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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2022
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIANCARLO TONETTO e l'avv. TOMMASO TONETTO ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. MANUELA BENEFORTI convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate per l''udienza del 30/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 18/02/2022 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1
cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il
20/09/2003 con;
dalla cui unione è nato il figlio (29/07/2009). CP_1 Per_1
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Dopo la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 130/2024 resa inter partes
e pubblicata il 15/01/2024, la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Tuttavia, con nota depositata il 13/02/2025 l'avv. Beneforti dava atto del decesso di parte resistente - avvenuto in data 26 dicembre 2024 - come da certificato di morte in atti.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice invitava i difensori a rassegnare le conclusioni in ordine alla definizione del giudizio: gli avv.ti G. Tonetto e T. Tonetto per parte ricorrente chiedevano di “1) Affidarsi il figlio , nato il [...], ancora minorenne, in via Per_1
esclusiva al padre, sig. , con conseguente sua collocazione e residenza presso Parte_1 di lui;
2) Revocarsi l'assegno di € 500,00 mensili posto a carico del padre sig. Parte_1
a favore di , quale concorso nel mantenimento del figlio : a tanto CP_1 Per_1
provvederà personalmente ed in via esclusiva, anche per le esigenze straordinarie, il padre sig. ; 3) Revocarsi l'assegno di € 200,00 mensili posto a carico del sig. Parte_1 [...]
per il concorso nel mantenimento della moglie;
Spese del giudizio Pt_1 CP_1 interamente compensate”; l'avv. Beneforti per parte convenuta, premesso che il Tribunale aveva già emesso sentenza parziale sullo status, chiedeva che “venga dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle restanti questioni”.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Preso atto di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del coniuge e conseguente scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c. che priva di causa anche le controverse attribuzioni economico – patrimoniali inter partes e appunta in capo all'unico genitore superstite la responsabilità parentale nei confronti del loro figlio, ancora minorenne.
Le spese legali vanno compensate, considerati l'oggetto del contendere e l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2022
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIANCARLO TONETTO e l'avv. TOMMASO TONETTO ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. MANUELA BENEFORTI convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate per l''udienza del 30/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 18/02/2022 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1
cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il
20/09/2003 con;
dalla cui unione è nato il figlio (29/07/2009). CP_1 Per_1
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Dopo la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 130/2024 resa inter partes
e pubblicata il 15/01/2024, la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Tuttavia, con nota depositata il 13/02/2025 l'avv. Beneforti dava atto del decesso di parte resistente - avvenuto in data 26 dicembre 2024 - come da certificato di morte in atti.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice invitava i difensori a rassegnare le conclusioni in ordine alla definizione del giudizio: gli avv.ti G. Tonetto e T. Tonetto per parte ricorrente chiedevano di “1) Affidarsi il figlio , nato il [...], ancora minorenne, in via Per_1
esclusiva al padre, sig. , con conseguente sua collocazione e residenza presso Parte_1 di lui;
2) Revocarsi l'assegno di € 500,00 mensili posto a carico del padre sig. Parte_1
a favore di , quale concorso nel mantenimento del figlio : a tanto CP_1 Per_1
provvederà personalmente ed in via esclusiva, anche per le esigenze straordinarie, il padre sig. ; 3) Revocarsi l'assegno di € 200,00 mensili posto a carico del sig. Parte_1 [...]
per il concorso nel mantenimento della moglie;
Spese del giudizio Pt_1 CP_1 interamente compensate”; l'avv. Beneforti per parte convenuta, premesso che il Tribunale aveva già emesso sentenza parziale sullo status, chiedeva che “venga dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle restanti questioni”.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Preso atto di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del coniuge e conseguente scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c. che priva di causa anche le controverse attribuzioni economico – patrimoniali inter partes e appunta in capo all'unico genitore superstite la responsabilità parentale nei confronti del loro figlio, ancora minorenne.
Le spese legali vanno compensate, considerati l'oggetto del contendere e l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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