Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Treviso
Verbale d'udienza nel giudizio con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
n. 418/2025 r.g. promosso da avente sede in Geeresteinselaan 57, 3931 Parte_1
JB - Woudenberg, Olanda, p. iva con l'Avv. LUCA CANDIANO e PartitaIVA_1
l'Avv. NICOLA CANDIANO
ATTRICE nei confronti di
C.F./P.I.: con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Conegliano (TV), via XXIV Maggio n. 64, con l'Avv. ALESSANDRO DA RE
CONVENUTA
***
Oggi, 29/05/2025, davanti al giudice Clarice Di Tullio, compaiono, per
[...]
l'avv. Marco Mancini in sostituzione degli Avvocati Nicola e Parte_1
Luca Candiano e, per l'Avv. Alessandro Controparte_1
Da Re.
L'avv. Mancini si riporta allo scritto introduttivo, impugnando e contestando quando ex adverso eccepito e rilevando che il termine per l'introduzione del giudizio di merito ha carattere ordinatorio e non perentorio.
L'avv. Da Re insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di estinzione in ragione di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e chiede che la causa venga trattenuta in decisione e in subordine che vengano ammesse le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'8 maggio 2025.
Su invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., i procuratori precisano le conclusioni come da atto di citazione e, rispettivamente, come da comparsa di costituzione e risposta e prima memoria e discutono la causa riportandosi agli atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
***
L'eccezione di estinzione del processo – contestata dall'attrice e da definire perciò con sentenza – merita accoglimento.
La ha presentato opposizione ai sensi Controparte_1 Controparte_1 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006 all'ingiunzione di pagamento europea pronunciata il 9 settembre 2024 in favore di Parte_1
In ragione di ciò, il Tribunale di Treviso, con decreto del 21.10.2024, visto l'art. 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006, ha assegnato alla ricorrente “termine di giorni Pt_1
90 a parte ricorrente per introdurre la domanda secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva”.
La ha notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e provveduto Pt_1 all'iscrizione a ruolo in data 28 gennaio 2025: e quindi tardivamente rispetto al termine assegnato.
Alla mancata osservanza del termine consegue la declaratoria di estinzione del processo.
Va qui considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunziarsi in merito alla disciplina della prosecuzione del procedimento, hanno statuito che “il giudice italiano che ha emesso l'IPE – n.d.r.: ingiunzione di pagamento europea
– deve limitarsi, unitamente all'avviso al creditore della proposizione dell'opposizione all'IPE, ad invitare il creditore ad esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'IPE” (sent. n. 2840/2019) e che egli ha il potere di assegnare un termine entro il quale l'esercizio dell'azione, da parte del creditore, deve intervenire, termine la cui inosservanza “sarà regolata dal secondo inciso del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ. e produrrà l'estinzione del giudizio” (sent. cit).
Il termine assegnato ha quindi natura perentoria.
Peraltro, va considerato che, anche opinando diversamente, l'attrice non ha domandato la proroga del termine (ritenuto ordinatorio),
Il termine ordinatorio non è un termine che può essere impunemente violato: è solo un termine che può essere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta e comunque a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo e sia formulata prima della scadenza (art. 154 c.p.c.). L'omissione di tempestiva istanza di proroga comporta gli stessi effetti decadenziali che conseguono alla violazione del termine perentorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice rispetto all'eccezione di estinzione e sono regolate in via officiosa con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, attesa la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in persona del giudice Clarice Di Tullio, definitivamente pronunciando all'udienza del 29 maggio 2025 nel giudizio n. 418/2025 r.g. promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...] dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 2.356,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Treviso 29 maggio 2025
Il giudice
Clarice Di Tullio