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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 12/02/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.LUCIDI Christian Via del Trivio 1 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: RENDITA AI SUPERSTITI
Conclusioni: come da verbale in data 12/02/2025
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l chiedendo fosse accertato che il decesso del proprio coniuge CP_1 Per_1
, avvenuto il 04/01/2020, era stato determinato dall'infortunio lavorativo da
[...] quest'ultimo patito in data 08/06/1978. Domandava, altresì, la liquidazione in proprio favore, quale superstite, della rendita prevista per legge. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Quindi in data odierna, avuta luogo la discussione della causa, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel caso in esame si controverte sulla rendita, che l'art.85 del D.P.R. n.1124 del 1965 accorda ai superstiti quando l'infortunio ha per conseguenza la morte. Come insegna la Suprema Corte, che di recente ha affermato i seguenti principi: “La rendita in esame costituisce una prestazione economica che persegue finalità risarcitorie del danno patrimoniale patito in conseguenza della morte del congiunto (Cass., sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32362) e postula la prova, a carico di chi agisce, del nesso di causalità tra l'infortunio e la morte (fra le molte Cass., sez. lav., 3 agosto 2005, n. 16283). La sussistenza del nesso di causalità presuppone che il pregresso infortunio abbia contribuito, quale concausa, alla morte, quantomeno determinandone l'anticipazione (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2010, n. 1570) e dev'essere valutata secondo il principio di equivalenza delle condizioni. In questa prospettiva, presenta efficienza causale ogni antecedente che abbia contribuito, pur se in maniera indiretta o remota, alla produzione dell'evento (in materia d'infortuni e malattie professionali, fra le molte, Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n.27952).La prova deve essere fornita in termini di probabilità qualificata (Cass., sez. lav., 22 febbraio 2022, n.5814), ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto e agli elementi di conferma disponibili nel singolo caso”(Cass.Civ.Sez. Lav., 09 dicembre
2024, n. 31634).
*** Il C.T.U. nominato, Dott. è pervenuto alla conclusione che le Persona_2 conseguenze dell'infortunio avvenuto in data 08/06/1978 hanno avuto efficacia concausale nel decesso del Sig. coniuge dell'istante. Per_1
Il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “Al fine di valutare il nesso di causalità tra la condizione post-traumatica del Sig. (tetraplegia con Per_1 paralisi degli sfinteri da lesione midollare cervicale) e l'insorgenza del carcinoma vescicale che lo ha condotto al decesso, occorre dire che è dimostrato che i soggetti con lesione midollare spinale hanno un aumentato rischio di sviluppare un cancro vescicale. Tali pazienti pertanto necessitano di un accurato screening cistoscopico preventivo. I tumori vescicali che si verificano nei soggetti mielolesi tendono a comparire più precocemente e ad avere un T più elevato alla diagnosi e quindi ad essere maggiormente aggressivi. L'aumentato rischio di carcinoma vescicale nei
2 soggetti mielolesi è da attribuire alla irritazione o infiammazione cronica vescicale dovuta all'uso prolungato di catetere a permanenza o anche ad intermittenza, alle infezioni urinarie ricorrenti, alla formazione di calcoli vescicali e alla condizione di vescica neurologica in per sè. Oltre all'irritazione che provocano, alcuni ricercatori sospettano che le infezioni del tratto urinario causino il rilascio di una sostanza nella vescica, chiamata MI (Consortium of Spinal Cord Injury, 2006). Questa sostanza, di per sé, può favorire lo sviluppo del cancro, più o meno allo stesso modo in cui il fumo di sigaretta può favorire la formazione del cancro nei polmoni. Il cateterismo vescicale oltre ad esercitare un effetto irritativo per azione meccanica, favorisce la comparsa di batteriuria e di infezioni ricorrenti.(…) Non è dato sapere con precisione se per il trattamento della condizione di vescica neurologica del sig. sia stato necessario applicare un catetere a permanenza o ad Per_1 intermittenza, appare verosimile tuttavia che in relazione alla lesività subita, il nel corso dei lunghi anni di disabilità possa essere stato sottoposto in Per_1 maniera prolungata a tali tipologie di trattamento. La copiosa documentazione esibita evidenzia in maniera pressocchè costante nel tempo la presenza di batteriuria polimicrobica e frequenti alterazioni del sedimento urinario espressione di una possibile infezione o di infiammazione delle vie urinarie. Sulla scorta degli elementi e dei documenti acquisiti al fascicolo di causa, e delle conoscenze medico-scientifiche di settore, appare possibile affermare che il decesso di è da porsi Persona_1 in relazione quantomeno concausale con il complesso morboso allo stesso derivato dall'infortunio occorsogli in data 08.06.1978 ed indennizzato dall' ”. CP_1
Inoltre in riposta alle osservazioni formulate dal Consulente dell ha ribadito la CP_1 superiore valutazione. Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal Consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione. Nel caso di specie, quindi, appare raggiunta la prova in termini di probabilità qualificata, del nesso di causalità tra le patologie sviluppatesi in conseguenza dell'infortunio e l'evento morte. La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge come precisate in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza. Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che il decesso di avvenuto il 04/01/2020, è da Persona_1 correlarsi eziologicamente all'infortunio lavorativo dell'08/06/1978 e che pertanto la coniuge quale superstite, ha diritto alla correlativa prestazione Parte_1 prevista per legge;
per l'effetto condanna l ad erogare la rendita prevista per legge, oltre interessi CP_1 legali sui ratei maturati e maturandi, dalla domanda sino al soddisfo;
3 condanna inoltre l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 2.000,00, oltre 15% rimborso spese forfetario, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Ascoli Piceno in data 12/02/2025
Il G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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