Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02209/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2021, proposto da
IY HE, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzia Milite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Milano del 5 febbraio 2020, prot. n. 12164/2019, notificato in data 10 settembre 2021, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I10320154, rilasciato dalla Questura di Milano in data 13 gennaio 2016, scaduto il 12 gennaio 2018;
- di tutti gli atti a qualunque titolo anteriori, preordinati, connessi, coordinati e conseguenti alla emanazione del suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentato da IY HE, cittadina cinese.
Ella, infatti, non avrebbe redditi da fonte lecita sufficienti al proprio sostentamento, avendo percepito nel 2016 € 6.388,00, nel 2017 € 1.587,00 e non avendo presentato dichiarazione dei redditi per l’anno 2018.
2. – La destinataria del provvedimento di diniego si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l’annullamento.
Con un unico motivo di ricorso, privo di rubrica, ha contestato la validità delle ragioni del diniego, espresse con una formula standardizzata.
Più in particolare, l’amministrazione non avrebbe valutato l’attualità della posizione economica della ricorrente: ella, a seguito di una sfavorevole congiuntura economica e del deteriorarsi del rapporto personale con il compagno con il quale svolgeva attività imprenditoriale, avrebbe vissuto momenti di difficoltà economica, risolvendosi a prestare lavoro domestico; i redditi percepiti sarebbero sì esigui, ma non inesistenti, ed ella avrebbe comunque la prospettiva di ottenere in futuro redditi adeguati.
L’amministrazione, peraltro, avrebbe dovuto tener presente la situazione derivante dalla pandemia da Covid-19, che avrebbe suggerito una maggiore elasticità nella valutazione dei parametri per l’ottenimento del permesso di soggiorno; e della presentazione di istanza di sanatoria fiscale.
3. – Costituitosi il Ministero dell’Interno, con ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 83, è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare.
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 6 giugno 2025, senza che la ricorrente abbia svolto attività.
DIRITTO
5. – Questo Tribunale ha costantemente aderito (TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 9 agosto 2022, n. 1909; TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 300) alla giurisprudenza per cui costituisce presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno, in base al combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 13, comma 2 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento. Tale requisito non è eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica.
D'altra parte la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 749; Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2018, n. 5409).
Grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l'onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita (Cons. Stato, Sez. III, 13 settembre 2018, n. 5380).
6. – Ebbene, la ricorrente non ha fornito evidenza alcuna di aver percepito redditi negli anni 2018 e 2019. In proposito, come già rilevato in sede cautelare, non costituiscono idoneo elemento di prova i due modelli di dichiarazione dei redditi prodotti in allegato, trattandosi di moduli auto compilati di cui non v’è prova della trasmissione all’Agenzia dell’Entrate.
Né sono in alcun modo documentate le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza.
D’altro canto, il rapporto di lavoro irregolare oggetto della domanda di emersione presentata da IA TT NU nei riguardi della ricorrente si colloca, anche sul piano temporale, completamente al di fuori del procedimento che ha condotto all’impugnato diniego, il quale, pertanto, non avrebbe potuto tenerne conto.
7. – Il ricorso va quindi respinto, potendosi comunque giustificatamente compensare le spese di lite in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO