Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
2494 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2494/2023 R.G. promossa da
PROCURA DELLA REPUBBLICA di IVREA
- parte ricorrente - nei confronti di
, nata in [...] il [...] Controparte_1
- parte convenuta non costituita -
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Accoglimento del ricorso
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica di Ivrea con ricorso iscritto l'11.8.23 chiedeva pronunciarsi l'interdizione nei confronti di nata in [...] il [...]. Controparte_1
La persona interdicenda non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
in corso di causa è stata acquisita relazione del CSM.
In esito all'udienza del 4.12.24, sostituita da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni psico-fisiche ed ambientali della persona interdicenda sono segnalate come allarmanti Co dal che da tempo la segue al domicilio.
La persona interdicenda è stata in grado di rispondere alle semplici domande che le sono state rivolte nel corso dell'esame. Tuttavia la relazione del C.S.M. di Ciriè, datata 21.10.24, documenta una
“disabilità diffusa… che richiede un supporto estensivo e sufficientemente intensivo”; queste le conclusioni della detta relazione:
“ La paziente, presenta una disabilità di natura sia fisica sia intellettiva conseguente ad una condizione medica (ictus) di cui non è possibile prevederne l'evoluzione ma che ha carattere di cronicità. In particolare il deficit cognitivo è correlato ad una scarsa consapevolezza del disturbo di malattia ed il suddetto quadro determina, inoltre, da un lato una facile suggestionabilità della paziente e dall'altro la difficoltà a comprendere gli aiuti che, talvolta, vive in modo intrusivo e può mettere in atto comportamenti oppositivi.
Compatibilmente con quanto emerso alla valutazione della sig.ra la disabilità di natura CP_1
cognitiva e fisica limita e riduce in modo significativo la capacità nel provvedere ai propri interessi in maniera autonoma ed adeguata;
vi è, infatti, la concreta necessità di supervisionare/aiutare la paziente in alcuni atti quotidiani della vita legate alle autonomie mentre è necessario un sostegno maggiormente significativo nell'ambito di spese/acquisto di beni e nella gestione di atti di natura burocratico/amministrativi anche semplici.
Al netto della complessità del quadro e della difficoltà emerse, la paziente risulta pertanto dipendente nelle funzioni di vita quotidiana e necessita di assistenza/aiuto/supervisione nelle attività di base.
Nonostante la sig.ra sia infermiera è possibile che, soprattutto in situazioni stressogene, non CP_1
riesca ad esprimere compiutamente un consenso informato di tipo sanitario. Poiché non è facilmente prevedibile l'evoluzione del deficit cognitivo è plausibile che necessiti di esser tutelata anche sotto questo aspetto.
La sig.ra non presenta un quadro riconducibile ad un disturbo Controparte_1
psichiatrico ma ad una condizione neurologica. Allo stato attuale non vi sono indicazioni a terapia psicofarmacologica di pertinenza del servizio scrivente.” In ordine alle condizioni di vita della interdicenda va evidenziato come il S.S. riferisca di precarie condizioni igieniche sanitarie di costei e della abitazione nonché di un'insufficiente assistenza alla donna da parte dell'anziano compagno e della presenza, Persona_1 all'interno dell'abitazione, di un nipote della , tale il quale ha riferito al CP_1 Persona_2
S.S. di avere aperto un conto in Lituania su rete INTERNIT per gestire i soldi della zia.
Appare perciò conclamata, sulla base di quanto sopra e delle condizioni di vita della convenuta, stante anche la mancanza di una adeguata rete protettiva familiare, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione.
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato.
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt. 357, 358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore
Le spese di lite seguono la disciplina di cui all'art. 145 D.P.R. 115/2002.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando su ricorso del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- Pone le spese di lite a carico dell'Erario a norma dell'art. 145 D.P.R. 115/2002;
- Dispone che, passata in giudicato la sentenza, l'Ufficio richieda al tutore di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'art. 79, co. 1, lett. C) D.P.R. 115/2002 e, alla scadenza del predetto termine, richieda all'Ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'art. 98, co. 2, D.P.R. cit., trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 8.1.25
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba