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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA MA MO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.31 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200057317650 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 22/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
29/3/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2020 0057317650 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, recante l'importo di € 164,40, asseritamente notificata il 24/1/2024;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica di atto di accertamento presupposto;
2) violazione dell'art. 163, primo comma, L.296/2006;
3) prescrizione triennale ex art. 5 del d.l. 953/82.
La Agenzia delle Entrate - Riscossione non è stata chiamata in causa, benchè citata in ricorso.
La Regione Siciliana non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 25/6/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
In data 27/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo di ricorso è fondato;
il termine triennale di prescrizione sarebbe maturato nel 2020 ed
è stato prorogato, per effetto delle disposizioni post emergenza ID (art. 68 d.l. 18/2020), al
31/12/2023; parte ricorrente asserisce di aver ricevuto la cartella solo nel gennaio del 2024, e la Regione non ha smentito tale assunto (cosa che avrebbe potuto e dovuto fare chiedendo in tal senso notizie all'agente della riscossione); peraltro il ricorrente ha allegato al ricorso copia della relata di notifica, che risulta in bianco.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del modestissimo valore della controversia e non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 27/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA MA MO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.31 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200057317650 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 22/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
29/3/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2020 0057317650 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, recante l'importo di € 164,40, asseritamente notificata il 24/1/2024;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica di atto di accertamento presupposto;
2) violazione dell'art. 163, primo comma, L.296/2006;
3) prescrizione triennale ex art. 5 del d.l. 953/82.
La Agenzia delle Entrate - Riscossione non è stata chiamata in causa, benchè citata in ricorso.
La Regione Siciliana non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 25/6/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
In data 27/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo di ricorso è fondato;
il termine triennale di prescrizione sarebbe maturato nel 2020 ed
è stato prorogato, per effetto delle disposizioni post emergenza ID (art. 68 d.l. 18/2020), al
31/12/2023; parte ricorrente asserisce di aver ricevuto la cartella solo nel gennaio del 2024, e la Regione non ha smentito tale assunto (cosa che avrebbe potuto e dovuto fare chiedendo in tal senso notizie all'agente della riscossione); peraltro il ricorrente ha allegato al ricorso copia della relata di notifica, che risulta in bianco.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del modestissimo valore della controversia e non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 27/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)