Decreto cautelare 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
Sentenza breve 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 19/09/2025, n. 7406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7406 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07406/2025REG.PROV.COLL.
N. 05050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5050 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udita per l’appellante l'avvocato dello Stato Vincenzina Maio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso in materia di accesso presentato dal signor -OMISSIS-.
2. L’appellato aveva presentato un’istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000, con la quale aveva chiesto di essere avvicendato temporaneamente al Comando Regionale Marche, al fine di svolgere gli incarichi di vicesindaco e assessore del Comune di Camerata Picena.
Avendo l’interessato ricevuto un preavviso di rigetto rispetto a tale istanza, aveva presentato domanda di accesso ad una serie di atti che l’Amministrazione aveva accolto solo in parte.
Non era stata accolta, infatti, l’istanza laddove l’originario ricorrente chiedeva di conoscere le piante e le tabelle organiche vigenti, nonché i trasferimenti ordinari e straordinari disposti «in entrata» e «in uscita» dal momento della presentazione della richiesta di assegnazione temporanea ad oggi sia del reparto di attuale assegnazione sia di quelli presso i quali aveva chiesto di essere trasferito.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, affermando che il diniego del trasferimento richiesto deve basarsi su esigenze del servizio ed il militare, che ha un interesse qualificato a svolgere il suo mandato politico, ha diritto di accedere alla documentazione concernente le piante organiche ed i contingenti effettivi del reparto alle cui dipendenze opera, come quelli di auspicata assegnazione, al fine di verificare la compatibilità o meno della richiesta di trasferimento con le dedotte esigenze di servizio.
Le ragioni poste a fondamento della presunta ostatività all’accesso da parte dell’Amministrazione non sono state ritenute fondate poiché l’art. 4, lett. h), d.m. 603/1996 non riguarda le piante organiche, ma altri dati che riguardano l’organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presìdi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della Guardia di Finanza.
4. L’appello si fonda su un unico motivo che sottolinea come gli atti rispetto ai quali non era stata accolta la richiesta di accesso rientravano nel novero degli atti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 4, lett. h), d.m. 603/1996 poiché le piante organiche sono un documento riguardante l’organizzazione del Corpo. Peraltro l’Amministrazione ha concesso l’acquisizione dei dati organici che sono stati utilizzati per l’istruzione del procedimento relativo alla domanda di trasferimento e sufficienti all’interessato per la propria difesa cioè il saldo espresso in valore assoluto della
situazione forza degli ispettori sia presso il reparto di appartenenza dell’interessato, sia del contesto territoriale ambìto. Pertanto avendo fornito la differenza tra la “forza organica” e la “forza effettiva”, l’Ente ha messo l’Ispettore nelle condizioni di conoscere in dettaglio i dati quantitativi in base ai quali ha effettuato le proprie valutazioni in sede di preliminare comunicazione ostativa ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990.
La sentenza non ha chiarito in che modo l’esibizione delle tabelle organiche avrebbe potuto soddisfare più adeguatamente i bisogni informativi dell’istante rispetto ai dati forniti.
5. Il Presidente della Sezione con decreto monocratico in data 23 giugno 2025 accoglieva l’istanza di sospensione provvisoria monocratica per garantire che la successiva delibazione collegiale avvenga res adhuc integra .
6. L’appellato si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’irricevibilità dell’appello per essere stato notificato oltre i trenta giorni rispetto alla notifica fatta della sentenza impugnata da parte del militare vittorioso in primo grado.
7. In occasione della camera di consiglio del 29 luglio 2025 veniva disposta una sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, per consentite un approfondimento di merito delle questioni giuridiche implicate dalla vicenda in esame.
8. Il Collegio ritiene che l’eccezione preliminare sollevata dall’appellato sia fondata.
La possibilità che la notifica della sentenza a cura della parte vittoriosa non determini l’inizio della decorrenza del termine breve per presentare appello, può verificarsi solamente nel caso in cui sia evidente che l’unico scopo della notifica della sentenza sia diffidare la controparte a dare esecuzione a quanto stabilito dalla pronuncia di primo grado.
Nel caso di specie la notifica della sentenza è stata effettuata sia nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia nei confronti dell’Avvocatura distrettuale dello stato che aveva difeso l’Amministrazione in primo grado.
Se lo scopo della notifica fosse stato unicamente quello di sollecitare il Ministero a consentire l’accesso ai documenti inizialmente non consegnati ed a pagare le spese processuali cui era stato condannato all’esito del giudizio, sarebbe stato sufficiente notificare la diffida al Ministero. L’aver disposto, invece, la notifica anche nei confronti della difesa erariale non può aver altro significato che far sì che tale atto volesse raggiungere il duplice scopo di sollecitare il Ministero ad un tempestivo adempimento e di far decorrere il termine breve per impugnare così da far svolgere il più tempestivamente possibile il giudizio di appello laddove non vi fosse stato un adempimento rispetto alla richiesta dell’interessato.
Peraltro, le pronunce giurisprudenziali che hanno affermato la mancata decorrenza del termine breve per impugnare hanno sempre affermato che l’atto notificato non deve esprimere in maniera chiara la volontà di effettuare la notifica anche per far decorrere il termine per appellare. Né nella fattispecie in esame la notifica posta in essere è espressione di una qualche volontà ambigua, dal momento che la notifica operata nei confronti dell’amministrazione è tesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza, mentre quella operata nei confronti della difesa erariale non può che avere altro fine se non quello di notiziare dell’avvenuto deposito della sentenza, non potendo ritenersi che la difesa erariale, che non è parte sostanziale del giudizio, fosse obbligata all’esecuzione del dictum giurisdizionale.
Dal momento che l’appello è stato notificato dopo la scadenza del termine breve per impugnare fissato dagli artt. 87 e 92 c.p.a. lo stesso è irricevibile.
9. Trattandosi di sentenza in rito appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente decidendo sull’appello proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.