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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21918/2024 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IRENZE GIULIA e dell'avv. GAETINI
LAURA che li rappresentano e difendono ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
13/06/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: LI nata in data [...] e nato in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che, premesso che, per effetto della comunione legale, i coniugi sono comproprietari dei seguenti immobili:
A) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Vistrorio n. 2, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1082, particella 201, subalterno 22, categoria C/6, classe 5, consistenza 32 mq, rendita 199,97;
B) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Umberto Balestreri n. 25A, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1050, particella 162, subalterno 119, categoria C/6, classe 6, consistenza 14 mq, rendita 101,95;
C) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso abitativo, già a casa coniugale, sito in via Vistrorio n. 2, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1082, particella 201, subalterno 5, categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, rendita 671,39, superficie catastale 113 mq;
come meglio descritti da copia della visura catastale che si allega al ricorso sub DOC. 4 e che forma parte integrante del presente accordo di separazione consensuale.
Quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione consensuale, le parti intendono addivenire alla suddivisione del patrimonio immobiliare comune nell'ambito della presente separazione consensuale nel modo seguente:
- la IG.ra si impegna a trasferire senza corrispettivo al IG. che si impegna ad accettare, Pt_2 Pt_1 la propria quota parte pari al 50% dei seguenti beni immobili che, di conseguenza, diventeranno di proprietà piena ed esclusiva del IG. Parte_1
A) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Vistrorio n. 2, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1082, particella 201, subalterno 22, categoria C/6, classe 5, consistenza 32 mq, rendita 199,97;
B) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Umberto Balestreri n. 25A, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1050, particella 162, subalterno 119, categoria C/6, classe 6, consistenza 14 mq, rendita 101,95. pagina 2 di 4 Per quanto invece riguarda la casa coniugale, sita nel comune di Torino, via Vistrorio n. 2, le parti, successivamente alla firma del presente accordo, si impegnano a porla in vendita con l'impegno di dividere al 50% il ricavato della vendita secondo le quote di comproprietà. Per effetto degli impegni di cui al presente punto, la casa coniugale non sarà assegnata a nessuno in quanto i coniugi provvederanno a porla in vendita, suddividendo al 50% il ricavato e dividendo i propri domicili.
PRENDE ATTO che, ad integrazione degli impegni economici di cui al precedente punto, il IG. si impegna a pagare per intero la rata mensile dei due finanziamenti contratti dalla Parte_1
IG.ra , rispettivamente con Banca Sella per euro 360,65 mensili con ultima rata in scadenza Parte_2 il 15 novembre 2026, e con Compass gruppo Mediobanca per complessivi 310,22€ mensili, con ultima rata in scadenza al 30 settembre 2026, finanziamenti entrambi allegati al presente accordo e da intendersi parte integrante del presente accordo di separazione, conseguentemente accollandosi la rata mensile dei due finanziamenti per complessivi 645,72€ mensili (338,50 + 307,22).
A reciproca garanzia dell'adempimento, il trasferimento immobiliare dei due locali autorimessa pattuito al precedente punto avverrà entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento dell'ultima rata di finanziamento Banca Sella in scadenza al 15 novembre 2026.
PRENDE ATTO che, premesso che, per effetto della comunione legale, i coniugi sono comproprietari degli autoveicoli modello Ford Fiesta targata FS968BR in uso alla IG.ra e modello Ford Fiesta Pt_2 targata DL462WZ in uso al IG. la IG.ra si impegna a cedere senza corrispettivo al Pt_1 Pt_2 IG. 'autovettura modello Ford Fiesta targata DL462WZ e parimenti il IG. i impegna Pt_1 Pt_1 a cedere senza corrispettivo alla IG.ra l'autovettura modello Ford Fiesta targata FS968BR, con Pt_2 reciproca manleva da ogni responsabilità per contravvenzioni stradali da parte di ciascuno dei coniugi in relazione all'utilizzo dei rispettivi veicoli;
in caso di vendita a terzi delle rispettive autovetture, come sopra volturate, la IG.ra non avrà pretesa alcuna sul ricavato della vendita dell'autovettura Pt_2 modello Ford Fiesta targata DL462WZ e parimenti il IG. non avanzerà pretesa alcuna sul Pt_1 ricavato dell'eventuale futura vendita dell'autovettura Ford Fiesta targata FS968BR.
PRENDE ATTO che, premesso che, per effetto della comunione legale, i coniugi sono comproprietari di tre conti correnti tutti accesi presso banca uno singolarmente intestato alla IG.ra uno CP_1 Pt_2 singolarmente intestato al IG. e uno cointestato tra i coniugi, i coniugi intendono sciogliere la Pt_1 comproprietà e suddividere il loro patrimonio liquido come segue:
- la IG.ra avrà la proprietà piena ed esclusiva delle giacenze del conto corrente a lei Pt_2 CP_1 singolarmente intestato;
- il IG. avrà la proprietà piena ed esclusiva delle giacenze del conto corrente a lui Pt_1 CP_1 singolarmente intestato;
- i IGnori e provvederanno a suddividere al 50% le giacenze del conto corrente Pt_2 Pt_1
a loro co-intestato; CP_1
- ciascun coniuge avrà la proprietà piena ed esclusiva del rispettivo TFR maturato e maturando.
PRENDE ATTO che, in forza dei rispettivi redditi, e con il puntuale e integrale adempimento di tutti gli impegni di cui ai punti precedenti, i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento e/o alimentare.
PRENDE ATTO che le parti danno atto di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata con separato giudizio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21918/2024 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IRENZE GIULIA e dell'avv. GAETINI
LAURA che li rappresentano e difendono ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
13/06/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: LI nata in data [...] e nato in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che, premesso che, per effetto della comunione legale, i coniugi sono comproprietari dei seguenti immobili:
A) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Vistrorio n. 2, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1082, particella 201, subalterno 22, categoria C/6, classe 5, consistenza 32 mq, rendita 199,97;
B) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Umberto Balestreri n. 25A, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1050, particella 162, subalterno 119, categoria C/6, classe 6, consistenza 14 mq, rendita 101,95;
C) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso abitativo, già a casa coniugale, sito in via Vistrorio n. 2, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1082, particella 201, subalterno 5, categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, rendita 671,39, superficie catastale 113 mq;
come meglio descritti da copia della visura catastale che si allega al ricorso sub DOC. 4 e che forma parte integrante del presente accordo di separazione consensuale.
Quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione consensuale, le parti intendono addivenire alla suddivisione del patrimonio immobiliare comune nell'ambito della presente separazione consensuale nel modo seguente:
- la IG.ra si impegna a trasferire senza corrispettivo al IG. che si impegna ad accettare, Pt_2 Pt_1 la propria quota parte pari al 50% dei seguenti beni immobili che, di conseguenza, diventeranno di proprietà piena ed esclusiva del IG. Parte_1
A) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Vistrorio n. 2, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1082, particella 201, subalterno 22, categoria C/6, classe 5, consistenza 32 mq, rendita 199,97;
B) nel comune di Torino, dell'immobile ad uso autorimessa, sito in via Umberto Balestreri n. 25A, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Torino al foglio 1050, particella 162, subalterno 119, categoria C/6, classe 6, consistenza 14 mq, rendita 101,95. pagina 2 di 4 Per quanto invece riguarda la casa coniugale, sita nel comune di Torino, via Vistrorio n. 2, le parti, successivamente alla firma del presente accordo, si impegnano a porla in vendita con l'impegno di dividere al 50% il ricavato della vendita secondo le quote di comproprietà. Per effetto degli impegni di cui al presente punto, la casa coniugale non sarà assegnata a nessuno in quanto i coniugi provvederanno a porla in vendita, suddividendo al 50% il ricavato e dividendo i propri domicili.
PRENDE ATTO che, ad integrazione degli impegni economici di cui al precedente punto, il IG. si impegna a pagare per intero la rata mensile dei due finanziamenti contratti dalla Parte_1
IG.ra , rispettivamente con Banca Sella per euro 360,65 mensili con ultima rata in scadenza Parte_2 il 15 novembre 2026, e con Compass gruppo Mediobanca per complessivi 310,22€ mensili, con ultima rata in scadenza al 30 settembre 2026, finanziamenti entrambi allegati al presente accordo e da intendersi parte integrante del presente accordo di separazione, conseguentemente accollandosi la rata mensile dei due finanziamenti per complessivi 645,72€ mensili (338,50 + 307,22).
A reciproca garanzia dell'adempimento, il trasferimento immobiliare dei due locali autorimessa pattuito al precedente punto avverrà entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento dell'ultima rata di finanziamento Banca Sella in scadenza al 15 novembre 2026.
PRENDE ATTO che, premesso che, per effetto della comunione legale, i coniugi sono comproprietari degli autoveicoli modello Ford Fiesta targata FS968BR in uso alla IG.ra e modello Ford Fiesta Pt_2 targata DL462WZ in uso al IG. la IG.ra si impegna a cedere senza corrispettivo al Pt_1 Pt_2 IG. 'autovettura modello Ford Fiesta targata DL462WZ e parimenti il IG. i impegna Pt_1 Pt_1 a cedere senza corrispettivo alla IG.ra l'autovettura modello Ford Fiesta targata FS968BR, con Pt_2 reciproca manleva da ogni responsabilità per contravvenzioni stradali da parte di ciascuno dei coniugi in relazione all'utilizzo dei rispettivi veicoli;
in caso di vendita a terzi delle rispettive autovetture, come sopra volturate, la IG.ra non avrà pretesa alcuna sul ricavato della vendita dell'autovettura Pt_2 modello Ford Fiesta targata DL462WZ e parimenti il IG. non avanzerà pretesa alcuna sul Pt_1 ricavato dell'eventuale futura vendita dell'autovettura Ford Fiesta targata FS968BR.
PRENDE ATTO che, premesso che, per effetto della comunione legale, i coniugi sono comproprietari di tre conti correnti tutti accesi presso banca uno singolarmente intestato alla IG.ra uno CP_1 Pt_2 singolarmente intestato al IG. e uno cointestato tra i coniugi, i coniugi intendono sciogliere la Pt_1 comproprietà e suddividere il loro patrimonio liquido come segue:
- la IG.ra avrà la proprietà piena ed esclusiva delle giacenze del conto corrente a lei Pt_2 CP_1 singolarmente intestato;
- il IG. avrà la proprietà piena ed esclusiva delle giacenze del conto corrente a lui Pt_1 CP_1 singolarmente intestato;
- i IGnori e provvederanno a suddividere al 50% le giacenze del conto corrente Pt_2 Pt_1
a loro co-intestato; CP_1
- ciascun coniuge avrà la proprietà piena ed esclusiva del rispettivo TFR maturato e maturando.
PRENDE ATTO che, in forza dei rispettivi redditi, e con il puntuale e integrale adempimento di tutti gli impegni di cui ai punti precedenti, i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento e/o alimentare.
PRENDE ATTO che le parti danno atto di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata con separato giudizio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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