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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3560/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, nelle persone delle dott.sse
Rosangela Viteritti (Presidente), Carmen Misasi (giudice), Manuela Gallo (giudice relatore ed estensore), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3560 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2012, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Ammerata;
Parte_1
attore
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Bruno;
convenuta
, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Nucci; CP_1
interventore volontario
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cosenza interventore necessario avente ad oggetto: querela di falso
Conclusioni: come spiegate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2024.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con comparsa ritualmente notificata riassumeva nei confronti Parte_1
dell il giudizio per querela di falso n. 1893 del 2010 Parte_2
R.G. già introdotto davanti al Tribunale di Salerno dichiaratosi incompetente, tanto a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 6851/12 del 7 maggio 2012 con la quale, a definizione del procedimento di regolamento di competenza, veniva rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno con Pt_1
rimessione al Tribunale di Cosenza ritenuto inderogabilmente competente.
L'attore magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Parte_1
Cosenza, deduceva come segue: pende nei suoi confronti procedimento penale in ragione della falsa accusa di aver cagionato a tale una malattia guarita in Persona_1
oltre quaranta giorni (ferita lacero-contusa e distorsione metacarpo-falangea); la descritta accusa è stata costruita utilizzando quattro certificati medici rilasciati da personale medico dipendente dell segnatamente i Parte_2
documenti datati 15 giugno 2005, 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e 10 ottobre 2005; a seguito di iniziativa assunta, mediante un legale di fiducia, per l'estrazione di copia del registro delle visite ambulatoriali effettuate presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di il coniuge della - tale , medico Pt_2 Persona_1 Persona_2
dipendente della medesima azienda ospedaliera - ha istigato un altro dipendente dell'azienda - tale - ad annotare falsamente sul registro visite tre Persona_3
degli interventi medici di cui ai certificati menzionati, ciò mediante altrettanti numeri
“bis”; in ragione di tali emergenze, sono state avviate indagini dalla Procura di Cosenza nel corso delle quali ha dichiarato di avere effettuato le annotazioni Persona_3
delle visite “a distanza di qualche giorno” su richiesta dei medici , Persona_4
e ; le dichiarazioni dell non sono veritiere Controparte_2 Parte_3 Per_3
perché: l'annotazione sul registro è avvenuta dopo due anni dalle visite e non dopo alcuni giorni, a non sono state rilasciate impegnative nell'anno 2005, il Persona_1
ticket per le prestazioni mediche è stato assolto dalla non dopo alcuni giorni ma Per_1
dopo due anni e mediante bollettini postali, modalità non usuale;
il certificato medico pagina 2 di 10 del 15.6.2005 a firma del dott. non risulta annotato sul registro visite CP_1
benchè il ticket sia stato assolto dopo due anni dal rilascio e presenta una ulteriore anomalia nel contenuto valutativo, contrastante in particolare con il resoconto del dott. nella parallela indagine penale. CP_1
In ragione di quanto dedotto, ha spiegato le conclusioni di seguito Parte_1
riportate, così come modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in virtù dell'allegazione dell'assenza dal servizio del medico autore del certificato datato 6 luglio 2007 proprio in codesta data: “voglia il Tribunale, respinta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione: accertare se ed in quali parti siano false le annotazioni, recanti un numero seguito dalla parola “bis”, effettuate sul Registro delle visite compiute presso il
Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di in data 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e Pt_2
10 ottobre 2005 (tutte le annotazioni riguardano visite effettuate nei confronti di Per_1
) avuto riguardo alla veridicità del momento in cui sono state compiute;
[...]
accertare se e in quali parti siano falsi i certificati medici datati 15 giugno 2005, 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e 10 ottobre 2005 avuto riguardo al fatto che in data 6 luglio 2005 il medico che avrebbe effettuato presso l'Unità operativa di ortopedia e traumatologia del P.O. “ ” una visita medica nei confronti di - Per_5 Persona_1
la quale era affetta da “distorsione 2° M.F. mano dx in trattamento” - quel giorno non risultava in servizio presso l e conseguentemente non Parte_2
poteva fissare ulteriore visita ambulatoriale alle ore 8.30 a distanza di dieci giorni”.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo Parte_2
l'infondatezza della querela di falso proposta nei suoi confronti dal attesa la Pt_1
propria assoluta estraneità al giudizio;
in particolare, la convenuta deduceva che, avendo la domanda per oggetto l'accertamento di ritenute falsità in atti pubblici riferibili a soggetti legati all' da rapporto di servizio, essa avrebbe dovuto al più Parte_4
essere proposta nei confronti degli autori materiali delle dedotte falsificazioni, attesa la cesura della immedesimazione organica tra l'ente pubblico ed i suoi dipendenti che pagina 3 di 10 devono essere chiamati a rispondere personalmente ed in proprio di comportamenti asseritamente illeciti e dolosamente compiuti.
La convenuta concludeva quindi affinchè il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori materiali dei presunti falsi, rigettasse la domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 24.2.2015, spiegava intervento volontario il dott. , eccependo in rito: l'avvenuta estinzione del giudizio CP_1
per la mancata riassunzione nei suoi confronti, nel termine perentorio assegnato dal giudice, in quanto già costituitosi nel giudizio dapprima instaurato davanti al Tribunale di Salerno e poi nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione di regolamento di competenza, dunque litisconsorte necessario quantomeno sul piano processuale;
la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione per querela di falso, in ragione dell'omessa sottoscrizione dell'atto tanto da parte dell'attore personalmente quanto da parte del suo difensore, non munito di alcuna procura speciale alla proposizione di querela di falso;
la nullità assoluta dell'atto di citazione per querela di falso proposta in via principale, per violazione del secondo comma dell'art. 221 c.p.c., in ragione della omessa indicazione di qualunque mezzo di prova atteso che le richieste istruttorie erano state articolate solo con memoria depositata all'udienza del 23.4.2013; improcedibilità assoluta ed insanabile della domanda, per la mancata allegazione agli atti di causa, ex art. 394 c.p.c., di copia autentica della ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione
a definizione del giudizio per regolamento di competenza;
improcedibilità, assoluta ed insanabile, dell'azione come proposta atteso che, in dispregio di quanto espressamente prescritto dall'art. 221 e ss c.p.c., i documenti impugnati di falso erano mai stati prodotti in giudizio per essere consegnati al cancelliere per la necessaria custodia né erano mai stati sottoposti all perché si esprimesse in ordine alla volontà di Parte_2
servirsene o meno in eventuale giudizio.
Alla luce delle deduzioni svolte, l'interventore concludeva chiedendo che il Tribunale
“rigettata ogni contraria istanza, dichiari estinto il giudizio per la mancata riassunzione
pagina 4 di 10 nei confronti di nel termine perentorio assegnato con decreto. In via CP_1
gradata, dichiari l'inammissibilità/improcedibilità del presente giudizio in riassunzione
a causa di tutte le ragioni sopra esposte e, segnatamente, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 221 c.p.c., con conseguente declaratoria di nullità di tutta
l'attività sin qui svolta. In via ancor più gradata, ordini la regressione del giudizio all'udienza di prima comparizione e trattazione, con conseguente remissione di CP_1
nei termini. Nel merito, inammissibilità e/o rigetto della domanda per carenza
[...]
assoluta dei presupposti fondanti l'azione e per palese infondatezza. Con vittoria di spese e competenze del presente grado, nonché del giudizio svoltosi in Cassazione”.
Con ordinanza del 24.5.2013, il giudice rigettava la chiesta integrazione del contraddittorio “impregiudicata ogni determinazione in ordine alla eccepita estraneità al giudizio dell convenuta” ed assegnava alle parti i termini ex art. Parte_2
183 comma 6 c.p.c..
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni spiegate dalle parti con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.7.2024, con ordinanza del 31.7.2024 essa veniva rimessa al collegio per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La querela di falso è inammissibile difettando la legittimazione a contraddire in capo all' convenuta. Parte_2
La rilevata inammissibilità, per mancanza di una delle condizioni dell'azione, esime il collegio dalla valutazione delle ulteriori questioni, in rito ed in merito, dedotte dalle parti.
Invero, avuto riguardo alla formulazione della domanda e secondo la prospettazione dell'attore, i documenti impugnati di falso - ed in particolare i certificati medici datati 15 giugno 2005, 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e 10 ottobre 2005 - sono stati allegati da tale
(destinataria dei trattamenti medici attestati nei suddetti certificati) ad una Persona_1
denuncia penale che ha dato avvio nell'anno 2010 ad un procedimento penale nei pagina 5 di 10 confronti del chiamato a rispondere (fra l'altro) del reato di lesioni Parte_1
personali. I documenti oggetto di querela sono stati redatti da personale, in prevalenza medico, dipendente dell' . Parte_2
Tanto ricostruito, è evidente il difetto di legittimazione passiva (rilevabile anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo: cfr Cass. SS.UU. sentenza n. 2951 del
2016, sez. 3 n. 12729 del 2016) della convenuta , non Parte_2
essendo in essa identificabile il soggetto contro il quale doveva essere proposta la querela perché dei documenti asseritamente falsi essa non ha inteso avvalersi in alcun modo né poteva avvalersi in giudizio.
Dalla stessa prospettazione dei fatti dell'attore, infatti, è emerso che l'unico soggetto che si è avvalso dei certificati impugnati di falso nel parallelo giudizio penale ormai definito
è proprio la , né d'altra parte è configurabile in capo alla convenuta Persona_1
alcun interesse ad avvalersi in giudizio dei documenti contestati - Parte_2
come peraltro dalla stessa dichiarato - e certo non nei confronti del Parte_1
Anzi, l potrebbe al più atteggiarsi quale soggetto danneggiato Parte_2
legittimato ad una azione risarcitoria nei confronti dei propri dipendenti ove fosse accertata una loro responsabilità dolosa per la dedotta falsificazione documentale tale da determinare la cesura del rapporto di immedesimazione organica con l'Ente.
Le stesse considerazioni valgono per la querela di falso del registro delle visite ambulatoriali del Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di (sul quale sarebbero Pt_2
stati falsamente annotati gli interventi medici di cui ai certificati, pure impugnati di falso), rispetto alla quale la convenuta non ha alcun interesse a contraddire apparendo peraltro dubbia l'impugnabilità del registro ex art. 221 c.p.c. per la sua natura di atto interno all'ente compilato per fini statistici, in quanto tale privo di efficacia probatoria esterna.
Le valutazioni operate trovano ancoraggio nella univoca e costante giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo la quale “la querela di falso civile riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa
pagina 6 di 10 declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità la cui identificazione è quindi del tutto irrilevante in materia civile” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sentenza n. 223 del 1967, Cass., sentenza n. 13190 del 2006).
Nello stesso senso, si veda la sentenza della Prima Sezione Civile n. 18323 del 2007 così massimata: “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede o a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (nella specie, la
S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
sul presupposto che la stessa Amministrazione non si identificava con il
[...]
soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità, che, peraltro, essa non aveva nemmeno preso in considerazione, essendosi limitata a ricavare dall'autodenuncia del fornitore e dall'emessa fatturazione di quest'ultimo elementi di prova presuntiva della sussistenza della contestata evasione fiscale a carico della ricorrente).
Più di recente, la Cassazione ha ribadito che: “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi un domanda o una eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr Cass. Sez. 6, ordinanza n. 19281 del 2019, nella specie la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
pagina 7 di 10 In motivazione la Corte ha precisato che, esclusa la legittimazione passiva dell'autore materiale del falso, a quest'ultimo va al più riconosciuta la legittimazione ad intervenire in via adesiva nel giudizio di querela di falso e ha confermato il precedente e consolidato orientamento secondo il quale il legittimato passivo rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione di parametri prossimi al minimo di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
Mentre la convenuta ha chiesto la liquidazione in suo favore delle sole Parte_4
spese del presente giudizio, l'interventore ha chiesto altresì la CP_1
liquidazione delle spese sostenute nel procedimento di regolamento di competenza, per la regolamentazione delle quali la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Tribunale collegiale di Cosenza ritenuto competente.
Tanto osservato, spetta all'interventore la rifusione delle spese legali CP_1
sostenute non soltanto nel presente giudizio ma anche in quello di Cassazione, il cui esito è stato parimenti a lui favorevole.
Invero, la parte querelante soccombente deve rifondere anche le spese di lite sostenute dall'interventore, pure nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - l'intervento sia da qualificarsi adesivo (cfr Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 11670 del 2018: “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento”; Cass. Civ. SS. UU., sentenza n.
27846 del 2019: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere
pagina 8 di 10 anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”).
Al tenore della pronuncia conclusiva segue la condanna del querelante al pagamento di una pena pecuniaria di euro 10,00 (art. 226 comma 1 c.p.c.).
Alla declaratoria di inammissibilità della querela segue altresì l'ordine di restituzione dei documenti impugnati (ove presenti in originale nel fascicolo processuale) e la menzione della sentenza sulla copia prodotta in giudizio a cura della cancelleria (art. 226 comma 1
c.p.c.).
La decisione deve essere comunicata, infine, al Pubblico Ministero in quanto interventore necessario nel giudizio di querela di falso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta e dell'intervenuto, che liquida per compensi professionali in euro 4.000,00 in favore dell e in euro 6.800,00 in favore di Parte_2 CP_1
, somme cui devono aggiungersi il rimborso forfetario al 15%, l'Iva e la
[...]
c.p.a. per entrambe le parti;
- condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 10,00;
- ordina la restituzione dei documenti impugnati (ove presenti in originale nel fascicolo) e dispone che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della odierna sentenza sulla copia prodotta in giudizio ex art. 226 c.p.c.;
- dispone la comunicazione della odierna decisione al Pubblico Ministero.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 12 febbraio 2025
Il Presidente
pagina 9 di 10 Dott.ssa Rosangela Viteritti
Il Giudice relatore dott.ssa Manuela Gallo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, nelle persone delle dott.sse
Rosangela Viteritti (Presidente), Carmen Misasi (giudice), Manuela Gallo (giudice relatore ed estensore), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3560 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2012, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Ammerata;
Parte_1
attore
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Bruno;
convenuta
, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Nucci; CP_1
interventore volontario
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cosenza interventore necessario avente ad oggetto: querela di falso
Conclusioni: come spiegate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2024.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con comparsa ritualmente notificata riassumeva nei confronti Parte_1
dell il giudizio per querela di falso n. 1893 del 2010 Parte_2
R.G. già introdotto davanti al Tribunale di Salerno dichiaratosi incompetente, tanto a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 6851/12 del 7 maggio 2012 con la quale, a definizione del procedimento di regolamento di competenza, veniva rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno con Pt_1
rimessione al Tribunale di Cosenza ritenuto inderogabilmente competente.
L'attore magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Parte_1
Cosenza, deduceva come segue: pende nei suoi confronti procedimento penale in ragione della falsa accusa di aver cagionato a tale una malattia guarita in Persona_1
oltre quaranta giorni (ferita lacero-contusa e distorsione metacarpo-falangea); la descritta accusa è stata costruita utilizzando quattro certificati medici rilasciati da personale medico dipendente dell segnatamente i Parte_2
documenti datati 15 giugno 2005, 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e 10 ottobre 2005; a seguito di iniziativa assunta, mediante un legale di fiducia, per l'estrazione di copia del registro delle visite ambulatoriali effettuate presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di il coniuge della - tale , medico Pt_2 Persona_1 Persona_2
dipendente della medesima azienda ospedaliera - ha istigato un altro dipendente dell'azienda - tale - ad annotare falsamente sul registro visite tre Persona_3
degli interventi medici di cui ai certificati menzionati, ciò mediante altrettanti numeri
“bis”; in ragione di tali emergenze, sono state avviate indagini dalla Procura di Cosenza nel corso delle quali ha dichiarato di avere effettuato le annotazioni Persona_3
delle visite “a distanza di qualche giorno” su richiesta dei medici , Persona_4
e ; le dichiarazioni dell non sono veritiere Controparte_2 Parte_3 Per_3
perché: l'annotazione sul registro è avvenuta dopo due anni dalle visite e non dopo alcuni giorni, a non sono state rilasciate impegnative nell'anno 2005, il Persona_1
ticket per le prestazioni mediche è stato assolto dalla non dopo alcuni giorni ma Per_1
dopo due anni e mediante bollettini postali, modalità non usuale;
il certificato medico pagina 2 di 10 del 15.6.2005 a firma del dott. non risulta annotato sul registro visite CP_1
benchè il ticket sia stato assolto dopo due anni dal rilascio e presenta una ulteriore anomalia nel contenuto valutativo, contrastante in particolare con il resoconto del dott. nella parallela indagine penale. CP_1
In ragione di quanto dedotto, ha spiegato le conclusioni di seguito Parte_1
riportate, così come modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in virtù dell'allegazione dell'assenza dal servizio del medico autore del certificato datato 6 luglio 2007 proprio in codesta data: “voglia il Tribunale, respinta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione: accertare se ed in quali parti siano false le annotazioni, recanti un numero seguito dalla parola “bis”, effettuate sul Registro delle visite compiute presso il
Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di in data 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e Pt_2
10 ottobre 2005 (tutte le annotazioni riguardano visite effettuate nei confronti di Per_1
) avuto riguardo alla veridicità del momento in cui sono state compiute;
[...]
accertare se e in quali parti siano falsi i certificati medici datati 15 giugno 2005, 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e 10 ottobre 2005 avuto riguardo al fatto che in data 6 luglio 2005 il medico che avrebbe effettuato presso l'Unità operativa di ortopedia e traumatologia del P.O. “ ” una visita medica nei confronti di - Per_5 Persona_1
la quale era affetta da “distorsione 2° M.F. mano dx in trattamento” - quel giorno non risultava in servizio presso l e conseguentemente non Parte_2
poteva fissare ulteriore visita ambulatoriale alle ore 8.30 a distanza di dieci giorni”.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo Parte_2
l'infondatezza della querela di falso proposta nei suoi confronti dal attesa la Pt_1
propria assoluta estraneità al giudizio;
in particolare, la convenuta deduceva che, avendo la domanda per oggetto l'accertamento di ritenute falsità in atti pubblici riferibili a soggetti legati all' da rapporto di servizio, essa avrebbe dovuto al più Parte_4
essere proposta nei confronti degli autori materiali delle dedotte falsificazioni, attesa la cesura della immedesimazione organica tra l'ente pubblico ed i suoi dipendenti che pagina 3 di 10 devono essere chiamati a rispondere personalmente ed in proprio di comportamenti asseritamente illeciti e dolosamente compiuti.
La convenuta concludeva quindi affinchè il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori materiali dei presunti falsi, rigettasse la domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 24.2.2015, spiegava intervento volontario il dott. , eccependo in rito: l'avvenuta estinzione del giudizio CP_1
per la mancata riassunzione nei suoi confronti, nel termine perentorio assegnato dal giudice, in quanto già costituitosi nel giudizio dapprima instaurato davanti al Tribunale di Salerno e poi nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione di regolamento di competenza, dunque litisconsorte necessario quantomeno sul piano processuale;
la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione per querela di falso, in ragione dell'omessa sottoscrizione dell'atto tanto da parte dell'attore personalmente quanto da parte del suo difensore, non munito di alcuna procura speciale alla proposizione di querela di falso;
la nullità assoluta dell'atto di citazione per querela di falso proposta in via principale, per violazione del secondo comma dell'art. 221 c.p.c., in ragione della omessa indicazione di qualunque mezzo di prova atteso che le richieste istruttorie erano state articolate solo con memoria depositata all'udienza del 23.4.2013; improcedibilità assoluta ed insanabile della domanda, per la mancata allegazione agli atti di causa, ex art. 394 c.p.c., di copia autentica della ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione
a definizione del giudizio per regolamento di competenza;
improcedibilità, assoluta ed insanabile, dell'azione come proposta atteso che, in dispregio di quanto espressamente prescritto dall'art. 221 e ss c.p.c., i documenti impugnati di falso erano mai stati prodotti in giudizio per essere consegnati al cancelliere per la necessaria custodia né erano mai stati sottoposti all perché si esprimesse in ordine alla volontà di Parte_2
servirsene o meno in eventuale giudizio.
Alla luce delle deduzioni svolte, l'interventore concludeva chiedendo che il Tribunale
“rigettata ogni contraria istanza, dichiari estinto il giudizio per la mancata riassunzione
pagina 4 di 10 nei confronti di nel termine perentorio assegnato con decreto. In via CP_1
gradata, dichiari l'inammissibilità/improcedibilità del presente giudizio in riassunzione
a causa di tutte le ragioni sopra esposte e, segnatamente, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 221 c.p.c., con conseguente declaratoria di nullità di tutta
l'attività sin qui svolta. In via ancor più gradata, ordini la regressione del giudizio all'udienza di prima comparizione e trattazione, con conseguente remissione di CP_1
nei termini. Nel merito, inammissibilità e/o rigetto della domanda per carenza
[...]
assoluta dei presupposti fondanti l'azione e per palese infondatezza. Con vittoria di spese e competenze del presente grado, nonché del giudizio svoltosi in Cassazione”.
Con ordinanza del 24.5.2013, il giudice rigettava la chiesta integrazione del contraddittorio “impregiudicata ogni determinazione in ordine alla eccepita estraneità al giudizio dell convenuta” ed assegnava alle parti i termini ex art. Parte_2
183 comma 6 c.p.c..
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni spiegate dalle parti con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.7.2024, con ordinanza del 31.7.2024 essa veniva rimessa al collegio per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La querela di falso è inammissibile difettando la legittimazione a contraddire in capo all' convenuta. Parte_2
La rilevata inammissibilità, per mancanza di una delle condizioni dell'azione, esime il collegio dalla valutazione delle ulteriori questioni, in rito ed in merito, dedotte dalle parti.
Invero, avuto riguardo alla formulazione della domanda e secondo la prospettazione dell'attore, i documenti impugnati di falso - ed in particolare i certificati medici datati 15 giugno 2005, 6 luglio 2005, 14 luglio 2005 e 10 ottobre 2005 - sono stati allegati da tale
(destinataria dei trattamenti medici attestati nei suddetti certificati) ad una Persona_1
denuncia penale che ha dato avvio nell'anno 2010 ad un procedimento penale nei pagina 5 di 10 confronti del chiamato a rispondere (fra l'altro) del reato di lesioni Parte_1
personali. I documenti oggetto di querela sono stati redatti da personale, in prevalenza medico, dipendente dell' . Parte_2
Tanto ricostruito, è evidente il difetto di legittimazione passiva (rilevabile anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo: cfr Cass. SS.UU. sentenza n. 2951 del
2016, sez. 3 n. 12729 del 2016) della convenuta , non Parte_2
essendo in essa identificabile il soggetto contro il quale doveva essere proposta la querela perché dei documenti asseritamente falsi essa non ha inteso avvalersi in alcun modo né poteva avvalersi in giudizio.
Dalla stessa prospettazione dei fatti dell'attore, infatti, è emerso che l'unico soggetto che si è avvalso dei certificati impugnati di falso nel parallelo giudizio penale ormai definito
è proprio la , né d'altra parte è configurabile in capo alla convenuta Persona_1
alcun interesse ad avvalersi in giudizio dei documenti contestati - Parte_2
come peraltro dalla stessa dichiarato - e certo non nei confronti del Parte_1
Anzi, l potrebbe al più atteggiarsi quale soggetto danneggiato Parte_2
legittimato ad una azione risarcitoria nei confronti dei propri dipendenti ove fosse accertata una loro responsabilità dolosa per la dedotta falsificazione documentale tale da determinare la cesura del rapporto di immedesimazione organica con l'Ente.
Le stesse considerazioni valgono per la querela di falso del registro delle visite ambulatoriali del Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di (sul quale sarebbero Pt_2
stati falsamente annotati gli interventi medici di cui ai certificati, pure impugnati di falso), rispetto alla quale la convenuta non ha alcun interesse a contraddire apparendo peraltro dubbia l'impugnabilità del registro ex art. 221 c.p.c. per la sua natura di atto interno all'ente compilato per fini statistici, in quanto tale privo di efficacia probatoria esterna.
Le valutazioni operate trovano ancoraggio nella univoca e costante giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo la quale “la querela di falso civile riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa
pagina 6 di 10 declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità la cui identificazione è quindi del tutto irrilevante in materia civile” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sentenza n. 223 del 1967, Cass., sentenza n. 13190 del 2006).
Nello stesso senso, si veda la sentenza della Prima Sezione Civile n. 18323 del 2007 così massimata: “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede o a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (nella specie, la
S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
sul presupposto che la stessa Amministrazione non si identificava con il
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soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità, che, peraltro, essa non aveva nemmeno preso in considerazione, essendosi limitata a ricavare dall'autodenuncia del fornitore e dall'emessa fatturazione di quest'ultimo elementi di prova presuntiva della sussistenza della contestata evasione fiscale a carico della ricorrente).
Più di recente, la Cassazione ha ribadito che: “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi un domanda o una eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr Cass. Sez. 6, ordinanza n. 19281 del 2019, nella specie la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
pagina 7 di 10 In motivazione la Corte ha precisato che, esclusa la legittimazione passiva dell'autore materiale del falso, a quest'ultimo va al più riconosciuta la legittimazione ad intervenire in via adesiva nel giudizio di querela di falso e ha confermato il precedente e consolidato orientamento secondo il quale il legittimato passivo rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione di parametri prossimi al minimo di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
Mentre la convenuta ha chiesto la liquidazione in suo favore delle sole Parte_4
spese del presente giudizio, l'interventore ha chiesto altresì la CP_1
liquidazione delle spese sostenute nel procedimento di regolamento di competenza, per la regolamentazione delle quali la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Tribunale collegiale di Cosenza ritenuto competente.
Tanto osservato, spetta all'interventore la rifusione delle spese legali CP_1
sostenute non soltanto nel presente giudizio ma anche in quello di Cassazione, il cui esito è stato parimenti a lui favorevole.
Invero, la parte querelante soccombente deve rifondere anche le spese di lite sostenute dall'interventore, pure nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - l'intervento sia da qualificarsi adesivo (cfr Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 11670 del 2018: “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento”; Cass. Civ. SS. UU., sentenza n.
27846 del 2019: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere
pagina 8 di 10 anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”).
Al tenore della pronuncia conclusiva segue la condanna del querelante al pagamento di una pena pecuniaria di euro 10,00 (art. 226 comma 1 c.p.c.).
Alla declaratoria di inammissibilità della querela segue altresì l'ordine di restituzione dei documenti impugnati (ove presenti in originale nel fascicolo processuale) e la menzione della sentenza sulla copia prodotta in giudizio a cura della cancelleria (art. 226 comma 1
c.p.c.).
La decisione deve essere comunicata, infine, al Pubblico Ministero in quanto interventore necessario nel giudizio di querela di falso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta e dell'intervenuto, che liquida per compensi professionali in euro 4.000,00 in favore dell e in euro 6.800,00 in favore di Parte_2 CP_1
, somme cui devono aggiungersi il rimborso forfetario al 15%, l'Iva e la
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c.p.a. per entrambe le parti;
- condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 10,00;
- ordina la restituzione dei documenti impugnati (ove presenti in originale nel fascicolo) e dispone che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della odierna sentenza sulla copia prodotta in giudizio ex art. 226 c.p.c.;
- dispone la comunicazione della odierna decisione al Pubblico Ministero.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 12 febbraio 2025
Il Presidente
pagina 9 di 10 Dott.ssa Rosangela Viteritti
Il Giudice relatore dott.ssa Manuela Gallo
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