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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2103/2024 promossa da:
(c.f. , nato alla Spezia il 26.03.1979 (con l'avv. Bonati) Parte_1 C.F._1
e EM PP (c.f. ), nata a [...] am Main (Germania) il C.F._2 30.12.1978 (con l'avv. Chittoni Fornaciari) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 06.11.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in EL OR (FI) in data 02.09.2016 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2016, numero 23, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 01.08.2008) e (il Per_1 Per_2
20.05.2011); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata a seguito di apposita rimessione in istruttoria della causa).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale di proprietà dei genitori del viene assegnata al marito con i beni e Parte_1 gli arredi ivi contenuti.
2) Il signor autorizza la moglie a lasciare la casa coniugale sin dal deposito del ricorso e Parte_1 la signora SA, per consentire la continuità didattica, si impegna a stabilire la residenza nel Comune di Riccò del Golfo sino alla fine dell'anno scolastico in corso o sino alla fine del ciclo di studi della figlia presso la scuola media e poi sarà libera di trasferirsi preferibilmente nella Per_2 provincia della Spezia.
3) I figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre ma liberi di vedere i genitori quando vogliono. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) Il padre trascorrerà con i figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei minori:
• 3 pomeriggi a settimana dall'uscita della scuola fino all'ora di cena e 2 sere la settimana dall'ora di cena alla mattina seguente durante la settimana. I giorni, verranno concordati in base alle esigenze lavorative del padre, che svolge lavoro con turni;
• un fine settimana alternato con la madre, dalle ore 19 del venerdì sera al lunedì mattina;
• per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. 5) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre verserà alla moglie sino all'economica indipendenza dei medesimi la somma di € 520,00 (€ 260,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N secondo le linee guida approvate dal
Tribunale della Spezia.
6) La SI SA percepirà assegno unico ed universale per i figli minorenni a carico.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8) L'autovettura Suzuki Vitara targata tg. GE477KV intestata alla signora SA viene trasferita in proprietà esclusiva al signor . Parte_1
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli
10) Spese di lite compensate”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e EM PP, Parte_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in EL OR (FI) in data 02.09.2016 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2016, numero 23, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani