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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Inadempimento
nella causa civile iscritta al n. 7542/2021 del ruolo civile contenzioso, contrattuale;
promossa pagamento e risarcimento da danni n persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e
Parte_1 difesa dall' avv. Sergio Caporotundo mandato in atti
Attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Schinzari mandato in CP_1
atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.09.2021 regolarmente notificato la CP_2
conveniva in giudizio il sig. per ivi sentir accogliere nei
[...] CP_1
suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) Accertare la violazione dal parte del convenuto del contratto di mandato di rappresentanza in esclusiva per la conclusione di affari a titolo oneroso sottoscritto dalle parti;
2) per lo effetto accertare che l'inadempimento del convenuto ha prodotto un danno di natura patrimoniale oltre che di immagine, alla dovuto alla perdita di Parte_1
visibilità nel settore dello spettacolo e alla perdita di tutti gli introiti connessi alla mancata esecuzione del contratto, nel minimo ammontanti al 30% di quanto percepito dal o altra somma di ritenuta equa;
Con vittoria di CP_1
spese e competenze di lite. 2
Premettendo la società attrice di avere interesse a proseguire nel merito il ex art.700c.pc. dichiarato infondato per mancanza del presupposto necessario (
danno grave ed irreparabile) nella fase cautelare.
Deduceva di essere società esercente attività manageriale nel settore artistico con incarichi di assistenza e consulenza, premesso di avere sottoscritto in data 8 giugno 2018 un contratto in esclusiva a titolo oneroso, di durata quinquennale, con , cantante esordiente, includente CP_1
assistenza nella utilizzazione economica del nome, dell'immagine e di tutti i dati identificativi ed evocativi del personaggio (cosiddetti “elementi”) e della risonanza e/o capacità attrattiva degli avvenimenti (pubbliche rappresentazioni, tournèe, attività discografiche ed editoriali) interessanti il medesimo (cosiddetti “eventi”), concordando come corrispettivo a carico dell'artista il versamento del 30% da calcolarsi sulle entrate a qualsiasi titolo connesse all'oggetto dell'accordo, adducendo che il suddetto aveva da circa metà giugno 2020 (in seguito alla diffusione sulla piattaforma web YouTube
del contenuto speciale del singolo “Mi basti te”) interrotto arbitrariamente ogni collaborazione, inadempiendo non solo il patto di esclusiva, ma in generale gli obblighi contrattuali assunti anche di contenuto economico
Si costitutiva in giudizio il convenuto il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda definita “di merito del ricorso ex art.700 c.p.c.”
per mancanza dei presupposti nonché la nullità della citazione ex art.164
c.p.c.;
nel merito contestando la domanda attorea ne chiedeva l'integrale rigetto.
Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società attrice nella esecuzione del contratto, e per lo effetto il risarcimento dei danni in favore del sig. pari ad €.28.867,00 CP_1
Sostanzialmente il sig, , addebitava, a sua volta, CP_1 3
alla società attrice la mancata esecuzione del contratto e, nella specie,
asseriva di essere debitrice di somme dovute a titolo di costi discografici ai titolari degli studi di registrazione e mixaggio Bloom Recording Studios,
nonché di avere manifestato un disinteresse facendo ricadere sullo stesso oneri economici in termini di autofinanziamento delle produzioni musicali sin dal lancio del primo singolo ”; rilevava, inoltre, di non avere Parte_2
conferito incarico ad altro manager violando la clausola di esclusiva,
essendosi limitato a continuare il rapporto già iniziato con la casa discografica di cui innanzi esercente evidentemente attività di natura diversa e non in concorrenza con la ricorrente;
Istruita la causa con produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del
31.03.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della fase di merito di un ricorro ex art.700 c.p.c. conclusasi con un rigetto
Ed invero un ricorso ex art. 700 c.p.c. dichiarato sostanzialmente inammissibile( rigettato per mancanza di un presupposto necessario per un domanda cautelare – la mancanza di configurabilità di un danno grave ed irreparabile ) non preclude la possibilità di agire nel merito con una successiva causa.
L'inammissibilità del ricorso cautelare impedisce solo di ottenere il provvedimento d'urgenza richiesto, ma non impedisce di esercitare l'azione di merito per la quale la cautelare era stata richiesta.
Ne merio la domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero gli assunti , attorei oltre che privi 4
di pregio giuridico è rimasta totalmente priva di idoneo riscontro probatorio .
La prova testimoniale ,pure espletata nel corso del giudizio, con riferimento agli assunti dedotti in giudizio è risultata generica ed a tratti contrastante e quindi assolutamente inidonea a provare in concreto il pregiudizio asseritamente subito dalla società attrice.
Per altro verso anche la domanda riconvenzionale, spiegata dal convenuta,
è rimasta priva adeguato supporto probatorio.
Alle luce di quanto sopra questo Giudicante non resta che rigettare la domanda attorea e la domanda riconvenzionale cosi come spiegata,
siccome infondate in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese la peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto.
3)Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 30.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Inadempimento
nella causa civile iscritta al n. 7542/2021 del ruolo civile contenzioso, contrattuale;
promossa pagamento e risarcimento da danni n persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e
Parte_1 difesa dall' avv. Sergio Caporotundo mandato in atti
Attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Schinzari mandato in CP_1
atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.09.2021 regolarmente notificato la CP_2
conveniva in giudizio il sig. per ivi sentir accogliere nei
[...] CP_1
suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) Accertare la violazione dal parte del convenuto del contratto di mandato di rappresentanza in esclusiva per la conclusione di affari a titolo oneroso sottoscritto dalle parti;
2) per lo effetto accertare che l'inadempimento del convenuto ha prodotto un danno di natura patrimoniale oltre che di immagine, alla dovuto alla perdita di Parte_1
visibilità nel settore dello spettacolo e alla perdita di tutti gli introiti connessi alla mancata esecuzione del contratto, nel minimo ammontanti al 30% di quanto percepito dal o altra somma di ritenuta equa;
Con vittoria di CP_1
spese e competenze di lite. 2
Premettendo la società attrice di avere interesse a proseguire nel merito il ex art.700c.pc. dichiarato infondato per mancanza del presupposto necessario (
danno grave ed irreparabile) nella fase cautelare.
Deduceva di essere società esercente attività manageriale nel settore artistico con incarichi di assistenza e consulenza, premesso di avere sottoscritto in data 8 giugno 2018 un contratto in esclusiva a titolo oneroso, di durata quinquennale, con , cantante esordiente, includente CP_1
assistenza nella utilizzazione economica del nome, dell'immagine e di tutti i dati identificativi ed evocativi del personaggio (cosiddetti “elementi”) e della risonanza e/o capacità attrattiva degli avvenimenti (pubbliche rappresentazioni, tournèe, attività discografiche ed editoriali) interessanti il medesimo (cosiddetti “eventi”), concordando come corrispettivo a carico dell'artista il versamento del 30% da calcolarsi sulle entrate a qualsiasi titolo connesse all'oggetto dell'accordo, adducendo che il suddetto aveva da circa metà giugno 2020 (in seguito alla diffusione sulla piattaforma web YouTube
del contenuto speciale del singolo “Mi basti te”) interrotto arbitrariamente ogni collaborazione, inadempiendo non solo il patto di esclusiva, ma in generale gli obblighi contrattuali assunti anche di contenuto economico
Si costitutiva in giudizio il convenuto il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda definita “di merito del ricorso ex art.700 c.p.c.”
per mancanza dei presupposti nonché la nullità della citazione ex art.164
c.p.c.;
nel merito contestando la domanda attorea ne chiedeva l'integrale rigetto.
Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società attrice nella esecuzione del contratto, e per lo effetto il risarcimento dei danni in favore del sig. pari ad €.28.867,00 CP_1
Sostanzialmente il sig, , addebitava, a sua volta, CP_1 3
alla società attrice la mancata esecuzione del contratto e, nella specie,
asseriva di essere debitrice di somme dovute a titolo di costi discografici ai titolari degli studi di registrazione e mixaggio Bloom Recording Studios,
nonché di avere manifestato un disinteresse facendo ricadere sullo stesso oneri economici in termini di autofinanziamento delle produzioni musicali sin dal lancio del primo singolo ”; rilevava, inoltre, di non avere Parte_2
conferito incarico ad altro manager violando la clausola di esclusiva,
essendosi limitato a continuare il rapporto già iniziato con la casa discografica di cui innanzi esercente evidentemente attività di natura diversa e non in concorrenza con la ricorrente;
Istruita la causa con produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del
31.03.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della fase di merito di un ricorro ex art.700 c.p.c. conclusasi con un rigetto
Ed invero un ricorso ex art. 700 c.p.c. dichiarato sostanzialmente inammissibile( rigettato per mancanza di un presupposto necessario per un domanda cautelare – la mancanza di configurabilità di un danno grave ed irreparabile ) non preclude la possibilità di agire nel merito con una successiva causa.
L'inammissibilità del ricorso cautelare impedisce solo di ottenere il provvedimento d'urgenza richiesto, ma non impedisce di esercitare l'azione di merito per la quale la cautelare era stata richiesta.
Ne merio la domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero gli assunti , attorei oltre che privi 4
di pregio giuridico è rimasta totalmente priva di idoneo riscontro probatorio .
La prova testimoniale ,pure espletata nel corso del giudizio, con riferimento agli assunti dedotti in giudizio è risultata generica ed a tratti contrastante e quindi assolutamente inidonea a provare in concreto il pregiudizio asseritamente subito dalla società attrice.
Per altro verso anche la domanda riconvenzionale, spiegata dal convenuta,
è rimasta priva adeguato supporto probatorio.
Alle luce di quanto sopra questo Giudicante non resta che rigettare la domanda attorea e la domanda riconvenzionale cosi come spiegata,
siccome infondate in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese la peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto.
3)Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 30.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo