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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.232/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.227/2021 del 12/05/2021, pubblicata il 28/05/2021, del Tribunale di Isernia, avente per oggetto “contratti bancari”
T R A
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F.00799960158 - P.IVA11991500015), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato agli atti, dagli avv.ti Gino Cavalli, Massimiliano Bianchi e Ottavio Balducci,
elettivamente domiciliata presso e nello studio del terzo in Isernia alla Via Occidentale n.148
APPELLANTE
E
RI IC ([...]) e OZ SA ([...]), rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Carmine de Benedittis,
elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Mazzini n.40/B,
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
1 -SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, RI IC e OZ SA, premettendo che in data
01/09/2003 avevano stipulato con la Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a. (poi divenuta Intesa Sanpaolo S.p.A.)
un contratto di mutuo ipotecario (rep.n.63981-raccolta n.15761) per l'importo di € 100.000,00, da restituirsi in
168 rate, a tasso d'interesse nominale annuo del 4,132%, tasso di mora al 2,648%, con ammortamento cd. “alla francese”, e deducendo l'usurarietà degli interessi moratori in quanto eccedenti (7,03%=taeg 4,39%+2,648%)
il tasso soglia previsto per il periodo di riferimento (terzo trimestre 2003 pari al 6,795%), convenivano innanzi al Tribunale di Isernia INTESA SAN PAOLO s.p.a. per le declaratorie di nullità parziale del contratto di mutuo nella parte relativa alla clausola della pattuizione degli interessi moratori e di illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”, con condanna alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, oltre interessi, rivalutazione monetaria e le spese del grado;
- costituitasi, la banca convenuta, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione, mentre nel merito contestava la domanda introduttiva in ogni suo punto della quale ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese;
- espletata l'ammessa CTU contabile, l'adito Tribunale, con sentenza n.227/2021 del 12/05/2021, pubblicata il 28/05/2021, in accoglimento della domanda per quanto di ragione, condannava la banca convenuta alla ripetizione in favore della parte attrice della somma versata in eccedenza pari ad € 21.860,89, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, le spese di CTU e di lite.
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 25/06/2021, INTESA SAN PAOLO S.p.A. (da ora per brevità
“Banca”), ha interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 29/10/2021, contenente appello incidentale, si sono costituiti gli appellati in epigrafe i quali hanno instato per il rigetto dell'appello e la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese del grado;
- con ordinanza collegiale del 26/01/2022 è stato confermato il decreto del 23/07/2021 di rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
2 -MOTIVI-
A) Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante principale lamenta l'errata declaratoria di usurarietà dei pattizi interessi moratori, asseritamente eccedenti il tasso soglia di preciso riferimento, conseguente -ai fini del calcolo dell'usura bancaria- all'inammissibile sommatoria dei tassi pattuiti per interessi corrispettivi e per interessi di mora secondo il filone giurisprudenziale introdotto dalla sentenza della Cassazione n.350/2013, ormai superato dalle più recenti pronunce in tema.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha richiamato la CTU in atti precisando che l'esperto -al fine di determinare se il pattuito tasso di interesse moratorio superasse il tasso soglia- ha proceduto a due tipi di calcolo, “includendo o meno il tasso di
mora”, laddove nell'analisi della prima ipotesi (includendo il tasso mora) il TEG è risultato pari al 7,043%, e quindi il tasso soglia superato, mentre nella seconda (escluso) il TEG è risultato pari al 4,395 % ed in tal caso il tasso soglia non è risultato superato1.
Sulla scorta della prima ipotesi, e quindi in considerazione del superamento del tasso soglia, il CTU ha proceduto al ricalcolo delle somme da restituire ai mutuatari che è risultato pari ad € 21.860,89, somma ottenuta dal raffronto delle somme corrisposte ai mutuatari (€ 121.860,89) e il solo debito originario (€ 100.000,00) con esclusione totale degli interessi.
Il Collegio ritiene che non si siano fatti corretto scrutinio e buon governo delle norme vigenti e della giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto non condividendo la prospettazione del primo Giudice
secondo cui si sia proceduto alla certamente inammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli moratori.
Vanno innanzitutto richiamati e ribaditi i principali costanti approdi giurisprudenziali in tema di contratto di mutuo ed usurarietà, e precisamente:
- Cass.Civ., n.350/2013, che ha affermato la rilevabilità anche d'ufficio della nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto
3 della normativa antiusura, quand'anche contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi;
- Cass.Civ. n. 23192/2017, Cass.Civ. n. 27442/2018 e Cass.Civ. n. 26286/2019, secondo cui l'art. 1
L.108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori;
- Cass.Civ., Sez. 1, Ordin. n. 14214 del 05/05/2022, Sez. 6, Ordin. n.31615 del 04/11/2021, C.Appello
L'Aquila n.531/2021, C.Appello Venezia n.1325/2021, C.Appello Perugia n.205/2021, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli di mora hanno diversa funzione, e precisamente corrispettiva i primi e risarcitoria ed eventuale i secondi, e che nel calcolo dell'usura non debbono sommarsi aritmeticamente tra loro ma vanno autonomamente considerati sia perché si tratta di grandezze disomogenee stante la loro diversa funzione e sia perché l'interesse moratorio ha di norma natura sostitutiva di quello corrispettivo, trattandosi di onere solo eventuale, dovuto dal mutuatario solo se vi sia un inadempimento e come tale non collegato all'erogazione del credito e non ricompreso nella determinazione del tasso di finanziamento, ragion per cui il tasso soglia dell'usura non può essere calcolato cumulando i tassi corrispettivo e moratorio;
- Cass.Civ., sez. III, 21/02/2023 n. 5379, secondo cui le clausole penali non rilevano ai fini dell'usura;
- Cass.Civ, S.U. n.19597/2020, secondo cui anche per gli interessi di mora opera il divieto di superamento del tasso soglia -in tal modo aderendo alla tesi c.d. estensiva, fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione comunque remunerativa sia di quelli moratori che di quelli corrispettivi, oltre che sul presupposto che il ritardo colpevole del debitore non potrebbe integrare una causa giustificativa della permanenza (e della validità) di una obbligazione contraria alla legge-
per il cui accertamento occorre rendere operativo il confronto con un adeguato tasso soglia, applicando il principio di simmetria per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica”
(enunciato dalle SS.UU. con la sentenza n. 16303/2018), rispetto al Tegm, incrementandola della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia.
Ciò premesso, va evidenziato che il contratto in esame è stato stipulato in data 01/09/2003, rientrante tra i contratti conclusi fra l'1/07/2003 ed il 30/09/2003 (D.M. 23/06/2003), e che il “tasso soglia di mora” va determinato secondo la formula <(TEGM + 2,1) x 1,5>>, vale a dire sommando al TEGM di riferimento(=4,53%) la maggiorazione media degli interessi dei tassi di mora di cui all'art. 3, co.4 del suddetto
4 D.M. (=2,1), (ovvero la pattuita maggiorazione fissa di punti 2,648%), nonché il 50% ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 vigente pro tempore, per cui si ottiene il risultato aritmetico definitivo del 9,945%, (ovvero
10,767%).
Agli atti della CTU sono allegati i prospetti di calcolo dei TEG delle rate pagate dai quali è evincibile che mai i tassi soglia come sopra determinati risultano essere stati superati, ciò che induce -in riforma dell'impugnata sentenza- al rigetto della domanda di declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo nella parte relativa alla clausola della pattuizione degli interessi moratori.
B) La soluzione di cui innanzi è assorbente delle altre (tre) questioni sollevate dall'appellante principale quanto alla rigettata eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione esercitata dagli attori Barile-Colozza, alla contestata declaratoria di gratuità del mutuo con condanna alla restituzione degli interessi percepiti, e alla contestata declaratoria di mancanza di pattuizione del tasso d'interesse ultra-legale.
C) Con unico motivo di doglianza, gli appellati-appellanti incidentali sostanzialmente lamentano che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla spiegata contestazione di illegittimità del piano di ammortamento alla francese, con particolare riferimento all'assenza della pattuizione del regime composto degli interessi della rata, nella considerazione che, a seconda dell'opzione prescelta (regime
semplice o composto), si otterrebbero differenti risultati, per cui, non avendo il contratto specificato alcunché al riguardo, presenterebbe i caratteri dell'indeterminatezza che ne sanciscono la relativa nullità.
La doglianza non coglie nel segno e va rigettata.
Il Collegio evidenzia, come dato di comune esperienza e condivisibilmente per parte qua, che il piano di ammortamento “alla francese”, certamente il più di diffuso e praticato dagli istituti bancari, prevede che il mutuatario provveda a versar periodicamente all'istituto mutuante delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. Nell'ammortamento alla francese, infatti, ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata, nel senso che con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale, e successivamente la quota di interessi decresce mentre si incrementa viceversa quella di capitale, per cui nella prima metà delle rate versate sarà stata restituita una maggior quota di interessi, piuttosto che di capitale;
nell'ammortamento “alla francese” è esclusa l'applicazione di interessi anatocistici -così come accertato in perizia agli atti- in quanto gli interessi
5 corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo ed è escluso che gli interessi scaduti possano passare a capitale e/o producano ulteriori interessi, in violazione del divieto posto dall'art. 1283 c.c.; infine, l'ammortamento è certamente compatibile ed applicabile anche ai contratti con tasso variabile la cui rata, che non può ovviamente essere fissa, viene ricalcolata ogni volta in base al tasso di interesse, basandosi sempre sul debito residuo, con la condizione essenziale che siano precisamente indicate le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza.
Ai fini della legittimità del piano di ammortamento ciò che rileva è il rispetto dell'art. 1283 c.c., quindi il calcolo della quota di interessi unicamente sul capitale residuo -fatto mai esplicitamente contestato da parte appellante- a nulla rilevando la nozione di interesse composto operante nel campo della matematica finanziaria o attuariale.
Va precisato che gli appellanti incidentali, non deducendo e né tantomeno dimostrando che la quota di interessi di ciascuna delle rate del piano di ammortamento sia stata calcolata, oltre che sul capitale residuo ancora da pagare, anche su interessi scaduti, si limitano a richiamare sentenze che, in termini incongrui e apodittici, fanno riferimento a un interesse composto che sarebbe applicato con l'ammortamento alla francese senza, tuttavia, avere come punto di riferimento l'art. 1283 c.c., ma richiamando “concetti di matematica attuariale in forza
dei quali l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice” o, addirittura, affermando che la formula dell'ammortamento alla francese “comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla
capitalizzazione (che in matematica finanziaria non è concetto necessariamente equivalente alla fattispecie
dell'anatocismo nota al diritto)”.
Intervenendo sul tema, la S.C. (sez. III 19/02/2014 n. 3968) ha avuto modo di precisare che la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale, quand'anche la sua verifica non sia di agevole reperibilità o disponibilità per l'uomo comune ma riscontrabile attraverso una peculiare diligenza o professionalità mediante l'applicazione di regole specialistiche corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (la matematica finanziaria), e che l'espressa accettazione del mutuatario di far riferimento a tali modalità di determinazione certamente deriva da una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva.
6 Infine, va evidenziato l'ultimo pronunciamento delle SS.UU. della Cassazione che, con sentenza n. 15340 del
29/05/2024, ponendo fine alla “vexata quaestio”, ha escluso la nullità dei contratti di finanziamento alla francese, chiarendo che l'assenza di indicazioni sulle modalità di ammortamento, in particolare sul calcolo degli interessi, non comporta la nullità del contratto di finanziamento, alla luce delle informazioni precontrattuali degli importi dovuti alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile a chiunque, dal quale risultino la periodicità e la composizione delle rate ove anche la capitalizzazione degli interessi avvenga secondo la formula degli interessi composti, posto che la differenza tra il piano di ammortamento alla francese e quello all'italiana non risiede nel fatto che il tasso effettivo dell'ammortamento alla francese sia complessivamente superiore al tasso nominale, “ma nel fatto che questo effetto è dovuto alla scelta concordata del momento e del modo di rimborso del capitale”.
Orbene, nella specie in scrutinio -al di là di quanto innanzi richiamato- il contratto in questione ha previsto il finanziamento in favore degli appellanti incidentali della somma di 100.000,00 euro rimborsabile in 168 rate mensili posticipate di ammortamento capitale, oltre a quelle di preammortamento, regolate al tasso di interesse fino al 30/9/2003 del 4,132% nominale annuo posticipato, mentre per le successive mensilità al tasso nominale annuo pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso EURIBOR 3 mesi, maggiorato di uno spread nominale annuo di punti 2.
È agevole, quindi, rilevare che nel contratto in questione appaiono ben determinate tutte le caratteristiche del rapporto ed in particolare le modalità e specificazione del tasso di interesse per la prima rata e per quelle successive, compiutamente sviluppati e riportati nell'allegato -e sottoscritto per espressa approvazione- piano di ammortamento (All.”C” al contratto di mutuo dell'1/9/2003 repertorio n.63981-raccolta n. 15761) con specificazione del numero delle rate e della loro composizione (con quota di interessi a scalare), per cui non può parlarsi di indeterminatezza o indeterminabilità delle precisate clausole.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto innanzi richiamato e precisato, il motivo di doglianza va rigettato.
D) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –
aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e
7 alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva, decisionale ed inibitoria.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da INTESA SAN PAOLO SPA e su quello incidentale proposto da RI IC e OZ SA avverso la sentenza n.227/2021 del 12/05/2021,
pubblicata il 28/05/2021, del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata da
RI IC e OZ SA;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) in ordine alle spese di giudizio, condanna gli appellati-appellanti incidentali a rimborsare all'appellante principale le spese di lite che liquida quanto al primo grado in complessivi € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in complessivi € 4.357,50 di cui € 355,50 per esborsi ed € 6.165,50 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, IVA e Cap come per legge;
4) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello incidentale ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c. 1-
quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 testualmente:
“Il TEG calcolato includendo il tasso di mora è pari al 7,043% (Allegato 8). Dal raffronto del TEG calcolato includendo il tasso di mora (7,043%) con il tasso soglia (6,795%), si evince che il tasso soglia è stato superato;
Il TEG calcolato escludendo il tasso di mora è pari al 4,395% (Allegato 9). Dal raffronto del TEG calcolato escludendo il tasso di mora (4,395%) con il tasso soglia (6,795%), si evince che il tasso soglia non è stato superato”