CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 585/2021 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. ANGELA AMBROSINO;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FABIANA DI Controparte_1 C.F._3
VINCENZO;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 797/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 21/11/2020.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice di adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e ragione avversaria disattesa e reietta, in totale riforma della impugnata sentenza n.797/2020 pubblicata il 21.11.2020 (doc.1) e pedissequa ordinanza di correzione del 16.02.2021, di cui al procedimento n.R.G.25106/2007 Tribunale civile di Grosseto, sentenza notificata unitamente alla
pagina 1 di 33 ordinanza di correzione in data 25.02.2021, accogliere il presente appello rigettando tutte le domande proposte dal Sig con l'atto di riassunzione di cui ai numeri 1-2-3- Controparte_1
4-5-6- 7-8-9-10-11-12 che ha instaurato il procedimento di primo grado n.r.g.25106/2007 perchè improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi tutti esattamente indicati in narrativa del presente atto di impugnazione ed all'effetto riformare anche il capo delle spese di lite
e
- accertare e dichiarare che sono di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno adiacente
[...] che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di Via Monte Suello, accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499;
-accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il Sig. CP_1 si estende dal cancello che affaccia su Via Monte Suello sino all'ingresso dell'appartamento
correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al camminamento, CP_1
e indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti;
- ordinare al Sig di ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante la chiusura CP_1 delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas;
accertare e dichiarare che i Sig.ri e , stante Parte_1 Parte_2
l'intervenuta usucapione ventennale, son tù a iritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento . CP_1
Con condanna del Sig alla restituzione di tutte le somme versate dagli Controparte_1 appellanti a causa della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva quali le spese di lite e di registrazione e l'importo di €.1.000,00= a titolo di risarcimento del danno versati in favore del Sig. ; oltre alla condanna dell'appellato al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, ogni contraria eccezione, deduzione, difesa, ragione, pretesa e domanda avversaria disattesa e reietta, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, alla citazione introduttiva ed ai successivi scritti difensivi, confermare totalmente la sentenza civile n.797/2020 pubblicata il 21.11.2020 e pedissequa ordinanza di correzione del 16.02.2021, rese nel procedimento RAC 25106/2007 del Tribunale Civile di Grosseto, ed all'effetto dichiarare inammissibili ed improcedibili, nonché infonda-te in fatto ed in diritto tutte le domande formulate dai signori Parte_1
e , e, quindi, respingere totalmente l'appello avversario perché
[...] Parte_2 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario CNA ed IVA del Grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* pagina 2 di 33 1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 797/2020 pubblicata il 21/11/2020
(emendata da errore materiale il 16.2.2021), ha così deciso:
Il Giudice, sulla domanda di cui all'atto di citazione depositato da nei Controparte_1 confronti di e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-Accoglie in toto la richiesta di parte attrice;
Respinge le domande riconvenzionali inoltrate dai convenuti;
-Dichiara la proprietà esclusiva di della part. 499 e della porzione Controparte_1 della part. ex 324;
-Dichiara in favore di l'avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c. del Controparte_1 diritto di proprietà della porzione della part. 500 già intestata ai convenuti e censita al
NCEU di Monte Argentario al foglio 7;
-Ordina ai convenuti di cessare le immissioni moleste ¢ condanna i convenuti al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti di CP_1
[...]
-Ordina al Conservatore dei RRII di Grosseto di trascrivere la presente sentenza effettuando le necessarie volture con esonero di ogni responsabilità;
- Condanna, altresì, parte convenuta a pagare le spese di giudizio, che liquida in Euro
7.254,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8-3-2018.
1.1 , con atto di riassunzione notificato il 26.2.2007, aveva riassunto Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Grosseto (sd di Orbetello) la causa a suo tempo introdotta, con citazione notificata il 4.8.2006, contro e dinanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Orbetello, che aveva declinato la competenza con sentenza n. 7/2007 del
2.1.2007.
1.1.a L'attore aveva esposto di essere proprietario dell'appartamento sito in Monte
Argentario località Porto Santo Stefano Via Monte Suello n. 6, che faceva parte di un edificio nel quale c'era l'appartamento avente accesso da Via Monte Suello 8, di proprietà di
[...]
e Parte_1 Parte_2
L'appartamento dei convenuti era situato al piano superiore rispetto al suo. Le due proprietà derivavano dalla divisione dell'immobile, costruito nel 1840 dalla famiglia e Per_1 in origine in capo a unico proprietario.
pagina 3 di 33 Esisteva una vecchia scala esterna per accedere al piano superiore;
ma essa, dopo il frazionamento dell'unica proprietà in due compendi autonomi, non aveva più alcuna funzione
(perché l'appartamento dei convenuti aveva il suo accesso dal civico 8), né era utilizzato.
Pertanto, alla base della scala era stato apposto un cancello: «[…] Infatti, l'accesso del sig. si effettua da via Monte Suello 6 ed è dotato di recinzione chiusa a mezzo CP_1 cancello con serratura, mentre l'entrata dei sig.ri è collocato su di un Persona_2 piano rialzato al quale si accede mediante una scalinata comunale [realizzata nell'immediato dopoguerra] di via Monte Suello 8 prospiciente all'abitazione […]» (atto citato, pag. 2).
Tale situazione era quella esistente al momento della divisione dell'unica proprietà.
Chi aveva acquistato e posseduto prima dell'attore l'odierno suo appartamento, aveva usato il cancellino per accedere alle due finestre che si affacciavano sulla zona dei convenuti per recuperare panni caduti, per fare manutenzione e per accedere al contatore e rubinetto generale dell'acqua e alla bombola del gas.
Erano di recente insorte contestazioni fra i vicini, perché mancavano i termini di demarcazione fra le due proprietà, un tempo in capo a unico proprietario.
I convenuti avevano tolto il cancello e si rifiutavano di apporre termini;
inoltre, dalle due finestre delle camere da letto, i convenuti stendevano panni bagnati, che colavano sulla proprietà dell'attore.
1.1.b aveva proseguito dando atto che i convenuti si erano costituiti e avevano CP_1 proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'esatta estensione e i corrispondenti confini precisi, nonché per far accertare diritti reali a proprio favore.
Ne seguiva la necessità di sollevare eccezioni e di svolgere ulteriori domande.
aveva dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_3
1) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del sig. della particella Parte_4
499 e della porzione non censita all'urbano attuale, già porzione di ex 324 Sezione N( cfr. doc. 1 e 2 ns fasc. ), come rappresentata nell'allegata planimetria e nei documenti prodotti con la citazione, rigettando la domanda di rivendica avversaria perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non provata
2) accertare e dichiarare avvenuta ex articolo 1158 e ss c.c. in favore del sig CP_1
l'usucapione del diritto di proprietà della porzione di particella 500 formalmente
[...]
pagina 4 di 33 intestata a e censita al catasto del Comune di Monte Parte_1 Parte_2
Argentario al N.C.E.U al foglio 7, porzione che dal cancello (cardine visibile ) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n. 6, in virtù del possesso esercitato – uti domini – per oltre vent'anni, in modo pubblico pacifico e non interrotto dall'attore unito ai suoi danti Controparte_1 causa, come rappresentato nell'allegata piantina;
3) Ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari ed al Direttore dell'U.T.E. di
Grosseto di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni loro responsabilità
4) accertare e dichiarare che il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 sono tenuti a stabilire, a spese comuni fra le parti in causa, i termini fra le rispettive proprietà, quella dell'istante e la loro, come sopra indicate, e l'una all'altra contigue, mediante riapposizione del cancellino di divisione delle due proprietà come era in origine, come indicato dal segno costituito dal cardine dell'originario cancellino.
5) - accertare e dichiarare che gli atti posti in essere dal sig. e dalla Parte_1 sig.ra consistenti nella stesa dei panni bagnati dalle loro finestre poste Parte_2 sopra l'ingresso e con il gocciolio da essi proveniente e ricadente nella corte CP_1 esclusiva del sig. e sulla sua porta, costituiscono una vera e propria immissione CP_1 molesta ex articolo 844 c.c., ed all'effetto
6) - ordinare .al sig. e alla sig.ra la cessazione Parte_1 Parte_2 immediata delle predette immissioni, inibendo la stesa dei panni dalla finestre e la rimozione dello stenditoio ivi allocato
7) - in subordine salvo gravame, ordinare .al sig. e alla sig.ra Parte_1
di contenere le predette immissioni nei limiti della norma tollerabilità Parte_2
8) comunque Accertare e dichiarare che il sig. e la sig.ra Parte_1 [...] consapevolmente, colposamente e negligentemente hanno continuato, dopo la Parte_2 diffida formale inviata dall'attore, l'immissione descritta in danno dell'attore, ed all'effetto
9) - Condannare il sig. e la sig.ra al risarcimento Parte_1 Parte_2 del danno patito dall'attore come descritto in citazione e nei successivi scritti CP_1 difensivi, da liquidarsi nella misura di € 1.000,00 salvo il più o meno che sarà accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
pagina 5 di 33 presente domanda all'effettivo saldo.
10) respingere le domande riconvenzionali (sulla presunta ed asserita servitù di passo, sul preteso ripristino della facciata con chiusura delle finestre, rimozione delle bombole del gas e del diritto allo stenditoio) ex adverso avanzate perché tutte infondate in fatto ed in diritto e non provate
11) in subordine accertare e dichiarare l'usucapione ex articolo 900, 901 e 1031 e ss c.c. del diritto del sig. a mantenere le due finestre con affaccio sulla scala Controparte_1 esterna di proprietà dei convenuti, e della servitù connessa alle bombole del gas, avendone esercitato – uti domini – per oltre vent'anni, in modo pubblico pacifico e non interrotto dall'attore unito ai suoi danti causa il possesso Controparte_1
12) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari ed al
Direttore dell'U.T.E. di Grosseto di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni loro responsabilità
1.2 e si erano costituiti, avevano resistito a ogni Parte_1 Parte_2 pretesa avversaria e avevano svolto domande riconvenzionali, come già dinanzi al GdP.
Per quanto interessi, essi avevano spiegato che l'edificio, costruito nel 1847 da Per_3
era stato da questa venduto a
[...] Parte_5
aveva frazionato l'unica proprietà nel 1853, tenendo per sé il piano terra Parte_5
(oggi di ) e alienando il primo piano (oggi di a CP_1 Persona_4 [...]
Per_5
Il aveva venduto a , che, nel 1897, aveva venduto a Per_5 CP_2 Per_6
bisnonno di;
questi, nel 1916, con atto rogato dal Notaio di
[...] Parte_1 Per_7
Orbetello, aveva venduto al proprio figlio che lo aveva lasciato in eredità alla Persona_8 figlia che, con contratto del Notaio del 1995, lo aveva ceduto ai Persona_9 Per_10 convenuti.
La domanda di usucapione era inammissibile, perché generica;
e comunque infondata.
Ogni pretesa avversaria sulla p.lla 500 era destituita di fondamento: su quell'area la controparte vantava solo una servitù di passo pedonale per raggiungere la sua corte (p.lla 499) ed entrare nel fabbricato.
Era semmai controparte che aveva aperto finestre che davano direttamente sulla pagina 6 di 33 proprietà e che dovevano essere chiuse;
e manteneva, senza diritto, una Persona_4 bombola del gas sulla loro scala.
1.3 Il Tribunale, dopo c.t.u. del Geom. (dep. 19.9.2013) e assunzione Controparte_3 di plurime prove orali ha deciso la causa recependo, in sostanza, tutte le tesi di parte attrice, sul presupposto, genericamente illustrato, che le prove raccolte ne rivevano il fondamento.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Parte_2
Corte di Appello, (di seguito anche appellato), proponendo gravame Controparte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo censura l'accoglimento delle domande nn. 2 e 3 della controparte
(supra, § 1.1.c), ossia, in sostanza, quella di usucapione della proprietà “della porzione di particella 500 formalmente intestata a e censita al Parte_1 Parte_2 catasto del Comune di Monte Argentario al N.C.E.U. al foglio 7, porzione che dal cancello
(cardine visibile) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n.6”.
Secondo gli appellanti, nell'ordine:
2.1.a Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere prima di tutto l'eccezione di inammissibilità della domanda per sua indeterminatezza, eccezione sollevata in prime cure e non esaminata.
Essa era fondata sul rilievo che:
2.1.a.i non era stato depositato un progetto di frazionamento, in difetto del quale la domanda non era trascrivibile;
2.1.a.ii il c.t.u. aveva accertato che la particella 500 aveva forma di trapezio CP_3 rettangolo, stretto e lungo, adiacente e perpendicolare alla particella 499 (corte esclusiva
), descrizione che non corrispondeva a quella oggetto di domanda, «[…] la cui forma CP_1 non è quella esistente al Catasto ma comprende l'area che arriva sino al cancello su via
Monte Suello, posta tra la particella 500 e la via Monte Suello, che è area non censita e pubblica, come ha accertato il CTU (planimetria pag. 26 dove la resede non censita è colorata in giallo quale area pubblica) […]» (appello, pag. 13);
2.1.a.iii la domanda ricomprendeva l'area non censita pubblica.
pagina 7 di 33
2.1.b In subordine e nel merito, la domanda di usucapione difettava del requisito temporale, posto che , al momento di introdurre il giudizio (27.2.2007), possedeva CP_1 solo dalla data del suo acquisto, avvenuto il 19.7.2000 (rogito Notaio . Per_11
I suoi danti causa avevano acquistato nel dicembre 1990, come era emerso anche in sede di c.t.u. e dalla visure dei RR.II., così che, anche applicando l'art. 1146 co. 2^ c.c., mancava il ventennio, a tal fine dovendosi precisare che l'accessione non opera se non nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (è invocata Cass. 6382/1999); a tacere che sarebbe poi mancato, sempre ai fini dell'accessione nel possesso, anche il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, posto che il rogito aveva per oggetto il solo Per_11 appartamento e la corte (censiti al foglio 7, particelle 327 sub 1 l'appartamento; e 499 la corte), non anche l'area pretesa.
2.1.c Il Tribunale aveva valorizzato del tutto erroneamente due sentenze pregresse.
2.1.c.i La sentenza n. 1119/2016 del Tribunale di Grosseto era stata emessa a conclusione del giudizio (di merito) possessorio inerente lo spoglio subito con riferimento all'entrata dal cancellino e all'accesso alla bombola del gas e, dunque, non riguardavano la p.lla 500; fermo restando che non rileva in petitorio il risultato della causa possessoria.
2.1.c.ii La sentenza penale n.1775/2016 del'11.10.2016, che aveva assolto dal CP_1 reato di ragion fattasi con riferimento al medesimo spoglio inerente il cancellino non aveva effetto ex art. 652 c.p.p. e, comunque, non forniva elementi utili.
2.1.d Infine, la sentenza era sbagliata, perché aveva travisato i risultati di c.t.u. e aveva apprezzato malamente le prove per testi.
2.2 Il secondo motivo critica l'accoglimento della domanda n. 1 dell'elenco delle domande rassegnate da , la quale, in sostanza, mirava a far accertare il confine fra i CP_1 due fondi includendo nella sua sfera la porzione non censita all'urbano attuale, già porzione di ex 324 sezione N (cfr. doc. 1 e 2 ns.fasc.), come rappresentata nell'allegata planimetria e nei documenti prodotti con la citazione.
In realtà, lo stesso c.t.u., malamente invocato dalla controparte (e dal giudice) aveva accertato che il titolo di proprietà comprendeva esclusivamente l'abitazione al piano CP_1 terra con annessa corte di circa mq.25, il tutto confinante con suddetta via, proprietà
Lacchini o aventi causa, proprietà o aventi causa, salvo altri … censita al Persona_12
NCEU del Comune di Monte Argentario alla partita 1003406, foglio 7, particella 327 e 499
pagina 8 di 33 sub.1.
2.3 Il terzo motivo investe l'accertamento del diritto, acquisito per usucapione, del diritto di di mantenere due finestre affacciate sulla proprietà e CP_1 Persona_4 di mantenere la bombola del gas sul fondo degli appellanti.
Sul punto, si assume che il tribunale abbia erroneamente valutato le prove, specialmente quelle orali.
2.4 Il quarto motivo riguarda l'accoglimento della domanda avversaria di apposizione dei termini, mediante riapposizione del cancellino di divisione delle due proprietà come era in origine, come indicato dal segno costituito dal cardine dell'originario cancellino.
2.5 Il quinto motivo grava invece l'accertamento di condotte lesive a loro carico, quali lo stillicidio di panni gocciolanti e lo sciorinamento di tovaglie, quest'ultimo frutto di ultrapetizione;
nonché la collegata pronuncia risarcitoria a pagare la somma di mille euro.
2.6 Il sesto motivo ripropone le domande riconvenzionali, che sono state rigettate, a dire degli appellanti, senza neppure una adeguata motivazione.
Queste le quattro domande riproposte:
2.6.a - accertare e dichiarare che sono di proprietà dei sig.ri e Parte_1
, la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno Parte_2 adiacente che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di Via Monte Suello, accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499;
2.6.b -accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il
Sig. si estende dal cancello che affaccia su Via Monte Suello sino all'ingresso CP_1 dell'appartamento correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al CP_1 camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti;
2.6.c - ordinare al Sig di ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante CP_1 la chiusura delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas;
2.6.d accertare e dichiarare che i Sig.ri e , stante Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 33 l'intervenuta usucapione ventennale, sono titolari della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento . CP_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
ha sostenuto la motivazione del Tribunale, mostrando che le prove erano state CP_1 ben apprezzate dal primo giudice;
e ha comunque riproposto ogni propria richiesta ed eccezione.
Ha concluso come in epigrafe.
4. Con ordinanza del 13.3.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, esperita senza successo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è in buona parte fondato e, in corrispondente misura, va accolto.
5. Il primo motivo è, per quanto di ragione, fondato.
pagina 10 di 33 Esso attiene alla proprietà di quella porzione della particella n. 500, che il Tribunale ha dichiarato essere di per usucapione;
la quale, nell'atto introduttivo del giudizio, era CP_1 stata così individuata (supra, § 1.1.c): porzione di particella 500 formalmente intestata a e Parte_1 Parte_2
censita al catasto del Comune di Monte Argentario al N.C.E.U al foglio 7, porzione
[...] che dal cancello (cardine visibile ) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n. 6
5.1 È opportuno dapprima effettuare una ricognizione dello stato dei luoghi, come risulta dalla c.t.u. del Geom. depositata il 19.9.2013, meritevole di piena CP_3 condivisione, anche in assenza di specifiche censure.
5.1.a Il consulente così ha descritto i luoghi controversi: «[…] resede di forma trapezioidale adiacente il lato est del corpo di fabbrica (particella 500), delimitata sul perimetro esterno dalla via Monte Suello sul lato nord, da una scalinata pubblica sul lato est
[n.d.r.: quella che, alla sua sommità, accede direttamente al civico 8 degli appellati].
La stessa è accessibile da una ulteriore resede, il cui cancello di ingresso (metallico e pedonale) è ubicato nel punto di contatto dei due percorsi pubblici [n.d.r.: il cancellino conteso], ed ha un andamento a salire delimitato da un muro in pietra locale sul versante della via Monte Suello, su cui sovramonta una recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti, lo stesso tipo di recinzione che la delimita anche a ridosso della scala comunale.
Una volta entrati si percorre un vialetto lastricato delimitato su entrambi i fianchi da un cordonato in pietra, a dividere due aiuole che ospitano piante di medio fusto, piante cespugliate di ornamento e piante di fiori, per poi giungere in una zona anch'essa lastricata, da cui si accede, sul fronte, ad un'area piastrellata piana al servizio della proprietà del piano terreno, sulla sinistra, percorrendo qualche metro delimitato sul lato contenimento del terreno vegetale prospiciente la scala pubblica, ad una seconda scala esclusiva in muratura, che conduce al piano soprastante [n.d.r.: la scala privata esterna agli edifici che pure sta al centro della controversia].
Questa seconda scala raggiunge un pianerottolo, che permette l'accesso all'appartamento al piano primo, pianerottolo che a sua volta gode di comunicazione diretta con l'adiacente scalinata comunale.
pagina 11 di 33 All'ingresso a valle del vialetto che conduce alla scala esclusiva, in prossimità dell'inizio del muro di contenimento posto sul lato est, al piede dello stesso è presente un elemento metallico di vecchia data che ha costituito il sostegno di un ganghero, corredo di un cancellino pedonale (vedi anche prove testimoniali in tal senso) […]» (rel., pagg. 3-5).
5.1.b Alla relazione è allegato l'estratto catastale all'attualità, ove in verde è indicata la particella 500 a forma di trapezio rettangolo molto sottile e lungo;
mentre la parte in giallo è un'area che, pur recintata e occupata dal resede, insiste su area pubblica.
La p.lla 327 rappresenta, in sostanza, gli edifici;
mentre della p.lla 499 si tratterà in relazione a successivo motivo.
Via Monte Suello è quella che costeggia l'area gialla, l'altezza (breve) del trapezio della p.lla 500 e la p.lla 499.
Dalla medesima prospettiva (che è quella che si ha ponendosi fuori della proprietà, da nord), i luoghi sono ben rappresentati dalla seguente fotografia in atti, che si intercala per estratto:
Si vede bene la scala pubblica esterna, che sale e che, alla sommità, si raccorda con la scala interna che permette l'accesso al primo piano.
Così pure si vede in primo piano, sulla destra, il cancellino di accesso al resede della p.lla 500; e subito a sinistra (per chi guarda), l'estremità semicircolare della area pubblica (in giallo), inglobata nella proprietà privata.
5.2 L'eccezione di inammissibilità della domanda per indeterminatezza è manifestamente infondata.
Al di là di talune difficoltà in fase di descrizione – per superare le quali si è qui voluto intercalare il particolare della mappa catastale e della foto – era ed è perfettamente chiaro, non fosse altro perché le parti già avevano in corso una lite, cosa pretendeva: la CP_1
pagina 12 di 33 determinatezza, ai fini di validità della domanda giudiziale, si misura sull'idoneità a permettere alla controparte una difesa di merito, che, nel caso presente, è stata quanto mai ampia, come si constata dalla lettura dei suoi scritti difensivi.
Né avrebbe rilievo – non almeno sotto questo profilo – l'inclusione nella domanda di una zona (quella in giallo) che, pur occupata, ricade su suolo pubblico: non per questo non si capisce quale sia l'oggetto della domanda.
5.3 La domanda di usucapione è però infondata e l'appello va accolto.
5.3.a Innanzitutto, la domanda è ovviamente da respingere per quanto attiene alla area della p.lla 500 (in giallo) ricadente su suolo pubblico.
Si tratta di una porzione di suolo chiaramente sottratta alla pubblica Via Monte Suello (e allo slargo ove insiste la scalinata pubblica), che – in difetto di prova del contrario, che incombeva sull'attore – si presume assoggettata al regime giuridico del demanio (artt. CP_1
824 e 822 co. 2^ c.c.), come tale non suscettibile di possesso (se non ai limiti fini dell'art. 1145
c.c., irrilevanti nella presente causa petitoria), né, come ovvio, di essere usucapita.
Su questo si tornerà in seguito in relazione a ulteriori motivi (infra, § 6.3).
5.3.b Costituisce dato pacifico in primo grado che la proprietà immobiliare sorse in capo a unico proprietario, che lo fece costruire alla metà del 1800 ( , come narrato dallo Per_1 stesso nell'introdurre la causa;
mentre la scalinata pubblica fu realizzata, per come è CP_1 ora, nei primi anni '80 del secolo scorso (atto in riassunzione , pag. 7: «[…] Parte_1 CP_1 ha correttamente affermato che dal momento in cui vi è stata la scala comunale, cioè dal
1982 almeno […]»).
Nel costituirsi, e precisarono, senza contestazione, che: Parte_1 Parte_2
(-) la prima proprietaria ( aveva ceduto il bene, risalente al 1847, a Persona_3 Pt_5
e che era stato questo a dividere l'immobile nel 1853, alienando a terzi il solo primo
[...] piano (oggi degli appellanti), ma mantenendo per sé il primo piano (oggi dell'appellato);
(-) nel 1984 conduttore dell'appartamento (oggi degli appellanti) Controparte_4 realizzò un'apertura che dalla scalinata pubblica immetteva in quella privata, sì da fruire di un secondo ingresso: «[…] in tal modo la madre, quando proveniva dalla alta del quartiere, non era costretta a scendere attraverso la scalinata pubblica e risalire da quella privata per raggiungere l'appartamento […]» (ivi, pagg. 10-11).
pagina 13 di 33
5.3.c La tesi dell'attore è che la scala privata esterna ha perduto ogni sua CP_1 funzione di collegamento con l'appartamento al primo piano, essendo stata realizzata una viabilità esterna pubblica (la scala pubblica); e che comunque, quanto meno dal 1984, essa non è più stata usata da e (rectius, dai danti causa); mentre è stata fatta Parte_1 Parte_2 propria da . CP_1
Questa tesi è intrinsecamente fragile.
5.3.c.i La realizzazione della scalinata pubblica può anche avere offerto una alternativa di accesso all'appartamento sovrastante a quello di (peraltro non prima del 1984, CP_1 epoca in cui il conduttore aprì il varco fra le due scale); ma ciò, di per sé, non CP_4 riflette alcuna conseguenza sulla funzione e sull'utilizzo della scala privata (interna alla proprietà, ma) esterna all'edificio.
Un appartamento, infatti, può ben essere dotato di due autonomi ingressi e la realizzazione di un secondo non è certo indice della rinuncia o della dismissione del primo, tanto più in un caso, come il presente, in cui è stata allegata con precisione (passo trascritto in precedenza) la maggiore comodità che si intendeva conseguire, ossia quella di potere accedere subito in casa se si provenisse dalla parte alta della zona;
altrimenti dovendosi scendere la scala pubblica, entrare nella proprietà privata e risalire la scala privata, sostanzialmente parallela a quella pubblica.
L'accesso realizzato all'incirca alla metà degli anni '80, che si avvale della scala pubblica, dunque, rispondeva solo a soddisfare quell'esigenza, dando maggiore comodità; ma non poteva certo servire a sostituire l'accesso dalla scala privata, che, fra l'altro, restava il più comodo per chi provenisse, all'opposto, dalla zona bassa di quell'area.
5.3.c.ii Fra la divisione dell'edificio, avvenuta nel 1853, e la realizzazione della scala pubblica negli anni '80 del secolo scorso, è intercorso più di un secolo.
Sino ad allora l'accesso dalla via pubblica non poteva che avvenire dalla scala privata
(interna all'immobile, ma) esterna all'edificio.
5.3.d È vero che il c.t.u. ha avanzato l'ipotesi (perché dati certi non è riuscito a rinvenirne, per quanto accurata sia stata la sua disamina, che sconta però la mancanza di elementi sufficienti sulla situazione in epoche più remote) che la scala privata esterna all'edificio sboccasse non già verso il cancellino controverso, bensì direttamente all'esterno, quantunque, come ovvio, non alla sommità della scala pubblica ove fu poi praticato il varco pagina 14 di 33 dal (rel., pag. 11: «[…] Tuttavia dalla rappresentazione cartografica storica, CP_4 quella in cui le resedi triangolari precedentemente descritte non sono comunicanti fra di loro, si potrebbe dedurre che l'accesso all'appartamento al piano primo avvenisse solo dallo spazio pubblico, giacché la scala esterna privata, oggi presente sulla resede est, sarebbe sfociata comunque sull'area pubblica e non sulla resede privata posta sul lato sud. […]»).
Ed è vero che questa ipotesi è, in sostanza, il fondamento sul quale ha sempre poggiato la tesi di , laddove: CP_1
(-) ha propugnato la tesi che «[…] i due appartamenti per ragioni di collocazione storica e urbanistica risultano già divisi e serviti da due accessi completamente diversi, quello a valle in Via Monte Suello 6 e quello a monte Via Monte CP_1 Persona_2
Suello 8 quasi al culmine della scala comunale […]»; e che, proprio per questo, era stato apposto un cancello alla base della scala privata di cui ancora si vedono le tracce (atto introduttivo, pag. 8); riferimento quest'ultimo che è stato riscontrato dal c.t.u., laddove ha trovato un elemento metallico di vecchia data che ha costituito il sostegno di un ganghero, corredo di un cancellino pedonale (vds passo della relazione già trascritto);
(-) ha aggiunto, nelle note scritte a verbale del 19.6.2007: «[…] I convenuti stessi ammettono i 2 appartamenti sono stati di un unico proprietario per 6 anni. Era una prassi molto abituale all'epoca avere una scala esterna. Ricordiamoci che siamo nel secolo scorso
[n.d.r.: in realtà, alla data dell'udienza, in quello ancora precedente] quando in casa non
c'erano neppure i gabinetti!!!!! Figuriamoci le scale […]» (pag. 3).
5.3.d.i Tuttavia, l'elaborato del c.t.u. sul punto, oltre a scontare il limite, per l'appunto,
d'essere una mera ipotesi, che egli fa più che altro per giustificare la sostanziale forte discrasia che esiste nelle rappresentazioni catastali nel corso del lunghissimo lasso di tempo considerato, è irrilevante ai fini della domanda di usucapione di , perché la prova del CP_1 possesso esclusivo dell'area contesa, che incombeva sull'attore , prescinde da quanti e CP_1 quali siano stati gli ingressi dell'appartamento oggi di Molto spesso la Persona_4 difesa appellata ragiona come se fosse dirimente l'esistenza di una possibilità fisica, per il fondo avversario, di sbocco alla pubblica via, alternativo a quello dal cancellino conteso;
come, cioè, se tale eventuale situazione implicasse automaticamente che quell'accesso è stato usato solamente in favore del fondo oggi suo;
il che senz'altro non è, perché si possono avere senz'altro – e usare – due accessi.
pagina 15 di 33
5.3.d.ii Il cancello alla base delle scale, poi, è senz'altro esistito, perché anche i convenuti di primo grado ne diedero atto nel costituirsi, deducendo che esso, peraltro apposto negli anni '70 del secolo scorso, serviva a maggior protezione del fondo (rispetto al possibile accesso di animali), senza impedire al proprietario del piano terra di esercitare il passo per accedere al suo appartamento;
e aggiungendo che essi (i danti causa) lo tolsero nei primi anni
'90 lasciando il cardine che, come è agevole dedurre, il c.t.u. ha poi riscontrato (comparsa di costituzione in prime cure, pagg. 12-13).
Tuttavia, l'esistenza di questo cancello non riflette alcun elemento significativo ai fini della causa, perché la sua esistenza o la sua rimozione non dimostrano il possesso esclusivo dell o dei suoi danti causa. CP_1
5.3.e Al contrario, merita d'essere sul punto valorizzata la deposizione resa da
[...] all'udienza del 2.3.2010, sostanzialmente ignorata dal Tribunale;
contro la quale Testimone_1 la difesa non ha pressoché svolto obiezioni. CP_1
Egli, dopo aver confermato di avere vissuto nell'appartamento al primo piano per sette o otto anni sino al 1993, ha dichiarato: «[…] ricordo che accedevamo all'appartamento di sopra attraverso le scale interne e le raggiungevamo passando dall'apertura dove ora esiste il cancello controverso che venne apposto qualche tempo prima che noi lasciassimo
l'appartamento […] È vero io con mio fratello abbiamo aperto il varco alla scala comunale per consentire a mia madre un più comodo accesso […] Non so dei signori io Pt_1 entravo da entrambe le parti […] ricordo che il cancello per cui oggi è controversia aveva una serratura ma non veniva chiuso a chiave;
Sul cap. 5: Ricordo che per raggiungere
l'immobile sovrastante da me locato aprivo il cancello controverso che trovavo non chiuso a chiave. Adr: Ricordo che il signor [n.d.r.: dante causa di ] mi vedeva passare Tes_2 CP_1 alcune volte dal cancello controverso […]».
Questo teste è pressoché l'unico che possa considerarsi – fra i numerosi escussi, per lo più congiunti delle parti o a loro, comunque, vicini – indifferente e meritevole di fede privilegiata sul piano soggettivo;
così come indiscutibile è la sua maggiore attendibilità oggettiva, avendo vissuto nell'immobile oggi degli appellanti per circa 7-8 anni e proprio in un periodo importante, ossia quello in cui fu realizzato (proprio da lui e dal fratello) il varco alla sommità della scala pubblica.
Egli assevera che nel corso degli anni che vanno circa dal 1985/86 al 1993 all'appartamento del primo piano si accedeva senz'altro dalla scala privata (interna alla pagina 16 di 33 proprietà, ma) esterna all'edificio; e che il varco d'accesso alla scala pubblica fu realizzato solo per avere un secondo accesso, senza mai rinunciare o dismettere il primo.
Pertanto, che possa esservi stato in un qualche momento passato, successivo al frazionamento dell'unica proprietà (metà dell'800), un accesso all'appartamento del primo piano ancora diverso, ossia che avveniva per la scala privata esterna all'edificio, ma senza giungere sino in fondo e passare dal cancellino, bensì sboccando prima sulla pubblica via, è, addirittura, irrilevante, ai fini della domanda di usucapione di , perché sicuramente CP_1 questa situazione non esisteva più quando fu realizzata la scala esterna pubblica a metà degli anni '80 del secolo scorso.
In quell'epoca, come risulta non da un'ipotesi volta a dare un senso a rappresentazione catastali dissonanti nel corso di un secolo, ma dalle dichiarazioni di chi, senza avere vicinanza alle parti, ha abitato nell'appartamento al primo piano, esistevano due sole vie d'accesso: quella che, entrando dal cancellino controverso, portava alla scala privata esterna all'edificio e quella che, grazie al varco aperto da immetteva direttamente sulla scala CP_4 pubblica.
E allora è condivisibile, pur secondo il ragionamento parzialmente diverso qui sviluppato, che, come sostengono gli appellanti, , a tacer d'altro, non può vantare CP_1 alcun ventennio per l'usucapione della piena proprietà: sino almeno al 1993, infatti, CP_1
(rectius, il suo dante causa non poteva avere certo il possesso esclusivo dell'area di Tes_2 cui si discute, dal momento che essa era liberamente utilizzata e posseduta dalla proprietà del primo piano (mediante l'esercizio del potere di fatto posto in essere dal conduttore
; e, quand'anche acriticamente gli si attribuisse un possesso esclusivo a far data CP_4 dal 1993, è ovvio che nel 2006 – quando la causa è iniziata dinanzi al GdP (ma anche nel
2007, quanto, per effetto di translatio iudicii è approdata al Tribunale) – il termine d'usucapione non era compiuto, il che assorbe ogni altra considerazione o argomento.
5.3.f Le due sentenze menzionate dal Tribunale non possono costituire elementi a suffragio della domanda di usucapione.
5.3.f.i La sentenza civile del Tribunale di Grosseto n. 1119/2016 pubblicata il 30.12.2016 ha posto termine al giudizio possessorio che e avevano avviato nel 2006, Parte_1 Parte_2 lamentando, per quanto qui interessi, d'essere stati spogliati dal possesso dell'ingresso mediante la scala privata (interna all'immobile, ma) esterna all'edificio.
pagina 17 di 33 In quella sede, essi avevano sostenuto che aveva cambiato la serratura del CP_1 cancellino che immette nella proprietà privata (raffigurato nella foto sopra intercalata), così che essi, non potendo più entrare di lì, neppure potevano usare la scala privata: si tratta, come ben si comprende, della scaturigine della controversia (intesa in senso lato), che ha lì sfogato il profilo possessorio;
e che qui verte invece su quello, ben diverso, petitorio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda possessoria, peraltro per la ragione che non era configurabile l'animus spoliandi (sent., pag. 3: , al momento dello spoglio, non Parte_1 poteva conoscere l'altrui possesso).
A parte ciò, è ben noto che i provvedimenti e le prove del giudizio possessorio non sono utili in quello petitorio, tenuto conto delle differenze che, a dispetto della unitarietà della vicenda storica, sussistono fra i due profili (Cass. sez. 2^ civ. 15.6.2012 n. 9881 rv 622764;
Cass. sez. 2^ civ. 20.3.1999 n. 2607 rv 524361; Cass. sez. 2^ civ. 13.6.1994 n. 5732 rv 487044).
Il Tribunale, che ha pretermesso questo principio, è giunto quindi a conclusioni fuorviate.
5.3.f.ii La sentenza penale del Tribunale di Grosseto n. 1775/2016 dell'11.10/2016/5.1.2017 è del pari di scarsa utilità.
La sostituzione della serratura del cancellino ha costituito oggetto di una imputazione ex art. 392 c.p. in danno di , giunta in esito a querela presentata il 6.9.2006 da , CP_1 Parte_1 costituitosi parte civile.
è stato assolto, ai sensi dell'art. 530 co. 2^ c.p.p., con la formula “perché il fatto CP_1 non sussiste”.
Quantunque la contestazione degli appellanti sia monca, perché si limita ad affrontare il profilo formale dell'art. 652 c.p.p., senza tenere conto che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., la sentenza potrebbe comunque fare stato in giudizi civili diversi da quello per il risarcimento del danno, è assorbente notare che:
(-) in questo giudizio, il diritto di proprietà dedotto, in quanto usucapito, da non CP_1 dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: il tema dello spossessamento di e (che era integrato dall'asserito spoglio Parte_1 Parte_2 violento attuato sostituendo le chiavi del cancellino, fatto valutato sia in ambito civile nel giudizio possessorio, sia in quello penale con la verifica dell'imputazione di ragion fattasi) non pagina 18 di 33 fonda – se anche ritenuto legittimo – la tesi della usucapione, al quale è sostanzialmente estranea;
(-) peraltro, la motivazione del giudice penale è nel senso che è provata la sostituzione della serratura da parte di nell'estate del 2006, che prima di allora non v'erano liti fra CP_1
i due vicini, essendosi limitato a proporre domanda di regolamento di confini;
e Parte_1 che, in definitiva, al momento della sostituzione non esisteva ancora una controversia suscettibile d'essere considerata ai sensi dell'art. 392 c.p.;
(-) infine, sul piano probatorio, la assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 co. 2^ c.p.c.-
In definitiva, la sentenza penale non solo non fa stato in questo giudizio, ma neppure offre elementi utili per la lite;
salvo confermare che la scaturigine della lite – intesa quale vicenda storica – risale all'estate del 2006, quando ha cambiato la serratura al CP_1 cancellino esterno.
5.3.g È appena il caso di aggiungere, per completezza, che la domanda non potrebbe essere accolta neppure sotto il profilo dell'usucapione della comproprietà pro indiviso.
Infatti, è evidente che l'uso che o i suoi danti causa hanno fatto dell'area qui CP_1 contesa è corrispondente al diritto di servitù di passo pedonale che il loro fondo necessariamente gode sulla p.lla 500 per poter accedere alla loro casa (su questo, infra, § 6.4).
Un atto di interversione ex art. 1164 c.c. non è noto;
se non quello, del tutto irrilevante ai presenti fini (in difetto del ventennio), che ha portato all'introduzione del giudizio possessorio già menzionato e, più in generale, al presente contenzioso.
6. Il secondo motivo, che censura l'accoglimento della domanda di per CP_1
l'accertamento della proprietà esclusiva della p.lla 499 e della porzione non censita, va esaminato assieme al quarto motivo, che concerne l'obbligo di apposizione dei termini e di accertamento del confine, nonché a parte del sesto motivo, ossia quella in cui si ripropone la domanda riconvenzionale intesa ad “accertare e dichiarare che sono di proprietà dei convenuti la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di Via Monte Suello, accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499”, nonché quella di “accertare e dichiarare altresì che la
pagina 19 di 33 servitù di passo pedonale di cui è titolare il Sig. si estende dal cancello che affaccia su CP_1
Via Monte Suello sino all'ingresso dell'appartamento correndo esclusivamente sulla CP_1 striscia di terreno preordinata al camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti;
” (appello, § 13 di pag. 38).
Infatti, il tema complessivo del decidere, è, in sostanza e al di là delle formule utilizzate, come deve essere regolato il confine fra le due proprietà.
6.1 Vi sono innanzitutto i rispettivi titoli di proprietà.
6.1.a ha acquistato da e con Controparte_1 Controparte_5 Persona_13 contratto del 19.7.2000 (rogito Notaio , nel quale l'oggetto dell'alienazione è Per_11 individuato come «[…] casa di abitazione posta al piano terra, composta da due camere e accessori con annessa corte di circa mq. 25, il tutto confinante con suddetta via, proprietà
o aventi causa, proprietà o aventi causa, salvo altri. Detta porzione Per_6 Per_12 immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune di Monte Argentario alla partita n.
1003406 foglio 7, particelle 327 e 499 graffate, sub. 1 […]».
6.1.b e hanno acquistato da con contratto del Parte_1 Parte_2 Persona_9
9.11.1995 (rogito Notaio «[…] un appartamento posto al piano primo, composto di Per_10 quattro pani catastali, con annessa terrazza esclusiva della superficie di mq. 48, il tutto confinante con: Monte Suello per due lati scalinata comunale, proprietà s.s.a.; Per_12 distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita 6505, foglio 7, particella 327, subalterno 2 e foglio 7, particella 500 (la terrazza).” […]».
6.1.c Nessuno dei due titoli contiene ulteriori e migliori indicazioni sul confine.
6.2 Si deve poi anche in questo caso fare riferimento alla c.t.u. sui punti sotto specificati:
6.2.a Il Geom. ha innanzitutto accertato che la p.lla 324 già F. N del Comune CP_3 di Monte Argentario, che individuava l'immobile in origine, è oggi rappresentata:
6.2.a.i dalla p.lla 327 sub 1, che è la proprietà : «[…] appartamento di civile CP_1 abitazione composto da cucina, cameretta, Servizio igienico € vano buio, corredato da resede esclusiva posto al piano terreno (o rialzato), occupante l'intero piano, catastalmente individuato al foglio 7 del medesimo Comune, particella 327, subalterno 1, classe 4°, categoria A/4, vani 2,5, rendita €. 161,93, di proprietà del signor […]» Controparte_1
(ivi, pag. 12);
pagina 20 di 33
6.2.a.ii dalla p.lla 327 sub 2, che è la proprietà «[…] Persona_4 appartamento di civile abitazione composto da cucina, soggiorno, servizio igienico e due stanze (camera e ampio ripostiglio finestrato), posto al piano primo e di cui occupa l'intero sviluppo, corredato da resede esclusiva (quella ove è stata realizzata la scala già ampiamente citata nella parte che precede), catastalmente individuato al foglio 7 del medesimo Comune, particella 327, subalterno 2, categoria A/4, classe 4, sani 4, rendita €.
258,23, di proprietà dei signori e . […]» (ivi). Parte_1 Parte_2
6.2.b Con riferimento alla particella 500, il c.t.u. ha accertato (pagg.11-12): la particella 500 del foglio 7 del Comune di Monte Argentario è una striscia di terreno cartograficamente larga mt. 1,20/1,30 e lunga mt. 12,00 circa, avente forma trapezoidale, adiacente la parete est dell'edificio condominiale, che si diparte con il lato minore dalla via
Monte Suello, si sviluppa nella sua lunghezza racchiusa in un primo tratto fra la particella
499 per poi continuare in aderenza alla parete del corpo di fabbrica, mentre sul lato opposto
è delimitata dall'area pubblica (anche se inizialmente tale area è assorbita dalla resede triangolare recintata di cui abbiamo trattato in precedenza), terminando con il lato obliquo sulla sommità dell'edificio a confine con la particella 501.
6.2.c Con riferimento, infine, alla p.lla 499, ha accertato (pag. 13):
Trattasi di una resede avente forma rettangolare, delimitata a est dalla particella 500,
a nord dalla via Monte Suello, a ovest dalla particella 502 (proprietà di terzi), a sud dal corpo di fabbrica condominiale di proprietà dei contendenti.
La stessa è lastricata ed ha un andamento piano, sorretta come è da un muro a retta a ridosso della via Monte Suello, su cui sopramonta una recinzione metallica ancorata su paletti ugualmente metallici.
6.3 Occorre, prima di procedere oltre, premettere, riprendendo un tema già accennato
(supra, § 5.3.a), che non può come ovvio essere oggetto di cognizione del giudice civile quell'area che, pur risultando inglobata nella proprietà privata dei contendenti, ricade su suolo pubblico.
Il Geom. è stato molto chiaro nel rilevare che v'è un'area occupata dai privati CP_3 che ricade su suolo pubblico (quella in giallo nella planimetria intercalata per estratto al precedente § 5.1.b); e gli stessi appellanti, nel formulare il primo motivo, hanno confermato la pagina 21 di 33 circostanza, facendola valere quale ragione ostativa all'usucapione da parte di CP_1
(appello, pag. 13).
Si tratta di un'area che confina con il trapezio della p.lla 500 nella parte in cui dà sulla via pubblica;
e che, per quanto consti, vede l'istallazione del cancello che è stato oggetto immediato del giudizio possessorio.
In particolare, se si prendono in esame le planimetrie catastali allegate alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. depositata dalla difesa il 2.10.2007, si ha Persona_4 questa rappresentazione:
La particella 500 (e gli appellanti espressamente lo sostengono, concordando con la corretta rilevazione del c.t.u.) è solo quella verde, avente forma di trapezio rettangolo sottile e largo.
La recinzione metallica (in viola), però, ingloba una non insignificante porzione di suolo pubblico
(quella in giallo nella diversa mappa allegata alla c.t.u.) ove è raffigurato graficamente il nespolo, la aiuola di sud est e proprio il cancellino di cui s'è discusso.
Non compete al giudice civile di questa causa esprimersi sull'occupazione privata di un'area che, come si è già osservato, deve considerarsi assoggettata al regime del demanio;
ma è ancor più ovvio che qualsiasi domanda si dovesse considerare avere come oggetto quella porzione è, a prescindere da ciò che in concreto su quell'area si trovi, inammissibile e, come tale, non conoscibile dalla Corte;
la cui decisione non può che limitarsi a determinare le rispettive proprietà private.
È ovvio che colpisce come uno degli elementi più pregnanti della causa, ossia il cancellino che è stato al centro della lite sin dalla fase possessoria, è un manufatto abusivamente costruito su area pubblica;
e ancor più colpisce che i litiganti, in una simile situazione, anziché affrettarsi ad accordarsi fra sé, abbiano coltivato il presente contenzioso tanto a lungo.
6.4 Venendo dunque al merito stretto, osserva il collegio che l'accertamento compiuto scrutinando il primo motivo nega che abbia usucapito quella porzione di particella CP_1
500 che era oggetto della sua domanda.
pagina 22 di 33 La particella 500, d'altra parte, figura come oggetto del titolo d'acquisto e non figura nel titolo d'acquisto di , cui compete invece la p.lla Persona_4 CP_1
499.
Non v'è conflitto fra titoli, ma solo tra fondi.
Poiché, allora, è già emerso che dal cancellino controverso si accede a entrambi gli appartamenti, segue che la divisione, mancando qualsiasi altro elemento, va operata in base al criterio residuale della mappa catastale (attuale).
Va da sé che l'appartamento gode di una servitù di passo pedonale sulla CP_1 porzione di p.lla 500 che confina con la 499: essa è riconosciuta nella sua esistenza dalla parte appellante (accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il
Sig. si estende dal cancello che affaccia su Via Monte Suello sino all'ingresso CP_1 dell'appartamento correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al CP_1 camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti); e, comunque, discende con la massima chiarezza dall'essere quel passaggio indispensabile ad accedere alla proprietà . CP_1
La servitù deve in origine considerarsi creata per destinazione del padre di famiglia, perché quando, con il primo frazionamento della proprietà unica, l'immobile fu suddiviso in due porzioni, l'esistenza di un solo ingresso in comune postulava che il fondo comprendente l'accesso (ossia quello oggi di desse passo all'altro, altrimenti intercluso. Persona_4
Ed è ben vero che non si è stati in grado di risalire alla esatta situazione di fatto esistente nel
1853, ossia all'epoca del frazionamento;
ma non vi sono elementi che sovvertano la presunzione che, al di là del tempo passato e delle alienazioni via via succedutesi, questa situazione sia restata quella che era in origine, come, del resto, testimonia l'uso promiscuo del cancello, testimoniato da già prima della realizzazione del varco a monte sulla CP_4 scala pubblica.
Le domande riconvenzionali degli appellanti, in sostanza neppure esaminate (se non in forma del tutto apparente) dal Tribunale, sono dunque fondate, beninteso solo in parte, dovendosi chiaramente escludere qualsiasi riferimento al cancello e all'area pubblica abusivamente occupata.
6.5 In definitiva, in riforma della sentenza in parte qua, rigettate le corrispondenti domande di , si deve dichiarare che il confine fra le due proprietà corre lungo quello CP_1 catastale attuale fra la p.lla 499 e la p.lla 500, ferme restando: pagina 23 di 33
6.5.a la servitù di passo pedonale in favore del fondo e a carico della p.lla CP_1
500 di sulla sola porzione che confina direttamente con la p.lla 499. Persona_2
6.5.b l'esclusione dalla proprietà dei contendenti dell'area pubblica indebitamente occupata.
Dovranno le parti a spese comuni apporre i termini in modo conforme.
7. Il terzo motivo (che impugna l'accoglimento della domanda n. 11 della parte attrice in prime cure: supra, § 1.1.c) va esaminato, per connessione, con parte del sesto motivo, ossia quella in cui si reitera la domanda riconvenzionale intesa a condannare a CP_1
“ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante la chiusura delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas”
7.1 Sono controversi:
7.1.a il diritto di di mantenere due finestre aperte sulla scala esterna all'edificio; CP_1
7.1.b il diritto di di mantenere la bombola del gas. CP_1
7.2 Gli appellanti si dolgono che il Tribunale, sulla scorta della testimonianza di Tes_3
abbia reputato che le finestre attuali e l'ubicazione della bombola persistano da
[...] prima del 1987; trascurando sia l'intrinseca inattendibilità oggettiva della teste (ella ha dichiarato di avere frequentato il luoghi quale compagna di dante causa di;
Tes_2 CP_1 ma risulta avere acquistato nel 1990); sia i testi ( Tes_2 Testimone_1 Tes_4
e che hanno riferito, al contrario, che negli anni '90 esisteva
[...] Testimone_5 solo una piccola apertura di circa cm 20x25 e che la bombola veniva appoggiata solo nel periodo estivo;
restando fissa solo dopo il 2006.
Replica l'appellato che la teste è attendibile: «[…] Pertanto alla data del Tes_3
18.10.2006 (comparsa di costituzione e risposta dei signori e dinanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Orbetello) i venti anni richiesti dalla norma per la maturazione dell'acquisto a titolo originario ex articolo 1158 c.c. in favore dell'attore Controparte_1 erano ampiamente maturati […]» (comparsa di costituzione, pag. 36). Del resto, prosegue l'appellato, le due finestre sono quelle a corredo del bagno e della cucina, senza le quali mai l'appartamento avrebbe potuto ricevere l'abitabilità. Inoltre, le finestre sono aperte su CP_1
pagina 24 di 33 un muro comune alle due proprietà e, in tal caso, è configurabile l'acquisto (per usucapione) della servitù di luce. Analogamente è a dirsi della bombola del gas.
7.3 Va preferita, innanzitutto quanto alle finestre, la tesi degli appellanti;
posto che la difesa dell'appellato, pur corretta nei passaggi in diritto, sconta il limite di poggiare – per la ricostruzione dei fatti ai quali quel diritto si dovrebbe applicare - su un compendio probatorio assolutamente recessivo rispetto a quello della controparte.
7.3.a A dispetto dell'affermazione, che si legge nella comparsa di costituzione CP_1
(pag. 36, sottolineatura di chi scrive), secondo la quale «[…] La signora teste molto Tes_3 attendibile, come si è già dedotto, ne ha pieno ricordo. […]», invano si cerca, sia in quell'atto, sia negli altri scritti difensivi, una qualche deduzione specifica sulla sua attendibilità.
Al contrario, il ragionamento critico degli appellanti è lineare e difficilmente contestabile: la escussa all'udienza del 2.3.2010, ha dichiarato di conoscere i luoghi Tes_3 in quanto era stata la compagna di dante causa di : «[…] e per tale ragione Tes_2 CP_1 ho frequentato la abitazione oggi dal 1987 al 1999 […]». Tuttavia, nel contratto col CP_1 quale ha acquistato da e (rogito Notaio CP_1 Controparte_5 Persona_13 Per_11 del 19.7.2000) si dà atto che l'immobile «[…] è pervenuto alla parte venditrice per acquisto a rogito Notaio di Roma in data 13 dicembre 1990 […]» (menzionato anche dal Per_14
c.t.u.: rel., pag. 8), il che non può che significare, in difetto di elementi diversi e ulteriori, che il ricordo della è senz'altro sfocato ed erroneo nel datare l'inizio della sua Tes_3 frequentazione dei luoghi, che non può che risalire a non prima del 1990 e non al 1987.
Peraltro, l'affermazione della difesa appellata, già trascritta, secondo la quale la deposizione della attesterebbe che alla data del 18.10.2006 (comparsa di Tes_3 costituzione e risposta dei signori e dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Orbetello) i venti anni richiesti dalla norma per la maturazione dell'acquisto a titolo originario ex articolo 1158 c.c. in favore dell'attore erano ampiamente Controparte_1 maturati è manifestamente inesatta, perché, a prescindere dalla precedente notazione, il ricordo della quand'anche acriticamente recepito, è datato, nel migliore dei casi per Tes_3
, al 1.1.1987 e da allora al 18.10.2006 sono decorsi meno di venti anni. CP_1
7.3.b Altri testi hanno riferito un quadro ben diverso.
Il già menzionato teste ha dichiarato: «[…] Posso dire che quando io sono CP_4 arrivato [n.d.r.: 2005/2006] vi era una sola apertura di circa 20x25 circa, l'altra credo sia
pagina 25 di 33 stata realizzata dal sig. […]», ossia nel corso degli anni successivi al suo acquisto del Tes_2
1990.
La teste (ud. 14.11.2008), a sua volta, ha confermato il capitolo di prova Testimone_4 orale n. 45 della difesa convenuta e, dunque, che sino al 1989/90 la scala esterna non subiva le odierne aperture.
7.3.c Il tema dell'agibilità, dedotto dalla parte appellata, è senz'altro un elemento a favore della tesi dell'appellato, ma si sostanzia in un mero indizio, che resta isolato e viene travolto dalle deposizioni appena citate.
Infatti, il ragionamento si risolve nell'affermazione che, siccome v'era la agibilità, le due finestre dovrebbero essere esistite (da quando almeno la proprietà fu frazionata); e, dunque, si fonda sulla presunzione di regolarità dell'agire della P.A. nel rilascio dei certificati di agibilità
e della sollecitudine dei notai nel rogare gli atti.
Tale presunzione, però, è, innanzitutto, mal utilizzata dalla parte, perché il tema non è se, almeno venti anni prima del 18.10.2006 vi sia stata una qualche apertura nel muro, ma se vi fossero le finestre che ci sono ora. Il teste ha ricordato una apertura di cm CP_4
20x25, la quale era una luce che, verosimilmente, poteva essere più che sufficiente per l'agibilità.
In secondo, dirimente, luogo, la presunzione opposta da cede senz'altro dinanzi CP_1 al ricordo preciso di due testimoni, la cui attendibilità soggettiva e oggettiva è indiscutibile, perché, richiamato quanto già osservato sul (supra, § 5.3.e), si deve ricordare CP_4 che la ha abitato in quei luoghi sino al 1974 e ha continuato a frequentarli sino Tes_4 all'epoca della deposizione per ragioni familiari («[…] Frequento i luoghi di causa perché vi ho abitato fino al 1974 e poi ancora oggi li frequento per assistere mia madre […]»); né sono emersi rapporti privilegiati con una delle parti.
7.3.d Le finestre attuali, dunque, risalgono a non prima del 1990 e, rispetto a esse, nessun diritto di mantenerle può avere usucapito , in difetto del ventennio necessario. CP_1
Ne segue che egli dovrà chiuderne una e riportare l'altra alle dimensioni di cm 20x25 che aveva.
7.4 Ad analoga soluzione deve pervenirsi per la bombola del gas.
L'appello, anche sul punto, contrappone alla teste la cui deposizione è Tes_3 svalutata per i motivi già esaminati, quella della e di (sorella Tes_4 Testimone_5
pagina 26 di 33 dell'appellante ), le quali avrebbero dato atto che la bombola, risalente a non prima Parte_1 del 1990, veniva inoltre solo appoggiata sulla scala nel periodo estivo.
La bombola era oggetto del capitolo n. 24 (che verteva, fra l'altro, sul posizionamento in estate della bombola dal 1990 al 2005) e 28 articolato dai convenuti (questa la prima parte, che qui interessa: Dall'autunno 2006 la bombola del gas, già posizionata durante l'estate, è rimasta fissa e non è stata più rimossa? ….): i due capitoli sono stati confermato dalla Tes_4 mentre la sorella di ha dichiarato: «[…] Io ho visto solo la bombola del gas fino al Parte_1
2006 […]».
Solo la teste dunque, colloca la bombola sulla scala «[…] fin dal 1987 […]»; né Tes_3
l'appellato, nel costituirsi nel grado (pagg. 39/42), ha fatto riferimento ad altre fonti di prova sul punto, dilungandosi semmai su principî di diritto che sono senz'altro condivisibili, ma che, per l'appunto, presupporrebbero che la bombola sia stata dove si trova per venti anni prima del 18.10.2006.
Si deve dunque ribadire, a fortiori, il ragionamento già fatto per le finestre, con la conseguenza che la bombola, per quanto consti in causa, non si trovava sulla scala prima del
1990, con la conseguenza che nessun diritto di mantenerla lì può vantare . CP_1
8. Il quinto motivo, avente a oggetto lo stillicidio (e che è inteso a ottenere il rigetto delle accolte domande nn. 5, 6 e 9 dell : supra, § 1.1.c), va esaminato assieme CP_1 all'ultima parte del sesto motivo, laddove è riproposta la quarta domanda riconvenzionale (“accertare e dichiarare che i convenuti, stante l'intervenuta usucapione ventennale, sono titolari della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento ”). CP_1
Le doglianze sono solo in minima parte fondate.
8.1 Va premesso che il Tribunale, come notato dagli appellanti, non ha emesso alcun ordine di rimozione dello stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento , da dove, a detta dell'originario attore, si avrebbe il dannoso e CP_1 indebito stillicidio dei panni tesi.
È ben vero che il dispositivo della sentenza si apre con un perentorio “Accoglie in toto la richiesta di parte attrice”, ma non può attribuirsi a tale formula un valore specifico, non fosse altro perché non esisteva affatto una sola richiesta di parte attrice, ma più di dieci.
pagina 27 di 33 La motivazione, sul punto, è solo questa: «[…] Infine, sempre in base alle prove testimoniali sono state accertate le immissioni moleste da parte di e e, Parte_2 Parte_1 pertanto, tali comportamenti devono cessare e si ordina ai convenuti di non devono stendere il bucato gocciolante e non scuotere la tovaglia facendo cadere le briciole sulla corte sottostante. […]».
Il contenuto del concreto comando giudiziale, dunque, va desunto dalle singole pronunce che seguono nel dispositivo, che, sul punto d'interesse, si limita all'inibitoria e alla condanna risarcitoria: -Ordina ai convenuti di cessare le immissioni moleste e condanna i convenuti al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti di
; oltre che al rigetto di tutte le domande riconvenzionali, compresa quella qui Controparte_1 reiterata.
Per l'inibitoria, infine, è corretto, integrando il dispositivo con la motivazione, considerare vietato, oltre allo stillicidio dei panni, anche lo sciorinamento della tovaglia.
8.2 Merita senz'altro accoglimento l'appello dove sostiene che il divieto di sciorinare la tovaglia non era stato chiesto e che, dunque, la sentenza è sul punto nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c.-
L'appellato obietta: «[…] La Giurisprudenza tende ad ammettere la possibilità che il
Giudice possa pronunciarsi interpretando la domanda, o pronunciarsi su domande non espressamente proposte dalle parti, ma in un certo senso supposte dalle domande proposte, quale è il caso di specie. Nessun vizio ex art. 112 c.p.c. è ravvisabile nella sentenza impugnata, che, quindi, è esente da vizi e va confermata. […]» (comparsa di costituzione, pag. 43).
Si dissente: lo stendere i panni gocciolanti o lo sciorinare la tovaglia sono due comportamenti ben distinti e autonomi, nessuno dei quali suppone l'altro.
Pertanto, essendo pacifico che la domanda verteva solo sui panni bagnati, il Tribunale non poteva pronunciarsi.
8.3 In difetto di appello incidentale, poi, la res controversa è data, in primo luogo, dal mero accertamento delle condotte abusive di stenditura di panni gocciolanti.
È sul punto vero che, come deducono gli appellanti, la sola fonte che ha fatto riferimento a un gocciolamento è stata la moglie di (teste ud. 2.3.2010), mentre i CP_1 Tes_6 capitoli di parte convenuta nn. 42 (Vero che i convenuti hanno sempre teso il bucato strizzato
pagina 28 di 33 e ripiegato?) e 44 (Vero che mai avete visto o sentito il sig. protestare per il bucato CP_1 steso sullo stenditoio soprastante l'ingresso del di lui appartamento fino al 2005?) sono stati confermati da e Testimone_5 Testimone_4
Tuttavia, la valutazione dei testimoni deve essere sul punto diversa da quella che si è fatta in relazione ad altri temi di causa già scrutinati e ciò in ragione della sostanziale diversità dell'oggetto della prova.
Qui non si sta discutendo di uno stato dei luoghi (esistenza o meno delle finestre attuali, ecc.) o, comunque, di condotte umane in relazione allo stato dei luoghi (utilizzo promiscuo o meno del cancellino, ecc.), ossia di fatti connotati da permanenza (stato dei luoghi) o abitualità (tipo di passaggio consentito dallo stato dei luoghi); bensì di comportamenti umani che, quand'anche più o meno ripetuti (e quindi anche se non meramente occasionali), rileverebbero se e solo se connotati da un elemento transeunte (i.e., lo sgocciolamento, non la stenditura in sé).
Se si ha presente questo inquadramento, non si può che concludere che anche la deposizione di un congiunto (la moglie di;
peraltro, la teste citata in CP_1 Parte_1 contrapposizione è la sorella di ) ha un suo valore probatorio e non può essere per Parte_1 ciò solo sminuita;
e che, soprattutto, una deposizione in negativo, quali sono quelle offerte dai testi degli appellanti (perché nessuno, come è ovvio, ha potuto confermare di avere visto tutte le volte in cui i panni sono stati stesi), non smentiscono automaticamente i fatti riferiti dalla
Tes_6
È insomma ovvio che fatti come quelli in contestazione, tanto più in un contesto di rapporti di vicinato ormai deteriorati, possono ben essere stati apprezzati dalla diretta interessata (moglie della parte) anziché da persone comunque esterne alla casa;
e non sono smentiti per il solo fatto che la sorella di o un'estranea non li abbiano visti. Parte_1
Né vale l'argomento presuntivo, pure usato dagli appellanti, ossia che i panni vengono centrifugati dalla lavatrice: e ciò perché, al contempo, la centrifuga opera se chi fa la lavatrice ne attiva l'opzione e in una situazione di reciproca ostilità come quella in esame non può certo presumersi che ciò sia sempre stato fatto.
8.4 L'appello, pertanto, va rigettato e va confermata l'inibitoria di stendere panni gocciolanti.
8.5 La condanna risarcitoria, invece, va mantenuta solo per metà.
pagina 29 di 33
8.5.a Il Tribunale, infatti, ha liquidato equitativamente mille euro indistintamente riferiti allo sgocciolamento dei panni e allo sciorinamento della tovaglia.
Ne segue che, così come è stata indebita ex art. 112 c.p.c. la inibitoria sullo scuotere la tovaglia, altrettanto lo è stato il risarcimento correlato, che, in difetto di elementi sufficienti per operare una differenziazione, si presume di metà.
8.5.b Per il resto, però, la condanna va mantenuta, pur se nella inferiore somma di 500 euro.
Infatti, l'unica doglianza che è stata mossa attiene alla pretesa inesistenza di atti lesivi, così che, confermata la loro esistenza, la pronuncia va tenuta ferma.
8.6 Gli appellanti chiedono che, per gli stessi motivi in sostanza addotti a sostegno del quarto motivo, sia accolta la loro quarta domanda riconvenzionale, reiterata con l'ultima parte del sesto motivo, intesa al riconoscimento della usucapione della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento . CP_1
Il motivo va complessivamente disatteso.
8.6.a Non v'è interesse all'accertamento di una servitù di tendere i panni in sé, perché nessuno l'ha contestata e, del resto, il Tribunale ha già escluso, senza gravame, qualsiasi ordine di rimozione dello stenditoio;
sempre ammesso, beninteso, che una simile servitù sia configurabile, tema del quale si omette l'approfondimento.
8.6.b Se, invece, si volesse chiedere la servitù di stillicidio, ossia di poter stendere panni che sgocciolano sulla proprietà altrui, si deve osservare che – a parte la intrinseca contraddizione interna, visto che e negano di stendere panni gocciolanti Parte_1 Parte_2
– non v'è prova, a tacere, del ventennio utile.
9. L'ultimo motivo è assorbito dalla necessità di nuova regolazione delle spese processuali imposta dall'accoglimento in parte qua dei motivi di merito.
9.1 Sussiste soccombenza reciproca.
È prevalente, alla luce dell'esito finale, la posizione degli appellanti, perché essi ottengono ragione sui punti più qualificanti della vertenza e, dunque, sui temi che hanno avuto maggior incidenza causale sulla lite.
pagina 30 di 33 D'altra parte, alla presente causa si applica ratione temporis l'art. 92 co. 2^ c.p.c. come risultante dalla modifica introdotta dalla L. 263/2005 (Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti).
È addirittura evidente che una controversia mantenuta per così tanto tempo pur in presenza di plurime e ampie possibilità di trovare un punto di convergenza (e anche profili di opportunità: supra, § 6.3) rivela in entrambe le parti un eccesso di puntigliosità, che ha inibito persino la pacificazione sulle questioni meno importanti e che ha alimentato uno stati di tensione che sarebbe onere civile cercare di evitare. Se, allora, si tiene anche conto di una oggettiva incertezza – almeno in origine – nel ricostruire i reciproci rapporti (e ciò per l'estrema lontananza nel tempo della divisione dell'immobile, che ha creato difficoltà allo stesso c.t.u.), non si può che concludere che deve operarsi una compensazione parziale e che essa non può essere parametrata (quasi matematicamente) solo sulla prevalenza in termini di domande accolte o respinte, ma deve congruamente tener conto del quadro emerso.
Pertanto, così soppesata la reciproca soccombenza ai fini dell'esercizio del potere dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., il collegio ritiene congruo compensare fra le parti i tre quarti delle spese processuali, ponendo il residuo quarto a carico di;
lasciando i costi di c.t.u. a metà fra CP_1
i contendenti.
9.2 La liquidazione degli interi, sui quali calcolare le frazioni dovute, si opera in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 25 bis e 12, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, €
536,00 fase dell'attivazione ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 11.598,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive per € 804,00.
9.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
9.4 La domanda di restituzione di somme versate in forza della sentenza di primo grado non può essere presa in esame in questa sede, perché essa presupponeva il completo pagina 31 di 33 accoglimento dell'appello; potranno le parti provvedere fra sé a eseguir ei dovuti conteggi;
ovvero agire in separata sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...] nei confronti di avverso la sentenza n. 797/2020 emessa Parte_2 Controparte_1 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 21/11/2020, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) dichiara inammissibile qualsiasi domanda delle parti relativa a quella porzione di resede che, pur inglobata di fatto nella proprietà privata, ricade - come accertato dal c.t.u.
Geom. che l'ha raffigurata in giallo nell'estratto del foglio di mappa 7 Controparte_3 allegato alla relazione depositata il 19.9.2013 - sul suolo pubblico;
1.b) rigetta la domanda di usucapione avanzata da contro Controparte_1
e relativamente alla porzione di particella n. Parte_1 Parte_2
500 che dal cancello (cardine visibile) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n. 6;
1.c) dichiara che il confine fra la particella n. 500 degli appellanti e la particella n.
499 dell'appellato corre sul confine catastale attuale fra le stesse, con servitù di passo a piedi gravante sulla particella n. 500 e a favore della particella n. 499, da esercitare su quella sola parte di particella n. 500 che confina con la particella n. 499, autorizzando ciascuna delle parti, a spese comuni, ad apporre i relativi termini;
1.d) rigetta la domanda proposta da contro Controparte_1 [...]
e per l'accertamento dell'usucapione del diritto a Parte_1 Parte_2 mantenere le due finestre con affaccio sulla scala esterna di proprietà dei convenuti, e della servitù connessa alle bombole del gas e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di e contro , condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a rimuovere la bombola e a ripristinare le due finestre, chiudendone Controparte_1 una e riportando l'altra alle dimensioni di cm 20x25; pagina 32 di 33 1.e) annulla ex art. 112 c.p.c. la impugnata sentenza limitatamente alla inibitoria pronunciata contro e di condotte di Parte_1 Parte_2 sciorinamento della tovaglia e, per l'effetto, riduce la loro condanna risarcitoria alla somma di
€ 500,00;
1.f) condanna a rimborsare ad e Controparte_1 Parte_1 un quarto delle spese processuali di primo grado e compensa i residui Parte_2 tre quarti, liquidano l'intero, sul quale calcolare il quarto dovuto, in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.g) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese di c.t.u. già liquidate;
2. condanna a rimborsare ad e Controparte_1 Parte_1 [...] un quarto delle spese processuali del presente grado e compensa i residui tre Parte_2 quarti, liquidano l'intero, sul quale calcolare il quarto dovuto, in complessivi € 12.402,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 11.598,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esonero da responsabilità al riguardo.
Firenze, camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 585/2021 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. ANGELA AMBROSINO;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FABIANA DI Controparte_1 C.F._3
VINCENZO;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 797/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 21/11/2020.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice di adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e ragione avversaria disattesa e reietta, in totale riforma della impugnata sentenza n.797/2020 pubblicata il 21.11.2020 (doc.1) e pedissequa ordinanza di correzione del 16.02.2021, di cui al procedimento n.R.G.25106/2007 Tribunale civile di Grosseto, sentenza notificata unitamente alla
pagina 1 di 33 ordinanza di correzione in data 25.02.2021, accogliere il presente appello rigettando tutte le domande proposte dal Sig con l'atto di riassunzione di cui ai numeri 1-2-3- Controparte_1
4-5-6- 7-8-9-10-11-12 che ha instaurato il procedimento di primo grado n.r.g.25106/2007 perchè improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi tutti esattamente indicati in narrativa del presente atto di impugnazione ed all'effetto riformare anche il capo delle spese di lite
e
- accertare e dichiarare che sono di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno adiacente
[...] che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di Via Monte Suello, accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499;
-accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il Sig. CP_1 si estende dal cancello che affaccia su Via Monte Suello sino all'ingresso dell'appartamento
correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al camminamento, CP_1
e indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti;
- ordinare al Sig di ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante la chiusura CP_1 delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas;
accertare e dichiarare che i Sig.ri e , stante Parte_1 Parte_2
l'intervenuta usucapione ventennale, son tù a iritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento . CP_1
Con condanna del Sig alla restituzione di tutte le somme versate dagli Controparte_1 appellanti a causa della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva quali le spese di lite e di registrazione e l'importo di €.1.000,00= a titolo di risarcimento del danno versati in favore del Sig. ; oltre alla condanna dell'appellato al pagamento delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, ogni contraria eccezione, deduzione, difesa, ragione, pretesa e domanda avversaria disattesa e reietta, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, alla citazione introduttiva ed ai successivi scritti difensivi, confermare totalmente la sentenza civile n.797/2020 pubblicata il 21.11.2020 e pedissequa ordinanza di correzione del 16.02.2021, rese nel procedimento RAC 25106/2007 del Tribunale Civile di Grosseto, ed all'effetto dichiarare inammissibili ed improcedibili, nonché infonda-te in fatto ed in diritto tutte le domande formulate dai signori Parte_1
e , e, quindi, respingere totalmente l'appello avversario perché
[...] Parte_2 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario CNA ed IVA del Grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* pagina 2 di 33 1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 797/2020 pubblicata il 21/11/2020
(emendata da errore materiale il 16.2.2021), ha così deciso:
Il Giudice, sulla domanda di cui all'atto di citazione depositato da nei Controparte_1 confronti di e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-Accoglie in toto la richiesta di parte attrice;
Respinge le domande riconvenzionali inoltrate dai convenuti;
-Dichiara la proprietà esclusiva di della part. 499 e della porzione Controparte_1 della part. ex 324;
-Dichiara in favore di l'avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c. del Controparte_1 diritto di proprietà della porzione della part. 500 già intestata ai convenuti e censita al
NCEU di Monte Argentario al foglio 7;
-Ordina ai convenuti di cessare le immissioni moleste ¢ condanna i convenuti al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti di CP_1
[...]
-Ordina al Conservatore dei RRII di Grosseto di trascrivere la presente sentenza effettuando le necessarie volture con esonero di ogni responsabilità;
- Condanna, altresì, parte convenuta a pagare le spese di giudizio, che liquida in Euro
7.254,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8-3-2018.
1.1 , con atto di riassunzione notificato il 26.2.2007, aveva riassunto Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Grosseto (sd di Orbetello) la causa a suo tempo introdotta, con citazione notificata il 4.8.2006, contro e dinanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Orbetello, che aveva declinato la competenza con sentenza n. 7/2007 del
2.1.2007.
1.1.a L'attore aveva esposto di essere proprietario dell'appartamento sito in Monte
Argentario località Porto Santo Stefano Via Monte Suello n. 6, che faceva parte di un edificio nel quale c'era l'appartamento avente accesso da Via Monte Suello 8, di proprietà di
[...]
e Parte_1 Parte_2
L'appartamento dei convenuti era situato al piano superiore rispetto al suo. Le due proprietà derivavano dalla divisione dell'immobile, costruito nel 1840 dalla famiglia e Per_1 in origine in capo a unico proprietario.
pagina 3 di 33 Esisteva una vecchia scala esterna per accedere al piano superiore;
ma essa, dopo il frazionamento dell'unica proprietà in due compendi autonomi, non aveva più alcuna funzione
(perché l'appartamento dei convenuti aveva il suo accesso dal civico 8), né era utilizzato.
Pertanto, alla base della scala era stato apposto un cancello: «[…] Infatti, l'accesso del sig. si effettua da via Monte Suello 6 ed è dotato di recinzione chiusa a mezzo CP_1 cancello con serratura, mentre l'entrata dei sig.ri è collocato su di un Persona_2 piano rialzato al quale si accede mediante una scalinata comunale [realizzata nell'immediato dopoguerra] di via Monte Suello 8 prospiciente all'abitazione […]» (atto citato, pag. 2).
Tale situazione era quella esistente al momento della divisione dell'unica proprietà.
Chi aveva acquistato e posseduto prima dell'attore l'odierno suo appartamento, aveva usato il cancellino per accedere alle due finestre che si affacciavano sulla zona dei convenuti per recuperare panni caduti, per fare manutenzione e per accedere al contatore e rubinetto generale dell'acqua e alla bombola del gas.
Erano di recente insorte contestazioni fra i vicini, perché mancavano i termini di demarcazione fra le due proprietà, un tempo in capo a unico proprietario.
I convenuti avevano tolto il cancello e si rifiutavano di apporre termini;
inoltre, dalle due finestre delle camere da letto, i convenuti stendevano panni bagnati, che colavano sulla proprietà dell'attore.
1.1.b aveva proseguito dando atto che i convenuti si erano costituiti e avevano CP_1 proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'esatta estensione e i corrispondenti confini precisi, nonché per far accertare diritti reali a proprio favore.
Ne seguiva la necessità di sollevare eccezioni e di svolgere ulteriori domande.
aveva dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_3
1) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del sig. della particella Parte_4
499 e della porzione non censita all'urbano attuale, già porzione di ex 324 Sezione N( cfr. doc. 1 e 2 ns fasc. ), come rappresentata nell'allegata planimetria e nei documenti prodotti con la citazione, rigettando la domanda di rivendica avversaria perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non provata
2) accertare e dichiarare avvenuta ex articolo 1158 e ss c.c. in favore del sig CP_1
l'usucapione del diritto di proprietà della porzione di particella 500 formalmente
[...]
pagina 4 di 33 intestata a e censita al catasto del Comune di Monte Parte_1 Parte_2
Argentario al N.C.E.U al foglio 7, porzione che dal cancello (cardine visibile ) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n. 6, in virtù del possesso esercitato – uti domini – per oltre vent'anni, in modo pubblico pacifico e non interrotto dall'attore unito ai suoi danti Controparte_1 causa, come rappresentato nell'allegata piantina;
3) Ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari ed al Direttore dell'U.T.E. di
Grosseto di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni loro responsabilità
4) accertare e dichiarare che il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 sono tenuti a stabilire, a spese comuni fra le parti in causa, i termini fra le rispettive proprietà, quella dell'istante e la loro, come sopra indicate, e l'una all'altra contigue, mediante riapposizione del cancellino di divisione delle due proprietà come era in origine, come indicato dal segno costituito dal cardine dell'originario cancellino.
5) - accertare e dichiarare che gli atti posti in essere dal sig. e dalla Parte_1 sig.ra consistenti nella stesa dei panni bagnati dalle loro finestre poste Parte_2 sopra l'ingresso e con il gocciolio da essi proveniente e ricadente nella corte CP_1 esclusiva del sig. e sulla sua porta, costituiscono una vera e propria immissione CP_1 molesta ex articolo 844 c.c., ed all'effetto
6) - ordinare .al sig. e alla sig.ra la cessazione Parte_1 Parte_2 immediata delle predette immissioni, inibendo la stesa dei panni dalla finestre e la rimozione dello stenditoio ivi allocato
7) - in subordine salvo gravame, ordinare .al sig. e alla sig.ra Parte_1
di contenere le predette immissioni nei limiti della norma tollerabilità Parte_2
8) comunque Accertare e dichiarare che il sig. e la sig.ra Parte_1 [...] consapevolmente, colposamente e negligentemente hanno continuato, dopo la Parte_2 diffida formale inviata dall'attore, l'immissione descritta in danno dell'attore, ed all'effetto
9) - Condannare il sig. e la sig.ra al risarcimento Parte_1 Parte_2 del danno patito dall'attore come descritto in citazione e nei successivi scritti CP_1 difensivi, da liquidarsi nella misura di € 1.000,00 salvo il più o meno che sarà accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
pagina 5 di 33 presente domanda all'effettivo saldo.
10) respingere le domande riconvenzionali (sulla presunta ed asserita servitù di passo, sul preteso ripristino della facciata con chiusura delle finestre, rimozione delle bombole del gas e del diritto allo stenditoio) ex adverso avanzate perché tutte infondate in fatto ed in diritto e non provate
11) in subordine accertare e dichiarare l'usucapione ex articolo 900, 901 e 1031 e ss c.c. del diritto del sig. a mantenere le due finestre con affaccio sulla scala Controparte_1 esterna di proprietà dei convenuti, e della servitù connessa alle bombole del gas, avendone esercitato – uti domini – per oltre vent'anni, in modo pubblico pacifico e non interrotto dall'attore unito ai suoi danti causa il possesso Controparte_1
12) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari ed al
Direttore dell'U.T.E. di Grosseto di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni loro responsabilità
1.2 e si erano costituiti, avevano resistito a ogni Parte_1 Parte_2 pretesa avversaria e avevano svolto domande riconvenzionali, come già dinanzi al GdP.
Per quanto interessi, essi avevano spiegato che l'edificio, costruito nel 1847 da Per_3
era stato da questa venduto a
[...] Parte_5
aveva frazionato l'unica proprietà nel 1853, tenendo per sé il piano terra Parte_5
(oggi di ) e alienando il primo piano (oggi di a CP_1 Persona_4 [...]
Per_5
Il aveva venduto a , che, nel 1897, aveva venduto a Per_5 CP_2 Per_6
bisnonno di;
questi, nel 1916, con atto rogato dal Notaio di
[...] Parte_1 Per_7
Orbetello, aveva venduto al proprio figlio che lo aveva lasciato in eredità alla Persona_8 figlia che, con contratto del Notaio del 1995, lo aveva ceduto ai Persona_9 Per_10 convenuti.
La domanda di usucapione era inammissibile, perché generica;
e comunque infondata.
Ogni pretesa avversaria sulla p.lla 500 era destituita di fondamento: su quell'area la controparte vantava solo una servitù di passo pedonale per raggiungere la sua corte (p.lla 499) ed entrare nel fabbricato.
Era semmai controparte che aveva aperto finestre che davano direttamente sulla pagina 6 di 33 proprietà e che dovevano essere chiuse;
e manteneva, senza diritto, una Persona_4 bombola del gas sulla loro scala.
1.3 Il Tribunale, dopo c.t.u. del Geom. (dep. 19.9.2013) e assunzione Controparte_3 di plurime prove orali ha deciso la causa recependo, in sostanza, tutte le tesi di parte attrice, sul presupposto, genericamente illustrato, che le prove raccolte ne rivevano il fondamento.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Parte_2
Corte di Appello, (di seguito anche appellato), proponendo gravame Controparte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo censura l'accoglimento delle domande nn. 2 e 3 della controparte
(supra, § 1.1.c), ossia, in sostanza, quella di usucapione della proprietà “della porzione di particella 500 formalmente intestata a e censita al Parte_1 Parte_2 catasto del Comune di Monte Argentario al N.C.E.U. al foglio 7, porzione che dal cancello
(cardine visibile) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n.6”.
Secondo gli appellanti, nell'ordine:
2.1.a Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere prima di tutto l'eccezione di inammissibilità della domanda per sua indeterminatezza, eccezione sollevata in prime cure e non esaminata.
Essa era fondata sul rilievo che:
2.1.a.i non era stato depositato un progetto di frazionamento, in difetto del quale la domanda non era trascrivibile;
2.1.a.ii il c.t.u. aveva accertato che la particella 500 aveva forma di trapezio CP_3 rettangolo, stretto e lungo, adiacente e perpendicolare alla particella 499 (corte esclusiva
), descrizione che non corrispondeva a quella oggetto di domanda, «[…] la cui forma CP_1 non è quella esistente al Catasto ma comprende l'area che arriva sino al cancello su via
Monte Suello, posta tra la particella 500 e la via Monte Suello, che è area non censita e pubblica, come ha accertato il CTU (planimetria pag. 26 dove la resede non censita è colorata in giallo quale area pubblica) […]» (appello, pag. 13);
2.1.a.iii la domanda ricomprendeva l'area non censita pubblica.
pagina 7 di 33
2.1.b In subordine e nel merito, la domanda di usucapione difettava del requisito temporale, posto che , al momento di introdurre il giudizio (27.2.2007), possedeva CP_1 solo dalla data del suo acquisto, avvenuto il 19.7.2000 (rogito Notaio . Per_11
I suoi danti causa avevano acquistato nel dicembre 1990, come era emerso anche in sede di c.t.u. e dalla visure dei RR.II., così che, anche applicando l'art. 1146 co. 2^ c.c., mancava il ventennio, a tal fine dovendosi precisare che l'accessione non opera se non nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (è invocata Cass. 6382/1999); a tacere che sarebbe poi mancato, sempre ai fini dell'accessione nel possesso, anche il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, posto che il rogito aveva per oggetto il solo Per_11 appartamento e la corte (censiti al foglio 7, particelle 327 sub 1 l'appartamento; e 499 la corte), non anche l'area pretesa.
2.1.c Il Tribunale aveva valorizzato del tutto erroneamente due sentenze pregresse.
2.1.c.i La sentenza n. 1119/2016 del Tribunale di Grosseto era stata emessa a conclusione del giudizio (di merito) possessorio inerente lo spoglio subito con riferimento all'entrata dal cancellino e all'accesso alla bombola del gas e, dunque, non riguardavano la p.lla 500; fermo restando che non rileva in petitorio il risultato della causa possessoria.
2.1.c.ii La sentenza penale n.1775/2016 del'11.10.2016, che aveva assolto dal CP_1 reato di ragion fattasi con riferimento al medesimo spoglio inerente il cancellino non aveva effetto ex art. 652 c.p.p. e, comunque, non forniva elementi utili.
2.1.d Infine, la sentenza era sbagliata, perché aveva travisato i risultati di c.t.u. e aveva apprezzato malamente le prove per testi.
2.2 Il secondo motivo critica l'accoglimento della domanda n. 1 dell'elenco delle domande rassegnate da , la quale, in sostanza, mirava a far accertare il confine fra i CP_1 due fondi includendo nella sua sfera la porzione non censita all'urbano attuale, già porzione di ex 324 sezione N (cfr. doc. 1 e 2 ns.fasc.), come rappresentata nell'allegata planimetria e nei documenti prodotti con la citazione.
In realtà, lo stesso c.t.u., malamente invocato dalla controparte (e dal giudice) aveva accertato che il titolo di proprietà comprendeva esclusivamente l'abitazione al piano CP_1 terra con annessa corte di circa mq.25, il tutto confinante con suddetta via, proprietà
Lacchini o aventi causa, proprietà o aventi causa, salvo altri … censita al Persona_12
NCEU del Comune di Monte Argentario alla partita 1003406, foglio 7, particella 327 e 499
pagina 8 di 33 sub.1.
2.3 Il terzo motivo investe l'accertamento del diritto, acquisito per usucapione, del diritto di di mantenere due finestre affacciate sulla proprietà e CP_1 Persona_4 di mantenere la bombola del gas sul fondo degli appellanti.
Sul punto, si assume che il tribunale abbia erroneamente valutato le prove, specialmente quelle orali.
2.4 Il quarto motivo riguarda l'accoglimento della domanda avversaria di apposizione dei termini, mediante riapposizione del cancellino di divisione delle due proprietà come era in origine, come indicato dal segno costituito dal cardine dell'originario cancellino.
2.5 Il quinto motivo grava invece l'accertamento di condotte lesive a loro carico, quali lo stillicidio di panni gocciolanti e lo sciorinamento di tovaglie, quest'ultimo frutto di ultrapetizione;
nonché la collegata pronuncia risarcitoria a pagare la somma di mille euro.
2.6 Il sesto motivo ripropone le domande riconvenzionali, che sono state rigettate, a dire degli appellanti, senza neppure una adeguata motivazione.
Queste le quattro domande riproposte:
2.6.a - accertare e dichiarare che sono di proprietà dei sig.ri e Parte_1
, la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno Parte_2 adiacente che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di Via Monte Suello, accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499;
2.6.b -accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il
Sig. si estende dal cancello che affaccia su Via Monte Suello sino all'ingresso CP_1 dell'appartamento correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al CP_1 camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti;
2.6.c - ordinare al Sig di ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante CP_1 la chiusura delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas;
2.6.d accertare e dichiarare che i Sig.ri e , stante Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 33 l'intervenuta usucapione ventennale, sono titolari della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento . CP_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
ha sostenuto la motivazione del Tribunale, mostrando che le prove erano state CP_1 ben apprezzate dal primo giudice;
e ha comunque riproposto ogni propria richiesta ed eccezione.
Ha concluso come in epigrafe.
4. Con ordinanza del 13.3.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, esperita senza successo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è in buona parte fondato e, in corrispondente misura, va accolto.
5. Il primo motivo è, per quanto di ragione, fondato.
pagina 10 di 33 Esso attiene alla proprietà di quella porzione della particella n. 500, che il Tribunale ha dichiarato essere di per usucapione;
la quale, nell'atto introduttivo del giudizio, era CP_1 stata così individuata (supra, § 1.1.c): porzione di particella 500 formalmente intestata a e Parte_1 Parte_2
censita al catasto del Comune di Monte Argentario al N.C.E.U al foglio 7, porzione
[...] che dal cancello (cardine visibile ) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n. 6
5.1 È opportuno dapprima effettuare una ricognizione dello stato dei luoghi, come risulta dalla c.t.u. del Geom. depositata il 19.9.2013, meritevole di piena CP_3 condivisione, anche in assenza di specifiche censure.
5.1.a Il consulente così ha descritto i luoghi controversi: «[…] resede di forma trapezioidale adiacente il lato est del corpo di fabbrica (particella 500), delimitata sul perimetro esterno dalla via Monte Suello sul lato nord, da una scalinata pubblica sul lato est
[n.d.r.: quella che, alla sua sommità, accede direttamente al civico 8 degli appellati].
La stessa è accessibile da una ulteriore resede, il cui cancello di ingresso (metallico e pedonale) è ubicato nel punto di contatto dei due percorsi pubblici [n.d.r.: il cancellino conteso], ed ha un andamento a salire delimitato da un muro in pietra locale sul versante della via Monte Suello, su cui sovramonta una recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti, lo stesso tipo di recinzione che la delimita anche a ridosso della scala comunale.
Una volta entrati si percorre un vialetto lastricato delimitato su entrambi i fianchi da un cordonato in pietra, a dividere due aiuole che ospitano piante di medio fusto, piante cespugliate di ornamento e piante di fiori, per poi giungere in una zona anch'essa lastricata, da cui si accede, sul fronte, ad un'area piastrellata piana al servizio della proprietà del piano terreno, sulla sinistra, percorrendo qualche metro delimitato sul lato contenimento del terreno vegetale prospiciente la scala pubblica, ad una seconda scala esclusiva in muratura, che conduce al piano soprastante [n.d.r.: la scala privata esterna agli edifici che pure sta al centro della controversia].
Questa seconda scala raggiunge un pianerottolo, che permette l'accesso all'appartamento al piano primo, pianerottolo che a sua volta gode di comunicazione diretta con l'adiacente scalinata comunale.
pagina 11 di 33 All'ingresso a valle del vialetto che conduce alla scala esclusiva, in prossimità dell'inizio del muro di contenimento posto sul lato est, al piede dello stesso è presente un elemento metallico di vecchia data che ha costituito il sostegno di un ganghero, corredo di un cancellino pedonale (vedi anche prove testimoniali in tal senso) […]» (rel., pagg. 3-5).
5.1.b Alla relazione è allegato l'estratto catastale all'attualità, ove in verde è indicata la particella 500 a forma di trapezio rettangolo molto sottile e lungo;
mentre la parte in giallo è un'area che, pur recintata e occupata dal resede, insiste su area pubblica.
La p.lla 327 rappresenta, in sostanza, gli edifici;
mentre della p.lla 499 si tratterà in relazione a successivo motivo.
Via Monte Suello è quella che costeggia l'area gialla, l'altezza (breve) del trapezio della p.lla 500 e la p.lla 499.
Dalla medesima prospettiva (che è quella che si ha ponendosi fuori della proprietà, da nord), i luoghi sono ben rappresentati dalla seguente fotografia in atti, che si intercala per estratto:
Si vede bene la scala pubblica esterna, che sale e che, alla sommità, si raccorda con la scala interna che permette l'accesso al primo piano.
Così pure si vede in primo piano, sulla destra, il cancellino di accesso al resede della p.lla 500; e subito a sinistra (per chi guarda), l'estremità semicircolare della area pubblica (in giallo), inglobata nella proprietà privata.
5.2 L'eccezione di inammissibilità della domanda per indeterminatezza è manifestamente infondata.
Al di là di talune difficoltà in fase di descrizione – per superare le quali si è qui voluto intercalare il particolare della mappa catastale e della foto – era ed è perfettamente chiaro, non fosse altro perché le parti già avevano in corso una lite, cosa pretendeva: la CP_1
pagina 12 di 33 determinatezza, ai fini di validità della domanda giudiziale, si misura sull'idoneità a permettere alla controparte una difesa di merito, che, nel caso presente, è stata quanto mai ampia, come si constata dalla lettura dei suoi scritti difensivi.
Né avrebbe rilievo – non almeno sotto questo profilo – l'inclusione nella domanda di una zona (quella in giallo) che, pur occupata, ricade su suolo pubblico: non per questo non si capisce quale sia l'oggetto della domanda.
5.3 La domanda di usucapione è però infondata e l'appello va accolto.
5.3.a Innanzitutto, la domanda è ovviamente da respingere per quanto attiene alla area della p.lla 500 (in giallo) ricadente su suolo pubblico.
Si tratta di una porzione di suolo chiaramente sottratta alla pubblica Via Monte Suello (e allo slargo ove insiste la scalinata pubblica), che – in difetto di prova del contrario, che incombeva sull'attore – si presume assoggettata al regime giuridico del demanio (artt. CP_1
824 e 822 co. 2^ c.c.), come tale non suscettibile di possesso (se non ai limiti fini dell'art. 1145
c.c., irrilevanti nella presente causa petitoria), né, come ovvio, di essere usucapita.
Su questo si tornerà in seguito in relazione a ulteriori motivi (infra, § 6.3).
5.3.b Costituisce dato pacifico in primo grado che la proprietà immobiliare sorse in capo a unico proprietario, che lo fece costruire alla metà del 1800 ( , come narrato dallo Per_1 stesso nell'introdurre la causa;
mentre la scalinata pubblica fu realizzata, per come è CP_1 ora, nei primi anni '80 del secolo scorso (atto in riassunzione , pag. 7: «[…] Parte_1 CP_1 ha correttamente affermato che dal momento in cui vi è stata la scala comunale, cioè dal
1982 almeno […]»).
Nel costituirsi, e precisarono, senza contestazione, che: Parte_1 Parte_2
(-) la prima proprietaria ( aveva ceduto il bene, risalente al 1847, a Persona_3 Pt_5
e che era stato questo a dividere l'immobile nel 1853, alienando a terzi il solo primo
[...] piano (oggi degli appellanti), ma mantenendo per sé il primo piano (oggi dell'appellato);
(-) nel 1984 conduttore dell'appartamento (oggi degli appellanti) Controparte_4 realizzò un'apertura che dalla scalinata pubblica immetteva in quella privata, sì da fruire di un secondo ingresso: «[…] in tal modo la madre, quando proveniva dalla alta del quartiere, non era costretta a scendere attraverso la scalinata pubblica e risalire da quella privata per raggiungere l'appartamento […]» (ivi, pagg. 10-11).
pagina 13 di 33
5.3.c La tesi dell'attore è che la scala privata esterna ha perduto ogni sua CP_1 funzione di collegamento con l'appartamento al primo piano, essendo stata realizzata una viabilità esterna pubblica (la scala pubblica); e che comunque, quanto meno dal 1984, essa non è più stata usata da e (rectius, dai danti causa); mentre è stata fatta Parte_1 Parte_2 propria da . CP_1
Questa tesi è intrinsecamente fragile.
5.3.c.i La realizzazione della scalinata pubblica può anche avere offerto una alternativa di accesso all'appartamento sovrastante a quello di (peraltro non prima del 1984, CP_1 epoca in cui il conduttore aprì il varco fra le due scale); ma ciò, di per sé, non CP_4 riflette alcuna conseguenza sulla funzione e sull'utilizzo della scala privata (interna alla proprietà, ma) esterna all'edificio.
Un appartamento, infatti, può ben essere dotato di due autonomi ingressi e la realizzazione di un secondo non è certo indice della rinuncia o della dismissione del primo, tanto più in un caso, come il presente, in cui è stata allegata con precisione (passo trascritto in precedenza) la maggiore comodità che si intendeva conseguire, ossia quella di potere accedere subito in casa se si provenisse dalla parte alta della zona;
altrimenti dovendosi scendere la scala pubblica, entrare nella proprietà privata e risalire la scala privata, sostanzialmente parallela a quella pubblica.
L'accesso realizzato all'incirca alla metà degli anni '80, che si avvale della scala pubblica, dunque, rispondeva solo a soddisfare quell'esigenza, dando maggiore comodità; ma non poteva certo servire a sostituire l'accesso dalla scala privata, che, fra l'altro, restava il più comodo per chi provenisse, all'opposto, dalla zona bassa di quell'area.
5.3.c.ii Fra la divisione dell'edificio, avvenuta nel 1853, e la realizzazione della scala pubblica negli anni '80 del secolo scorso, è intercorso più di un secolo.
Sino ad allora l'accesso dalla via pubblica non poteva che avvenire dalla scala privata
(interna all'immobile, ma) esterna all'edificio.
5.3.d È vero che il c.t.u. ha avanzato l'ipotesi (perché dati certi non è riuscito a rinvenirne, per quanto accurata sia stata la sua disamina, che sconta però la mancanza di elementi sufficienti sulla situazione in epoche più remote) che la scala privata esterna all'edificio sboccasse non già verso il cancellino controverso, bensì direttamente all'esterno, quantunque, come ovvio, non alla sommità della scala pubblica ove fu poi praticato il varco pagina 14 di 33 dal (rel., pag. 11: «[…] Tuttavia dalla rappresentazione cartografica storica, CP_4 quella in cui le resedi triangolari precedentemente descritte non sono comunicanti fra di loro, si potrebbe dedurre che l'accesso all'appartamento al piano primo avvenisse solo dallo spazio pubblico, giacché la scala esterna privata, oggi presente sulla resede est, sarebbe sfociata comunque sull'area pubblica e non sulla resede privata posta sul lato sud. […]»).
Ed è vero che questa ipotesi è, in sostanza, il fondamento sul quale ha sempre poggiato la tesi di , laddove: CP_1
(-) ha propugnato la tesi che «[…] i due appartamenti per ragioni di collocazione storica e urbanistica risultano già divisi e serviti da due accessi completamente diversi, quello a valle in Via Monte Suello 6 e quello a monte Via Monte CP_1 Persona_2
Suello 8 quasi al culmine della scala comunale […]»; e che, proprio per questo, era stato apposto un cancello alla base della scala privata di cui ancora si vedono le tracce (atto introduttivo, pag. 8); riferimento quest'ultimo che è stato riscontrato dal c.t.u., laddove ha trovato un elemento metallico di vecchia data che ha costituito il sostegno di un ganghero, corredo di un cancellino pedonale (vds passo della relazione già trascritto);
(-) ha aggiunto, nelle note scritte a verbale del 19.6.2007: «[…] I convenuti stessi ammettono i 2 appartamenti sono stati di un unico proprietario per 6 anni. Era una prassi molto abituale all'epoca avere una scala esterna. Ricordiamoci che siamo nel secolo scorso
[n.d.r.: in realtà, alla data dell'udienza, in quello ancora precedente] quando in casa non
c'erano neppure i gabinetti!!!!! Figuriamoci le scale […]» (pag. 3).
5.3.d.i Tuttavia, l'elaborato del c.t.u. sul punto, oltre a scontare il limite, per l'appunto,
d'essere una mera ipotesi, che egli fa più che altro per giustificare la sostanziale forte discrasia che esiste nelle rappresentazioni catastali nel corso del lunghissimo lasso di tempo considerato, è irrilevante ai fini della domanda di usucapione di , perché la prova del CP_1 possesso esclusivo dell'area contesa, che incombeva sull'attore , prescinde da quanti e CP_1 quali siano stati gli ingressi dell'appartamento oggi di Molto spesso la Persona_4 difesa appellata ragiona come se fosse dirimente l'esistenza di una possibilità fisica, per il fondo avversario, di sbocco alla pubblica via, alternativo a quello dal cancellino conteso;
come, cioè, se tale eventuale situazione implicasse automaticamente che quell'accesso è stato usato solamente in favore del fondo oggi suo;
il che senz'altro non è, perché si possono avere senz'altro – e usare – due accessi.
pagina 15 di 33
5.3.d.ii Il cancello alla base delle scale, poi, è senz'altro esistito, perché anche i convenuti di primo grado ne diedero atto nel costituirsi, deducendo che esso, peraltro apposto negli anni '70 del secolo scorso, serviva a maggior protezione del fondo (rispetto al possibile accesso di animali), senza impedire al proprietario del piano terra di esercitare il passo per accedere al suo appartamento;
e aggiungendo che essi (i danti causa) lo tolsero nei primi anni
'90 lasciando il cardine che, come è agevole dedurre, il c.t.u. ha poi riscontrato (comparsa di costituzione in prime cure, pagg. 12-13).
Tuttavia, l'esistenza di questo cancello non riflette alcun elemento significativo ai fini della causa, perché la sua esistenza o la sua rimozione non dimostrano il possesso esclusivo dell o dei suoi danti causa. CP_1
5.3.e Al contrario, merita d'essere sul punto valorizzata la deposizione resa da
[...] all'udienza del 2.3.2010, sostanzialmente ignorata dal Tribunale;
contro la quale Testimone_1 la difesa non ha pressoché svolto obiezioni. CP_1
Egli, dopo aver confermato di avere vissuto nell'appartamento al primo piano per sette o otto anni sino al 1993, ha dichiarato: «[…] ricordo che accedevamo all'appartamento di sopra attraverso le scale interne e le raggiungevamo passando dall'apertura dove ora esiste il cancello controverso che venne apposto qualche tempo prima che noi lasciassimo
l'appartamento […] È vero io con mio fratello abbiamo aperto il varco alla scala comunale per consentire a mia madre un più comodo accesso […] Non so dei signori io Pt_1 entravo da entrambe le parti […] ricordo che il cancello per cui oggi è controversia aveva una serratura ma non veniva chiuso a chiave;
Sul cap. 5: Ricordo che per raggiungere
l'immobile sovrastante da me locato aprivo il cancello controverso che trovavo non chiuso a chiave. Adr: Ricordo che il signor [n.d.r.: dante causa di ] mi vedeva passare Tes_2 CP_1 alcune volte dal cancello controverso […]».
Questo teste è pressoché l'unico che possa considerarsi – fra i numerosi escussi, per lo più congiunti delle parti o a loro, comunque, vicini – indifferente e meritevole di fede privilegiata sul piano soggettivo;
così come indiscutibile è la sua maggiore attendibilità oggettiva, avendo vissuto nell'immobile oggi degli appellanti per circa 7-8 anni e proprio in un periodo importante, ossia quello in cui fu realizzato (proprio da lui e dal fratello) il varco alla sommità della scala pubblica.
Egli assevera che nel corso degli anni che vanno circa dal 1985/86 al 1993 all'appartamento del primo piano si accedeva senz'altro dalla scala privata (interna alla pagina 16 di 33 proprietà, ma) esterna all'edificio; e che il varco d'accesso alla scala pubblica fu realizzato solo per avere un secondo accesso, senza mai rinunciare o dismettere il primo.
Pertanto, che possa esservi stato in un qualche momento passato, successivo al frazionamento dell'unica proprietà (metà dell'800), un accesso all'appartamento del primo piano ancora diverso, ossia che avveniva per la scala privata esterna all'edificio, ma senza giungere sino in fondo e passare dal cancellino, bensì sboccando prima sulla pubblica via, è, addirittura, irrilevante, ai fini della domanda di usucapione di , perché sicuramente CP_1 questa situazione non esisteva più quando fu realizzata la scala esterna pubblica a metà degli anni '80 del secolo scorso.
In quell'epoca, come risulta non da un'ipotesi volta a dare un senso a rappresentazione catastali dissonanti nel corso di un secolo, ma dalle dichiarazioni di chi, senza avere vicinanza alle parti, ha abitato nell'appartamento al primo piano, esistevano due sole vie d'accesso: quella che, entrando dal cancellino controverso, portava alla scala privata esterna all'edificio e quella che, grazie al varco aperto da immetteva direttamente sulla scala CP_4 pubblica.
E allora è condivisibile, pur secondo il ragionamento parzialmente diverso qui sviluppato, che, come sostengono gli appellanti, , a tacer d'altro, non può vantare CP_1 alcun ventennio per l'usucapione della piena proprietà: sino almeno al 1993, infatti, CP_1
(rectius, il suo dante causa non poteva avere certo il possesso esclusivo dell'area di Tes_2 cui si discute, dal momento che essa era liberamente utilizzata e posseduta dalla proprietà del primo piano (mediante l'esercizio del potere di fatto posto in essere dal conduttore
; e, quand'anche acriticamente gli si attribuisse un possesso esclusivo a far data CP_4 dal 1993, è ovvio che nel 2006 – quando la causa è iniziata dinanzi al GdP (ma anche nel
2007, quanto, per effetto di translatio iudicii è approdata al Tribunale) – il termine d'usucapione non era compiuto, il che assorbe ogni altra considerazione o argomento.
5.3.f Le due sentenze menzionate dal Tribunale non possono costituire elementi a suffragio della domanda di usucapione.
5.3.f.i La sentenza civile del Tribunale di Grosseto n. 1119/2016 pubblicata il 30.12.2016 ha posto termine al giudizio possessorio che e avevano avviato nel 2006, Parte_1 Parte_2 lamentando, per quanto qui interessi, d'essere stati spogliati dal possesso dell'ingresso mediante la scala privata (interna all'immobile, ma) esterna all'edificio.
pagina 17 di 33 In quella sede, essi avevano sostenuto che aveva cambiato la serratura del CP_1 cancellino che immette nella proprietà privata (raffigurato nella foto sopra intercalata), così che essi, non potendo più entrare di lì, neppure potevano usare la scala privata: si tratta, come ben si comprende, della scaturigine della controversia (intesa in senso lato), che ha lì sfogato il profilo possessorio;
e che qui verte invece su quello, ben diverso, petitorio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda possessoria, peraltro per la ragione che non era configurabile l'animus spoliandi (sent., pag. 3: , al momento dello spoglio, non Parte_1 poteva conoscere l'altrui possesso).
A parte ciò, è ben noto che i provvedimenti e le prove del giudizio possessorio non sono utili in quello petitorio, tenuto conto delle differenze che, a dispetto della unitarietà della vicenda storica, sussistono fra i due profili (Cass. sez. 2^ civ. 15.6.2012 n. 9881 rv 622764;
Cass. sez. 2^ civ. 20.3.1999 n. 2607 rv 524361; Cass. sez. 2^ civ. 13.6.1994 n. 5732 rv 487044).
Il Tribunale, che ha pretermesso questo principio, è giunto quindi a conclusioni fuorviate.
5.3.f.ii La sentenza penale del Tribunale di Grosseto n. 1775/2016 dell'11.10/2016/5.1.2017 è del pari di scarsa utilità.
La sostituzione della serratura del cancellino ha costituito oggetto di una imputazione ex art. 392 c.p. in danno di , giunta in esito a querela presentata il 6.9.2006 da , CP_1 Parte_1 costituitosi parte civile.
è stato assolto, ai sensi dell'art. 530 co. 2^ c.p.p., con la formula “perché il fatto CP_1 non sussiste”.
Quantunque la contestazione degli appellanti sia monca, perché si limita ad affrontare il profilo formale dell'art. 652 c.p.p., senza tenere conto che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., la sentenza potrebbe comunque fare stato in giudizi civili diversi da quello per il risarcimento del danno, è assorbente notare che:
(-) in questo giudizio, il diritto di proprietà dedotto, in quanto usucapito, da non CP_1 dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: il tema dello spossessamento di e (che era integrato dall'asserito spoglio Parte_1 Parte_2 violento attuato sostituendo le chiavi del cancellino, fatto valutato sia in ambito civile nel giudizio possessorio, sia in quello penale con la verifica dell'imputazione di ragion fattasi) non pagina 18 di 33 fonda – se anche ritenuto legittimo – la tesi della usucapione, al quale è sostanzialmente estranea;
(-) peraltro, la motivazione del giudice penale è nel senso che è provata la sostituzione della serratura da parte di nell'estate del 2006, che prima di allora non v'erano liti fra CP_1
i due vicini, essendosi limitato a proporre domanda di regolamento di confini;
e Parte_1 che, in definitiva, al momento della sostituzione non esisteva ancora una controversia suscettibile d'essere considerata ai sensi dell'art. 392 c.p.;
(-) infine, sul piano probatorio, la assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 co. 2^ c.p.c.-
In definitiva, la sentenza penale non solo non fa stato in questo giudizio, ma neppure offre elementi utili per la lite;
salvo confermare che la scaturigine della lite – intesa quale vicenda storica – risale all'estate del 2006, quando ha cambiato la serratura al CP_1 cancellino esterno.
5.3.g È appena il caso di aggiungere, per completezza, che la domanda non potrebbe essere accolta neppure sotto il profilo dell'usucapione della comproprietà pro indiviso.
Infatti, è evidente che l'uso che o i suoi danti causa hanno fatto dell'area qui CP_1 contesa è corrispondente al diritto di servitù di passo pedonale che il loro fondo necessariamente gode sulla p.lla 500 per poter accedere alla loro casa (su questo, infra, § 6.4).
Un atto di interversione ex art. 1164 c.c. non è noto;
se non quello, del tutto irrilevante ai presenti fini (in difetto del ventennio), che ha portato all'introduzione del giudizio possessorio già menzionato e, più in generale, al presente contenzioso.
6. Il secondo motivo, che censura l'accoglimento della domanda di per CP_1
l'accertamento della proprietà esclusiva della p.lla 499 e della porzione non censita, va esaminato assieme al quarto motivo, che concerne l'obbligo di apposizione dei termini e di accertamento del confine, nonché a parte del sesto motivo, ossia quella in cui si ripropone la domanda riconvenzionale intesa ad “accertare e dichiarare che sono di proprietà dei convenuti la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di Via Monte Suello, accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499”, nonché quella di “accertare e dichiarare altresì che la
pagina 19 di 33 servitù di passo pedonale di cui è titolare il Sig. si estende dal cancello che affaccia su CP_1
Via Monte Suello sino all'ingresso dell'appartamento correndo esclusivamente sulla CP_1 striscia di terreno preordinata al camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti;
” (appello, § 13 di pag. 38).
Infatti, il tema complessivo del decidere, è, in sostanza e al di là delle formule utilizzate, come deve essere regolato il confine fra le due proprietà.
6.1 Vi sono innanzitutto i rispettivi titoli di proprietà.
6.1.a ha acquistato da e con Controparte_1 Controparte_5 Persona_13 contratto del 19.7.2000 (rogito Notaio , nel quale l'oggetto dell'alienazione è Per_11 individuato come «[…] casa di abitazione posta al piano terra, composta da due camere e accessori con annessa corte di circa mq. 25, il tutto confinante con suddetta via, proprietà
o aventi causa, proprietà o aventi causa, salvo altri. Detta porzione Per_6 Per_12 immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune di Monte Argentario alla partita n.
1003406 foglio 7, particelle 327 e 499 graffate, sub. 1 […]».
6.1.b e hanno acquistato da con contratto del Parte_1 Parte_2 Persona_9
9.11.1995 (rogito Notaio «[…] un appartamento posto al piano primo, composto di Per_10 quattro pani catastali, con annessa terrazza esclusiva della superficie di mq. 48, il tutto confinante con: Monte Suello per due lati scalinata comunale, proprietà s.s.a.; Per_12 distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita 6505, foglio 7, particella 327, subalterno 2 e foglio 7, particella 500 (la terrazza).” […]».
6.1.c Nessuno dei due titoli contiene ulteriori e migliori indicazioni sul confine.
6.2 Si deve poi anche in questo caso fare riferimento alla c.t.u. sui punti sotto specificati:
6.2.a Il Geom. ha innanzitutto accertato che la p.lla 324 già F. N del Comune CP_3 di Monte Argentario, che individuava l'immobile in origine, è oggi rappresentata:
6.2.a.i dalla p.lla 327 sub 1, che è la proprietà : «[…] appartamento di civile CP_1 abitazione composto da cucina, cameretta, Servizio igienico € vano buio, corredato da resede esclusiva posto al piano terreno (o rialzato), occupante l'intero piano, catastalmente individuato al foglio 7 del medesimo Comune, particella 327, subalterno 1, classe 4°, categoria A/4, vani 2,5, rendita €. 161,93, di proprietà del signor […]» Controparte_1
(ivi, pag. 12);
pagina 20 di 33
6.2.a.ii dalla p.lla 327 sub 2, che è la proprietà «[…] Persona_4 appartamento di civile abitazione composto da cucina, soggiorno, servizio igienico e due stanze (camera e ampio ripostiglio finestrato), posto al piano primo e di cui occupa l'intero sviluppo, corredato da resede esclusiva (quella ove è stata realizzata la scala già ampiamente citata nella parte che precede), catastalmente individuato al foglio 7 del medesimo Comune, particella 327, subalterno 2, categoria A/4, classe 4, sani 4, rendita €.
258,23, di proprietà dei signori e . […]» (ivi). Parte_1 Parte_2
6.2.b Con riferimento alla particella 500, il c.t.u. ha accertato (pagg.11-12): la particella 500 del foglio 7 del Comune di Monte Argentario è una striscia di terreno cartograficamente larga mt. 1,20/1,30 e lunga mt. 12,00 circa, avente forma trapezoidale, adiacente la parete est dell'edificio condominiale, che si diparte con il lato minore dalla via
Monte Suello, si sviluppa nella sua lunghezza racchiusa in un primo tratto fra la particella
499 per poi continuare in aderenza alla parete del corpo di fabbrica, mentre sul lato opposto
è delimitata dall'area pubblica (anche se inizialmente tale area è assorbita dalla resede triangolare recintata di cui abbiamo trattato in precedenza), terminando con il lato obliquo sulla sommità dell'edificio a confine con la particella 501.
6.2.c Con riferimento, infine, alla p.lla 499, ha accertato (pag. 13):
Trattasi di una resede avente forma rettangolare, delimitata a est dalla particella 500,
a nord dalla via Monte Suello, a ovest dalla particella 502 (proprietà di terzi), a sud dal corpo di fabbrica condominiale di proprietà dei contendenti.
La stessa è lastricata ed ha un andamento piano, sorretta come è da un muro a retta a ridosso della via Monte Suello, su cui sopramonta una recinzione metallica ancorata su paletti ugualmente metallici.
6.3 Occorre, prima di procedere oltre, premettere, riprendendo un tema già accennato
(supra, § 5.3.a), che non può come ovvio essere oggetto di cognizione del giudice civile quell'area che, pur risultando inglobata nella proprietà privata dei contendenti, ricade su suolo pubblico.
Il Geom. è stato molto chiaro nel rilevare che v'è un'area occupata dai privati CP_3 che ricade su suolo pubblico (quella in giallo nella planimetria intercalata per estratto al precedente § 5.1.b); e gli stessi appellanti, nel formulare il primo motivo, hanno confermato la pagina 21 di 33 circostanza, facendola valere quale ragione ostativa all'usucapione da parte di CP_1
(appello, pag. 13).
Si tratta di un'area che confina con il trapezio della p.lla 500 nella parte in cui dà sulla via pubblica;
e che, per quanto consti, vede l'istallazione del cancello che è stato oggetto immediato del giudizio possessorio.
In particolare, se si prendono in esame le planimetrie catastali allegate alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. depositata dalla difesa il 2.10.2007, si ha Persona_4 questa rappresentazione:
La particella 500 (e gli appellanti espressamente lo sostengono, concordando con la corretta rilevazione del c.t.u.) è solo quella verde, avente forma di trapezio rettangolo sottile e largo.
La recinzione metallica (in viola), però, ingloba una non insignificante porzione di suolo pubblico
(quella in giallo nella diversa mappa allegata alla c.t.u.) ove è raffigurato graficamente il nespolo, la aiuola di sud est e proprio il cancellino di cui s'è discusso.
Non compete al giudice civile di questa causa esprimersi sull'occupazione privata di un'area che, come si è già osservato, deve considerarsi assoggettata al regime del demanio;
ma è ancor più ovvio che qualsiasi domanda si dovesse considerare avere come oggetto quella porzione è, a prescindere da ciò che in concreto su quell'area si trovi, inammissibile e, come tale, non conoscibile dalla Corte;
la cui decisione non può che limitarsi a determinare le rispettive proprietà private.
È ovvio che colpisce come uno degli elementi più pregnanti della causa, ossia il cancellino che è stato al centro della lite sin dalla fase possessoria, è un manufatto abusivamente costruito su area pubblica;
e ancor più colpisce che i litiganti, in una simile situazione, anziché affrettarsi ad accordarsi fra sé, abbiano coltivato il presente contenzioso tanto a lungo.
6.4 Venendo dunque al merito stretto, osserva il collegio che l'accertamento compiuto scrutinando il primo motivo nega che abbia usucapito quella porzione di particella CP_1
500 che era oggetto della sua domanda.
pagina 22 di 33 La particella 500, d'altra parte, figura come oggetto del titolo d'acquisto e non figura nel titolo d'acquisto di , cui compete invece la p.lla Persona_4 CP_1
499.
Non v'è conflitto fra titoli, ma solo tra fondi.
Poiché, allora, è già emerso che dal cancellino controverso si accede a entrambi gli appartamenti, segue che la divisione, mancando qualsiasi altro elemento, va operata in base al criterio residuale della mappa catastale (attuale).
Va da sé che l'appartamento gode di una servitù di passo pedonale sulla CP_1 porzione di p.lla 500 che confina con la 499: essa è riconosciuta nella sua esistenza dalla parte appellante (accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il
Sig. si estende dal cancello che affaccia su Via Monte Suello sino all'ingresso CP_1 dell'appartamento correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al CP_1 camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti); e, comunque, discende con la massima chiarezza dall'essere quel passaggio indispensabile ad accedere alla proprietà . CP_1
La servitù deve in origine considerarsi creata per destinazione del padre di famiglia, perché quando, con il primo frazionamento della proprietà unica, l'immobile fu suddiviso in due porzioni, l'esistenza di un solo ingresso in comune postulava che il fondo comprendente l'accesso (ossia quello oggi di desse passo all'altro, altrimenti intercluso. Persona_4
Ed è ben vero che non si è stati in grado di risalire alla esatta situazione di fatto esistente nel
1853, ossia all'epoca del frazionamento;
ma non vi sono elementi che sovvertano la presunzione che, al di là del tempo passato e delle alienazioni via via succedutesi, questa situazione sia restata quella che era in origine, come, del resto, testimonia l'uso promiscuo del cancello, testimoniato da già prima della realizzazione del varco a monte sulla CP_4 scala pubblica.
Le domande riconvenzionali degli appellanti, in sostanza neppure esaminate (se non in forma del tutto apparente) dal Tribunale, sono dunque fondate, beninteso solo in parte, dovendosi chiaramente escludere qualsiasi riferimento al cancello e all'area pubblica abusivamente occupata.
6.5 In definitiva, in riforma della sentenza in parte qua, rigettate le corrispondenti domande di , si deve dichiarare che il confine fra le due proprietà corre lungo quello CP_1 catastale attuale fra la p.lla 499 e la p.lla 500, ferme restando: pagina 23 di 33
6.5.a la servitù di passo pedonale in favore del fondo e a carico della p.lla CP_1
500 di sulla sola porzione che confina direttamente con la p.lla 499. Persona_2
6.5.b l'esclusione dalla proprietà dei contendenti dell'area pubblica indebitamente occupata.
Dovranno le parti a spese comuni apporre i termini in modo conforme.
7. Il terzo motivo (che impugna l'accoglimento della domanda n. 11 della parte attrice in prime cure: supra, § 1.1.c) va esaminato, per connessione, con parte del sesto motivo, ossia quella in cui si reitera la domanda riconvenzionale intesa a condannare a CP_1
“ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante la chiusura delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas”
7.1 Sono controversi:
7.1.a il diritto di di mantenere due finestre aperte sulla scala esterna all'edificio; CP_1
7.1.b il diritto di di mantenere la bombola del gas. CP_1
7.2 Gli appellanti si dolgono che il Tribunale, sulla scorta della testimonianza di Tes_3
abbia reputato che le finestre attuali e l'ubicazione della bombola persistano da
[...] prima del 1987; trascurando sia l'intrinseca inattendibilità oggettiva della teste (ella ha dichiarato di avere frequentato il luoghi quale compagna di dante causa di;
Tes_2 CP_1 ma risulta avere acquistato nel 1990); sia i testi ( Tes_2 Testimone_1 Tes_4
e che hanno riferito, al contrario, che negli anni '90 esisteva
[...] Testimone_5 solo una piccola apertura di circa cm 20x25 e che la bombola veniva appoggiata solo nel periodo estivo;
restando fissa solo dopo il 2006.
Replica l'appellato che la teste è attendibile: «[…] Pertanto alla data del Tes_3
18.10.2006 (comparsa di costituzione e risposta dei signori e dinanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Orbetello) i venti anni richiesti dalla norma per la maturazione dell'acquisto a titolo originario ex articolo 1158 c.c. in favore dell'attore Controparte_1 erano ampiamente maturati […]» (comparsa di costituzione, pag. 36). Del resto, prosegue l'appellato, le due finestre sono quelle a corredo del bagno e della cucina, senza le quali mai l'appartamento avrebbe potuto ricevere l'abitabilità. Inoltre, le finestre sono aperte su CP_1
pagina 24 di 33 un muro comune alle due proprietà e, in tal caso, è configurabile l'acquisto (per usucapione) della servitù di luce. Analogamente è a dirsi della bombola del gas.
7.3 Va preferita, innanzitutto quanto alle finestre, la tesi degli appellanti;
posto che la difesa dell'appellato, pur corretta nei passaggi in diritto, sconta il limite di poggiare – per la ricostruzione dei fatti ai quali quel diritto si dovrebbe applicare - su un compendio probatorio assolutamente recessivo rispetto a quello della controparte.
7.3.a A dispetto dell'affermazione, che si legge nella comparsa di costituzione CP_1
(pag. 36, sottolineatura di chi scrive), secondo la quale «[…] La signora teste molto Tes_3 attendibile, come si è già dedotto, ne ha pieno ricordo. […]», invano si cerca, sia in quell'atto, sia negli altri scritti difensivi, una qualche deduzione specifica sulla sua attendibilità.
Al contrario, il ragionamento critico degli appellanti è lineare e difficilmente contestabile: la escussa all'udienza del 2.3.2010, ha dichiarato di conoscere i luoghi Tes_3 in quanto era stata la compagna di dante causa di : «[…] e per tale ragione Tes_2 CP_1 ho frequentato la abitazione oggi dal 1987 al 1999 […]». Tuttavia, nel contratto col CP_1 quale ha acquistato da e (rogito Notaio CP_1 Controparte_5 Persona_13 Per_11 del 19.7.2000) si dà atto che l'immobile «[…] è pervenuto alla parte venditrice per acquisto a rogito Notaio di Roma in data 13 dicembre 1990 […]» (menzionato anche dal Per_14
c.t.u.: rel., pag. 8), il che non può che significare, in difetto di elementi diversi e ulteriori, che il ricordo della è senz'altro sfocato ed erroneo nel datare l'inizio della sua Tes_3 frequentazione dei luoghi, che non può che risalire a non prima del 1990 e non al 1987.
Peraltro, l'affermazione della difesa appellata, già trascritta, secondo la quale la deposizione della attesterebbe che alla data del 18.10.2006 (comparsa di Tes_3 costituzione e risposta dei signori e dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Orbetello) i venti anni richiesti dalla norma per la maturazione dell'acquisto a titolo originario ex articolo 1158 c.c. in favore dell'attore erano ampiamente Controparte_1 maturati è manifestamente inesatta, perché, a prescindere dalla precedente notazione, il ricordo della quand'anche acriticamente recepito, è datato, nel migliore dei casi per Tes_3
, al 1.1.1987 e da allora al 18.10.2006 sono decorsi meno di venti anni. CP_1
7.3.b Altri testi hanno riferito un quadro ben diverso.
Il già menzionato teste ha dichiarato: «[…] Posso dire che quando io sono CP_4 arrivato [n.d.r.: 2005/2006] vi era una sola apertura di circa 20x25 circa, l'altra credo sia
pagina 25 di 33 stata realizzata dal sig. […]», ossia nel corso degli anni successivi al suo acquisto del Tes_2
1990.
La teste (ud. 14.11.2008), a sua volta, ha confermato il capitolo di prova Testimone_4 orale n. 45 della difesa convenuta e, dunque, che sino al 1989/90 la scala esterna non subiva le odierne aperture.
7.3.c Il tema dell'agibilità, dedotto dalla parte appellata, è senz'altro un elemento a favore della tesi dell'appellato, ma si sostanzia in un mero indizio, che resta isolato e viene travolto dalle deposizioni appena citate.
Infatti, il ragionamento si risolve nell'affermazione che, siccome v'era la agibilità, le due finestre dovrebbero essere esistite (da quando almeno la proprietà fu frazionata); e, dunque, si fonda sulla presunzione di regolarità dell'agire della P.A. nel rilascio dei certificati di agibilità
e della sollecitudine dei notai nel rogare gli atti.
Tale presunzione, però, è, innanzitutto, mal utilizzata dalla parte, perché il tema non è se, almeno venti anni prima del 18.10.2006 vi sia stata una qualche apertura nel muro, ma se vi fossero le finestre che ci sono ora. Il teste ha ricordato una apertura di cm CP_4
20x25, la quale era una luce che, verosimilmente, poteva essere più che sufficiente per l'agibilità.
In secondo, dirimente, luogo, la presunzione opposta da cede senz'altro dinanzi CP_1 al ricordo preciso di due testimoni, la cui attendibilità soggettiva e oggettiva è indiscutibile, perché, richiamato quanto già osservato sul (supra, § 5.3.e), si deve ricordare CP_4 che la ha abitato in quei luoghi sino al 1974 e ha continuato a frequentarli sino Tes_4 all'epoca della deposizione per ragioni familiari («[…] Frequento i luoghi di causa perché vi ho abitato fino al 1974 e poi ancora oggi li frequento per assistere mia madre […]»); né sono emersi rapporti privilegiati con una delle parti.
7.3.d Le finestre attuali, dunque, risalgono a non prima del 1990 e, rispetto a esse, nessun diritto di mantenerle può avere usucapito , in difetto del ventennio necessario. CP_1
Ne segue che egli dovrà chiuderne una e riportare l'altra alle dimensioni di cm 20x25 che aveva.
7.4 Ad analoga soluzione deve pervenirsi per la bombola del gas.
L'appello, anche sul punto, contrappone alla teste la cui deposizione è Tes_3 svalutata per i motivi già esaminati, quella della e di (sorella Tes_4 Testimone_5
pagina 26 di 33 dell'appellante ), le quali avrebbero dato atto che la bombola, risalente a non prima Parte_1 del 1990, veniva inoltre solo appoggiata sulla scala nel periodo estivo.
La bombola era oggetto del capitolo n. 24 (che verteva, fra l'altro, sul posizionamento in estate della bombola dal 1990 al 2005) e 28 articolato dai convenuti (questa la prima parte, che qui interessa: Dall'autunno 2006 la bombola del gas, già posizionata durante l'estate, è rimasta fissa e non è stata più rimossa? ….): i due capitoli sono stati confermato dalla Tes_4 mentre la sorella di ha dichiarato: «[…] Io ho visto solo la bombola del gas fino al Parte_1
2006 […]».
Solo la teste dunque, colloca la bombola sulla scala «[…] fin dal 1987 […]»; né Tes_3
l'appellato, nel costituirsi nel grado (pagg. 39/42), ha fatto riferimento ad altre fonti di prova sul punto, dilungandosi semmai su principî di diritto che sono senz'altro condivisibili, ma che, per l'appunto, presupporrebbero che la bombola sia stata dove si trova per venti anni prima del 18.10.2006.
Si deve dunque ribadire, a fortiori, il ragionamento già fatto per le finestre, con la conseguenza che la bombola, per quanto consti in causa, non si trovava sulla scala prima del
1990, con la conseguenza che nessun diritto di mantenerla lì può vantare . CP_1
8. Il quinto motivo, avente a oggetto lo stillicidio (e che è inteso a ottenere il rigetto delle accolte domande nn. 5, 6 e 9 dell : supra, § 1.1.c), va esaminato assieme CP_1 all'ultima parte del sesto motivo, laddove è riproposta la quarta domanda riconvenzionale (“accertare e dichiarare che i convenuti, stante l'intervenuta usucapione ventennale, sono titolari della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento ”). CP_1
Le doglianze sono solo in minima parte fondate.
8.1 Va premesso che il Tribunale, come notato dagli appellanti, non ha emesso alcun ordine di rimozione dello stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento , da dove, a detta dell'originario attore, si avrebbe il dannoso e CP_1 indebito stillicidio dei panni tesi.
È ben vero che il dispositivo della sentenza si apre con un perentorio “Accoglie in toto la richiesta di parte attrice”, ma non può attribuirsi a tale formula un valore specifico, non fosse altro perché non esisteva affatto una sola richiesta di parte attrice, ma più di dieci.
pagina 27 di 33 La motivazione, sul punto, è solo questa: «[…] Infine, sempre in base alle prove testimoniali sono state accertate le immissioni moleste da parte di e e, Parte_2 Parte_1 pertanto, tali comportamenti devono cessare e si ordina ai convenuti di non devono stendere il bucato gocciolante e non scuotere la tovaglia facendo cadere le briciole sulla corte sottostante. […]».
Il contenuto del concreto comando giudiziale, dunque, va desunto dalle singole pronunce che seguono nel dispositivo, che, sul punto d'interesse, si limita all'inibitoria e alla condanna risarcitoria: -Ordina ai convenuti di cessare le immissioni moleste e condanna i convenuti al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti di
; oltre che al rigetto di tutte le domande riconvenzionali, compresa quella qui Controparte_1 reiterata.
Per l'inibitoria, infine, è corretto, integrando il dispositivo con la motivazione, considerare vietato, oltre allo stillicidio dei panni, anche lo sciorinamento della tovaglia.
8.2 Merita senz'altro accoglimento l'appello dove sostiene che il divieto di sciorinare la tovaglia non era stato chiesto e che, dunque, la sentenza è sul punto nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c.-
L'appellato obietta: «[…] La Giurisprudenza tende ad ammettere la possibilità che il
Giudice possa pronunciarsi interpretando la domanda, o pronunciarsi su domande non espressamente proposte dalle parti, ma in un certo senso supposte dalle domande proposte, quale è il caso di specie. Nessun vizio ex art. 112 c.p.c. è ravvisabile nella sentenza impugnata, che, quindi, è esente da vizi e va confermata. […]» (comparsa di costituzione, pag. 43).
Si dissente: lo stendere i panni gocciolanti o lo sciorinare la tovaglia sono due comportamenti ben distinti e autonomi, nessuno dei quali suppone l'altro.
Pertanto, essendo pacifico che la domanda verteva solo sui panni bagnati, il Tribunale non poteva pronunciarsi.
8.3 In difetto di appello incidentale, poi, la res controversa è data, in primo luogo, dal mero accertamento delle condotte abusive di stenditura di panni gocciolanti.
È sul punto vero che, come deducono gli appellanti, la sola fonte che ha fatto riferimento a un gocciolamento è stata la moglie di (teste ud. 2.3.2010), mentre i CP_1 Tes_6 capitoli di parte convenuta nn. 42 (Vero che i convenuti hanno sempre teso il bucato strizzato
pagina 28 di 33 e ripiegato?) e 44 (Vero che mai avete visto o sentito il sig. protestare per il bucato CP_1 steso sullo stenditoio soprastante l'ingresso del di lui appartamento fino al 2005?) sono stati confermati da e Testimone_5 Testimone_4
Tuttavia, la valutazione dei testimoni deve essere sul punto diversa da quella che si è fatta in relazione ad altri temi di causa già scrutinati e ciò in ragione della sostanziale diversità dell'oggetto della prova.
Qui non si sta discutendo di uno stato dei luoghi (esistenza o meno delle finestre attuali, ecc.) o, comunque, di condotte umane in relazione allo stato dei luoghi (utilizzo promiscuo o meno del cancellino, ecc.), ossia di fatti connotati da permanenza (stato dei luoghi) o abitualità (tipo di passaggio consentito dallo stato dei luoghi); bensì di comportamenti umani che, quand'anche più o meno ripetuti (e quindi anche se non meramente occasionali), rileverebbero se e solo se connotati da un elemento transeunte (i.e., lo sgocciolamento, non la stenditura in sé).
Se si ha presente questo inquadramento, non si può che concludere che anche la deposizione di un congiunto (la moglie di;
peraltro, la teste citata in CP_1 Parte_1 contrapposizione è la sorella di ) ha un suo valore probatorio e non può essere per Parte_1 ciò solo sminuita;
e che, soprattutto, una deposizione in negativo, quali sono quelle offerte dai testi degli appellanti (perché nessuno, come è ovvio, ha potuto confermare di avere visto tutte le volte in cui i panni sono stati stesi), non smentiscono automaticamente i fatti riferiti dalla
Tes_6
È insomma ovvio che fatti come quelli in contestazione, tanto più in un contesto di rapporti di vicinato ormai deteriorati, possono ben essere stati apprezzati dalla diretta interessata (moglie della parte) anziché da persone comunque esterne alla casa;
e non sono smentiti per il solo fatto che la sorella di o un'estranea non li abbiano visti. Parte_1
Né vale l'argomento presuntivo, pure usato dagli appellanti, ossia che i panni vengono centrifugati dalla lavatrice: e ciò perché, al contempo, la centrifuga opera se chi fa la lavatrice ne attiva l'opzione e in una situazione di reciproca ostilità come quella in esame non può certo presumersi che ciò sia sempre stato fatto.
8.4 L'appello, pertanto, va rigettato e va confermata l'inibitoria di stendere panni gocciolanti.
8.5 La condanna risarcitoria, invece, va mantenuta solo per metà.
pagina 29 di 33
8.5.a Il Tribunale, infatti, ha liquidato equitativamente mille euro indistintamente riferiti allo sgocciolamento dei panni e allo sciorinamento della tovaglia.
Ne segue che, così come è stata indebita ex art. 112 c.p.c. la inibitoria sullo scuotere la tovaglia, altrettanto lo è stato il risarcimento correlato, che, in difetto di elementi sufficienti per operare una differenziazione, si presume di metà.
8.5.b Per il resto, però, la condanna va mantenuta, pur se nella inferiore somma di 500 euro.
Infatti, l'unica doglianza che è stata mossa attiene alla pretesa inesistenza di atti lesivi, così che, confermata la loro esistenza, la pronuncia va tenuta ferma.
8.6 Gli appellanti chiedono che, per gli stessi motivi in sostanza addotti a sostegno del quarto motivo, sia accolta la loro quarta domanda riconvenzionale, reiterata con l'ultima parte del sesto motivo, intesa al riconoscimento della usucapione della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento . CP_1
Il motivo va complessivamente disatteso.
8.6.a Non v'è interesse all'accertamento di una servitù di tendere i panni in sé, perché nessuno l'ha contestata e, del resto, il Tribunale ha già escluso, senza gravame, qualsiasi ordine di rimozione dello stenditoio;
sempre ammesso, beninteso, che una simile servitù sia configurabile, tema del quale si omette l'approfondimento.
8.6.b Se, invece, si volesse chiedere la servitù di stillicidio, ossia di poter stendere panni che sgocciolano sulla proprietà altrui, si deve osservare che – a parte la intrinseca contraddizione interna, visto che e negano di stendere panni gocciolanti Parte_1 Parte_2
– non v'è prova, a tacere, del ventennio utile.
9. L'ultimo motivo è assorbito dalla necessità di nuova regolazione delle spese processuali imposta dall'accoglimento in parte qua dei motivi di merito.
9.1 Sussiste soccombenza reciproca.
È prevalente, alla luce dell'esito finale, la posizione degli appellanti, perché essi ottengono ragione sui punti più qualificanti della vertenza e, dunque, sui temi che hanno avuto maggior incidenza causale sulla lite.
pagina 30 di 33 D'altra parte, alla presente causa si applica ratione temporis l'art. 92 co. 2^ c.p.c. come risultante dalla modifica introdotta dalla L. 263/2005 (Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti).
È addirittura evidente che una controversia mantenuta per così tanto tempo pur in presenza di plurime e ampie possibilità di trovare un punto di convergenza (e anche profili di opportunità: supra, § 6.3) rivela in entrambe le parti un eccesso di puntigliosità, che ha inibito persino la pacificazione sulle questioni meno importanti e che ha alimentato uno stati di tensione che sarebbe onere civile cercare di evitare. Se, allora, si tiene anche conto di una oggettiva incertezza – almeno in origine – nel ricostruire i reciproci rapporti (e ciò per l'estrema lontananza nel tempo della divisione dell'immobile, che ha creato difficoltà allo stesso c.t.u.), non si può che concludere che deve operarsi una compensazione parziale e che essa non può essere parametrata (quasi matematicamente) solo sulla prevalenza in termini di domande accolte o respinte, ma deve congruamente tener conto del quadro emerso.
Pertanto, così soppesata la reciproca soccombenza ai fini dell'esercizio del potere dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., il collegio ritiene congruo compensare fra le parti i tre quarti delle spese processuali, ponendo il residuo quarto a carico di;
lasciando i costi di c.t.u. a metà fra CP_1
i contendenti.
9.2 La liquidazione degli interi, sui quali calcolare le frazioni dovute, si opera in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 25 bis e 12, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, €
536,00 fase dell'attivazione ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 11.598,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive per € 804,00.
9.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
9.4 La domanda di restituzione di somme versate in forza della sentenza di primo grado non può essere presa in esame in questa sede, perché essa presupponeva il completo pagina 31 di 33 accoglimento dell'appello; potranno le parti provvedere fra sé a eseguir ei dovuti conteggi;
ovvero agire in separata sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...] nei confronti di avverso la sentenza n. 797/2020 emessa Parte_2 Controparte_1 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 21/11/2020, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) dichiara inammissibile qualsiasi domanda delle parti relativa a quella porzione di resede che, pur inglobata di fatto nella proprietà privata, ricade - come accertato dal c.t.u.
Geom. che l'ha raffigurata in giallo nell'estratto del foglio di mappa 7 Controparte_3 allegato alla relazione depositata il 19.9.2013 - sul suolo pubblico;
1.b) rigetta la domanda di usucapione avanzata da contro Controparte_1
e relativamente alla porzione di particella n. Parte_1 Parte_2
500 che dal cancello (cardine visibile) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via Monte Suello n. 6;
1.c) dichiara che il confine fra la particella n. 500 degli appellanti e la particella n.
499 dell'appellato corre sul confine catastale attuale fra le stesse, con servitù di passo a piedi gravante sulla particella n. 500 e a favore della particella n. 499, da esercitare su quella sola parte di particella n. 500 che confina con la particella n. 499, autorizzando ciascuna delle parti, a spese comuni, ad apporre i relativi termini;
1.d) rigetta la domanda proposta da contro Controparte_1 [...]
e per l'accertamento dell'usucapione del diritto a Parte_1 Parte_2 mantenere le due finestre con affaccio sulla scala esterna di proprietà dei convenuti, e della servitù connessa alle bombole del gas e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di e contro , condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a rimuovere la bombola e a ripristinare le due finestre, chiudendone Controparte_1 una e riportando l'altra alle dimensioni di cm 20x25; pagina 32 di 33 1.e) annulla ex art. 112 c.p.c. la impugnata sentenza limitatamente alla inibitoria pronunciata contro e di condotte di Parte_1 Parte_2 sciorinamento della tovaglia e, per l'effetto, riduce la loro condanna risarcitoria alla somma di
€ 500,00;
1.f) condanna a rimborsare ad e Controparte_1 Parte_1 un quarto delle spese processuali di primo grado e compensa i residui Parte_2 tre quarti, liquidano l'intero, sul quale calcolare il quarto dovuto, in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.g) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese di c.t.u. già liquidate;
2. condanna a rimborsare ad e Controparte_1 Parte_1 [...] un quarto delle spese processuali del presente grado e compensa i residui tre Parte_2 quarti, liquidano l'intero, sul quale calcolare il quarto dovuto, in complessivi € 12.402,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 11.598,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esonero da responsabilità al riguardo.
Firenze, camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 33 di 33