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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 7204 DELL'ANNO 2024
FRA
Parte_1
E
CP_1
Oggi 14 marzo 2025, con modalità cartolare,
il G.O., viste le note depositate, entro il termine del 14 marzo 2025 ore 08.00, procede come da sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7204/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO BIANCHI;
RICORRENTE INTIMANTE
contro
:
(C.F. ) residente in [...], CP_1 C.F._1
via Kennedy n. 5
RESISTENTE INTIMATO CONTUMACE
Motivi della decisione
La domanda di parte ricorrente intimante è fondata e quindi viene accolta. Dagli atti e documenti di causa si evince che il signor odierno CP_1 resistente intimato, si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori per un totale, aggiornato alla data dell'atto di intimazione, di euro 6.254,14, di cui euro 3.256,00 a titolo di canoni di locazione, euro 115,00 per spese di pagina 2 di 4 rinnovo e cessazione contratto ed euro 2.883,14 a titolo di utenze (docc. 4 e 5 di parte ricorrente intimante) Quest'ultimo, infatti, effettuava, a decorrere dall'anno 2023, pagamenti parziali dei canoni di locazione, risultando insolute le fatture n. 27, 39, 52 del 2023 e n. 12 del 2024, per un importo pari ad euro 2.456,00, a tale importo devono essere aggiunti i canoni delle mensilità di giugno e luglio 2024 per euro 800,00. Dagli atti e documenti di causa si evince altresì che il signor si CP_1 rendeva irreperibile all'indirizzo di residenza, rendendo così necessaria la notifica, ex art. 143 c.p.c. dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. (doc. 3 di parte ricorrente intimante) All'udienza del 17 dicembre 2024, veniva dichiarato che l'immobile era stato rilasciato e che la morosità, aggiornata alla data del rilascio, ammontava ad euro 7.854,14.
Da quanto sopra esposto emerge il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. di parte resistente intimata che omettendo il pagamento dei canoni di locazione, pur continuando ad occupare l'immobile per cui è causa, sito in Entratico (BG), via Kennedy n. 5, piano 2, meglio identificato al N.C.E.U. di predetto comune al foglio 1, particella 1703, sub. 708, cat. A/3, classe 2, rendita catastale € 268,56, determinava uno squilibrio del sinallagma contrattuale, a sfavore di parte ricorrente intimante Parte_1
odierna ricorrente intimante.
[...]
Per contro quest'ultima, a sostegno dell'origine del proprio credito, produceva in giudizio il contratto di locazione, sottoscritto in data 1 giugno 2023, con la quale concedeva in locazione, all'odierno intimato il sora citato immobile. Il canone annuo di locazione veniva concordato in euro 4.800,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di € 400,00 l'una (docc. 1 e 2 di parte ricorrente intimante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, per inadempimento di parte resistente intimata e, conseguentemente,
condanna parte resistente intimata al pagamento in favore di parte ricorrente intimante dell' importo di euro 7.854,14, per canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 3 di 4 condanna altresì parte resistente intimata a rimborsare a parte ricorrente intimante, le spese di lite, che si liquidano in euro 3.387,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria/ mediazione, euro 851,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni.
Così deciso in data 14 marzo 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO.
il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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