Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
Nella persona del dott. Edmondo Tota, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 21563/2021 promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, NO con sede legale in Via Alessandro Parte_2
Volta n. 20, 20042 Pessano con BO (MI), P.IVA , rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli Avvocati Pierfrancesco C. Fasano e Ivett Paulovics (di seguito per brevità
”); Parte_1
-attrice-
nei confronti di
(C.F. ) residente in [...], Controparte_1 C.F._1
20144, Via Solari 19 (di seguito solo “Sig. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti _1
Agata Sobol e Sofia Bernardini
- convenuto -
p. iva , con sede legale in Seregno (MB), 20831, via Messina CP_2 P.IVA_2
18, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. (di seguito Controparte_3
per brevità ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Agata Sobol e Sofia Bernardini CP_2
-convenuta-
1
CONCLUSIONI: per parte attrice come rassegnate nell'atto di citazione e successivamente modificate nel verbale dell'udienza del 19.10.2022 e nella memoria istruttoria n. 1) del 17.12.2022; per i convenuti come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti del Sig. e della formulando le seguenti domande: ”In via _1 CP_2
principale 1. accertare e dichiarare, ai sensi per gli effetti del combinato disposto degli articoli 66 del Codice della Proprietà Industriale, 2043 c.c., il concorso dei convenuti nell'illecito extracontrattuale di cui alla sentenza penale n. 151/2021 del Tribunale di
MO a carico del NO , e, per l'effetto, 2. condannare Parte_3
i convenuti in solido tra loro a risarcire il danno che si quantifica sin d'ora nell'importo non inferiore ad € 4.350.000= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia. In via subordinata 3. accertare e dichiarare, ai sensi per gli effetti degli articoli 2043 e 2598 n. 1 c.c., il concorso dei convenuti nell'illecito extracontrattuale di cui alla sentenza penale n. 151/2021 del Tribunale di
MO a carico del NO , e, per l'effetto, 4. condannare Parte_3
i convenuti in solido tra loro a risarcire il danno che si quantifica sin d'ora nell'importo non inferiore ad € 4.350.000= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia. In via ulteriormente subordinata 5. accertare e dichiarare, ai sensi per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2043 e 2598 n.
3 c.c., il concorso dei convenuti nell'illecito extracontrattuale di cui alla sentenza penale n. 151/2021 del Tribunale di MO a carico del NO , Parte_3
e, per l'effetto, 6. condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire il danno che si quantifica sin d'ora nell'importo non inferiore ad € 4.350.000= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia.
In ogni caso.
7. ordinare, ai sensi dell'articolo 126 del Codice della Proprietà Industriale
e/o 2599 c.c., a in persona del legale rappresentante protempore e al NO CP_2
la pubblicazione, a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti in Controparte_1
solido (anche in estratto o solo il dispositivo) della sentenza, entro sette giorni dalla notifica, per due volte, sui quotidiani ' e il “Corriere ” (versione Controparte_4 CP_5
2 cartacea e/o telematica), su due colonne con caratteri doppi del normale, con facoltà della ricorrente di provvedervi direttamente decorso inutilmente detto termine e con diritto di ripetere le relative spese dalla obbligata;
8. fissare, ai sensi degli articoli 131, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale e/o 2599 c.c., la somma di Euro 5.000,00
a favore dell'attrice e nei confronti di in persona del legale rappresentante CP_2
pro- tempore, e del NO per ogni violazione successivamente Controparte_1 contestata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza, con decorrenza dal settimo giorno successivo alla notifica del provvedimento medesimo. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15% dell'importo dei compensi (ex art. 2 del D.M. 55/2014), ed oltre ad IVA 22% e C.P.A. 4%”.
In data 24 dicembre 2021 si costituivano i convenuti chiedendo: “In via preliminare [di]
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/ improcedibilità dell'azione nei confronti del
Sig. [e della per difetto di legittimazione passiva;
2) Accertare e _1 CP_2 dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 164, comma 4° c.p.c. per insufficiente/omessa indicazione dei requisiti di cui al n. 3 e n. 4 dell'art. 163 c.p.c, così come esposto in narrativa;
3) e, per l'effetto, fissare all'attore un termine perentorio per rinnovare od integrare l'atto di citazione con riserva di formulare le difese all'esito; In via subordinata e nel merito [di] 4) Disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 o 337, 2° co, c.p.c.; ) Rigettare integralmente tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
In ogni caso 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari come da nota spese che verrà presentata alla fine del presente procedimento, con condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria”.
All'esito della prima udienza di trattazione, con ordinanza del 18 febbraio 2022, il giudice istruttore pro tempore, “ritenuto che l'atto di citazione [fosse] carente dei requisiti di cui ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c. in relazione ai seguenti profili:
1. insufficiente determinazione delle privative industriali di cui è chiesta la tutela mancando la descrizione di quanto oggetto dei brevetti azionati;
2. insufficiente determinazione del prodotto, o dei prodotti, che si assumono realizzati in contraffazione dei brevetti azionati, dei quali non è offerta alcuna descrizione in citazione;
3. insufficiente esposizione delle ragioni per le quali tale prodotto, o tali prodotti, sarebbero realizzati in contraffazione dei brevetti azionati, mancando la descrizione degli elementi costituenti contraffazione dei brevetti;
4. insufficiente determinazione di quali sarebbero i segreti industriali –
3 rilevanti ai sensi dell'art.98 cpi – che si assume siano stati violati, mancando la descrizione degli stessi, nonché l'esplicitazione di tutti gli elementi di cui all'art.98 cpi;
5. insufficiente esposizione delle condotte che si assume siano state poste in essere dai convenuti in violazione delle privative industriali azionate, dei segreti industriali che si lamenta siano stati sottratti a parte attrice, nonché costituenti atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.1 e n.3 cc;
6. insufficiente esposizione delle norme che si assumono violate in relazione a ciascuna delle circostanze di fatto oggetto di causa;
ritenuto di dover pertanto di dover fissare un termine perentorio per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art.164 co.5° cpc;
[…]”, assegnava “a parte attrice termine perentorio sino al 31 maggio 2022 per l'integrazione della domanda, con successivo termine di legge ai convenuti sino a venti giorni prima dell'udienza di seguito indicata per l'integrazione delle difese all'esito dell'integrazione della domanda” e fissava nuova udienza per il giorno 19 ottobre 2022.
Il 30 maggio 2022 la società attrice depositava atto di integrazione della citazione a cui seguiva il 29 settembre 2022 il deposito delle comparse integrative dei convenuti i quali si dolevano nuovamente che non è stata in grado in alcun modo di fare luce Parte_1
con chiarezza su quali siano petitum e causa petendi della presente vertenza. Inoltre,
non ha neanche riformulato le proprie domande di cui all'atto di citazione Parte_1
originario, lasciando così tutte le incertezze relative alla loro formulazione già sollevate con la comparsa di costituzione dell'odierno esponente”.
All'udienza del 19 ottobre 2022 la difesa di parte attrice, su invito del giudice istruttore, chiariva ulteriormente petitum e causa petendi della causa, dichiarando “che l'azione esercitata nel presente giudizio è diretta al risarcimento del danno, evidenziato dai risultati di bilancio, derivante dall'illecito accertato in sede penale [con sentenza n.
151/2021 del Tribunale di MO a carico del NO ]. Parte_3
Dichiara che l'azione svolta nel presente giudizio non è un'azione di accertamento della contraffazione di brevetti. Ribadisce che l'azione nel presente giudizio non è neppure diretta ad accertare la violazione di segreti aziendali ex art.98 cpi, né a chiedere il conseguente risarcimento del danno, essendo diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illecito penale. Dichiara che le informazioni sottratte, come accertato in sede penale, non rientrano nell'ambito di protezione dell'art. 98 cpi”.
Assegnati alle parti i termini dell'art. 183, comma 6, c.p..c., la parte attrice precisava le sue conclusioni chiedendo di: “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del
4 combinato disposto degli artt. 66 del Codice della Proprietà Industriale e 2043 c.c., il concorso (artt. 81 cpv e 110 c.p.) dei convenuti con il NO Parte_3
negli illeciti ex artt. 623 e 473 c.p. di cui alla sentenza n. 151/2021 del Tribunale
[...]
penale di MO, così come confermata dalla Corte d'Appello di Milano;
e, per l'effetto,
b. condannare in solido tra loro i convenuti a risarcire all'attrice il danno, che si quantifica nella misura non inferiore a complessivi €4.350,00= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia”.
Con ordinanza del 1 giugno 2023 il giudice istruttore “ritenuta la superfluità di ogni ulteriore attività istruttoria diversa dalle produzioni documentali già intervenute in causa, anche per l'opportunità di rimettere al collegio ogni valutazione in ordine alla richiesta, svolta da parte attrice, di esibizione della documentazione contabile e di CTU su tale documentazione in relazione al danno” lamentato da parte attrice, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 27 novembre 2024.
La società attrice non compariva all'udienza del 27 novembre. 2024 e non precisava le sue conclusioni.
I convenuti precisavano le conclusioni chiedendo: “In via preliminare [di] 1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 164, comma 4° c.p.c. per insufficiente/omessa indicazione dei requisiti di cui al n. 3 e n. 4 dell'art. 163 c.p.c. e la sua mancata od insufficiente integrazione entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 164 co. 5 c.p.c. e, di conseguenza, dichiarare l'estinzione del processo;
2. in subordine: [di] accertare e dichiarare l'incompetenza per materia di questa Sezione
Specializzata in materia di Impresa, essendo competente la sezione ordinaria di questo
Ill.mo Tribunale, rimettendo la causa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione;
3. in subordine: [di] accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione nei confronti del Sig. [e della per difetto Controparte_1 CP_2
di legittimazione passiva;
4. In subordine: [di ] accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda risarcitoria da illecito accertato in sede penale nei confronti di un terzo, non essendo il sig. [e soggetto condannato né _1 CP_2 citato come responsabile civile nel processo penale sull'esito del quale viene basata la presente azione;
In via subordinata, nel caso in cui tutte le eccezioni preliminari sopra venissero rigettate e la causa dovesse essere decisa nel merito: Rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto”.
5 All'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice istruttore assegnava alle parti i termini dell'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
I convenuti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica. La società attrice non ha depositato atti conclusivi.
Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Collegio, rilevato “che all'udienza del 19 ottobre 2022 il difensore di parte attrice, richiesto di fornire chiarimenti sull'oggetto della domanda giudiziale dal giudice istruttore, dichiarò che: “l'azione esercitata nel presente giudizio
è diretta al risarcimento del danno, evidenziato dai risultati di bilancio, derivante dall'illecito accertato in sede penale” e che “l'azione svolta nel presente giudizio non è un'azione di accertamento della contraffazione di brevetti” e “non è neppure diretta ad accertare la violazione di segreti aziendali ex art.98 cpi, né a chiedere il conseguente risarcimento del danno, essendo diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illecito penale” e, inoltre, che “le informazioni sottratte, come accertato in sede penale, non rientrano nell'ambito di protezione dell'art. 98 cpi”, ha ritenuto che, “alla luce della rappresentazione fornita dal difensore della parte alla suddetta udienza e della lettura complessiva degli atti, la causa debba essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica anziché dal Collegio” a norma degli 281-quater ss. c.p.c.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento e devono essere respinte.
°*°*°*°*
2.- Le allegazioni della società attrice.
Con l'atto introduttivo del giudizio parte attrice esponeva in sintesi:
• che la società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di commercio e Parte_1
produzione di macchine per la pulizia dei filtri aria per automezzi e dei filtri antiparticolato nonché detti filtri medesimi;
pulizia dei filtri aria in genere nonché dei filtri antiparticolato, e i suoi soci sono al 50 % i NOi anche Parte_2
amministratore unico, e . Controparte_6
• che la società è titolare sia del brevetto italiano n. 1403687, pubblicato il 08.08.2012 e concesso il 31.10.2013 (in seguito “IT687”), sia del brevetto europeo EP 2 500 078 B1, concesso in data 08.04.2020, aventi ad oggetto un medesimo “apparato e metodo per la rigenerazione di filtri antiparticolato usati”;
6 • che nel corso del 2013, “l'attrice avviava un rapporto di collaborazione con il NO
[…]” per promuovere la vendita delle macchine brevettate;
Parte_3
• che nel 2015 “apprendeva da alcuni clienti [….] italiani e statunitensi, che Parte_1 il NO stava vendendo macchine uguali a quelle brevettate” e scopriva “sul Pt_3
noto sito Internet YouTube alcuni video nei quali sulle macchine compariva la scritta
' […] così apprendendo la denominazione e ragione sociale del produttore CP_2
delle macchine brevettate”;
• che nonostante “una diffida del 24.07.15 […] i NOi , e Pt_3 Controparte_7
proseguivano nella produzione e vendite della macchine, come Controparte_8
è documentalmente provato dalla e-mail inviata in data 01.08.15 (doc. 5) dal NO
agli odierni convenuti, nella quale questi ultimi erano ben consapevoli della Pt_3
rivendicazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'attrice sulle macchine in produzione”;
Parte
• che in data 25.11.15 NU “depositava querela – denuncia, a seguito della quale il
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di MO disponeva
Contr perquisizioni in e […] socio unico il NO CP_2 Controparte_8 [...]
(doc. 6). Perquisizioni eseguite in data 03.02.16”, nel corso delle quali Controparte_1 erano rivenute: a) presso “una serie di fatture emesse a e CP_2 Controparte_8 alla FF TI e FF OL, società svizzere riconducibili al NO ”; e Pt_3
presso b) “ […] un macchinario, documentazione informatica, Controparte_8
sequestrata ed in seguito dissequestrata”;
• che a seguito della suddetta querela si celebrava davanti al Tribunale di MO il processo penale (R.G. n. 4040/2017 - R.G.N.R. 11556/2015) contro , Parte_3
legale rappresentante della FF OL di Zugo (Svizzera), per 1. rivelazione di segreti industriali ai sensi dell'art. 623 c.p. perché, dopo essere venuto a conoscenza in ragione della sua collaborazione quale addetto alle vendite della società Parte_1
dell'invenzione brevettata IT687 relativa all'apparato e al metodo per la
[...]
rigenerazione dei filtri antiparticolato, impiegava a proprio e o altrui profitto il sistema di conoscenze sottostante tale invenzione producendo e ponendo in vendita per proprio conto tale macchinario protetto e 2. contraffazione di brevetti ai sensi dell'art. 473 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in concorso con altri soggetti non identificati, contraffaceva – e comunque faceva uso ponendo in vendita il relativo macchinario -. del brevetto IT 687, commettendo il fatto tramite la società e CP_2
7 – di cui è socio di fatto e tramite pubblicità tramite pagine Controparte_8 Pt_3
del web;
• che “nonostante le perquisizioni ed il sequestro (cfr. Doc. 7) […] e perciò pendente il procedimento penale n. R.G. 11556/2015 avanti il Tribunale di MO, Parte_1
continuava a ricevere notizie che e proseguivano nella CP_2 Controparte_8 produzione delle macchine brevettate su incarico del NO ” e che per tale Pt_3
motivo in data 19 dicembre 2017 “depositava contro un ricorso Parte_1 CP_2
per descrizione avanti il Tribunale delle Imprese di Milano (R.G. N. 61515/2017), che veniva concesso ed eseguito inaudita altera parte”;
• che il CTU nominato dal Tribunale delle Imprese di Milano con la perizia in data 7 marzo
2018, concludeva che “le macchine individuate nel corso della descrizione, nelle due versioni identificate con “FH2 gennaio 2018” e “FH 2016” non corrispondono negli aspetti essenziali individuati in IT' 687 – alla macchina oggetto del procedimento penale n, r.g. 11556/15'”;
• che dopo ampia istruttoria, il Tribunale di MO nell'ambito del suddetto processo penale dichiarava colpevole dei reati a lui ascritti e, riqualificato ai Parte_3 sensi dell'art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), il reato di cui al capo B) (art. 473 c.p.), riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese del procedimento;
pena sospesa e non menzione;
- condannava l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva che liquida in 25.000 euro;
• che le “28 pagine di motivazioni della sentenza in questione non si limitano a qualificare le condotte delittuose del NO ma anche descrivono il rapporto tra Pt_3 quest'ultimo da una parte, e e il suo amministratore e legale rappresentante CP_2
NO e e il suo legale rappresentante e Controparte_3 Controparte_8 amministratore NO dall'altra parte”; Controparte_1
• che a pag. 24 della sentenza del Tribunale di MO si legge: 'Inoltre, se la macchina creata dal trio era a sua volta così innovativa e originale Parte_4
rispetto a quella brevettata, non si comprende perché costoro non l'abbiano a loro volta brevettata, per proteggerla adeguatamente, anche a questo è significativo del fatto che la macchina prodotta per conto dello non aveva in realtà nulla di originale, Pt_3
essendo una riproduzione di quella già brevettata dal Infine, appare del tutto Pt_2
8 improbabile e inverosimile che lo abbia investito denaro e risorse per Pt_3
produrre una macchina diversa da quella del pur sapendo benissimo che Pt_2 quest'ultima aveva caratteristiche tali da renderla molto più innovativa di quella già in circolazione, e quindi più appetibile sul mercato. In definitiva, e riassumendo il quadro indiziario: il pregresso rapporto di collabozione con il la perfetta conoscenza Pt_2 dell'invenzione di quest'ultimo; il fatto che lo , pur non avendo le necessarie Pt_3
competenze tecniche, si sia adoperato a poco tempo dalla fine della collaborazione commerciale con la vittima per produrre una macchina come minimo molto simile a quella brevettata – e potenzialmente identica, una volta munita della soffiante 'giusta -; i disegni trovati presso la Vema di Girgenti, che non aveva mai creato in precedenza un apparecchio del genere;
il mancato brevetto del macchinario prodotto dallo;
sono tutte Pt_3
circostanze indiziarie idonee a dimostrare che l'imputato si è consapevolmente avvalso delle informazioni carpite durante la collaborazione commerciale con la vittima per
'rubarle' l'idea vincente, e cercare di realizzare lo stesso prodotto, salvo qualche differenza marginale. Non vi è dubbio dunque che il reato in questione sia stato integrato”;
• che quanto “a (NO e (NO , il CP_2 CP_3 Controparte_8 _1
Tribunale scrive alle pagine 26 e 27 (cfr. Doc. 10):'(…) non appare necessario trasmettere al pubblico ministero gli atti relativi alla posizione di e che _1 CP_3 da quanto emerso dall'istruttoria risultano aver materialmente contribuito all'attività di violazione del brevetto. Ciò perché in capo ai due soggetti in questione non paiono essere emersi elementi univoci per ravvisare il dolo del reato, in particolare per sostenere che al momento della produzione del macchinario essi fossero consapevoli di un brevetto”;
• che nelle more del processo penale è stata messa in liquidazione, è Controparte_8
stata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese;
• che a pagina 11 della motivazione della sentenza del Tribunale penale di MO si legge:
è invece colui che ha aiutato lo realizzare in Italia delle macchine _1 Pt_3
antiparticolato e a tal fine lo ha messo in contatto con la che, pur non avendo CP_2
mai realizzato in precedenza similari macchinari, operava in un settore analogo e quindi aveva potenzialmente la capacità di produrre quanto richiesto. ha poi anche Parte_5
acquistato alcuni dei macchinari prodotti da impiegare nella propria ditta
[...]
tra cui quello a suo tempo ivi rinvenuto e sequestrato”; CP_8
• che pertanto, “la condotta descritta in motivazione è attribuibile integralmente alla persona fisica, NO e non a;
Controparte_1 Controparte_8
9 • che “NU AFR non può attendere né se e quando la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di MO avvierà le indagini sull'eventuale concorso di e CP_2
del NO nei reati commessi dal NO , e neppure la celebrazione di _1 Pt_3
un ulteriore processo penale, atteso il probabile, se non certo, decorrere del termine di prescrizione estintiva dei reati stessi. Ragione per la quale, atteso il netto rifiuto ad ipotesi transattive (cfr. Doc. 12), l'attrice, suo malgrado, si vede costretta ad introdurre il presente giudizio civile nei confronti di e del NO in quanto il CP_2 _1
NO risiede in Svizzera, rifiuta di onorare le statuizioni civili nella sentenza Pt_3
penale e non ha alcun bene pignorabile in Italia, come verificato all'esito del conferimento di un incarico ad un investigatore privato”;
• che “sussistono elementi sufficienti e idonei a qualificare la condotta tenuta da CP_2
e dal NO nell'illecito penale accertato dal Tribunale di MO quale illecito _1
aquiliano causativo di un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale recato a Pt_1
”;
[...]
• che “la responsabilità extracontrattuale o aquiliana è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità contrattuale), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino neminem laedere: l'art. 2043 del codice civile recita "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno";
• che “oggetto del presente giudizio sarà pertanto l'accertamento dell'eventuale esistenza del contributo causale, materiale e morale, dei convenuti nell'illecito commesso dal
NO , come sollevato in dubbio dal Tribunale penale di MO”; Pt_3
• che “l'accertamento di tale eventuale concorso passa, come noto, dalla prova dei seguenti n. 4 elementi costitutivi: a) l'esistenza di un fatto;
b) imputabile dal punto di vista soggettivo, a titolo di dolo o colpa;
c) che sia produttivo di un danno ingiusto;
d) nesso di causalità tra fatto e danno”;
• che quanto all'illiceità “per accertare l'esistenza del fatto commesso dai convenuti, è sufficiente richiamare le seguenti circostanze, tutte accertate in sede penale: a) CP_2
e per essa aveva il compito di 'assemblare e collaudare la macchina, che poi CP_3 veniva spedita al committente il quale si occupava della parte commerciale' Pt_3 ed è quindi la società 'che ha materialmente realizzato, su richiesta di , la Pt_3 macchina' brevettata da (cfr. pagine 10 e 11, Doc. 10); b) (vedere Parte_1 _1
10 deposizione 'è colui che ha aiutato lo realizzare in Italia delle Pt_2 Pt_3
macchine antiparticolato e a tal fine lo ha messo in contatto con la che, pur CP_2
non avendo mai realizzato in precedenza similari macchinari, operava in un settore analogo e quindi aveva potenzialmente la capacità di produrre quanto richiesto' (cfr. pag. 11 – Doc. 10)”;
• che “sussistono pertanto i fatti richiesti dall'art. 2043 c.c.”;
• che, quanto all'elemento soggettivo del fatto illecito, i “convenuti erano ben consapevoli,
e quindi scienti e coscienti, dell'illiceità delle proprie condotte, come documentalmente comprovato dalle seguenti circostanze: - il nonostante abbia CP_9 CP_2
dichiarato al processo penale di aver saputo solo a seguito della perquisizione in data
03.02.16 che esisteva il brevetto della di (cfr. pag. 11 – Doc. 10), era Parte_1 Pt_2
stato informato in data 01.08.15 via e-mail (in copia dal NO del _1 Pt_3 diritto di proprietà intellettuale dell'attrice ('Sai che la ci ha diffidati Parte_1
entrambi per una eventuale copia della loro macchina !') (cfr. Doc. 5); - CP_2
nonostante la diffida in data 01.08.15 (cfr. Doc. 5), la perquisizione-sequestro (cfr. Doc.
7) e la pendenza del processo penale a MO, proseguiva nella produzione delle macchine contraffatte, come documentalmente comprovato dal processo verbale di descrizione giudiziale in data 10.01.18 (Doc. 9); - in sede di perquisizione locale _1
e sequestro, dichiarava di aver 'visionato il brevetto della prima di procedere Parte_1 all'acquisto del macchinario' (cfr. pagina 3 – Doc. 7)”;
• che “sussiste pertanto l'elemento soggettivo del dolo dei convenuti per la piena scienza e coscienza di quest'ultimi della titolarità del diritto di NU AFR derivanti dai brevetti o comunque della similitudine delle macchine, della consapevolezza del rischio di violare i diritti di proprietà intellettuale dell'attrice, nonché della compartecipazione attiva nella consumazione dell'illecito extracontrattuale posto in essere da consistente nella Pt_3
rivelazione dei segreti industriali e nella contraffazione brevettuale, come poi è stato accertata dal Tribunale penale di MO”;
• che “sussiste sempre comunque ed in ogni caso l'elemento soggettivo della colpa nell'intensità grave, atteso che e avrebbero dovuto, per un regola di CP_2 _1
prudenza e cautela che nel caso di imprenditori è superiore alla media, astenersi dal produrre e commercializzare per conto di tali macchine brevettate o comunque Pt_3 simili a quelle dell'attrici in attesa della conclusione della controversia ed in particolare del processo penale a MO”;
11 • che “la ricezione dei segreti industriali e la violazione dei brevetti da parte di e CP_2
non sono state condotte neutre dal punto di vista della produzione di danni per _1
. E' lo stesso NO che, ad una domande del PM circa quante Parte_1 CP_3 macchine sono state costruite da ammette: 'Certo. Ad oggi dice ? Io penso una CP_2 trentina di macchine. Forse qualcosa meno.' (cfr. Docc.ti 8 – pagine 23-24, e 10 pagina
10). In realtà, FF OL, società di nazionalità elvetica di dichiara in lingua Pt_3
inglese sul proprio sito Internet di aver venduto (sold) n. 150 DPF Machines (Doc. 13).
Ed infatti proprio nel 2018, come vedremo infra, che accusava un calo delle Parte_1
vendite dovute proprio alla condotta illecita posta in essere consapevolmente (cfr.
Docc.ti 5, 7 e 9) da , e ( ”; Pt_3 Controparte_7 _1 Controparte_8
• che “a) se nel 2013 il valore della produzione era di € 324.396, grazie al trovato brevettato, nel 2014 era più del doppio, e cioè € 734.277, come comprovato dal bilancio sociale dell'anno 2014 (Doc. 14); b) nel 2015 arriva a € 1.001.485 (Doc. 15) per arrivare nel 2016 a € 2.553.422 (Doc. 16) c) nel 2017 passa a € 3.045.861 (Doc. 17) e nel 2018 giunge a € 4.184.464 (Doc. 18) d) nel 2019 crolla a € 2.625.549 (Doc. 19)”;
• che “causa o comunque concausa di tale improvvisa importante contrazione del volume delle vendite non può che essere ricondotta all'azione di indebolimento, offuscamento, diluizione e depauperamento di quelli che la sentenza penale di Milano ha definito il 'trio i quali ultimi, anche nonostante la diffida (cfr. Doc. 5), la Parte_6
perquisizione sequestro (cfr. Doc. 7), la descrizione giudiziale (cfr. Doc. 8) e mentre si celebrava il processo penale, non interrompevano, come dimostrato (cfr. Docc.ti 5. 7 e
8), la produzione e vendita delle macchine brevettate, giuocando sui tempi e le incertezze degli accertamenti da parte della giustizia civile e penale”;
• che “quindi abbia subìto un danno è un dato contabile incontrovertibile che Parte_1
emerge dai bilanci e che sarà meglio precisato sulla base di una prima perizia che verrà depositata e alla luce della fase istruttoria all'esito dell'esibizione e produzione avversarie dei documenti contabili e fiscali”;
• che “tale danno sia ingiusto, lo ha accertato la sentenza penale del Tribunale di MO, perché è stato commesso con il contributo materiale dei convenuti in violazione del brevetto e comunque delle norme penali (cfr. Doc. 10)”;
• che “una prima quantificazione del danno patrimoniale in termini di solo lucro cessante
(il danno emergente e quello non patrimoniale verrà accertato in sede istruttoria) è di complessivi € 4.350.000= (quattromilionitecentocinquantamila) e limitatamente alle n.
150 macchine che FF OL, società svizzera di Scarnato, dichiara sul proprio sito
12 Internet (cfr. Doc. 13) di aver venduto, grazie alla produzione di e alla CP_2
collaborazione di come ben descritto nella sentenza di MO”; _1
• che “la rivelazione dei segreti industriali e la violazione dei brevetti di non Parte_1
avrebbe avuto alcun effetto senza la condotta attiva di: i) che registrava il _1
filmato della macchina brevettata e presentava a (cfr. Docc.ti 8, Pt_3 CP_2
pagina 32, e 10, pagina 10), e di che riceveva la rivelazione dei segreti CP_2
industriali e dei brevetti di , elaborava i disegni esecutivi tecnici e produceva Parte_1
le macchine brevettate (cfr. Docc.ti 8, pagine 23 e 24, e 10, pagina 10)”;
• che “il crollo delle vendite (il danno ingiusto) (cfr. Docc.ti 18 e 19) non si sarebbe mai causato senza l'azione scorretta dei convenuti in concorso con (il fatto illecito) Pt_3
(cfr. Docc.ti 5, 8 e 10). Non sussistono altri eventi e/o fatti che hanno determinato una tale improvvisa riduzione delle vendite, dopo una crescita così impetuosa e solida (cfr.
Docc.ti 14 e 17).
• che “il nesso eziologico, causa-effetto, tra le illecite condotte dei convenuti (cfr. Docc.ti
5, 8 e 10) e il dimezzamento del fatturato (cfr. Docc.ti 18 e 19) è riconducibile all'azione del 'trio Scarnato-Vema-Speroni', al quale solo l'istruttoria riuscirà a comprovare l'incidenza del contributo causale del singolo attore di questa triste vicenda e la definitiva quantificazione del danno patrimoniale e non”;
A seguito dell'ordinanza del 18 febbraio 2022 con cui veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione, la integrava l'atto introduttivo esponendo: Parte_1
• che “le privative industriali delle quali si chiede la tutela sono le seguenti: a) Brevetto italiano n. IT 1493687 (cfr. Doc. 2) b) Brevetto europeo n. EP 2 500 078 B1 (cfr. Doc.
3)”;
• che “i prodotti, oggetto dell'illecito previsto dall'art. 623 del Codice Penale (Rivelazione di segreti industriali) e della sentenza (n. 175/2021) di condanna del Tribunale Penale di
MO (cfr. Doc. 10), sono le macchine prodotte dall'attrice contenenti il metodo ed un apparato per la rigenerazione di filtri antiparticolato protetto dal Brevetto Italiano
IT'687, corrispondente al Brevetto Europeo EP 2500078. Macchine che non si assumono in contraffazione dei brevetti azionati ma oggetto dei reati di rivelazioni di segreti industriali e di 'fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale' (art. 517-ter c.p.) (cfr. Doc. 10, pagg. 25-27), dei quali la presenta causa costituisce l'azione civile di risarcimento del danno”;
• che “le ragioni per le quali le macchine prodotte dall'attrice sono state realizzate dai convenuti in violazione dei segreti industriali ed usurpando i titoli di proprietà industriale
13 dell'attrice sono ben esposte dal Tribunale Penale di MO (cfr. Doc. 10, pag. 23). secondo il quale, tra l'altro: “Lo ha appreso le informazioni tecniche grazie Pt_3
al suo pregresso rapporto di collaborazione quale procacciatore d'affari con la vittima;
le ha poi rivelate a terzi ( , e soprattutto impiegate per un macchinario _1 CP_3
analogo, dunque per il proprio profitto. Non può poi seriamente dubitarsi che le caratteristiche di una macchina brevettata, dunque riconosciuta dalla competente autorità come originale ed innovativa costituiscano un segreto commerciale, e ciò a maggior ragione considerando che la giurisprudenza non ritiene essenziale a tal fine che sia stato concesso un brevetto”;
• che “le condotte illecite dei convenuti si sono sostanziate nella 'ricezione dei segreti industriali e la violazioni dei brevetti', intendendo per 'segreti industriali' quello che il
Giudice penale aveva ben interpretato, e cioè le caratteristiche tecniche delle macchine attoree brevettate o anche prive di brevetto (essendo irrilevante ai fini penali), e quindi in ogni caso oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale dell'attrice. Oltre al reato di rivelazione dei segreti industriali (art. 623 c.p.), il Tribunale Penale di MO ha accertato e condannato altresì il NO anche per il reato di 'fabbricazione Pt_3
e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale' (art. 517-ter c.p.)
(cfr. Doc. 10, pagg. 25-27). Due reati (Rivelazione di segreti industriali – art. 623 c.p. –
e Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517-ter c.p.), pertanto, commessi dal NO , in concorso (sosteniamo noi Pt_3
sulla base delle prove documentali assunte nel processo penale celebrato a MO) in violazione di diritti di proprietà intellettuale (il Brevetto italiano n. IT 1493687 - cfr. Doc.
2 - e Brevetto europeo n. EP 2 500 078 B1 - cfr. Doc. 3), causative di un pregiudizio patrimoniale e non per l'attrice, oggetto della presente azione civile di risarcimento”;
• che “le condotte poste in essere dai convenuti sono: a) e per essa aveva CP_2 CP_3 il compito di 'assemblare e collaudare la macchina, che poi veniva spedita al committente il quale si occupava della parte commerciale' ed è quindi la società 'che ha Pt_3
materialmente realizzato, su richiesta di , la macchina' brevettata da Pt_3 Pt_1
(cfr. pagine 10 e 11, Doc. 10); b) (vedere deposizione , all'epoca a
[...] _1 Pt_2 mezzo della 'è colui che ha aiutato lo in Italia Controparte_8 Parte_7
delle macchine antiparticolato e a tal fine lo ha messo in contatto con la che, CP_2
pur non avendo mai realizzato in precedenza similari macchinari, operava in un settore analogo e quindi aveva potenzialmente la capacità di produrre quanto richiesto' (cfr. pag. 11 – Doc. 10); - in violazione delle seguenti privative industriali azionate: a)
14 Brevetto italiano n. IT 1493687 (cfr. Doc. 2) b) Brevetto europeo n. EP 2 500 078 B1 (cfr.
Doc. 3); in violazione dei seguenti segreti industriali: costituiti dalle informazioni tecniche e le caratteristiche di una macchina brevettata dall'attrice, così come identificate e accertate nella sentenza penale n. 175/2021, rivelate dal NO Pt_3
ai convenuti, seppur non assistite dai requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i.”;
• che anche laddove “le macchine di non fossero imitazione servile di quelle CP_2 dell'attrice, le condotte poste in essere dai convenuti costituiscono […] comunque atti di
• concorrenza sleale - ex artt. 2598 n. 1 c.c., perché: a) e per essa CP_2 CP_3 avendo il compito di 'assemblare e collaudare la macchina, che poi veniva spedita al committente il quale si occupava della parte commerciale' ed essendo Pt_3
quindi la società 'che ha materialmente realizzato, su richiesta di , la Pt_3 macchina' brevettata da (cfr. pagine 10 e 11, Doc. 10), compiva atti idonei Parte_1
a creare confusione con i prodotti e l'attività della concorrente attrice;
b) vedere _1 deposizione , all'epoca a mezzo della impresa essendo 'colui Pt_2 Controparte_8
che ha aiutato lo in Italia delle macchine antiparticolato e a tal Parte_7
fine lo ha messo in contatto con la che, pur non avendo mai realizzato in CP_2
precedenza similari macchinari, operava in un settore analogo e quindi aveva potenzialmente la capacità di produrre quanto richiesto' (cfr. pag. 11 – Doc. 10), compiva anch'egli atti idonei a creare confusione con i prodotti e l'attività della concorrente attrice;
e in ogni caso ex artt. 2598 n. 3 c.c., perché: a) e per essa CP_2
avendo il compito di 'assemblare e collaudare la macchina, che poi veniva CP_3
spedita al committente il quale si occupava della parte commerciale' ed Pt_3 essendo quindi la società 'che ha materialmente realizzato, su richiesta di , Pt_3 la macchina' brevettata da (cfr. pagine 10 e 11, Doc. 10), si valeva Parte_1
direttamente di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda della concorrente attrice;
b) (vedere deposizione _1
, all'epoca a mezzo della impresa 'è colui che ha aiutato lo Pt_2 Controparte_8
in Italia delle macchine antiparticolato e a tal fine lo ha messo in Parte_7
contatto con la che, pur non avendo mai realizzato in precedenza similari CP_2
macchinari, operava in un settore analogo e quindi aveva potenzialmente la capacità di produrre quanto richiesto' (cfr. pag. 11 – Doc. 10), si valeva direttamente di mezzi non conforme ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda della concorrente attrice”;
15 • che le indicate condotte, “accertate in sede penale, nel frattempo anche confermate in appello a Milano (sentenza n. 4227/21 Reg. Pen. App. – Sez. IV), [costituiscono] illeciti civilistici di natura extracontrattuale derivanti e comunque afferenti la violazioni di diritti di proprietà intellettuale, come sopra individuati”;
*°*°*°
3.- Le allegazioni dei convenuti.
I convenuti si sono costituiti contestando gli argomenti della e deducendo in Parte_1
particolare:
• che è un'azienda costituta nel 1994 altamente specializzata nella progettazione, CP_2
costruzione ed installazione di impianti centralizzati per il lavaggio industriale (in particolare il lavaggio a pressione) per qualsiasi tipo di industria, inclusa quella automobilistica
• che “è venuta a conoscenza della pendenza del procedimento penale [davanti CP_2
al Tribunale di MO] solo durante l'esecuzione presso la propria sede del decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 29 gennaio 2016 (cfr. doc. 5). Durante il sequestro nessuna macchina veniva rinvenuta presso VEMA2. A seguito del dissequestro della documentazione raccolta (cfr. doc. 6) il procedimento penale proseguiva nei confronti del solo sig. ”; Pt_3
• che “il legale rappresentante della (sig. è stato sentito nel corso di CP_2 CP_3
detto procedimento penale solo come testimone”;
• che nel corso del procedimento penale davanti al Tribunale di MO “il consulente tecnico del PM Dott. concludeva per la validità del brevetto di Per_1 Num_1 Pt_1
ma escludeva la violazione da parte della macchina FH2 realizzata da e
[...] CP_2
venduta alla (cfr. doc. 8). Il CTU evidenziava l'assenza degli elementi CP_8
caratterizzanti della rivendicazione di metodo 1 in detta macchina: la portata del flusso di gas non era compresa nell'intervallo 300-400 m3/h, ma era sostanzialmente inferiore, pari a 128,7 m3/h; la pressione di detto gas non era compresa nell'intervallo
1-2 bar, ma era superiore, pari a 2,8 bar”;
• che quanto riportato nella perizia “veniva confermato dallo stesso consulente all'udienza del 12.11.2018 tenutasi dinanzi il giudice penale di MO: “per come ho potuto visionare il funzionamento della macchina è che quella macchina, per come funzionava, non violava quel brevetto che la parte aveva citato…” e ancora Pt_8
“quindi funziona così: se almeno una caratteristica della “rivendicazione” non è
16 riprodotta allora il brevetto non è violato…qui ci sono due caratteristiche che non ho trovato riprodotte, quindi la mia opinione è che il brevetto non sia stato violato” (enfasi aggiunta, cfr. doc. 7)”;
• che “sorprendentemente, nonostante l'esito della consulenza tecnica che escludeva la contraffazione, il Tribunale Penale di MO in data 25 gennaio 2021 con sentenza n.
175/21, depositata in data 18.3.2021, condannava l'imputato Sig. per il reato Pt_3 di cui all'art. 517 ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), oltre che per il reato di cui all'art. 623 c.p. (rivelazione di segreti industriali). La sentenza sottolineava, in ogni caso, l'assenza di responsabilità di in assenza della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) del reato”; CP_2
• che la sentenza del Tribunale di MO “veniva poi impugnata dinanzi la Corte
d'Appello di Milano sub n. di R.G. 4227/2021 che con sentenza del 8.3.2022 confermava la sentenza di primo grado”;
• che il sig. imputato nel processo penale monzese “ricorreva poi in Cassazione, Pt_3 ottenendo l'annullamento con rinvio della summenzionata sentenza della Corte
d'Appello di Milano”;
• che il sig. “si avvaleva dell'istituto della prescrizione e la Corte d'Appello del Pt_3
Tribunale di Milano statuiva il non luogo a procedere nei confronti dello stesso per essere i reati ascrittigli estinti per intervenuta prescrizione confermando per il resto le statuizioni civili della sentenza impugnata e condannandolo alla rifusione delle spese.
Questa sentenza è stata recentissimamente (in data 27.12.2024) impugnata dal sig.
davanti alla Corte di Cassazione, dove la causa pende attualmente in attesa Pt_3
di assegnazione di un numero di R.G.”;
Aggiungevano i convenuti:
• che in data 19 dicembre 2017 “(ben due anni dopo l'instaurazione del procedimento penale) pur conoscendo già il metodo di funzionamento della macchina di (al CP_2
Contr sequestro penale della macchina presso aveva partecipato personalmente il legale rappresentante dell'odierna attrice) e pur a conoscenza del fatto che la perizia penale aveva escluso la contraffazione, agiva dinanzi a questa Sezione Parte_1
Specializzata (R.G. 61515/2017), nei confronti di per ottenere la descrizione CP_2
inaudita altera parte della macchina nonché dei rispettivi Controparte_10
materiali tecnici e contabili, il sequestro degli stessi, l'inibitoria dal suo utilizzo, il ritiro dal commercio e, addirittura, la rimozione del filmato relativo alla macchina caricato su Youtube dal sig. ”; Pt_3
17 • che il Tribunale delle Imprese di Milano “concedeva la descrizione, eseguita in data
10.1.2018. La macchina rinvenuta durante la descrizione era in corso di allestimento e non era ancora funzionante. A seguito di una prima perizia escludente che il macchinario rinvenuto presso in sede di descrizione fosse il medesimo di quello CP_2
oggetto del procedimento penale nei confronti del Sig. (cfr. doc. 11)5, in data Pt_3
21.3.2021 veniva disposta una seconda perizia sull'interferenza del macchinario VEMA Part funzionante (assemblato) con il brevetto di NU;
• che “si sono quindi svolti ben due ulteriori sopralluoghi del CTU presso che CP_2
dopo aver analizzato le macchine assemblate ha concluso, con perizia del 2.7.2018 (cfr. doc. 13), che nessuna interferisse con il brevetto di NU AFR: “Le tre tipologie di macchine identificate nella presente perizia, almeno per le caratteristiche tecniche delle soffianti impiegate, ma anche per il funzionamento (dove evidente o dove desumibile dal software di pilotaggio), sono estranee all'ambito di protezione . In Num_2
conclusione, il macchinario oggetto di descrizione, nelle varie forme esaminate, non interferisce con le rivendicazioni del brevetto IT '687, sia ad impianto fermo, sia con impianto in funzione (così come constatato o ritenuto plausibile)” (enfasi aggiunta)”;
• all'esito della CTU il Tribunale delle Imprese di Milano “confermava il provvedimento di descrizione (essendo già stato eseguito), ma non riteneva sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di sequestro, inibitoria e ritiro dal commercio (visto che era stato accertato che la macchina prodotta dalla non interferisse con il brevetto CP_2
IT 687, circostanza che la non ha nemmeno contestato nell'ambito di quel Parte_1
procedimento come rilevato dal Giudice -cfr. pag. 6 dell'ordinanza sub doc. 14-, e che non sono stati ravvisati atti di concorrenza sleale)”;
• che il provvedimento di rigetto cautelare non formava oggetto di reclamo;
• che dunque “nel corso del procedimento penale nei confronti del Sig. il perito Pt_3
Contr ha escluso che la macchina di rinvenuta presso fosse in contraffazione del CP_2
brevetto IT 687 di e che avesse qualsivoglia responsabilità Parte_1 CP_2 nell'ambito del reato ascritto (nel giudizio di primo grado) al sig. . Nel corso Pt_3
del procedimento civile è emerso, altresì, che la macchina rinvenuta presso CP_2
successivamente (ritenuta differente rispetto a quella oggetto del giudizio penale) non fosse in contraffazione di IT 687 e il provvedimento di descrizione è stato poi dichiarato inefficace, considerato che non ha instaurato la causa di merito accettando Parte_1 così implicitamente l'accertamento tecnico effettuato in sede cautelare”;
18 • che “in data 9.12.2022 il sig. … notificava atto di citazione all'odierna attrice Pt_3
…” per veder accolte “richieste risarcitorie per atti di concorrenza sleale posti in essere dalla nei propri confronti” e per sentire “accertata l'assenza di interferenza Parte_1
fra le proprie macchine prodotte da sia prima del sequestro penale (inclusa quella CP_2
oggetto del sequestro penale, identificata tramite numero seriale), sia successivamente,
e i brevetti di ”; Parte_1
• che “la non si è nemmeno costituita in tale procedimento che, pertanto, sta Parte_1
procedendo in contumacia”;
3.- I motivi di rigetto delle domande formulate dalla società attrice: il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno.
Alla stregua della 'ragione più liquida', le domande della devono essere Parte_1
integralmente respinte per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito dedotto in giudizio.
Da una lettura complessiva degli atti di causa e in particolare dalle precisazioni fornite dalla difesa dell'attrice nel verbale dell'udienza del 19 ottobre 2022 risulta infatti che: a) “l'azione esercitata nel presente giudizio è diretta al risarcimento del danno, evidenziato dai risultati di bilancio, derivante dall'illecito accertato in sede penale”; e inoltre b) che “l'azione svolta nel presente giudizio non è un'azione di accertamento della contraffazione di brevetti” e “non è neppure diretta ad accertare la violazione di segreti aziendali ex art.98 cpi, né a chiedere il conseguente risarcimento del danno, essendo diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illecito penale”.
Sul piano assertivo inoltre ha sostenuto che “le condotte illecite dei convenuti si Parte_1 sono sostanziate nella 'ricezione dei segreti industriali e la violazioni dei brevetti', intendendo per 'segreti industriali' quello che il Giudice penale aveva ben interpretato, e cioè le caratteristiche tecniche delle macchine attoree brevettate o anche prive di brevetto (essendo irrilevante ai fini penali), e quindi in ogni caso oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale dell'attrice”, aggiungendo che “il Tribunale Penale di MO ha accertato e condannato altresì il NO anche per il reato di 'fabbricazione e commercio di beni Pt_3
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale' (art. 517-ter c.p.)”; reati “pertanto, commessi dal NO , in concorso (sosteniamo noi sulla base delle prove documentali Pt_3
assunte nel processo penale celebrato a MO) [con e il sig. in violazione di CP_2 _1
diritti di proprietà intellettuale (il Brevetto italiano n. IT 1493687 - cfr. Doc.
2 - e Brevetto
19 europeo n. EP 2 500 078 B1 - cfr. Doc. 3), causative di un pregiudizio patrimoniale e non per l'attrice, oggetto della presente azione civile di risarcimento”.
Sempre riprendendole dalla sentenza del Tribunale di MO n. 175/2021 l'attrice ha poi precisato che “le condotte poste in essere dai convenuti sono: a) e per essa CP_2 CP_3 aveva il compito di 'assemblare e collaudare la macchina, che poi veniva spedita al committente il quale si occupava della parte commerciale' ed è quindi la società Pt_3
'che ha materialmente realizzato, su richiesta di , la macchina' brevettata da Pt_3
(cfr. pagine 10 e 11, Doc. 10); b) (vedere deposizione , all'epoca Parte_1 _1 Pt_2
a mezzo della 'è colui che ha aiutato lo in Italia delle Controparte_8 Parte_7
macchine antiparticolato e a tal fine lo ha messo in contatto con la che, pur non CP_2
avendo mai realizzato in precedenza similari macchinari, operava in un settore analogo e quindi aveva potenzialmente la capacità di produrre quanto richiesto' (cfr. pag. 11 – Doc. 10)”
(pag.
5-6 dell'atto integrativo della citazione del 30 maggio 2022).
E' significativo, infine, che l'ingiustizia del danno cagionato dai convenuti, ad avviso dell'attrice, sia fondata sul rilievo che “lo ha accertato la sentenza penale del Tribunale di
MO, perché è stato commesso con il contributo materiale dei convenuti in violazione del brevetto e comunque delle norme penali” (pag. 18 atto di citazione).
Nella prospettiva della , la prova del fatto illecito che si assume commesso dai Parte_1
convenuti e risiede pertanto interamente negli atti del processo penale di primo CP_2 _1
grado che si è svolto davanti al Tribunale di MO (R.G. n. 4040/2017 - R.G.N.R. 11556/2015) nei confronti di un terzo estraneo, tale sig. , e che si è concluso Parte_3
con l'affermazione della responsabilità penale di quest'ultimo per i delitti di cui agli artt. 623 e
517-ter c.p.. Il compendio probatorio offerto per la prova dell'illecito è infatti essenzialmente costituito dai verbali del processo penale (doc. 8 fascicolo attrice) e dalla sentenza n. 175/2021 del 18 marzo 2021 del Tribunale di MO (doc. 10 fascicolo attrice).
A riprova della particolare prospettiva adottata dall'attrice, va inoltre notato che sotto il profilo istruttorio, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., ha chiesto Parte_1 esclusivamente “l'esibizione, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., delle fatture emesse da CP_2
verso FF OL e FF TI (imprese svizzere riconducibili a ) e Pt_3 CP_8
[... (impresa riconducibile a nel periodo 2014-2018; [nonché] b. l'ammissione di _1 idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile diretta alla quantificazione del danno”; con ciò mostrando di voler delimitare il thema probandum alla determinazione delle conseguenze economiche pregiudizievoli in ipotesi sofferte a causa di un illecito aliunde accertato.
20 Senonché, come correttamente sottolineato dalle difese dei convenuti, ai sensi dell'art. 651
c.p.p. (i) la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno (ii) quanto all'accertamento
“della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (iii) “nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'accertamento compiuto nel giudizio penale vincola dunque il giudice civile soltanto nella misura in cui s'invochi nella causa civile una sentenza irrevocabile nei confronti del condannato e del responsabile civile che abbia preso parte al giudizio penale.
Nel caso in esame, tuttavia, la sentenza del Tribunale di MO n. 175/2021 non può avere alcuna efficacia vincolante atteso che, per un verso, dagli atti del procedimento essa non risulta ancora passata in giudicato;
e che, per altro verso, soprattutto è stata resa nei confronti di un terzo completamente estraneo al presente giudizio e non può dunque produrre alcun effetto nei confronti di e del sig. che del processo penale non sono stati parti. CP_2 _1
E' opportuno ricordare in proposito che costituisce una salda acquisizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione “il principio secondo cui, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale” e che “nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico”; e ancora che “tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale” (così Cassazione
III civile, 25 gennaio 2024, n. 2426 nonché la sentenza 17 giugno 2013, n. 15112, sostanzialmente ribadita dalla successiva sentenza 25 giugno 2019, n. 16893, e l'ordinanza 7 maggio 2021, n. 12164).
Se è vero pertanto che il giudice civile può in principio utilizzare come fonte di convincimento la sentenza penale, nonché in generale le prove assunte in un altro processo definito con decisione irrevocabile, e fondare la propria decisione “su elementi e circostanze già acquisiti
21 con le garanzie di legge”, tale possibilità deve essere senz'altro esclusa nei casi, come quello in esame, in cui l'accertamento del fatto nella sua materialità e l'accertamento della sua illiceità dipendono in modo decisivo dall'assunzione di prove alla cui formazione (nel processo penale)
i convenuti nell'azione civile di risarcimento non hanno in alcun modo contribuito e rispetto alla quale non hanno potuto esercitare alcun contraddittorio, come ad esempio una consulenza tecnica o una prova testimoniale.
Da ciò discende che le prove raccolte nel processo a cui e sono rimasti estranei CP_2 _1
e la stessa sentenza del Tribunale di MO non possono avere in questo giudizio rilevanza di prova (tanto meno privilegiata) del presunto illecito civile dei convenuti.
Ma vi è di più. La prova dell'illecito dei convenuti e non può infatti dirsi CP_2 _1
raggiunta anche a voler riconoscere valore di prova atipica alla sentenza non definitiva emessa nei confronti del sig. e alle testimonianze escusse nel relativo giudizio penale;
anche Pt_3
cioè aderendo al rilievo che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, “il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass. 2947/2023 e Cass. 5947/2023).
Presupposto implicito ma nondimeno inequivoco dell'azione risarcitoria promossa dalla
è, infatti, che la sentenza del Tribunale di MO n. 175/2021 e le prove formate Parte_1
nel processo penale dimostrino non solo l'illiceità delle condotte dell'imputato ma anche l'illiceità delle condotte della e del sig. Tale assunto sembra fondato CP_2 _1 sull'argomento, tratto dalla sentenza del Tribunale di MO, che e “risultano CP_2 _1 aver materialmente contribuito alla violazione del brevetto” della società attrice (pag. 26 della sentenza); con il ruolo di fabbricante della macchina in contraffazione del brevetto CP_2
IT687 della e il sig. per aver “aiutato lo a realizzare in Parte_1 _1 Pt_3
Italia delle macchine antiparticolato” e averlo “messo in contatto con la . CP_2
E però né la sentenza né le prove raccolte nel processo penale davanti al Tribunale di MO forniscono in realtà la minima evidenza della “rivelazione di segreti industriali” o della
“violazione del brevetto” della Per convincersene basta osservare che le Parte_1
conclusioni del giudice penale sono fondate su una lettura completamente fuorviante dei dati
22 normativi di base del diritto della proprietà industriale. E così, da un lato, si afferma che l'imputato avrebbe “impiegato a proprio vantaggio le informazioni tecniche a acquisite dalla pregressa collaborazione con [ ] per realizzare una macchina che, come minimo, Parte_1
è molto simile a quella della vittima” e avrebbe rivelato a terzi ( e “conoscenze CP_2 _1 protette” violando l'art. 623 c.p. (pag. 23-24 della sentenza n. 175/2021), senza avvedersi che il regime del segreto è radicalmente inconciliabile con la disciplina normativa delle invenzioni: secondo la disciplina in materia, infatti, alla domanda di concessione di un brevetto per invenzione industriale “debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza” (art. 51, comma 1 c.p.i.); l'invenzione inoltre “deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla”
(art. 51, comma 2); gli effetti del brevetto poi decorrono “dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico” (art. 53, comma 2); e si deve poi tener conto che l'Ufficio italiano brevetti e marchi “pone a disposizione del pubblico del pubblico la domanda [di brevetto] con gli allegati (art. 53, comma 3), sicché nessun “segreto commerciale” e nessuna “notizia destinata a rimanere segreta” penalmente tutelabile può configurarsi dopo la pubblicazione della domanda di brevetto.
Dall'altro lato, il giudice penale in buona sostanza ha affermato la violazione del brevetto IT687 di titolarità della società attrice con l'argomento che la macchina prodotta dall'imputato “aveva in generale caratteristiche che la rendevano davvero molto simile a quella oggetto di brevetto”, senza considerare che di violazione (o di contraffazione) del brevetto può parlarsi esclusivamente se risultano violati i limiti della protezione brevettuale determinati dalle rivendicazioni (art. 52 c.p.i.) contenute nella domanda di privativa (art. 51 c.p.i.), sicché “la somiglianza negli aspetti essenziali” (pag. 26 della sentenza) delle macchine prodotte dalla e di quelle prodotte dall'imputato con la collaborazione di e del sig. Parte_1 CP_2
sono totalmente irrilevanti, se non risulta l'accertamento della interferenza della _1 macchina in presunta contraffazione con l'oggetto della protezione brevettuale.
Da questo punto di vista è sufficiente allora osservare che nessuna valutazione è stata compiuta da parte del giudice penale in ordine alla interferenza della macchina FH2 fabbricata dalla
(oggetto di sequestro nel processo penale cfr. doc. 3 parte convenuta) con le CP_2 rivendicazioni del brevetto IT687 dell'attrice. Non è un caso, dunque, che in occasione del giudizio di legittimità il Procuratore generale di Cassazione abbia concluso per l'annullamento della condanna dell'imputato (sig. ), osservando che “profilo preminente [del giudizio] Pt_3
è la necessità di una perizia sulle due macchine, sulla macchina tutelata da brevetto e su quella
23 realizzata dall'imputato” e che “invero appare necessario un accertamento ex officio sui questioni e profili eminentemente tecnici relativi alla verifica della effettiva identità delle due macchine, con conseguente possibile violazione del brevetto”. Né sorprende che con sentenza n. 3562/2022 la Corte di Cassazione abbia poi annullato con rinvio la condanna del sig.
. Pt_3
Deve ancora osservarsi che l'unico accertamento tecnico compiuto nel corso del procedimento penale davanti al Tribunale di MO a carico del sig. sulle macchine prodotte da Pt_3
è quello del consulente nominato dal Pubblico Ministero. E però il consulente del PM CP_2
aveva concluso nella perizia del 6 agosto 2016 (doc. 8 fascicolo convenuti) che la macchina
FH2 fabbricata da non viola le rivendicazioni del brevetto IT687 di titolarità dell'attrice CP_2
e non interferisce pertanto con la sua privativa.
E' vero che il consulente del PM aveva formulato una riserva osservando che si potrebbe ipotizzare una violazione del brevetto IT687 da parte della macchina FH2 fabbricata da CP_2 se “la macchina FH2 fosse effettivamente provvista di una soffiante modello GBH1 2BH1
6407GGH37 e la soffiante fosse utilizzata anche per la fase di lavaggio, erogando un flusso di gas avente portata compresa tra 300 e 440 m3/h e una pressione compresa tra 1 e 2 bar in modo da mescolarsi all'acqua di lavaggio per formare un fluido bifasico”; tuttavia nessuna prova è stata offerta al riguardo dalla con la conseguenza che deve applicarsi la Parte_1 regola di giudizio disposta dall'art. 2697 cod. civ., ponendo in capo all'attrice le conseguenze negative che derivano dal mancato assolvimento dell'onere della prova.
In conclusione, nel corso di questo giudizio, la società attrice non ha fornito dimostrazione della violazione dei propri diritti di proprietà industriale da parte dei convenuti e Pt_9 _1
in realtà non ha neppure offerto di provare tale essenziale elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale;
ciò sul falso presupposto che la prova dell'illecito fosse ricavabile senz'altro dalla sentenza del Tribunale di MO più volte citata.
Lo stesso difetto di prova – ancora una volta dovuto all'idea errata che la sentenza del Tribunale di MO contenga l'accertamento di un illecito dei convenuti – affligge le domande di risarcimento originariamente proposte nell'atto di citazione (e nell'atto integrativo del 30 maggio 2022) e fondate sulla violazione delle norme repressive della concorrenza sleale (art. 2598 n. 1 e 3 cod. civ.). In riferimento alle domande di accertamento e condanna per concorrenza sleale manca completamente la dimostrazione di atti compiuti da e dal sig. CP_2 idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività della , così come _1 Parte_1
manca completamente la prova di atti contrari ai principi della correttezza professionale idonei
24 a danneggiare la società attrice. Né può assumere di per sé rilevanza sotto il profilo della concorrenza sleale la circostanza, emersa nel processo penale, che le macchine prodotte da avevano in generale caratteristiche che le rendevano “molto simili” alla macchina CP_2
brevettata da , dato che, ancora una volta, le valutazioni espresse dal giudice Parte_1
penale in ordine alla “somiglianza” dei prodotti delle parti sono rimaste prive di qualsiasi riscontro oggettivo nel giudizio civile.
Ne discende, in mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, che le domande della devono essere respinte. Parte_1
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che la sentenza del Tribunale di MO n. 175/2021 afferma incidentalmente
(sia pure con valutazioni qui giudicate inattendibili) il concorso dei convenuti e CP_2 _1 nell'illecito penale del sig. . Pt_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto della pretesa risarcitoria indicata dall'attrice (€4.500.000), della complessità media della causa e delle attività concretamente svolte dalle parti;
nonché tenendo conto della sostanziale identità delle difese dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande della nei confronti di Parte_1
Controparte_1 CP_2
-condanna la soccombente a rifondere le Parte_1
spese di lite ai convenuti che si liquidano in Controparte_1 CP_2
complessivi €65.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e
CPA;
Così deciso in Milano, il 15 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Edmondo Tota
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