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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5953/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/04/2025, promossa con ricorso depositato in data 19/10/2024 da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. ZERBONI ANNALISA del Foro di Milano, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. PACI ALBERTO del Foro di Milano, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 03/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza tenutasi avanti al Giudice delegato in data 03/04/2025, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. All'udienza i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in Pimonte (NA) il giorno 30/03/2008, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Merate il 26/07/2008) e Per_1 Persona_2
(n. a Ponte San Pietro il 09/10/2012). La separazione dei coniugi veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 2184/2022, pubblicata il 07/10/2022, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (v. nota depositata l'11/04/2025).
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione, ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile deve premettersi che il
Tribunale per i Minorenni di Brescia emetteva una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del NO , disponendo la Controparte_1 sospensione degli incontri tra i minori e il padre (v. decreto TM del 21/09/2021, confermato dalla Corte d'Appello di Brescia). Allo stato attuale, dunque, la titolarità della responsabilità genitoriale fa capo esclusivamente alla NOa che, per Parte_1 questa ragione, ha già il potere di assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amminsitrazione relative ai figli e Per_1 Persona_2
Fermo il collocamento dei minori presso il domicilio materno e della mancanza di frequentazioni tra i figli e il NO , il Tribunale valuta positivamente l'impegno CP_1 assunto dal padre di rispettare i bisogni emotivi espressi dai minori e le fatiche da questi verbalizzate all'idea di reincontrare il genitore. Dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale “Azienda Isola”, datata 20/03/2025, emerge come la madre rappresenti un importante punto di riferimento per i minori, essendo sempre presente e disponibile per le questioni che li riguardano, quali incontri a scuola, contatti con la neuropsichiatria infantile, visite mediche e dentistiche; si legge che la madre si sta attivando fattivamente per reperire una idonea soluzione abitativa per sé e per i figli, CP_ possibilmente vicino alla famiglia di appoggio rappresentata dai NOi e CP_2 presso i quali trascorre i giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì, al Persona_2
pagina 2 di 5 fine di poter continuare a frequentare la scuola di Capriate San Gervasio e rimanere vicina al suo ambiente di vita, mentre nel fine settimana dal venerdì al lunedì coabita con la madre e il fratello, attualmente ospiti a Sulbiate presso i nonni materni.
Quanto alle condizioni psicofisiche di dalla relazione psico-sociale Persona_2 emerge che alla ragazzina frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado a Capriate San Gervasio e alla stessa è stata riconosciuta l'indennità di frequenza come portatrice di handicap in situazione di gravità, a seguito di una diagnosi clinica di disabilità intellettiva di grado moderato con compromissione comportamentale rilasciata dalla Neuropsichiatria di Bonate Sotto nel gennaio 2024. frequenta Persona_2 regolarmente la scuola e il rapporto tra i docenti, la madre e la famiglia di appoggio è di collaborazione e fiducia. Quanto a si apprende che il ragazzo frequenta con Per_1 profitto il terzo anno della scuola secondaria-indirizzo ristorazione, manifestando voglia di imparare e impegno anche nel tirocinio. viene descritto come un ragazzo Per_1 adeguato, sensibile e accogliente, ben inserito nel gruppo classe, pur avendo avuto una diagnosi di ritardo mentale lieve; anche il rapporto scuola-famiglia è connotato da positiva collaborazione.
Emerge dalle relazioni che entrambi i minori hanno ribadito, all'attualità, la loro volontà di non riprendere contatti con il padre, ricordando all'Assistente sociale i maltrattamenti subiti dalla madre e la violenza assistita a causa dei comportamenti paterni, oltre che il negativo andamento delle visite protette svolte con lui in passato. Anche per quanto riguarda gli incontri protetti mensili che si svolgono con la zia paterna, R_
, i minori, in particolare hanno dichiarato di vivere questo momento
[...] Per_1 come una costrizione manifestando di non avere alcun interesse nei confronti della zia.
Infatti, dalla relazione di aggiornamento sugli incontri “protetti” svoltisi tra i minori e la zia paterna, datata 12/03/2025, emerge che sono stati frequenti gli annullamenti degli incontri da parte della zia o dei minori nel corso dell'anno 2024 e del mese di gennaio
2025; nello specifico si descrive la relazione tra i fratelli e la zia paterna come faticosa e tesa; dal loro punto di vista, la zia metterebbe in atto atteggiamenti manipolatori e in passato avrebbe difeso la figura paterna;
durante le visite protette i due fratelli faticano a stabilire un contatto visivo con la zia, appaiono distaccati e tendono a non interagire direttamente con la NOa , che, invece, dal canto suo, appare entusiasta durante CP_1 le visite, si mostra sempre con il sorriso e non sembra cogliere le rigidità dei ragazzi nei suoi confronti, ponendo loro domande relative alla scuola, alle attività sportive e ai loro hobby.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter confermare in via definitiva i provvedimenti assunti dal Giudice delegato in via temporanea e urgente, anche con riferimento all'incarico conferito al Servizio sociale territorialmente competente di attivare una assistenza domiciliare educativa o qualsiasi altro intervento di supporto educativo, psicologico e/o didattico, al fine di sostenere la figlia minore nel suo percorso di crescita nella delicata fase della preadolescenza, ma anche al fine di sostenere gli adulti che si prendono cura di lei. Al medesimo Servizio sociale deve essere attribuito il potere pagina 3 di 5 di sospendere o rimodulare, eventualmente, anche gli incontri con i parenti o gli ascendenti dei minori, laddove ritenuti di pregiudizio per i figli stessi e, comunque, in contrasto con la loro volontà.
La volontà e i bisogni di e sono emersi inequivocabilmente Per_1 Persona_2 dalle relazioni trasmesse dal Servizio sociale, ragion per cui questo Tribunale reputa manifestamente superfluo procedere al loro ascolto diretto ex art. 473.bis.4 c.p.c.
Anche le pattuizioni di natura economica, inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli, debbono ritenersi idonee e adeguate a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alle loro esigenze, tenuto conto delle condizioni personali, abitative e reddituali di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra ed in PIMONTE (NA) il Parte_1 Controparte_1
30/03/2008 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pimonte, anno 2008, n. 2, P. II, S. A);
2. DA' ATTO che tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amminsitrazione relative ai figli (n. a Merate il 26/07/2008) e (n. a Ponte San Pietro il Per_1 Persona_2
09/10/2012) saranno assunte dalla sola madre , considerata la pronuncia Parte_1 di decadenza dalla responsabilità genitoriale emessa nei confronti del NO
[...]
; CP_1
3. CONFERMA la sospensione degli incontri tra i minori e il padre, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del 21/09/2021, confermato dalla Corte d'Appello di Brescia;
4. INCARICA i Servizi Sociali Tutela Minori - Azienda Isola di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, proseguendo tutti gli incarichi già delegati dal Tribunale per i Minorenni di Brescia e attuando gli interventi di supporto in favore di madre, padre e figli minori, in particolare il servizio di assistenza domiciliare educativa se ritenuto utile, il supporto psicologico e/o didattico, al fine di sostenere la figlia minore nel suo percorso di crescita nella delicata fase della preadolescenza e sostenere contemporaneamente gli adulti che si prendono cura di lei;
5. PONE a carico di l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario dei figli minori e fino al Per_1 Persona_2 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 300,00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni pagina 4 di 5 mese a mezzo bonifico (somma annualmente rivalutabile secondo indici Istat a decorrere da aprile 2026), oltre al 50% delle sole spese mediche non coperte del servizio sanitario e delle spese scolastiche, purché documentate;
6. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIMONTE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Servizio Sociale “Azienda Isola” (Ass. soc. dr.ssa Chiara Bertoli).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/04/2025, promossa con ricorso depositato in data 19/10/2024 da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. ZERBONI ANNALISA del Foro di Milano, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. PACI ALBERTO del Foro di Milano, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 03/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza tenutasi avanti al Giudice delegato in data 03/04/2025, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. All'udienza i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in Pimonte (NA) il giorno 30/03/2008, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Merate il 26/07/2008) e Per_1 Persona_2
(n. a Ponte San Pietro il 09/10/2012). La separazione dei coniugi veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 2184/2022, pubblicata il 07/10/2022, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (v. nota depositata l'11/04/2025).
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione, ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile deve premettersi che il
Tribunale per i Minorenni di Brescia emetteva una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del NO , disponendo la Controparte_1 sospensione degli incontri tra i minori e il padre (v. decreto TM del 21/09/2021, confermato dalla Corte d'Appello di Brescia). Allo stato attuale, dunque, la titolarità della responsabilità genitoriale fa capo esclusivamente alla NOa che, per Parte_1 questa ragione, ha già il potere di assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amminsitrazione relative ai figli e Per_1 Persona_2
Fermo il collocamento dei minori presso il domicilio materno e della mancanza di frequentazioni tra i figli e il NO , il Tribunale valuta positivamente l'impegno CP_1 assunto dal padre di rispettare i bisogni emotivi espressi dai minori e le fatiche da questi verbalizzate all'idea di reincontrare il genitore. Dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale “Azienda Isola”, datata 20/03/2025, emerge come la madre rappresenti un importante punto di riferimento per i minori, essendo sempre presente e disponibile per le questioni che li riguardano, quali incontri a scuola, contatti con la neuropsichiatria infantile, visite mediche e dentistiche; si legge che la madre si sta attivando fattivamente per reperire una idonea soluzione abitativa per sé e per i figli, CP_ possibilmente vicino alla famiglia di appoggio rappresentata dai NOi e CP_2 presso i quali trascorre i giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì, al Persona_2
pagina 2 di 5 fine di poter continuare a frequentare la scuola di Capriate San Gervasio e rimanere vicina al suo ambiente di vita, mentre nel fine settimana dal venerdì al lunedì coabita con la madre e il fratello, attualmente ospiti a Sulbiate presso i nonni materni.
Quanto alle condizioni psicofisiche di dalla relazione psico-sociale Persona_2 emerge che alla ragazzina frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado a Capriate San Gervasio e alla stessa è stata riconosciuta l'indennità di frequenza come portatrice di handicap in situazione di gravità, a seguito di una diagnosi clinica di disabilità intellettiva di grado moderato con compromissione comportamentale rilasciata dalla Neuropsichiatria di Bonate Sotto nel gennaio 2024. frequenta Persona_2 regolarmente la scuola e il rapporto tra i docenti, la madre e la famiglia di appoggio è di collaborazione e fiducia. Quanto a si apprende che il ragazzo frequenta con Per_1 profitto il terzo anno della scuola secondaria-indirizzo ristorazione, manifestando voglia di imparare e impegno anche nel tirocinio. viene descritto come un ragazzo Per_1 adeguato, sensibile e accogliente, ben inserito nel gruppo classe, pur avendo avuto una diagnosi di ritardo mentale lieve; anche il rapporto scuola-famiglia è connotato da positiva collaborazione.
Emerge dalle relazioni che entrambi i minori hanno ribadito, all'attualità, la loro volontà di non riprendere contatti con il padre, ricordando all'Assistente sociale i maltrattamenti subiti dalla madre e la violenza assistita a causa dei comportamenti paterni, oltre che il negativo andamento delle visite protette svolte con lui in passato. Anche per quanto riguarda gli incontri protetti mensili che si svolgono con la zia paterna, R_
, i minori, in particolare hanno dichiarato di vivere questo momento
[...] Per_1 come una costrizione manifestando di non avere alcun interesse nei confronti della zia.
Infatti, dalla relazione di aggiornamento sugli incontri “protetti” svoltisi tra i minori e la zia paterna, datata 12/03/2025, emerge che sono stati frequenti gli annullamenti degli incontri da parte della zia o dei minori nel corso dell'anno 2024 e del mese di gennaio
2025; nello specifico si descrive la relazione tra i fratelli e la zia paterna come faticosa e tesa; dal loro punto di vista, la zia metterebbe in atto atteggiamenti manipolatori e in passato avrebbe difeso la figura paterna;
durante le visite protette i due fratelli faticano a stabilire un contatto visivo con la zia, appaiono distaccati e tendono a non interagire direttamente con la NOa , che, invece, dal canto suo, appare entusiasta durante CP_1 le visite, si mostra sempre con il sorriso e non sembra cogliere le rigidità dei ragazzi nei suoi confronti, ponendo loro domande relative alla scuola, alle attività sportive e ai loro hobby.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter confermare in via definitiva i provvedimenti assunti dal Giudice delegato in via temporanea e urgente, anche con riferimento all'incarico conferito al Servizio sociale territorialmente competente di attivare una assistenza domiciliare educativa o qualsiasi altro intervento di supporto educativo, psicologico e/o didattico, al fine di sostenere la figlia minore nel suo percorso di crescita nella delicata fase della preadolescenza, ma anche al fine di sostenere gli adulti che si prendono cura di lei. Al medesimo Servizio sociale deve essere attribuito il potere pagina 3 di 5 di sospendere o rimodulare, eventualmente, anche gli incontri con i parenti o gli ascendenti dei minori, laddove ritenuti di pregiudizio per i figli stessi e, comunque, in contrasto con la loro volontà.
La volontà e i bisogni di e sono emersi inequivocabilmente Per_1 Persona_2 dalle relazioni trasmesse dal Servizio sociale, ragion per cui questo Tribunale reputa manifestamente superfluo procedere al loro ascolto diretto ex art. 473.bis.4 c.p.c.
Anche le pattuizioni di natura economica, inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli, debbono ritenersi idonee e adeguate a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alle loro esigenze, tenuto conto delle condizioni personali, abitative e reddituali di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra ed in PIMONTE (NA) il Parte_1 Controparte_1
30/03/2008 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pimonte, anno 2008, n. 2, P. II, S. A);
2. DA' ATTO che tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amminsitrazione relative ai figli (n. a Merate il 26/07/2008) e (n. a Ponte San Pietro il Per_1 Persona_2
09/10/2012) saranno assunte dalla sola madre , considerata la pronuncia Parte_1 di decadenza dalla responsabilità genitoriale emessa nei confronti del NO
[...]
; CP_1
3. CONFERMA la sospensione degli incontri tra i minori e il padre, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del 21/09/2021, confermato dalla Corte d'Appello di Brescia;
4. INCARICA i Servizi Sociali Tutela Minori - Azienda Isola di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, proseguendo tutti gli incarichi già delegati dal Tribunale per i Minorenni di Brescia e attuando gli interventi di supporto in favore di madre, padre e figli minori, in particolare il servizio di assistenza domiciliare educativa se ritenuto utile, il supporto psicologico e/o didattico, al fine di sostenere la figlia minore nel suo percorso di crescita nella delicata fase della preadolescenza e sostenere contemporaneamente gli adulti che si prendono cura di lei;
5. PONE a carico di l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario dei figli minori e fino al Per_1 Persona_2 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 300,00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni pagina 4 di 5 mese a mezzo bonifico (somma annualmente rivalutabile secondo indici Istat a decorrere da aprile 2026), oltre al 50% delle sole spese mediche non coperte del servizio sanitario e delle spese scolastiche, purché documentate;
6. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIMONTE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Servizio Sociale “Azienda Isola” (Ass. soc. dr.ssa Chiara Bertoli).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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