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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3011/2022
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONELLA CACOPARDO, giusta procura in atti
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, P.IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE P.IVA_1
FONTANA, giusta procura in atti
Resistente
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 25.11.2022, esponeva di aver Parte_1
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_1
dal 4.9.18 al 31.10.2019, con la qualifica di operatore assistenza livello 6.
[...]
Rilevava che il contratto di lavoro prevedeva un orario di 38 ore settimanali articolato in turni: mattina, pomeriggio, notte e riposo per poi riprendere il pomeriggio del giorno successivo, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e dalle 22.00 alle ore 7.00 dell'indomani. Rappresentava di avere, tuttavia, svolto un orario lavorativo maggiore rispetto a quello previsto in contratto e, precisamente: il turno di mattina iniziava alle 7.00 e terminava alle 17.00 invece che alle 14.00, il turno pomeridiano veniva inglobato con il turno notturno e prevedeva il seguente orario dalle 17.00 alle
7.00 del giorno successivo e, talvolta, il turno proseguiva dalle ore 14.00 sino alle ore
6.00 del mattino successivo, senza che fossero previsti riposi. Precisava di aver svolto lavoro straordinario per una media di circa 20 ore alla settimana, fatto salvo il periodo di malattia, dal mese di agosto 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro e che era consuetudine del datore di lavoro imporre la turnazione anche durante i festivi, senza applicare in busta paga la relativa maggiorazione, maturando il diritto al pagamento della somma di € 3.278,00, a titolo di differenze retributive.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' al fine di accertare lo Controparte_1
svolgimento delle maggiori ore di lavoro supplementari e straordinarie e, per l'effetto,
sentire condannare la datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di €
3.278,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
II Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dal Controparte_1
ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che, ad eccezione di n. 4 giorni della mensilità di settembre 2018, era stato sempre inquadrato e Parte_1
retribuito come 5 livello e non come 6 livello. Evidenziava che ogni singola ora di lavoro eccedente l'orario ordinario contrattualmente previsto era stata riportata in busta paga alla voce “ore a banca ore” e dalla busta paga emergeva che le ore lavorative eccedenti l'orario ordinario erano state tutte regolarmente retribuite. Precisava inoltre che il ricorrente era stato in malattia nel periodo da agosto 2019 al 31.10.2019, durante il quale non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che aveva sempre percepito la maggiorazione per il lavoro svolto nei giorni festivi e per il lavoro notturno nonché i
R.O.L. come emergeva dall'esame delle singole buste paga.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione retributiva dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementari e straordinarie, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero di ore effettivamente prestate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro previsto in contratto (e per il quale è stato retribuito), affinché
possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita, l'eccedenza lavorativa posta a fondamento dell'integrazione salariale richiesta.
Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al
III monte ore concordato tra le parti rappresenta il fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata.
Nella vicenda in esame, ha dichiarato di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze dell' dal 4.09.18 al Controparte_1
31.10.2019, con la qualifica di operatore assistenza livello 6, osservando la seguente articolazione oraria della prestazione lavorativa: il turno di mattina iniziava alle 7.00 e terminava alle 17.00 invece che alle 14.00, il turno di pomeriggio veniva inglobato con il turno di notte e prevedeva il seguente orario dalle 17.00 alle 7.00 del giorno successivo e che, talvolta, il turno pomeridiano proseguiva dalle ore 14.00 sino alle ore
6.00 del mattino successivo, senza prevedere riposi.
Sul punto, la teste di parte ricorrente, collega del ricorrente, che ha Testimone_1
lavorato alle dipendenze dell' convenuta per un anno nel 2018, ha riferito: CP_1
“Conosco , poiché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze Parte_1
dell' io ho lavorato per un anno nel 2018, con le CP_1 Controparte_1
mansioni di operatrice socio sanitaria;
mi occupavo dei pazienti;
pulizia, igiene
personale, cucina etc. Anche il ricorrente svolgeva le mansioni di operatore socio-
sanitario. I nostri orari di lavoro erano distribuiti in tre turni: il primo dalle 7.00 alle
14.00; il secondo dalle 14.00 alle 21.00 ed il terzo dalle 21.00 alle 7.00 del mattino
successivo; dopo di che avevamo un giorno smontante. Quando smontavo alle 7.00,
riprendevo alle 7.00 del giorno successivo. Molto spesso però rimanevamo di più
rispetto alle ore previste dai turni poiché facevamo più ore e i turni non erano mai
rispettati. Nel turno mattutino, anziché finire alle 14.00, finivamo alle 17.00 del
IV pomeriggio e dopo il turno notturno, la mattina successiva anziché smontare alle 7.00
smontavamo alle 10.00. Inoltre, anziché smontare alle 21.00 nel turno pomeridiano,
finivamo alle 23.00; talvolta, anche a mezzanotte. Questo accadeva quasi sempre. La
circostanza che i turni di lavoro si protraessero oltre l'orario previsto riguardava tutti
i dipendenti e anche . Non ricordo esattamente in quale mese del Parte_1
2018 ho iniziato a lavorare;
ricordo di essere andata via ad ottobre del 2019. Quando
ho iniziato a lavorare per l'associazione convenuta già vi Parte_1
lavorava e quando sono andata via il ricorrente è rimasto a lì lavorare. Non avevamo
giorni di riposo, dopo lo smontante. Inoltre, lavoravamo anche la domenica e nei
giorni festivi, rispettando questa turnazione e non abbiamo usufruito di ferie”.
Le deposizioni della teste sono state confermate dalla teste Testimone_1 [...]
la quale ha riferito: “Conosco poiché siamo stati Tes_2 Parte_1
colleghi di lavoro;
abbiamo lavorato insieme alle dipendenze dell' Controparte_1
Io ho lavorato dal mese di giugno 2018 a gennaio 2019. Quando
[...]
ho iniziato a lavorare, non era ancora alle dipendenze Parte_1
dell'associazione convenuta: ha iniziato a lavorare agli inizi del mese di settembre
2018 e quando ho cessato il rapporto, nel mese di gennaio 2019, lui era ancora lì che
lavorava e non so quando ha cessato di lavorare. Le mie mansioni concernevano la
cura e l'igiene dei pazienti, la pulizia delle stanze, cucinavo e mettevamo in funzione le
lavatrici. I miei turni di lavoro erano dalle 7.00 alle 17.00 o dalle 17.00 alle 17.00,
tutti i giorni dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo settimanale.
Finivamo alle 7.00, smontando dal turno notturno e riprendevamo l'indomani
mattina alle 7.00 fino alle 17.00 o nel pomeriggio alle 17.00 fino alle 7.00, in base a
come si mettevano i turni. Con spesse volte ci siamo incontrati Parte_1
V nei cambi turni, mentre altre volte abbiamo coperto lo stesso turno. Lui svolgeva le
mie stesse mansioni ed i miei stessi orari. Nei turni erano compresi anche le
domeniche ed i festivi”.
Le deposizioni dei testi appaiono coerenti, precise e circostanziate: i testi dimostrano di avere avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa ed, inoltre, le dichiarazioni si riscontrano a vicenda confermando quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'orario previsto per ciascun turno lavorativo,
anche durante le festività, divenuta prassi datoriale nei confronti dei dipendenti (s.v.,
altresì, la deposizione della teste che ha riferito: “i miei orari di lavoro Tes_3
era suddivisi in due turni: il primo dalle 6.45 alle 17.00 ed il secondo dalle 17.00 alle
6.45-7.00 del giorno successivo. Talvolta, se mancava qualcuno ho coperto il turno di
qualche mio collega lavorando dalle 17.00 alle 17.00 del giorno successivo”). Il quadro probatorio emerso all'esito dell'attività istruttoria conferma, in particolare, la presenza di tre turni lavorativi con una eccedenza oraria di 2-3 ore (s.v. deposizione del teste o la presenza di due soli due turni lavorativi: dalle 7:00 alle 17:00 e Testimone_1
dalle 17:00 alle 7:00 del giorno successivo (teste e , Tes_3 Testimone_2
inglobando il turno di pomeriggio con il turno notturno, e consente di ritenere che il ricorrente abbia fatto fronte, in maniera compiuta e dettagliata, all'onere probatorio di cui era gravato, dando puntuale riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente non sono state destituite dalla prova contraria dell'associazione resistente, in quanto le dichiarazioni rese dalla teste non appaiono adeguate per la loro genericità a negare i fatti provati Testimone_4
dal ricorrente, limitandosi ad evidenziare che non osservava i Parte_1
turni previsti.
VI Venendo alla quantificazione degli importi ancora dovuti a titolo di differenze retributive, si ritengono congrui i conteggi analitici predisposti da parte ricorrente, in quanto specificatamente dettagliati per ogni singolo mese indicando sia le ore lavorative eccedenti l'orario ordinario che le ore di risposo fruite e le relative maggiorazioni previste per legge nei giorni di lavoro notturno o nei festivi. Tuttavia,
dall'importo richiesto con la formulazione del ricorso, pari ad € 3.278,42, va detratta la somma che l'associazione ha corrisposto a titolo di eccedenza Controparte_1
lavorativa nell'ultima busta paga riferita al mese di ottobre 2019, sotto la voce “ore a banca ore”, per l'importo di euro 1.420,97, residuando, conseguentemente, in favore di il diritto al pagamento della somma di euro 1.857,45 (3.278,42 – Parte_1
1.420,97).
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e, di conseguenza, l'associazione
[...]
va condannata al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 1.857,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3011/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 1.857,45 a titolo di Parte_1
differenze retributive per ore di lavoro supplementari e straordinarie prestate, tenuto conto altresì delle maggiorazioni previste per il lavoro notturno e festivo oltre interessi VII legali e rivalutazione monetaria, dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo
Condanna, altresì, l'associazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Cacopardo Antonella, dichiaratasi antistataria.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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