Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/11/2021, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01394/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ediltecnica di CO IN, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Daimel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quali rispettivamente mandataria e mandante del costituendo RTI tra Ediltecnica di CO IN e Daimel s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Piero Borella e Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di VA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, IN Mizzoni, Santina Cucco, Michele Pozzato e Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ediltreviso s.r.l. e ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), non costituite in giudizio;
IG Mastandrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione n. 2021/86/0229 del 27 aprile 2021, comunicata con nota a mezzo pec del 28 aprile 2021 con la quale il Comune di VA ha dichiarato concluso con esito negativo il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dal RTI; ha dato atto che “ la fattispecie descritta in narrativa concreta la causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 4 del d.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 80 co 5 lett. c.bis) e lett. f-bis) del d.Lgs 50/2016 ”; ha dichiarato il RTI decaduto ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445 del 2000 dai benefici conseguiti a seguito dell’ammissione alla gara; nonché ha dichiarato di provvedere alla segnalazione all’ANAC e di procedere all’escussione della polizza fideiusssoria;
per quanto occorra:
- della nota del Comune di VA del 30 aprile 2021 di escussione della garanzia provvisoria;
- della segnalazione da parte del Comune di VA all’ANAC avvenuta in data 5 maggio 2021;
- di ogni ulteriore atto, successivo o presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto,
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica con la stipula con l’odierna ricorrente del contratto di appalto, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti l’8 luglio 2021:
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari:
- della determinazione n. 2021/57/0469 del 31 maggio 2021, comunicata a mezzo pec il 9 giugno 2021 con la quale l’appalto oggetto del presente ricorso è stato aggiudicato all’Impresa Idrotermica Meridionale di IG Mastandrea;
- per quanto occorra, del verbale di gara del 29 aprile 2021 allegato alla determinazione n. 2021/57/0469 del 31 maggio 2021.
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica con la stipula con l’odierna ricorrente del contratto di appalto, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di VA e del signor IG Mastandrea;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Rilevato che con ordinanza n. 326 del 16 luglio 2021 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, evidenziando, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
“ - che, stante il carattere sopravvenuto dell’acquisito Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) negativo, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione compiuta dalle ricorrenti in sede di offerta non pare integrare una dichiarazione falsa nel senso precisato dall’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16);
- che, tuttavia, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici pare demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (ex multis: T.A.R. Toscana, Sez. I, 23 dicembre 2019, n. 1765);
- che l'istituto dell'invito alla regolarizzazione pare operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall'impresa, e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione (ex multis: T.A.R. Basilicata, Sez. I, 10 novembre 2020, n. 699);
- che la regolarizzazione postuma del Durc appare irrilevante, dovendo l'impresa essere in regola sin dal momento di presentazione dell'offerta e per tutta la durata della procedura di aggiudicazione, pena al contrario l'esclusione dalla gara, stante il combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici (ex multis: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 marzo 2020, n. 486);
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese della presente fase di giudizio” ;
Rilevato che, con atto depositato il 28 ottobre 2021, parte ricorrente ha dichiarato di “ rinunciare, a spese compensate, come in effetti rinunciano al ricorso n. 582/2021 ed alle relative domande, ivi compresa quella risarcitoria”;
Rilevato che con memoria del 29 ottobre 2021 il Comune di VA ha rimarcato che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e fino al 26 marzo 2021 parte ricorrente non era in possesso di DURC regolare e si è rimesso al Collegio in punto di spese;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alle parti costituite;
Rilevato ancora che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì – in considerazione della peculiarità della controversia - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO