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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 18/07/2025, da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dal proc. dom. avv. LOSITO FABRIZIO, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. DE MATTEI ANNA MARIA, giusta procura in atti – ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con decreto collegiale emesso in data 10/07/2025 – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Preliminarmente il Collegio osserva che, benché le parti siano cittadini stranieri, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi degli artt. 3 e 8 Reg. CE n. 2201/2003, avendo i coniugi fissato sul territorio nazionale la loro residenza abituale, nell'ultimo periodo della loro convivenza matrimoniale;
ai sensi dell'art. 8, lett. d) Reg. UE n. 1259/2010
è altresì applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Ebbene, dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio nel Villaggio Mehmadpur – Bholath - Punjab (India) il giorno 16/08/2006, atto non trascritto in Italia. Dalla loro unione sono nati i figli (nato a Persona_1
Dollowal in India il 27/09/2007) e (nata a Jalandhar in [...], il Persona_2
26/12/2011).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/07/2025, senza dare corso al tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., il Giudice delegato autorizzava le parti a vivere separatamente;
con ordinanza pronunciata in data
18/07/2025 adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c. in punto di affidamento, collocamento e mantenimento ordinario e straordinario della prole e della moglie.
Le circostanze dedotte nei rispettivi scritti difensivi e i fatti emersi dalla lettura degli atti relativi al procedimento penale instaurato a carico del marito, sono elementi che dimostrano che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, oltre che pregiudizievole per la prole.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alle condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, riguardanti la domanda di addebito della separazione avanzata dalla convenuta, le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli e della coniuge, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale di Bergamo, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta delle parti e del Pubblico Ministero:
A. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio nel Villaggio Mehmadpur – CP_1
Bholath - Punjab (India) il giorno 16/08/2006, atto non trascritto in Italia;
Pag. 2 di 3 B. provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
C. riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 18/07/2025, da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dal proc. dom. avv. LOSITO FABRIZIO, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. DE MATTEI ANNA MARIA, giusta procura in atti – ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con decreto collegiale emesso in data 10/07/2025 – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Preliminarmente il Collegio osserva che, benché le parti siano cittadini stranieri, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi degli artt. 3 e 8 Reg. CE n. 2201/2003, avendo i coniugi fissato sul territorio nazionale la loro residenza abituale, nell'ultimo periodo della loro convivenza matrimoniale;
ai sensi dell'art. 8, lett. d) Reg. UE n. 1259/2010
è altresì applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Ebbene, dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio nel Villaggio Mehmadpur – Bholath - Punjab (India) il giorno 16/08/2006, atto non trascritto in Italia. Dalla loro unione sono nati i figli (nato a Persona_1
Dollowal in India il 27/09/2007) e (nata a Jalandhar in [...], il Persona_2
26/12/2011).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/07/2025, senza dare corso al tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., il Giudice delegato autorizzava le parti a vivere separatamente;
con ordinanza pronunciata in data
18/07/2025 adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c. in punto di affidamento, collocamento e mantenimento ordinario e straordinario della prole e della moglie.
Le circostanze dedotte nei rispettivi scritti difensivi e i fatti emersi dalla lettura degli atti relativi al procedimento penale instaurato a carico del marito, sono elementi che dimostrano che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, oltre che pregiudizievole per la prole.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alle condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, riguardanti la domanda di addebito della separazione avanzata dalla convenuta, le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli e della coniuge, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale di Bergamo, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta delle parti e del Pubblico Ministero:
A. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio nel Villaggio Mehmadpur – CP_1
Bholath - Punjab (India) il giorno 16/08/2006, atto non trascritto in Italia;
Pag. 2 di 3 B. provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
C. riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
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