Articolo 52 del Codice della proprietà industriale
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 52. Rivendicazioni (( 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto. )) 2. I limiti della protezione sono determinati ((dalle)) rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. (( 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. ))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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