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15 agosto 2009
15 agosto 2009
Art. 517-ter.
(( (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). )) ((Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.))
(( (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). )) ((Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.))
Commentari • 56
- 1. Cassazione penale n. 14812/2016https://www.brocardi.it/ · 307.78525
(massima n. 1) Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, […]
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Giurisprudenza • 121
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2026, n. 26636Provvedimento: […] riqualificava il reato originariamente contestato quale quello previsto dall'art. 474 cod. pen. a NZ AS e DI RT in quello di cui all'art.517-ter cod. pen ., […] AS veniva ritenuto responsabile dei reati di cui gli artt. 517-ter e 648 cod. pen . e RT Penale Sent. Sez. 2 Num. 26636 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 02/07/2026 del solo reato di cui all'art. 517-ter cod. pen . 2. […] 2.1 violazione degli artt. 474 e 517-ter cod. pen ., […] 2.2 erronea applicazione degli artt. 648 e 517-ter comma 1 cod. pen . per insussistenza del reato presupposto e conseguente […]Leggi di più...
- riqualificazione del reato·
- mutamento del fatto·
- art. 648 cod. pen.·
- principio di offensività·
- art. 517-ter cod. pen.·
- fede pubblica·
- proprietà industriale·
- art. 131-bis cod. pen.·
- dolo di ricettazione·
- art. 474 cod. pen.·
- art. 6 CEDU·
- art. 521 cod. proc. pen.·
- diritto di difesa·
- attenuanti generiche·
- contraffazione grossolana