Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
>
Versione
25 novembre 2016
25 novembre 2016
Art. 66. Diritto di brevetto 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
(( 2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1 ))
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
(( 2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1 ))
Commentari • 19
- 1. Cassazione penale n. 12399/2024https://www.brocardi.it/ · 14.532036
(massima n. 1) Con riferimento al reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter c.p.,il legislatore, tramite l'inserimento nell'art. 66 del Codice della proprietà industriale del comma 2-bis, ha positivizzato l'istituto del c.d. contributory infringement o contraffazione indiretta, al fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si colorano tuttavia di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2013, n. 622Provvedimento: […] 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia un ulteriore violazione dell'art. 66 del codice della proprietà industriale nonché ancora la motivazione insufficiente e contraddittoria relativamente alla ritenuta contraffazione, che prescinderebbe, per le ragioni già dette, dall'applicazione del procedimento da parte della ricorrente per ottenere combustibile, in quanto descritto e rivendicato. […] 5.a. Va precisato che l'articolo 66 del Codice della Proprietà Industriale, al numero 2, recita:Leggi di più...
- portata·
- protezione di tutti i prodotti causalmente discendenti dal procedimento brevettato·
- fattispecie·
- effetti·
- brevetto per invenzione industriale·
- condizioni·
- contraffazione del "cuore" inventivo del procedimento·
- violazione di privativa·
- immateriali·
- brevetti·
- beni