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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10240 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 8 luglio 2025 alle ore 10,30 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie è stata chiamata la causa iscritta al numero 43182 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023.
È presente per la parte opposta l'Avv. Andrea Vecchio Verderame il quale si riporta alla comparsa di costituzione ed agli atti depositati ed in particolare alle deduzioni di cui al verbale del 20.12.2024 e chiede la decisione.
Nessuno è comparso per la parte opponente.
Il Giudice
dato atto, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16,35, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente processo verbale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 43182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
– C.F./P.IVA: – in persona del legale rappresentane pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma (RM) al Viale delle Medaglie d'oro n. 232, presso lo studio dell'Avv.
IC BA che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Pascone,
giusta procura in atti;
- attrice opponente -
E
– C.F.: – in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Roma (RM) alla Piazza Giovanni Randaccio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Andrea Vecchio
Verderame dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta:
- convenuta opposta -
2 CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. depositato in data 25.09.2023,
ha proposto opposizione avverso il preavviso di rilascio ex art. 605 c.p.c. notificato Parte_1
in data 12.09.2023 ad istanza di per il rilascio dell'azienda sita in Roma (RM) alla via Controparte_1
Casilina n. 713, oggetto di contratto di affitto di azienda stipulato in data 16.06.2021, in virtù
dell'ordinanza n. 4125/23 del 18.07.2023 depositata nel procedimento R.G. 30749/2022, esecutiva ex art. 475 c.p.c., notificata in data 21.07.2023.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo i seguenti motivi che si riassumono sinteticamente: 1) illegittimità del titolo esecutivo;
2) «(…) ESCLUSIVA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA
OGGETTO DI RICHIESTA DI TUTELA IN CAPO ALLA E LA ILLEGITTIMITÀ DELLA Controparte_2
RICHIESTA DI RILASCIO STANTE LA NON TITOLARITÀ DELL' . Controparte_3
Ha concluso, pertanto, come segue: «Voglia disporre anche inaudita altera parte, stante il giudizio di
merito r.g. 30749/22 con prossima udienza al 23 novembre 2023, la sospensione dell'efficacia esecutiva
del titolo esecutivo, e voglia dichiarare che la resistente non ha diritto di procedere».
L'opposta regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata Controparte_1
opposizione poiché inammissibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite e la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione del 09.04.2024 parte opponente ha dichiarato il rilascio dell'immobile in data 10.10.2023 e pertanto ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.
In seguito, disatteso l'invito alle parti ad un bonario componimento della lite ex art. 185 bis c.p.c., il giudizio è stato rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
La domanda va dichiarata improcedibile per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente si osserva che trattasi di opposizione ex art. 615 c.p.c. e non già di opposizione ex art. 3 In secondo luogo, rilevato che è stata proposta avverso il “preavviso” di rilascio ex art. 605 c.p.c., la domanda va qualificata correttamente come opposizione ex art. 615, II comma c.p.c..
In quanto tale, si evidenza l'irritualità del presente giudizio, in quanto incardinato in spregio alle norme processuali atteso che, dopo la notifica del preavviso di rilascio ex art. 605 c.p.c. e dunque ad esecuzione iniziata, le opposizioni successive ex art. 615, II comma e/o art. 617, II comma c.p.c. vanno proposte al giudice dell'esecuzione.
Consta osservare, invero, che il preavviso di rilascio qui impugnato e notificato al ricorrente il 12.09.2023
segna l'inizio dell'esecuzione e, infatti, l'art. 608, comma I, c.p.c. afferma che “l'esecuzione inizia con la
notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima alla parte, che è
tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”
Da ciò ne deriva che parte attrice volendo contestare il diritto a procedere esecutivamente dell'opposta in pendenza di un processo esecutivo, non avrebbe dovuto promuovere direttamente il presente giudizio di cognizione ordinaria, bensì avrebbe dovuto proporre ricorso al giudice dell'esecuzione così come disposto dall'art. 615, comma II, c.p.c. da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile.
L'indicato modus procedendi non è facoltativo così come ritenuto sul punto dalla Corte di Cassazione per la quale «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione)
davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619,
c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del
giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di
esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di
deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia
impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo
esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste
cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso
4 dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di
opposizione a cognizione piena». (cfr. Cass. n. 25170/2018)
A ciò si aggiunga anche che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione la sanatoria dell'atto introduttivo differente dal modello legale in quanto, attesa l'erronea proposizione direttamente di questo giudizio, la domanda non è tempestivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione cosicché non è ammissibile che possa pervenire a detto giudice a distanza di tempo, anzi ad esecuzione conclusa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti valutata l'intera vicenda processuale e l'attività svolta.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria, non avendo l'opposta dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al Controparte_1
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, all'udienza dell'8 luglio 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
617 c.p.c.
considerato che
le doglianze concernono il diritto a procedere esecutivamente.