giudice, in base ad una presunta
"interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione”
(Cassazione ordinanza n.3145/24).
L'appello è quindi improcedibile.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 –riferite testualmente alle impugnazioni- si applicano ai procedimenti –evidentemente di appello- iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n.228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i pag. 5/6 casi –come quello di specie- di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2000/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.348/22 pronunciata dal Tribunale di Nola in data 21.3.2022
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to G. Parte_1
Rubino
APPELLANTE
E non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con tre distinti ricorsi in primo grado, poi riuniti, l'avv.
[...]
professionista iscritta all'Albo degli Avvocati Parte_1 presso il Tribunale di Nola fin dal 1998, si opponeva ai provvedimenti emessi dall' di Nola con i quali era stata CP_1 iscritta d'ufficio per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla Gestione
Separata di cui all'art.2 co. 26 legge n.335/95 chiedendo la CP_1 declaratoria di illegittimità della iscrizione di ufficio e delle relative pretese contributive.
A sostegno delle domande eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi dell' , deducendo che il relativo termine iniziava CP_1
a decorrere dal giorno previsto come termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi relativa agli anni in questione;
affermava di non essere tenuta alla iscrizione alla
Gestione Separata in quanto in relazione al reddito professionale realizzato negli anni 2009, 2010 e 2011, aveva versato alla
[...] il contributo integrativo;
Parte_2 contestava l'importo delle sanzioni applicate, nella misura massima prevista per l'ipotesi di evasione contributiva, affermando di aver provveduto a comunicare il reddito percepito mediante il “modello 5” e la dichiarazione dei redditi.
Si costituiva l' avversando le domande. CP_1
Il Giudice di primo grado rigettava i ricorsi e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
1.800,00.
Propone appello la eccependo l'erroneità della sentenza Pt_1 sotto plurimi profili:
-l' in primo grado si era difeso solo in ordine alla annualità CP_1
2009 mentre il GL aveva esteso la motivazione per l'anno 2009 anche agli anni 2010 e 2011;
-per gli anni 2010 e 2011 la contribuzione non poteva essere richiesta avendo lei conseguito un reddito inferiore ad euro
5.000,00;
-erroneamente il GL aveva ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR sospendesse la prescrizione;
-era illegittima l'applicazione delle sanzioni secondo il regime della evasione e non della omissione;
pag. 2/6 -era illegittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata difettandone i presupposti;
-erano illegittimi gli atti impositivi dell' in quanto recanti CP_1 una mera firma a stampa;
-per il calcolo del periodo di prescrizione relativo all'anno 2010 il dies a quo era il 16.6.11 e non il 6.7.11 indicato dall' in CP_1 quanto non si applicavano gli studi di settore essendo lei una cd. contribuente minima.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è improcedibile.
Con decreto del 14.2.25 era fissata l'udienza del 27.3.25 con modalità di trattazione scritta;
all'esito della predetta udienza il Collegio pronunciava ordinanza con la quale, rilevato che parte appellante non aveva documentato la notifica dell'appello a parte appellata non costituita, onerava parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello e rinviava alla udienza del 12.5.25 in prosieguo di trattazione scritta.
Con le note ex art.127 ter depositate in data 10.5.25 la difesa della rappresentava “di aver effettuato il tentativo di Pt_1 notifica presso il procuratore domiciliatario dell' del primo CP_1 grado l'avv. Anita Sciandrello all'indirizzo pec indicato nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio” ma con esito negativo (error: 5.2.1 - - casella inibita alla Controparte_2 ricezione) chiedendo di essere autorizzata alla rinotifica del ricorso in appello e del decreto che dispone la nuova udienza.
Il Collegio osserva quanto segue.
pag. 3/6 Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)– al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604).
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n. 9597 del 2011, n.3145 del 2024). Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n. 20613 del 2013; v. pure Cass. n. 19191 del 2016); nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art.153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione C. Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 14839 del 07/06/2018).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla prima udienza del
27.3.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.
pag. 4/6 435 c.p.c., ha depositatole note, omettendo di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna per la prova dell'avvenuta notificazione ma dagli allegati prodotti con le note risulta come il tentativo di notificazione all' sia avvenuto solo in data CP_1
10.5.25, oltre quindi la prima udienza del 27.3.25, con conseguente impossibilità di ottenere un termine per la rinnovazione: “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
e non è consentita al giudice, in base ad una presunta
"interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione”
(Cassazione ordinanza n.3145/24).
L'appello è quindi improcedibile.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 –riferite testualmente alle impugnazioni- si applicano ai procedimenti –evidentemente di appello- iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n.228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i pag. 5/6 casi –come quello di specie- di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6