Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 6497/2024
TRA
(C.F.: Ass. Avv. BOLDINI DAVIDE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, corso Rosselli 99, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
( ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in Torino, CP_1 P.IVA_1
via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 22/7/2024, ha allegato: Parte_1
1
conseguente ad atto di accertamento e contestazione di violazione delle norme in materia di versamento dei contributi previdenziali del 28/11/2018; in particolare, di violazione dell'art. 2
co 1 bis d.l. 463/1983, per non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie dovute dalla in qualità di legale Controparte_2
rappresentante di tale società;
- che tale atto è illegittimo, in quanto l'esponente non è mai stata, nonostante la sua formale qualifica, amministratrice della essendo stata Controparte_2
estromessa in toto dalla sua gestione, essendo stati amministratori di fatto, in realtà,
[...]
ed ; tale situazione (il rivestire l'esponente mera funzione di Per_1 Persona_2
“testa di legno” all'interno della società ed essere le due persone indicate i reali amministratori di fatto) è stata accertata in provvedimenti dell'autorità giudiziale penale, ed in due sentenze emesse in sede di altrettante opposizioni ad ordinanze ingiunzione emesse dall' TE
; l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non è quindi imputabile, secondo il
[...]
principio di personalità delle sanzioni amministrative, alla ricorrente;
- le sanzioni sono comunque prescritte, in quanto, anche laddove l'atto di accertamento e contestazione delle violazioni fosse stato notificato il 28/11/2018 (ma secondo la l'atto Pt_1
non sarebbe stato da lei ricevuto), al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione erano trascorsi più di 5 anni.
La ha quindi chiesto l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria dell' . Pt_1 CP_1
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso;
secondo l'Istituto: CP_1
- irrilevante sarebbe l'asserita estromissione della ricorrente dalla gestione della società
in quanto comunque la stessa dovrebbe rispondere per Controparte_2
culpa in vigilando in relazione al fatto illecito altrui;
2 - l'eccezione di prescrizione delle sanzioni è infondata;
il termine di estinzione dei crediti è
stato infatti sospeso per complessivi tre mesi ex art. 2 co 1 quater d.l. 463/1983, e poi per complessivi 98 giorni, ex art. 103 co 6 bis d.l. 18/2020 (norme emergenziali per la pandemia del 2020); il termine di prescrizione sarebbe spirato all'8/7/2024, ma esso è stato interrotto dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
detta notifica si è perfezionata per l' , però, CP_1
all'1/7/2024, ai sensi dell'art. 149 co 3 cpc, ovvero alla data dell'invio, mentre solo per la ricorrente si sarebbe perfezionata l'11/7/2024, alla data di ricevimento;
l'effetto di scissione dei termini appena descritto avrebbe scongiurato il compimento del quinquennio.
L'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione è stata sospesa con decreto emesso inaudita
altera parte, con il quale è stata anche fissata l'odierna udienza.
All'odierna udienza parte ricorrente parte ricorrente ha contestato la decadenza dell' dal CP_1
potere di contestare la violazione, in quanto solo dalle difese dell' è emerso che la CP_1
violazione sarebbe stata commessa nel 2017, a fronte di atto di accertamento e contestazione notificato nel dicembre del 2018; ha sostenuto che vi sarebbe decadenza, e non prescrizione,
dell'ente creditore con riferimento alle sanzioni disciplinate dalla l. 689/1981 laddove sia superato il termine di 5 anni ex art. 28 l. 689/1981; ha eccepito che comunque dagli atti versati in causa da non è possibile comprendere a quali dipendenti della faccia CP_1 Controparte_4
riferimento il debito per ritenute, così essendo indeterminata la contestazione della violazione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che le eccezioni formulate all'odierna udienza da parte ricorrente sono dei veri e propri motivi aggiunti rispetto a quanto dedotto in ricorso, e come tali costituiscono mutatio libelli. L'unica possibilità per il ricorrente nel rito del lavoro, in sede di prima udienza, per mutare (nei limiti dell'emendatio libelli comunque) la causa petendi
dell'atto introduttivo è quella prevista dall'art. 420 co 1 cpc, e quindi con autorizzazione del
Giudice e previa esposizione di giustificato motivo;
autorizzazione non chiesta. Ma, come si vedrà, l'inammissibilità di tali deduzioni non muta l'oggetto della pronuncia, in ogni caso.
3 Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione è fondata e deve essere accolta, comportando l'accoglimento del ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal medesimo testo di legge è di anni 5 dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, trattasi di violazioni relative ad omessi versamenti di ritenute verificatisi nell'ottobre e nel novembre del 2017.
Ciò posto, corretta è la data, indicata da , di perfezionamento della comunicazione CP_1
(effettuata con raccomandata a.r.) dell'atto di accertamento e contestazione delle violazioni,
ovvero la data del 31/12/2018, che risulta dalla relata del servizio postale (v. doc. depositata da
). CP_1
Ne consegue che in quella data la prescrizione è stata interrotta e ha iniziato a decorrere nuovo termine quinquennale. Tale termine è stato però sospeso per tre mesi, ex art. 2 co 1 quater l.
463/1983, ovvero durante il decorso del termine previsto dal comma 1 bis (appunto, tre mesi dalla notifica della contestazione/accertamento dell'illecito, durante i quali l'autore della violazione può provvedere al versamento del dovuto). Quindi ha effettivamente iniziato a decorrere decorsi tali tre mesi. Il termine di prescrizione è stato però nuovamente sospeso nell'anno 2020, per complessivi 98 giorni, giusta il disposto dell'art. 103 co 6 bis d.l. 18/2020,
conv. in l. 27/2020, che ha previsto: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione […]”.
Il termine finale, pertanto, avrebbe avuto scadenza all'8/7/2024.
Occorre quindi verificare se nel caso in esame si applichi o meno alla notifica dell'ordinanza ingiunzione l'effetto di scissione dei termini di notifica previsto dall'art. 149 co 3 cpc, come
4 eccepito da . La risposta deve essere negativa. Secondo Cass. SSUU n. 24822/2015 “La CP_1
regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario,
sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli
sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere
se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di
esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica,
mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene
all'indirizzo del destinatario”. Ha poi precisato Cass. n. 19143/2017 che “In tema di sanzioni
amministrative, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica
non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto
alla riscossione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, in quanto la regola della scissione
degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla
giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si
estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non
con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione,
attraverso l'introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione
del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, essendo a tal fine
sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento”. Il principio da ultimo affermato con riferimento all'atto di contestazione della violazione deve trovare applicazione anche con riferimento all'ordinanza – ingiunzione, posto che anch'essa è atto pacificamente sostanziale. Ne consegue che, quanto all'ordinanza impugnata e con riferimento all'effetto interruttivo della prescrizione, occorre guardare al giorno di perfezionamento della notifica per la destinataria, ovvero per la . Tale momento è, pacificamente, l'11/7/2024, Pt_1
posto che la notifica ex art. 8 l. 890/1982 si è perfezionata il decimo giorno successivo all'invio della c.d. CAD – raccomandata informativa del deposito del plico (v. doc. depositata da ). CP_1
5 Ma, come si è detto, la prescrizione è maturata all'8/7/2024. Ne consegue che i crediti vantati da a titolo di sanzioni sono prescritti. CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 10.239,53) e della relativa semplicità dell'oggetto della controversia.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti vantati da a titolo di sanzioni ed esposti CP_1
nell'ordinanza ingiunzione n. 01-001557576;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1 [...]
; spese liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva Pt_1
e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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