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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8342 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 24/03/2025, alle ore 11:15 sono comparsi dinanzi al GOT LE AL DO: per parte attrice opponente . , l'avv. Alessandra Levito Negrini CP_1 Controparte_2
sostituita dall'avv. Susanna Rita Marangoni;
per parte convenuta opposta l'avv. Michelino Giuseppe Controparte_3
Romano.
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 16:05 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
LE AL DO
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE AL DO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 24/03/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8342 /2024 R.G. promossa da
. (c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti ALESSANDRA LEVITO
NEGRINI (c.f. - pec: e C.F._1 Email_1
CARLO BELTRANI (c.f. – pec: , che C.F._2 Email_2
la rappresentano e difendono per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Rho, Via Dei Martiri n. 3 presso lo studio degli avv.ti
MICHELINO GIUSEPPE ROMANO (c.f. – pec: C.F._3
e PIETRO ROMANO (c.f. Email_3
– pec: , che la rappresentano e C.F._4 Email_4
difendono per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto, opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l'ingiunzione di Controparte_3
a pagarle la somma di € 13.946,00, oltre interessi e spese di procedura, CP_1 Controparte_2
quale saldo del corrispettivo per i lavori svolti in subappalto presso il cantiere di Negrar di
Valpolicella, di cui alla fattura n. 14/2023.
si è tempestivamente opposta al decreto ingiuntivo notificatole. Ha CP_1 Controparte_2
esposto che nel cantiere di Negrar di Valpolicella era subentrata alla Bla. a Controparte_4
cui la committente aveva affidato i lavori e che, in tale veste, ha subappaltato alcune Controparte_5 lavorazioni alla convenuta opposta;
che in data 10/10/2022 l'opposta ha comunicato a Bla.
[...] di aver svolto opere per un totale di € 23.093,50; di avere personalmente risposto a Controparte_4 tale missiva, indicando che l'accordo era invece per € 20.000,00, in quanto aveva, a propria volta, CP_ subìto una corrispondente detrazione di prezzo da parte del proprio cliente che CP_5
pertanto, al netto dell'acconto già versato di € 10.179,00, residuava da pagare l'importo di € 9.800,00; che a tale carteggio seguiva l'emissione della fattura n. 54/22 dell'opposta, per € 9.800,00 a saldo dei lavori, regolarmente pagata;
che la fattura n. 14/2023 azionata nel monitorio, è stata arbitrariamente emessa, poiché, sulla base degli accordi intervenuti e dei pagamenti ricevuti, l'opposta non ha più nulla a pretendere per il contratto dedotto in giudizio;
che la causa incautamente avanzata da controparte si connota come temeraria. Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente ha eccepito la nullità della procura conferita ai difensori costituitisi per l'opponente, stante l'impossibilità di individuare il soggetto che l'ha sottoscritta;
nel merito, ha esposto che, per il cantiere di Negrar, aveva preso accordi con la precedente titolare del contratto, Blastone Costruzioni S.r.l., pattuendo i prezzi per ciascuna delle lavorazioni oggetto di incarico (in specie: € 6,00/mq per la rimozione dei vecchi coppi, € 12,00/mq per la posa della guaina,
€ 16,00/mq per la posa dei nuovi coppi, € 27,00/mq per le altre lavorazioni); che ha eseguito il rifacimento dei tetti dell'immobile, di proprietà del sig. per una superficie complessiva Parte_1
di 590 metri quadrati e che, in base ai prezzi pattuiti, il corrispettivo complessivamente maturato ammonta ad € 33.925,00; che detto prezzo è stato solo parzialmente pagato, mediante due acconti per i quali ha emesso le fatture n. 37/2022 di € 10.179,00 e n. 54/2022 di € 9.800,00, residuando il saldo di € 13.946,00, di cui alla fattura n. 14/2023 azionata;
che nessun diverso accordo è intercorso con l'opponente, restando irrilevanti quelli eventualmente intervenuti fra quest'ultima e l'originaria appaltatrice neppure dimostrati. Ha infine dedotto che controparte ha prodotto in atti Controparte_5
la fattura n. 54/2022 modificandone la descrizione, inserendovi la dicitura “a saldo”, laddove nel documento originale è scritto “acconto” e che tale contegno, unitamente all'infondatezza dei motivi pagina 3 di 6 di opposizione, merita la condanna prevista dall'art. 96 c.p.c.
Dichiarata la nullità della procura alle liti rilasciata ai difensori di parte attrice, quest'ultima ha provveduto a sanare il vizio, entro il termine assegnatole ex art. 182, comma 2, c.p.c. mediante deposito di nuova valida procura.
L'opponente, prendendo posizione sulle avverse difese, ha poi dedotto che i prezzi concordati erano di € 6,00/mq per la rimozione dei vecchi coppi, € 8,00/mq per la posa della guaina e dei nuovi coppi,
€ 25,00 per le altre lavorazioni, e che la modifica della descrizione della fattura n. 54/2022 è stata fatta su indicazione di controparte, che aveva comunicato l'errore e detto di correggerla manualmente.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti nonché con l'espletamento di una C.T.U., mentre non sono state ammesse le prove orali dedotte, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
*
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
E' pacifico che tra le odierne parti è intercorso un contratto di subappalto, avente ad oggetto le lavorazioni da eseguirsi nel cantiere di Negrar di Valpolicella, consistenti nel rifacimento dei tetti degli immobili ivi situati, mediante rimozione dei vecchi coppi, posa di guaina ardesiata a fiamma, listellatura, isolamento doppio strato 8+8, telo impermeabile, listello porta coppi “sistema Possagno”
e posa di nuovi coppi (cfr. doc. 4 opposta, doc. 7 opponente), ed è altresì pacifico che l'opposta, che si è obbligata ad eseguire tali opere, prestando la relativa manodopera, le ha integralmente svolte.
E' inoltre incontestato, e deve ritenersi perciò provato ex art. 115 c.p.c. che la superficie complessivamente lavorata dall'opposta è pari a 590 metri quadrati.
Le parti hanno dedotto di aver pattuito i prezzi per le lavorazioni di cui si tratta, ma nessuna ha offerto adeguata prova sul punto, avendo entrambe dedotto capitoli testimoniali inammissibili poiché generici.
In mancanza di diversa evidenza, il prezzo va perciò determinato ai sensi dell'art. 1657 c.c.
E' stata quindi espletata una CTU volta a determinare, facendo applicazione delle tariffe comunemente praticate nel luogo e nel tempo di esecuzione, il corrispettivo dei lavori eseguiti.
ALla relazione del geom. emerge che l'importo complessivo delle opere, Controparte_6
quantificate sulla base dei prezziari medi delle opere della Regione Veneto – anno 2022, riferiti alla sola prestazione di manodopera, ammonta a complessivi € 36.056,14, di cui € 5.015,73 per la pagina 4 di 6 rimozione dei vecchi coppi, € 1.881,74 per la posa di guaina ardesiata a fiamma, € 17.953,09 per la posa di listellatura perimetrale e intermedia e isolamento doppio strato 8+8, ed € 11.205,58 per la posa di listello porta coppi “sistema Possagno” e posa nuovi coppi.
Le valutazioni del CTU appaiono condivisibili e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento, in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, tanto più che le parti non hanno presentato osservazioni.
Ne discende che il corrispettivo complessivo dedotto dall'opposta, pari ad euro € 33.925,00, risulta corrispondente ai prezzi di mercato e deve esserle riconosciuto.
Alla luce delle superiori considerazioni, rilevato che è pacifico l'intervenuto pagamento, da parte di della somma di € 19.979,00, di cui alle fatture n. 37/2022 e 54/2022 CP_1 Controparte_2
(vd. docc. 8 e 9 opposta), residua un saldo a credito di Coperture e Lattoneria S.r.l. pari ad €
13.946,00, corrispondente all'importo della fattura azionata nel monitorio (doc. 1 fasc.mon).
Non vi è addebito di Iva, poiché, come emerge dalle fatture prodotte, l'operazione è dichiarata in regime di inversione contabile ex art. 17, comma 6, lettera a, del D.P.R. 633/1972.
*
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di € 13.946,00 quale saldo del corrispettivo per le prestazioni rese, come portato dalla fattura n. 14/2023.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza della fattura al saldo.
L'opposizione, infondata, va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
La soccombenza dell'opponente rende evidentemente infondata la domanda di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Del pari, non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave in capo all'attrice opponente nella sua resistenza in giudizio tali da consentire l'invocata applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Per lo stesso principio, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 26/02/2024, da . nei confronti di CP_1 Controparte_2 [...]
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione Controparte_3
disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 731/2024, R.G. n.
41117/2023 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. pone definitivamente a carico dell'attrice opponente le spese della CTU liquidate con decreto del
03/02/2025;
3. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 24/03/2025
Il GOT
LE AL DO
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 24/03/2025, alle ore 11:15 sono comparsi dinanzi al GOT LE AL DO: per parte attrice opponente . , l'avv. Alessandra Levito Negrini CP_1 Controparte_2
sostituita dall'avv. Susanna Rita Marangoni;
per parte convenuta opposta l'avv. Michelino Giuseppe Controparte_3
Romano.
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 16:05 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
LE AL DO
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE AL DO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 24/03/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8342 /2024 R.G. promossa da
. (c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti ALESSANDRA LEVITO
NEGRINI (c.f. - pec: e C.F._1 Email_1
CARLO BELTRANI (c.f. – pec: , che C.F._2 Email_2
la rappresentano e difendono per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Rho, Via Dei Martiri n. 3 presso lo studio degli avv.ti
MICHELINO GIUSEPPE ROMANO (c.f. – pec: C.F._3
e PIETRO ROMANO (c.f. Email_3
– pec: , che la rappresentano e C.F._4 Email_4
difendono per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto, opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l'ingiunzione di Controparte_3
a pagarle la somma di € 13.946,00, oltre interessi e spese di procedura, CP_1 Controparte_2
quale saldo del corrispettivo per i lavori svolti in subappalto presso il cantiere di Negrar di
Valpolicella, di cui alla fattura n. 14/2023.
si è tempestivamente opposta al decreto ingiuntivo notificatole. Ha CP_1 Controparte_2
esposto che nel cantiere di Negrar di Valpolicella era subentrata alla Bla. a Controparte_4
cui la committente aveva affidato i lavori e che, in tale veste, ha subappaltato alcune Controparte_5 lavorazioni alla convenuta opposta;
che in data 10/10/2022 l'opposta ha comunicato a Bla.
[...] di aver svolto opere per un totale di € 23.093,50; di avere personalmente risposto a Controparte_4 tale missiva, indicando che l'accordo era invece per € 20.000,00, in quanto aveva, a propria volta, CP_ subìto una corrispondente detrazione di prezzo da parte del proprio cliente che CP_5
pertanto, al netto dell'acconto già versato di € 10.179,00, residuava da pagare l'importo di € 9.800,00; che a tale carteggio seguiva l'emissione della fattura n. 54/22 dell'opposta, per € 9.800,00 a saldo dei lavori, regolarmente pagata;
che la fattura n. 14/2023 azionata nel monitorio, è stata arbitrariamente emessa, poiché, sulla base degli accordi intervenuti e dei pagamenti ricevuti, l'opposta non ha più nulla a pretendere per il contratto dedotto in giudizio;
che la causa incautamente avanzata da controparte si connota come temeraria. Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente ha eccepito la nullità della procura conferita ai difensori costituitisi per l'opponente, stante l'impossibilità di individuare il soggetto che l'ha sottoscritta;
nel merito, ha esposto che, per il cantiere di Negrar, aveva preso accordi con la precedente titolare del contratto, Blastone Costruzioni S.r.l., pattuendo i prezzi per ciascuna delle lavorazioni oggetto di incarico (in specie: € 6,00/mq per la rimozione dei vecchi coppi, € 12,00/mq per la posa della guaina,
€ 16,00/mq per la posa dei nuovi coppi, € 27,00/mq per le altre lavorazioni); che ha eseguito il rifacimento dei tetti dell'immobile, di proprietà del sig. per una superficie complessiva Parte_1
di 590 metri quadrati e che, in base ai prezzi pattuiti, il corrispettivo complessivamente maturato ammonta ad € 33.925,00; che detto prezzo è stato solo parzialmente pagato, mediante due acconti per i quali ha emesso le fatture n. 37/2022 di € 10.179,00 e n. 54/2022 di € 9.800,00, residuando il saldo di € 13.946,00, di cui alla fattura n. 14/2023 azionata;
che nessun diverso accordo è intercorso con l'opponente, restando irrilevanti quelli eventualmente intervenuti fra quest'ultima e l'originaria appaltatrice neppure dimostrati. Ha infine dedotto che controparte ha prodotto in atti Controparte_5
la fattura n. 54/2022 modificandone la descrizione, inserendovi la dicitura “a saldo”, laddove nel documento originale è scritto “acconto” e che tale contegno, unitamente all'infondatezza dei motivi pagina 3 di 6 di opposizione, merita la condanna prevista dall'art. 96 c.p.c.
Dichiarata la nullità della procura alle liti rilasciata ai difensori di parte attrice, quest'ultima ha provveduto a sanare il vizio, entro il termine assegnatole ex art. 182, comma 2, c.p.c. mediante deposito di nuova valida procura.
L'opponente, prendendo posizione sulle avverse difese, ha poi dedotto che i prezzi concordati erano di € 6,00/mq per la rimozione dei vecchi coppi, € 8,00/mq per la posa della guaina e dei nuovi coppi,
€ 25,00 per le altre lavorazioni, e che la modifica della descrizione della fattura n. 54/2022 è stata fatta su indicazione di controparte, che aveva comunicato l'errore e detto di correggerla manualmente.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti nonché con l'espletamento di una C.T.U., mentre non sono state ammesse le prove orali dedotte, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
*
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
E' pacifico che tra le odierne parti è intercorso un contratto di subappalto, avente ad oggetto le lavorazioni da eseguirsi nel cantiere di Negrar di Valpolicella, consistenti nel rifacimento dei tetti degli immobili ivi situati, mediante rimozione dei vecchi coppi, posa di guaina ardesiata a fiamma, listellatura, isolamento doppio strato 8+8, telo impermeabile, listello porta coppi “sistema Possagno”
e posa di nuovi coppi (cfr. doc. 4 opposta, doc. 7 opponente), ed è altresì pacifico che l'opposta, che si è obbligata ad eseguire tali opere, prestando la relativa manodopera, le ha integralmente svolte.
E' inoltre incontestato, e deve ritenersi perciò provato ex art. 115 c.p.c. che la superficie complessivamente lavorata dall'opposta è pari a 590 metri quadrati.
Le parti hanno dedotto di aver pattuito i prezzi per le lavorazioni di cui si tratta, ma nessuna ha offerto adeguata prova sul punto, avendo entrambe dedotto capitoli testimoniali inammissibili poiché generici.
In mancanza di diversa evidenza, il prezzo va perciò determinato ai sensi dell'art. 1657 c.c.
E' stata quindi espletata una CTU volta a determinare, facendo applicazione delle tariffe comunemente praticate nel luogo e nel tempo di esecuzione, il corrispettivo dei lavori eseguiti.
ALla relazione del geom. emerge che l'importo complessivo delle opere, Controparte_6
quantificate sulla base dei prezziari medi delle opere della Regione Veneto – anno 2022, riferiti alla sola prestazione di manodopera, ammonta a complessivi € 36.056,14, di cui € 5.015,73 per la pagina 4 di 6 rimozione dei vecchi coppi, € 1.881,74 per la posa di guaina ardesiata a fiamma, € 17.953,09 per la posa di listellatura perimetrale e intermedia e isolamento doppio strato 8+8, ed € 11.205,58 per la posa di listello porta coppi “sistema Possagno” e posa nuovi coppi.
Le valutazioni del CTU appaiono condivisibili e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento, in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, tanto più che le parti non hanno presentato osservazioni.
Ne discende che il corrispettivo complessivo dedotto dall'opposta, pari ad euro € 33.925,00, risulta corrispondente ai prezzi di mercato e deve esserle riconosciuto.
Alla luce delle superiori considerazioni, rilevato che è pacifico l'intervenuto pagamento, da parte di della somma di € 19.979,00, di cui alle fatture n. 37/2022 e 54/2022 CP_1 Controparte_2
(vd. docc. 8 e 9 opposta), residua un saldo a credito di Coperture e Lattoneria S.r.l. pari ad €
13.946,00, corrispondente all'importo della fattura azionata nel monitorio (doc. 1 fasc.mon).
Non vi è addebito di Iva, poiché, come emerge dalle fatture prodotte, l'operazione è dichiarata in regime di inversione contabile ex art. 17, comma 6, lettera a, del D.P.R. 633/1972.
*
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di € 13.946,00 quale saldo del corrispettivo per le prestazioni rese, come portato dalla fattura n. 14/2023.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza della fattura al saldo.
L'opposizione, infondata, va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
La soccombenza dell'opponente rende evidentemente infondata la domanda di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Del pari, non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave in capo all'attrice opponente nella sua resistenza in giudizio tali da consentire l'invocata applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Per lo stesso principio, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 26/02/2024, da . nei confronti di CP_1 Controparte_2 [...]
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione Controparte_3
disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 731/2024, R.G. n.
41117/2023 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. pone definitivamente a carico dell'attrice opponente le spese della CTU liquidate con decreto del
03/02/2025;
3. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 24/03/2025
Il GOT
LE AL DO
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