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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2723/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel.
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Arnaldo Martinengo di Villagana Palatino Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2723/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1 C.F._1
Capoluongo (C.F. ) e Gaia Ferrante (C.F. ) C.F._2 C.F._3 presso il cui studio in Milano, in via Luigi Vitali 1, è elettivamente domiciliato
-appellante- contro
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Villani (C.F. ) presso il cui studio in Milano, V.le C.F._4
Regina Margherita 43, è elettivamente domiciliata
-appellata-
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Villani CP_2 C.F._5
(C.F. ) presso il cui studio in Milano, V.le Regina Margherita 43, è C.F._4 elettivamente domiciliata
-appellato terzo intervenuto-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa domanda, istanza e deduzione disattesa e previa ogni opportuna declaratoria, in riforma integrale della sentenza n° 6785/23,
R.G. 1952/21, rep. n° 7321/23, del Tribunale di Milano così giudicare:
I. in via preliminare, dichiarare l'azione nei confronti del sig. in tutto od in parte T_ improcedibile ovvero, in subordine, inammissibile per i motivi esposti (inter alia: decadenza, estinzione del soggetto obbligato in solido, carenza della vocatio, duplicazione del processo ed abuso del diritto); nel merito: pagina 1 di 11 II. dichiarare nullo, inammissibile od inefficace e, in qualsiasi caso, revocare il decreto ingiuntivo, in particolare per l'avvenuta estinzione del soggetto ingiunto, dichiarando improcedibile la relativa azione ovvero cessata la materia del contendere;
III. accertare e dichiarare la simulazione del/i contratto/i tra l'appellata e la (oggi CP_3 estinta) nonché i relativi atti prodromici (licenziamento, transazione, costituzione dell e CP_3 adesione degli associati);
IV. per l'effetto ed in ogni caso, rigettare le domande avversarie tutte;
V. in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, applicare le opportune diminuzioni per il fatto del creditore, nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza;
in ogni caso:
VI. condannare l'appellata ed il terzo intervenuto, in via autonoma o solidalmente tra loro, a risarcire il danno nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, ex art. 96, c. 1, c.p.c.;
VII. nello sperato caso di loro soccombenza, condannarli comunque – sempre, in via autonoma
o solidalmente tra loro – al pagamento addizionale di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, c. 3, c.p.c.;
VIII. emettere ogni altra declaratoria, accertamento, statuizione, opportuna o necessaria, comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono – inclusa restituzione delle somme eventualmente già versate dall'appellante all'appellata, per effetto della decisione impugnata, maggiorate di interessi e rivalutazione al saldo;
IX. con vittoria di compensi e spese:
IX. a) del presente grado di giudizio, inclusa la fase di sospensiva;
IX. b) del giudizio di primo grado ai sensi del D.M. 55/2014 e, comunque, quanto meno nella misura colà riconosciuta a favore dell'appellata; in ciascun caso applicandosi inoltre la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 (in part. commi 7 ed 8) del D.M. 55/2014; in via istruttoria
X. con istanza di ammissione delle prove non ammesse e/o rigettate in primo grado e da intendersi qui ritrascritte integralmente”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, a. Nel merito ed in via principale, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato e confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, n.
6784/2023 pubblicata in data 16.8.2023;
b. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis,
a. Nel merito ed in via principale, visti gli artt. 105 e 111 c.p.c., previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito dichiarare ammissibile l'intervento di accogliere CP_2 integralmente le domande di e, per l'effetto, respingere l'appello Controparte_1 promosso da avverso la sentenza impugnata. Parte_1
b. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16711/2020 con il Parte_1 quale il Tribunale di Milano, in data 5 ottobre 2020, aveva ingiunto all'
[...]
in persona del presidente , su Controparte_4 Parte_1 richiesta della , il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
64.426,43 a titolo di corrispettivo per i mesi di febbraio e marzo 2020 (rispettivamente per €
12.212,23 ed € 9.594,72) nonché a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di tre mesi (pari ad € 40.619,48) per il recesso anticipato dal “Contratto di servizi” stipulato tra le parti il 1° ottobre 2019, con scadenza prevista per il 31 dicembre 2022. L'accordo prevedeva l'impegno di “a mettere a disposizione di in uso i 2 negozi” siti in CP_1 Controparte_4
Milano, Corso di Porta Nuova numero 32 e via Borgognone n. 2, dalla stessa condotti in locazione, completamente allestiti della attrezzatura necessaria per lo svolgimento di attività sportiva, servizio di ricezione della clientela e concessione del proprio marchio commerciale
“Bodyevai – i 20 minuti che ti cambiano la vita”. A fondamento dell'opposizione il , costituitosi “non in proprio, ma al solo fine di (…) T_ impedire la prosecuzione di un'azione contro soggetto non più esistente”, deduceva, quale unico motivo, il fatto che l'associazione sportiva, di cui era stato presidente, “sin dal 19.5.2020
-ovvero sia, diversi mesi addietro, sia rispetto al ricorso, che al decreto, che alla loro notifica
(…) è stata estinta, cessando ogni attività”, con la conseguenza che il titolo appariva quindi
“privo di efficacia” in quanto rivolto a “soggetto non più esistente/capace”. Chiedeva pertanto,
“rilevata l'avvenuta estinzione della parte convenuta, dichiarare nullo, inammissibile od inefficace e, comunque, porre nel nulla/revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del CP_1 decreto. Affermava in particolare che l'asserita cancellazione dell'associazione fosse evento del tutto irrilevante, “stante la responsabilità ex lege ex art. 38 cc di colui che ha agito nell'interesse dell'Associazione, ossia , nei cui confronti il decreto è stato Parte_1 esplicitamente richiesto”. Respinta dal giudice l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza confermata anche dopo la richiesta di revoca del suddetto provvedimento e di pronuncia sulle istanze preliminari ed assorbenti di “inesistenza e improcedibilità” formulate dalla difesa T_
(che depositava altresì in data 30.4.2021 “rinuncia al proprio atto di opposizione”), CP_1 instaurava, con atto di citazione notificato il 2.7.2021, un secondo giudizio nei confronti di
(n. 26973/2021 R.G.) per accertare che lo stesso aveva agito in nome e per Parte_1 conto della Associazione sportiva dilettantistica summenzionata, chiedendo pertanto la condanna del , in solido con l'Associazione ex art. 38 c.c. e/o in proprio, al pagamento T_ della somma di € 64.426,43, già oggetto del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, ex art. 1957 c.c., la decadenza Parte_1 semestrale del credito azionato, disconosceva le firme apposte su due dei tre contratti stipulati tra l'Associazione sportiva e la e proponeva domanda di accertamento della CP_1 simulazione del “Contratto di servizi” e degli atti prodromici (licenziamento, transazione, costituzione della stessa associazione sportiva e adesione degli associati), che avrebbe consentito alla per far fronte a una situazione di difficoltà economica, di abbassare i CP_1
pagina 3 di 11 costi di gestione e nello stesso tempo al , che lavorava per la come personal T_ CP_1 trainer all'interno di uno dei centri fitness, di continuare la sua attività.
In particolare, assumeva che nel 2019 le attività della società attrice avevano subito un rallentamento e che la stessa versava in “una situazione di permanente perdita economica”, motivo per cui sia i soci che l'amministratore mettevano a punto un piano elusivo per ridurre i costi (in specie quello del personale) e ripristinare il margine economico della società attraverso un “sostanziale disimpegno organizzativo diretto”, subaffittando le attività ad un “veicolo nel quale sarebbero confluiti il personale, i contratti e quant'altro dismesso dalla società – il tutto, solo in apparenza”.
Veniva infatti costituita un'associazione sportiva dilettantistica formalmente composta dagli ex dipendenti della licenziati - al pari del - il 10.9.2019 per “giustificato motivo CP_1 T_ oggettivo”. Contestualmente al licenziamento, veniva fatta loro sottoscrivere una transazione per la chiusura di ogni possibile vertenza con la s.r.l. Una volta costituita l'associazione non riconosciuta, veniva designato come presidente il , al quale sarebbe stata imposta la T_ sottoscrizione di due contratti: il primo in data 1.10.2019, all'indomani del licenziamento, con effetti a decorrere dal 14.10.2019 (doc. 4 fascicolo di primo grado), con cui la etteva CP_1 Cont a disposizione della le due unità immobiliari complete di attrezzatura per lo svolgimento dell'attività sportiva, servizio di ricezione della clientela e concessione del marchio, e un secondo contratto, sempre in pari data (doc. 5), con cui la oltre ai servizi di segreteria, CP_1 si riservava in base all'art. 2 i servizi di incasso, con previsione che “questi ultimi verranno versati a entro il mese in cui gli stessi vengono accreditati sul Controparte_4 conto corrente di . Successivamente, dopo poco più di due mesi, il progetto CP_1 veniva ulteriormente modificato mediante la firma di un terzo accordo (doc. 6) in cui il riaddebito all'associazione dilettantistica dei “costi vivi derivanti dal mantenimento in essere dei 2 negozi” dapprima, in base all'art. 8, era “da accertare e definire tra le parti in contraddittorio alla fine di ogni mese”, poi con previsione di “un mark-up del 20%” e infine, dal 1° gennaio 2020, “a forfait mensile di ben € 14.000,00 + Iva”.
In sintesi, ad avviso del , l forniva al pubblico le prestazioni mentre la T_ P_
da un lato, le riaddebitava tutti i costi di gestione ad eccezione del personale (già in CP_1 Cont carico alla come associati) e, dall'altro lato, incamerati gli incassi, le effettuava il versamento del residuo per il pagamento del personale. Nella sostanza il conto corrente dell'associazione veniva di fatto gestito dall'amministratore della CP_1 Controparte_5
a riprova del fatto che la gestione del centro sportivo era rimasta in capo alla s.r.l.,
[...] attualmente in liquidazione.
Il inoltre evidenziava che, nonostante lo schema elusivo predisposto dalla società attrice, T_
l'attività, anche per effetto della pandemia, era peggiorata ulteriormente e di conseguenza lo stesso si vide costretto, in data 22 marzo 2020, a inviare alla una formale T_ CP_1 Cont comunicazione di recesso dell . Per tutta risposta, la società emetteva una fattura all'associazione per quasi 50.000,00 € a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, importo calcolato su una “media mensile” che non trovava riscontro in nessuno dei contratti.
I due procedimenti, stante la loro connessione, venivano riuniti. Il Tribunale concedeva nuovamente i termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c., riservata la decisione sulle questioni preliminari unitamente al merito, e fissava udienza per la discussione sulle istanze istruttorie. La causa, quindi, veniva istruita con l'audizione dei testi e dell'attuale rappresentante pagina 4 di 11 legale della società opposta, . All'esito, il primo giudice, ritenuta la causa matura Testimone_1 per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito degli scritti difensivi finali, tratteneva la causa in decisione.
2. Con sentenza n. 6785/23, pubblicata il 16 agosto 2023 e notificata il 31 agosto 2023, il
Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 16711/2020 (N. 34033/2020 R.G.), e condannava inoltre “ , in Parte_1 solido con l' (tenuta a Controparte_4 corrispondere la medesima somma di € 62.426,43 oltre accessori in base al decreto ingiuntivo
n. 16711/2020), a corrispondere a la somma di € Controparte_1
62.426,43 (…), oltre interessi legali dal dovuto al saldo”: Condannava altresì l' e P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali. T_
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, richiamava la disciplina dell'articolo 38 c.c. enunciando il duplice principio per il quale “gli associati, in quanto tali, rispondono delle obbligazione dell'associazione non riconosciuta solo nei limiti del fondo comune e ne rispondono senza limitazione - o
'personalmente' (art. 2740 c.c.) - solo in quanto abbiano agito in nome e per conto dell'associazione”.
Affermava inoltre che la cessazione dell'attività dell'associazione non determinava alcuna esclusione e/o limitazione della responsabilità dell'ente stesso, con la conseguenza che la comunicazione di cessazione dell'attività inviata da all'Agenzia delle Entrate Parte_1 il 19/5/2020 era funzionale “al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi da quella data”, permanendo invece la responsabilità anche dopo lo scioglimento dell'associazione per le obbligazioni assunte in epoca precedente e fino alla soddisfazione di tutti i creditori.
Avendo il agito in nome e per conto dell'associazione nell'ambito del rapporto T_ obbligatorio (contratto di servizi) fatto valere in giudizio e allegato alla pec di recesso, la cui sottoscrizione non era stata tempestivamente disconosciuta dallo stesso nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice di prime cure rigettava l'opposizione ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione (semestrale) della responsabilità del ex art. 1957 T_
c.c.
Sul punto, in particolare, il Tribunale, precisato che si trattava di un termine di decadenza e non di prescrizione, affermava che, nei contratti di servizi nei quali l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti senza frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non poteva considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'articolo 1957 c.c. decorreva non già dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima di esse, coincidente con la scadenza naturale del contratto, “senza che l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del fideiussore possa retrodatare la scadenza dell'obbligazione e liberarlo anticipatamente dalla stessa”. Ciò posto, dal momento che il contratto aveva naturale scadenza al 31.12.2022, “da tale data decorreva il termine decadenziale semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e quindi il giudizio avrebbe potuto essere instaurato fino al giugno 2023”.
Quanto, infine, all'azione incidentale di simulazione, il giudice di primo grado ha rilevato che non risultavano agli atti le controdichiarazioni (o “scritti di verità”), non essendo ammessa sul punto la prova per testimoni ex art. 2722 c.c. pagina 5 di 11 3. Con atto di citazione notificato in data 29.9.2023, ha proposto appello Parte_1 affidato a cinque motivi.
3.1 Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1373 c.c. (recesso) e 1957 c.c. (decadenza) per vizio di motivazione, contraddittorietà ed errata valutazione delle prove in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
L'appellante censura l'argomentazione del Tribunale secondo cui il debito, nel caso di contratto di servizi nel quale l'obbligazione è unica, non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Viceversa, assume , se ai sensi dell'art. 1373 c.c. è attribuita a una delle T_ parti la facoltà di recedere, tale facoltà, ove si tratti di contratti ad esecuzione continuata, può essere esercitata anche successivamente al principio di esecuzione, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
conseguentemente il rapporto si conclude nel momento del recesso, ove consentito (come nel caso di specie), senza che sia in alcun modo possibile teorizzare la sopravvivenza del contratto, di guisa che la prospettazione del Tribunale sarebbe una fictio iuris non prevista da alcuna norma. Il recesso, ad avviso dell'appellante, fa venir meno unilateralmente gli effetti del contratto dal momento del suo perfezionamento;
pertanto, nel caso in esame, con l'esercizio del recesso, avvenuto il 22.3.2020
e non contestato dalla controparte, l'ASD ha chiuso il rapporto. In ogni caso, ad avviso dell'appellante, non può essere ritenuta scadenza naturale quella determinata dal primo giudice, atteso che alla data di scadenza individuata in sentenza nel 31.12.2022, il contratto, in assenza di recesso entro il 30.9.2022, si sarebbe automaticamente rinnovato per altri tre anni, rendendo il credito azionato non esigibile.
In conclusione, avendo il presunto creditore proposto le sue istanze contro il debitore l'1.10.2020, cioè ben oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (22.3.2020), ha perduto la garanzia del fideiussore , con conseguente riforma della sentenza sul punto. T_
3.2 Con il secondo motivo viene dedotta, in merito al quantum, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia e l'errata valutazione delle prove. In proposito l'appellante rileva che il primo giudice ha condannato l' e il a P_ T_ pagare l'importo di € 64.426,43 sulla scorta soltanto di note proforma, senza valutare la totale assenza di prova a sostegno delle somme richieste. A conferma di tale assunto, precisa che l'importo più rilevante, portato dalla terza fattura per “indennità sostitutiva del preavviso”, contiene importi richiesti su una “media mensile” di cui non è chiara “come si calcoli e da dove nasca”.
3.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 112, 115
e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove e della condotta delle parti in ordine alla denunziata simulazione. Il Tribunale ha ritenuto non provata la simulazione adducendo la mancanza di controdichiarazioni e l'inammissibilità della prova per testi finalizzata ad accertare patti contrari all'atto scritto, stipulati prima o contemporaneamente al contratto. L'appellante deduce l'errore in cui è incorso il primo giudice che non avrebbe assolutamente preso in esame “ben venticinque” controdichiarazioni o “scritti di verità” (corrispondenza e conversazioni estratte dalla applicazione Whatsapp) ritualmente prodotti nel termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Dalle conversazioni intercorse tra le parti, si ricaverebbe che il
, all'epoca amministratore della società, era l'artefice della “progettazione e CP_5
pagina 6 di 11 realizzazione dell'operazione simulata”. Pertanto l'appellante censura la decisione del
Tribunale che ha ritenuto non provata la simulazione. La sentenza, poi, risulterebbe altresì contraddittoria dal momento che la prova per testi è stata ammessa ed effettuata in quanto oggetto della stessa concerneva patti contrari all'atto scritto stipulati non già prima o contemporaneamente al contratto, ma dopo lo stesso.
3.4 Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia su domande preliminari e subordinate. L'appellante sostiene che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle conclusioni dallo stesso rassegnate, ossia di dichiarare l'azione improcedibile o in subordine inammissibile per i motivi esposti (tra cui la carenza di vocatio, la duplicazione del processo e l'abuso del diritto) e comunque ha omesso di pronunciarsi, come richiesto in subordine e in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, sulle “opportune diminuzioni per il fatto del creditore” nonché sulla dedotta violazione delle norme di correttezza e buona fede.
3.5 Con il quinto e ultimo motivo, la difesa denuncia violazione e falsa applicazione T_ dell'art. 2967 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., vizio di motivazione, errata valutazione delle prove e della condotta delle parti con riferimento alla sottoscrizione dei contratti e alla firma apposta da terzi.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato che ha Parte_1 agito in nome e per conto dell'associazione, nell'ambito del rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio, avendo sottoscritto il contratto e comunicato via PEC il recesso. Viceversa, sostiene l'appellante che la firma apposta sul contratto prodotto col ricorso monitorio non è stata apposta dal bensì dal “mediante un espediente digitale”, così come accaduto con gli altri T_ CP_5 due contratti successivi.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio la che ha dedotto l'infondatezza del gravame CP_1 proposto, chiedendone il rigetto.
In primo luogo, ha contestato le argomentazioni dell'appellante sostenendo la correttezza della decisione assunta dal Tribunale che ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, allorquando l'obbligazione è suddivisa in rate, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata. In ogni caso, pur non volendo considerare come termine la scadenza naturale del contratto (ossia il 31.12.2022) ma la data del recesso (22.3.2020), l'azione della sarebbe comunque tempestiva in quanto, non CP_1 avendo il osservato il termine di preavviso di tre mesi previsto contrattualmente, “il dies T_
a quo decorrerebbe (…) non dalla data di comunicazione del recesso, ma dalla data di scadenza dei 3 mesi di preavviso dovuti a e, dunque, dal 22.6.2020”. CP_1
Quanto alla domanda incidentale di simulazione, la società appellata ne ribadisce l'inammissibilità e l'irritualità in quanto avrebbe dovuto essere proposta con specifica domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 167 c.p.c. e, in ogni caso, evidenzia come sia “il frutto di fantasiose tesi difensive”.
Analogamente infondati, ad avviso della sono gli ulteriori motivi di gravame in CP_1 quanto è stata ampiamente provata la sottoscrizione del contratto da parte di e Parte_1 quindi la sua responsabilità ex articolo 38 c.c., avendo egli agito nell'interesse dell'associazione la cui intervenuta cancellazione è pertanto del tutto irrilevante.
pagina 7 di 11 L'appellata ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna della al pagamento T_ di spese e diritti del grado.
5. Con atto depositato il 23.1.2024, a cui la a ceduto il proprio credito CP_2 CP_1 in data 17.12.2023, è intervenuto nel presente giudizio, associandosi e richiamando integralmente tutte le difese e domande svolte da CP_1
Il Presidente istruttore, con ordinanza del 29.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione al Collegio nella composizione di cui in epigrafe.
6. Il primo motivo d'appello (lett. E), relativo alla statuizione del Tribunale sul rigetto dell'eccezione di decadenza semestrale della responsabilità (personale) del ex art. 1957 T_
c.c. e, conseguentemente, sulla condanna di quest'ultimo a corrispondere a a somma CP_1 di € 62.426,43 “in solido con l' Controparte_4
(tenuta a corrispondere la medesima somma di € 62.426,43 oltre accessori in base al decreto ingiuntivo n. 16711/2020)” è fondato. Premesso che è pacifica la natura di fideiussione ex lege della responsabilità delineata dall'art. 38 comma 2 c.c. a carico di coloro che abbiano concretamente agito per conto dell'associazione non riconosciuta, con conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c. e del termine di decadenza semestrale ivi stabilito (si veda Cass. n. 12508/2015; Cass. n. 29733/2011), occorre previamente individuare il dies a quo per calcolare, nel caso concreto, il termine decadenziale previsto da tale norma. Cont Il contratto di servizi sottoscritto da e dalla il 1° ottobre 2019 espressamente CP_1 prevedeva all'art. 10, in capo ad entrambi i contraenti, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 13731 c.c., “in qualsiasi momento a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di 3 (tre) mesi” e prevedeva altresì all'art. 11 che, “in caso di mancato recesso da una delle 2 parti entro il 30 settembre 2022, il contratto verrà rinnovato di 3 anni in 3 anni alle stesse condizioni di cui sopra”.
Orbene, risulta documentalmente provato che l'Associazione sportiva dilettantistica, per il tramite del suo presidente, ha esercitato il recesso dal contratto di servizi con comunicazione del 22.3.2020 a fronte della quale inviava mail del 27.4.2020 con cui, dato atto della CP_1
“Vs comunicazione del 22 Marzo 2020 di recesso dal contatto di servizi”, sollecitava il pagamento delle competenze del mese di gennaio, febbraio e marzo (“fino alla data di ricezione della disdetta”), oltre al pagamento di € 49.555,77 a titolo di “indennità di preavviso di tre mesi come da contratto del 01/10/2019”, con ciò dimostrando di avere accettato il recesso.
Non vi è dubbio che con tale atto si è concluso il rapporto obbligatorio fra le parti di talché
l'affermazione del primo giudice secondo cui, nel caso di contratto di servizi (come in quelli di mutuo e di locazione) nel quale l'obbligazione è unica, “il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre (…) dalla scadenza dell'ultima di esse, coincidente con la scadenza naturale del contratto” non può essere condivisa perché finisce con l'attribuire al rapporto obbligatorio, in caso di esercizio del diritto di recesso contrattualmente previsto, una singolare e artificiosa pagina 8 di 11 ultrattività in relazione a un contratto ormai cessato, vincolando il fideiussore alla scadenza naturale di un contratto scaduto per intervenuto recesso, peraltro non contestato dalla controparte, come inequivocabilmente dimostra la documentazione sopra richiamata.
E' altrettanto indubbio che la scadenza dell'obbligazione principale coincide con la data del recesso e che da tale data va computato il termine di decorrenza previsto dall'art. 1957 c.c. con la conseguenza che, avendo la società appellata proposto le sue istanze contro il debitore principale l'1.10.2020 (data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio presentato nei confronti Cont della )2, cioè ben oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (22.3.2020),
e nei confronti del “garante” il 2.7.2021, quest'ultimo resta liberato e ciò in ossequio ai T_ pacifici principi giurisprudenziali in forza dei quali “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” (Cass., n. 1724/2016).
Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza va riformata in relazione alle statuizioni emesse nei confronti di che va pertanto assolto dalla domanda di pagamento Parte_1 proposta nei suoi confronti dalla società appellata, non sussistendo la sua responsabilità solidale con l'associazione dilettantistica per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
6.1 Stante l'accoglimento del primo motivo di gravame, resta assorbito il quarto (lett. H:
“Domande preliminari e subordinate-violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.-omessa pronuncia”).
7. A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento agli ulteriori motivi di censura dedotti in appello in relazione alla posizione della . Controparte_4
In particolar modo non può trovare accoglimento la domanda di revoca del decreto ingiuntivo
“per l'avvenuta estinzione del soggetto ingiunto” (v. § II delle conclusioni di cui al foglio di pc depositato il 24.7.2024).
Deve sul punto richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte la quale ha affermato che lo scioglimento di una associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti, dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute
(Cass. n. 12528/2018; Cass. n. 5738/2009; Cass. n. 5746/2007; Cass. n. 9656/1992; Cass. n.
5925/1987).
Ad avviso della giurisprudenza risulta quindi netta, sulla scorta delle stesse scelte del legislatore, la differenza di disciplina che opera per l'estinzione delle associazioni riconosciute 2 Si specifica che la giurisprudenza della Cassazione (si veda, tra le altre, la sentenza n. 1724/16) intende la proposizione delle “istanze” rilevanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. come azionamento in giudizio del credito: ciò perché le iniziative stragiudiziali non valgono certo ad evitare quei rischi che costituiscono la ratio di tale norma, come sopra descritta. pagina 9 di 11 rispetto a quelle che non lo sono: alle associazioni non riconosciute - le quali, pur prive di personalità giuridica, individuano un autonomo centro di imputazione di interessi, secondo la normativa posta dagli artt. 36, 37 e 38 cod. civ., e quindi costituiscono, sotto tale profilo, distinti soggetti a personalità giuridica limitata - non trova applicazione, in via analogica, la speciale disciplina contemplata dall'art. 30 cod. civ. e dagli artt. da 11 a 21 disp. att. c.c. per la liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche, atteso che tale particolare procedura presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori con decorrenza dalle annotazioni. Viceversa, lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti non siano definiti, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni essendo venuto meno il perseguimento dello scopo (cd. principio di “ultrattività” dell'associazione disciolta). Consegue quindi che, ove si proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non riconosciuta, la quale non può ritenersi estinta finché sia titolare di rapporti giuridici, non sussiste quindi alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori della associazione medesima, alla quale va pertanto riconosciuta piena legittimazione passiva nell'azione monitoria e nel successivo giudizio di opposizione.
8. Vanno altresì respinte le censure (lett. F e I) in ordine all'errata valutazione delle prove e della condotta delle parti circa le somme richieste dalla controparte e la sottoscrizione dei contratti. La documentazione in atti e, in particolare, gli allegati 3, 4 e 5 al fascicolo di primo CP_1 grado, consistenti nelle fatture azionate e nelle relative pezze giustificative non specificamente contestate, trovano giustificazione nelle previsioni contrattuali. Il contratto in data 1.10.2019 allegato al ricorso monitorio e alla pec di recesso inviata il 22.3.2020 dal , come correttamente osservato dal primo giudice, “non è stato T_ disconosciuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del 23/12/2020 e pertanto deve ritenersi riconosciuto ex art. 215 cpv c.p.c.” stante altresì “il comportamento concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio”. Rilevano poi le testimonianze assunte (cfr. dichiarazioni di e a prova contraria Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli 2 e 3 formulati dalla convenuta opposta3).
9. Quanto alla dedotta simulazione (motivo sub C), trattasi di affermazioni del tutto sfornite di prova che, essendo fattispecie invocata da una parte e non da un terzo, richiede ex art. 1417 c.c. la produzione di controdichiarazioni scritte e non può essere data per testimoni, salvo che sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. A tacere del fatto che l'affermazione di parte appellante secondo cui, a conferma della simulazione, ci sarebbe il “fine di elusione fiscale del castello s.r.l./a.s.d.” pacificamente emergente dagli atti, denota semmai la volontà delle parti di porre in essere il contratto sottoscritto.
10. L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza tra le parti (compreso il terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di appello - - la cui difesa è stata del tutto adesiva CP_2 rispetto a quella svolta dal medesimo difensore a favore della giustificano l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza emessa del Tribunale di Milano n. 6785/23, così dispone: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente riforma sul punto dell'impugnata sentenza, dichiara decaduta, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto Controparte_1 di agire ex art. 38 c.c. nei confronti di;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.11.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda che, nei contratti a esecuzione continuata, non vige la limitazione di cui al primo comma del citato articolo e la facoltà di recedere può essere esercitata anche se vi è stato un principio di esecuzione del contratto;
ma in questo caso il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 3 Capitolo 2:”Vero che in data 1°/10/2019 Bodyevai sottoscriveva con un contratto con l P_ [...]
in persona del presidente , in virtù del quale (contratto) Controparte_6 Parte_1 aveva messo a disposizione di due negozi in Milano completi dell'attrezzatura CP_1 Controparte_4 necessaria per lo svolgimento di attività sportiva e degli strumenti per la gestione dell'attività; si era impegnata a fornire un servizio di ricezione della clientela;
aveva concesso il proprio marchio commerciale;
aveva messo a disposizione i servizi generali di sede, come da doc. 1 del fascicolo di parte attrice che si mostra al teste?” Risposta di entrambi i testi: “Sì”. Capitolo 3: “Vero che le firme apposte sui contratti prodotti quali documenti 1, 2 e 8 del fascicolo di parte attrice Tes_
– che si mostrano al teste – appartengono a ?” Risposta : “Sì. ADR Mi sembra che tutte e Parte_1 tre le firme siano di ”. Risposta Brioschi: “Sì. Ho visto la sua firma milioni di volte e riconosco Parte_1 la firma. ADR Io ero presente soltanto all'apposizione della firma sul primo contratto”. pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel.
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Arnaldo Martinengo di Villagana Palatino Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2723/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1 C.F._1
Capoluongo (C.F. ) e Gaia Ferrante (C.F. ) C.F._2 C.F._3 presso il cui studio in Milano, in via Luigi Vitali 1, è elettivamente domiciliato
-appellante- contro
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Villani (C.F. ) presso il cui studio in Milano, V.le C.F._4
Regina Margherita 43, è elettivamente domiciliata
-appellata-
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Villani CP_2 C.F._5
(C.F. ) presso il cui studio in Milano, V.le Regina Margherita 43, è C.F._4 elettivamente domiciliata
-appellato terzo intervenuto-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa domanda, istanza e deduzione disattesa e previa ogni opportuna declaratoria, in riforma integrale della sentenza n° 6785/23,
R.G. 1952/21, rep. n° 7321/23, del Tribunale di Milano così giudicare:
I. in via preliminare, dichiarare l'azione nei confronti del sig. in tutto od in parte T_ improcedibile ovvero, in subordine, inammissibile per i motivi esposti (inter alia: decadenza, estinzione del soggetto obbligato in solido, carenza della vocatio, duplicazione del processo ed abuso del diritto); nel merito: pagina 1 di 11 II. dichiarare nullo, inammissibile od inefficace e, in qualsiasi caso, revocare il decreto ingiuntivo, in particolare per l'avvenuta estinzione del soggetto ingiunto, dichiarando improcedibile la relativa azione ovvero cessata la materia del contendere;
III. accertare e dichiarare la simulazione del/i contratto/i tra l'appellata e la (oggi CP_3 estinta) nonché i relativi atti prodromici (licenziamento, transazione, costituzione dell e CP_3 adesione degli associati);
IV. per l'effetto ed in ogni caso, rigettare le domande avversarie tutte;
V. in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, applicare le opportune diminuzioni per il fatto del creditore, nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza;
in ogni caso:
VI. condannare l'appellata ed il terzo intervenuto, in via autonoma o solidalmente tra loro, a risarcire il danno nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, ex art. 96, c. 1, c.p.c.;
VII. nello sperato caso di loro soccombenza, condannarli comunque – sempre, in via autonoma
o solidalmente tra loro – al pagamento addizionale di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, c. 3, c.p.c.;
VIII. emettere ogni altra declaratoria, accertamento, statuizione, opportuna o necessaria, comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono – inclusa restituzione delle somme eventualmente già versate dall'appellante all'appellata, per effetto della decisione impugnata, maggiorate di interessi e rivalutazione al saldo;
IX. con vittoria di compensi e spese:
IX. a) del presente grado di giudizio, inclusa la fase di sospensiva;
IX. b) del giudizio di primo grado ai sensi del D.M. 55/2014 e, comunque, quanto meno nella misura colà riconosciuta a favore dell'appellata; in ciascun caso applicandosi inoltre la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 (in part. commi 7 ed 8) del D.M. 55/2014; in via istruttoria
X. con istanza di ammissione delle prove non ammesse e/o rigettate in primo grado e da intendersi qui ritrascritte integralmente”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, a. Nel merito ed in via principale, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato e confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, n.
6784/2023 pubblicata in data 16.8.2023;
b. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis,
a. Nel merito ed in via principale, visti gli artt. 105 e 111 c.p.c., previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito dichiarare ammissibile l'intervento di accogliere CP_2 integralmente le domande di e, per l'effetto, respingere l'appello Controparte_1 promosso da avverso la sentenza impugnata. Parte_1
b. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16711/2020 con il Parte_1 quale il Tribunale di Milano, in data 5 ottobre 2020, aveva ingiunto all'
[...]
in persona del presidente , su Controparte_4 Parte_1 richiesta della , il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
64.426,43 a titolo di corrispettivo per i mesi di febbraio e marzo 2020 (rispettivamente per €
12.212,23 ed € 9.594,72) nonché a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di tre mesi (pari ad € 40.619,48) per il recesso anticipato dal “Contratto di servizi” stipulato tra le parti il 1° ottobre 2019, con scadenza prevista per il 31 dicembre 2022. L'accordo prevedeva l'impegno di “a mettere a disposizione di in uso i 2 negozi” siti in CP_1 Controparte_4
Milano, Corso di Porta Nuova numero 32 e via Borgognone n. 2, dalla stessa condotti in locazione, completamente allestiti della attrezzatura necessaria per lo svolgimento di attività sportiva, servizio di ricezione della clientela e concessione del proprio marchio commerciale
“Bodyevai – i 20 minuti che ti cambiano la vita”. A fondamento dell'opposizione il , costituitosi “non in proprio, ma al solo fine di (…) T_ impedire la prosecuzione di un'azione contro soggetto non più esistente”, deduceva, quale unico motivo, il fatto che l'associazione sportiva, di cui era stato presidente, “sin dal 19.5.2020
-ovvero sia, diversi mesi addietro, sia rispetto al ricorso, che al decreto, che alla loro notifica
(…) è stata estinta, cessando ogni attività”, con la conseguenza che il titolo appariva quindi
“privo di efficacia” in quanto rivolto a “soggetto non più esistente/capace”. Chiedeva pertanto,
“rilevata l'avvenuta estinzione della parte convenuta, dichiarare nullo, inammissibile od inefficace e, comunque, porre nel nulla/revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del CP_1 decreto. Affermava in particolare che l'asserita cancellazione dell'associazione fosse evento del tutto irrilevante, “stante la responsabilità ex lege ex art. 38 cc di colui che ha agito nell'interesse dell'Associazione, ossia , nei cui confronti il decreto è stato Parte_1 esplicitamente richiesto”. Respinta dal giudice l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza confermata anche dopo la richiesta di revoca del suddetto provvedimento e di pronuncia sulle istanze preliminari ed assorbenti di “inesistenza e improcedibilità” formulate dalla difesa T_
(che depositava altresì in data 30.4.2021 “rinuncia al proprio atto di opposizione”), CP_1 instaurava, con atto di citazione notificato il 2.7.2021, un secondo giudizio nei confronti di
(n. 26973/2021 R.G.) per accertare che lo stesso aveva agito in nome e per Parte_1 conto della Associazione sportiva dilettantistica summenzionata, chiedendo pertanto la condanna del , in solido con l'Associazione ex art. 38 c.c. e/o in proprio, al pagamento T_ della somma di € 64.426,43, già oggetto del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, ex art. 1957 c.c., la decadenza Parte_1 semestrale del credito azionato, disconosceva le firme apposte su due dei tre contratti stipulati tra l'Associazione sportiva e la e proponeva domanda di accertamento della CP_1 simulazione del “Contratto di servizi” e degli atti prodromici (licenziamento, transazione, costituzione della stessa associazione sportiva e adesione degli associati), che avrebbe consentito alla per far fronte a una situazione di difficoltà economica, di abbassare i CP_1
pagina 3 di 11 costi di gestione e nello stesso tempo al , che lavorava per la come personal T_ CP_1 trainer all'interno di uno dei centri fitness, di continuare la sua attività.
In particolare, assumeva che nel 2019 le attività della società attrice avevano subito un rallentamento e che la stessa versava in “una situazione di permanente perdita economica”, motivo per cui sia i soci che l'amministratore mettevano a punto un piano elusivo per ridurre i costi (in specie quello del personale) e ripristinare il margine economico della società attraverso un “sostanziale disimpegno organizzativo diretto”, subaffittando le attività ad un “veicolo nel quale sarebbero confluiti il personale, i contratti e quant'altro dismesso dalla società – il tutto, solo in apparenza”.
Veniva infatti costituita un'associazione sportiva dilettantistica formalmente composta dagli ex dipendenti della licenziati - al pari del - il 10.9.2019 per “giustificato motivo CP_1 T_ oggettivo”. Contestualmente al licenziamento, veniva fatta loro sottoscrivere una transazione per la chiusura di ogni possibile vertenza con la s.r.l. Una volta costituita l'associazione non riconosciuta, veniva designato come presidente il , al quale sarebbe stata imposta la T_ sottoscrizione di due contratti: il primo in data 1.10.2019, all'indomani del licenziamento, con effetti a decorrere dal 14.10.2019 (doc. 4 fascicolo di primo grado), con cui la etteva CP_1 Cont a disposizione della le due unità immobiliari complete di attrezzatura per lo svolgimento dell'attività sportiva, servizio di ricezione della clientela e concessione del marchio, e un secondo contratto, sempre in pari data (doc. 5), con cui la oltre ai servizi di segreteria, CP_1 si riservava in base all'art. 2 i servizi di incasso, con previsione che “questi ultimi verranno versati a entro il mese in cui gli stessi vengono accreditati sul Controparte_4 conto corrente di . Successivamente, dopo poco più di due mesi, il progetto CP_1 veniva ulteriormente modificato mediante la firma di un terzo accordo (doc. 6) in cui il riaddebito all'associazione dilettantistica dei “costi vivi derivanti dal mantenimento in essere dei 2 negozi” dapprima, in base all'art. 8, era “da accertare e definire tra le parti in contraddittorio alla fine di ogni mese”, poi con previsione di “un mark-up del 20%” e infine, dal 1° gennaio 2020, “a forfait mensile di ben € 14.000,00 + Iva”.
In sintesi, ad avviso del , l forniva al pubblico le prestazioni mentre la T_ P_
da un lato, le riaddebitava tutti i costi di gestione ad eccezione del personale (già in CP_1 Cont carico alla come associati) e, dall'altro lato, incamerati gli incassi, le effettuava il versamento del residuo per il pagamento del personale. Nella sostanza il conto corrente dell'associazione veniva di fatto gestito dall'amministratore della CP_1 Controparte_5
a riprova del fatto che la gestione del centro sportivo era rimasta in capo alla s.r.l.,
[...] attualmente in liquidazione.
Il inoltre evidenziava che, nonostante lo schema elusivo predisposto dalla società attrice, T_
l'attività, anche per effetto della pandemia, era peggiorata ulteriormente e di conseguenza lo stesso si vide costretto, in data 22 marzo 2020, a inviare alla una formale T_ CP_1 Cont comunicazione di recesso dell . Per tutta risposta, la società emetteva una fattura all'associazione per quasi 50.000,00 € a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, importo calcolato su una “media mensile” che non trovava riscontro in nessuno dei contratti.
I due procedimenti, stante la loro connessione, venivano riuniti. Il Tribunale concedeva nuovamente i termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c., riservata la decisione sulle questioni preliminari unitamente al merito, e fissava udienza per la discussione sulle istanze istruttorie. La causa, quindi, veniva istruita con l'audizione dei testi e dell'attuale rappresentante pagina 4 di 11 legale della società opposta, . All'esito, il primo giudice, ritenuta la causa matura Testimone_1 per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito degli scritti difensivi finali, tratteneva la causa in decisione.
2. Con sentenza n. 6785/23, pubblicata il 16 agosto 2023 e notificata il 31 agosto 2023, il
Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 16711/2020 (N. 34033/2020 R.G.), e condannava inoltre “ , in Parte_1 solido con l' (tenuta a Controparte_4 corrispondere la medesima somma di € 62.426,43 oltre accessori in base al decreto ingiuntivo
n. 16711/2020), a corrispondere a la somma di € Controparte_1
62.426,43 (…), oltre interessi legali dal dovuto al saldo”: Condannava altresì l' e P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali. T_
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, richiamava la disciplina dell'articolo 38 c.c. enunciando il duplice principio per il quale “gli associati, in quanto tali, rispondono delle obbligazione dell'associazione non riconosciuta solo nei limiti del fondo comune e ne rispondono senza limitazione - o
'personalmente' (art. 2740 c.c.) - solo in quanto abbiano agito in nome e per conto dell'associazione”.
Affermava inoltre che la cessazione dell'attività dell'associazione non determinava alcuna esclusione e/o limitazione della responsabilità dell'ente stesso, con la conseguenza che la comunicazione di cessazione dell'attività inviata da all'Agenzia delle Entrate Parte_1 il 19/5/2020 era funzionale “al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi da quella data”, permanendo invece la responsabilità anche dopo lo scioglimento dell'associazione per le obbligazioni assunte in epoca precedente e fino alla soddisfazione di tutti i creditori.
Avendo il agito in nome e per conto dell'associazione nell'ambito del rapporto T_ obbligatorio (contratto di servizi) fatto valere in giudizio e allegato alla pec di recesso, la cui sottoscrizione non era stata tempestivamente disconosciuta dallo stesso nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice di prime cure rigettava l'opposizione ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione (semestrale) della responsabilità del ex art. 1957 T_
c.c.
Sul punto, in particolare, il Tribunale, precisato che si trattava di un termine di decadenza e non di prescrizione, affermava che, nei contratti di servizi nei quali l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti senza frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non poteva considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'articolo 1957 c.c. decorreva non già dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima di esse, coincidente con la scadenza naturale del contratto, “senza che l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del fideiussore possa retrodatare la scadenza dell'obbligazione e liberarlo anticipatamente dalla stessa”. Ciò posto, dal momento che il contratto aveva naturale scadenza al 31.12.2022, “da tale data decorreva il termine decadenziale semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e quindi il giudizio avrebbe potuto essere instaurato fino al giugno 2023”.
Quanto, infine, all'azione incidentale di simulazione, il giudice di primo grado ha rilevato che non risultavano agli atti le controdichiarazioni (o “scritti di verità”), non essendo ammessa sul punto la prova per testimoni ex art. 2722 c.c. pagina 5 di 11 3. Con atto di citazione notificato in data 29.9.2023, ha proposto appello Parte_1 affidato a cinque motivi.
3.1 Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1373 c.c. (recesso) e 1957 c.c. (decadenza) per vizio di motivazione, contraddittorietà ed errata valutazione delle prove in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
L'appellante censura l'argomentazione del Tribunale secondo cui il debito, nel caso di contratto di servizi nel quale l'obbligazione è unica, non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Viceversa, assume , se ai sensi dell'art. 1373 c.c. è attribuita a una delle T_ parti la facoltà di recedere, tale facoltà, ove si tratti di contratti ad esecuzione continuata, può essere esercitata anche successivamente al principio di esecuzione, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
conseguentemente il rapporto si conclude nel momento del recesso, ove consentito (come nel caso di specie), senza che sia in alcun modo possibile teorizzare la sopravvivenza del contratto, di guisa che la prospettazione del Tribunale sarebbe una fictio iuris non prevista da alcuna norma. Il recesso, ad avviso dell'appellante, fa venir meno unilateralmente gli effetti del contratto dal momento del suo perfezionamento;
pertanto, nel caso in esame, con l'esercizio del recesso, avvenuto il 22.3.2020
e non contestato dalla controparte, l'ASD ha chiuso il rapporto. In ogni caso, ad avviso dell'appellante, non può essere ritenuta scadenza naturale quella determinata dal primo giudice, atteso che alla data di scadenza individuata in sentenza nel 31.12.2022, il contratto, in assenza di recesso entro il 30.9.2022, si sarebbe automaticamente rinnovato per altri tre anni, rendendo il credito azionato non esigibile.
In conclusione, avendo il presunto creditore proposto le sue istanze contro il debitore l'1.10.2020, cioè ben oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (22.3.2020), ha perduto la garanzia del fideiussore , con conseguente riforma della sentenza sul punto. T_
3.2 Con il secondo motivo viene dedotta, in merito al quantum, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia e l'errata valutazione delle prove. In proposito l'appellante rileva che il primo giudice ha condannato l' e il a P_ T_ pagare l'importo di € 64.426,43 sulla scorta soltanto di note proforma, senza valutare la totale assenza di prova a sostegno delle somme richieste. A conferma di tale assunto, precisa che l'importo più rilevante, portato dalla terza fattura per “indennità sostitutiva del preavviso”, contiene importi richiesti su una “media mensile” di cui non è chiara “come si calcoli e da dove nasca”.
3.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 112, 115
e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove e della condotta delle parti in ordine alla denunziata simulazione. Il Tribunale ha ritenuto non provata la simulazione adducendo la mancanza di controdichiarazioni e l'inammissibilità della prova per testi finalizzata ad accertare patti contrari all'atto scritto, stipulati prima o contemporaneamente al contratto. L'appellante deduce l'errore in cui è incorso il primo giudice che non avrebbe assolutamente preso in esame “ben venticinque” controdichiarazioni o “scritti di verità” (corrispondenza e conversazioni estratte dalla applicazione Whatsapp) ritualmente prodotti nel termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Dalle conversazioni intercorse tra le parti, si ricaverebbe che il
, all'epoca amministratore della società, era l'artefice della “progettazione e CP_5
pagina 6 di 11 realizzazione dell'operazione simulata”. Pertanto l'appellante censura la decisione del
Tribunale che ha ritenuto non provata la simulazione. La sentenza, poi, risulterebbe altresì contraddittoria dal momento che la prova per testi è stata ammessa ed effettuata in quanto oggetto della stessa concerneva patti contrari all'atto scritto stipulati non già prima o contemporaneamente al contratto, ma dopo lo stesso.
3.4 Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia su domande preliminari e subordinate. L'appellante sostiene che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle conclusioni dallo stesso rassegnate, ossia di dichiarare l'azione improcedibile o in subordine inammissibile per i motivi esposti (tra cui la carenza di vocatio, la duplicazione del processo e l'abuso del diritto) e comunque ha omesso di pronunciarsi, come richiesto in subordine e in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, sulle “opportune diminuzioni per il fatto del creditore” nonché sulla dedotta violazione delle norme di correttezza e buona fede.
3.5 Con il quinto e ultimo motivo, la difesa denuncia violazione e falsa applicazione T_ dell'art. 2967 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., vizio di motivazione, errata valutazione delle prove e della condotta delle parti con riferimento alla sottoscrizione dei contratti e alla firma apposta da terzi.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato che ha Parte_1 agito in nome e per conto dell'associazione, nell'ambito del rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio, avendo sottoscritto il contratto e comunicato via PEC il recesso. Viceversa, sostiene l'appellante che la firma apposta sul contratto prodotto col ricorso monitorio non è stata apposta dal bensì dal “mediante un espediente digitale”, così come accaduto con gli altri T_ CP_5 due contratti successivi.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio la che ha dedotto l'infondatezza del gravame CP_1 proposto, chiedendone il rigetto.
In primo luogo, ha contestato le argomentazioni dell'appellante sostenendo la correttezza della decisione assunta dal Tribunale che ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, allorquando l'obbligazione è suddivisa in rate, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata. In ogni caso, pur non volendo considerare come termine la scadenza naturale del contratto (ossia il 31.12.2022) ma la data del recesso (22.3.2020), l'azione della sarebbe comunque tempestiva in quanto, non CP_1 avendo il osservato il termine di preavviso di tre mesi previsto contrattualmente, “il dies T_
a quo decorrerebbe (…) non dalla data di comunicazione del recesso, ma dalla data di scadenza dei 3 mesi di preavviso dovuti a e, dunque, dal 22.6.2020”. CP_1
Quanto alla domanda incidentale di simulazione, la società appellata ne ribadisce l'inammissibilità e l'irritualità in quanto avrebbe dovuto essere proposta con specifica domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 167 c.p.c. e, in ogni caso, evidenzia come sia “il frutto di fantasiose tesi difensive”.
Analogamente infondati, ad avviso della sono gli ulteriori motivi di gravame in CP_1 quanto è stata ampiamente provata la sottoscrizione del contratto da parte di e Parte_1 quindi la sua responsabilità ex articolo 38 c.c., avendo egli agito nell'interesse dell'associazione la cui intervenuta cancellazione è pertanto del tutto irrilevante.
pagina 7 di 11 L'appellata ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna della al pagamento T_ di spese e diritti del grado.
5. Con atto depositato il 23.1.2024, a cui la a ceduto il proprio credito CP_2 CP_1 in data 17.12.2023, è intervenuto nel presente giudizio, associandosi e richiamando integralmente tutte le difese e domande svolte da CP_1
Il Presidente istruttore, con ordinanza del 29.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione al Collegio nella composizione di cui in epigrafe.
6. Il primo motivo d'appello (lett. E), relativo alla statuizione del Tribunale sul rigetto dell'eccezione di decadenza semestrale della responsabilità (personale) del ex art. 1957 T_
c.c. e, conseguentemente, sulla condanna di quest'ultimo a corrispondere a a somma CP_1 di € 62.426,43 “in solido con l' Controparte_4
(tenuta a corrispondere la medesima somma di € 62.426,43 oltre accessori in base al decreto ingiuntivo n. 16711/2020)” è fondato. Premesso che è pacifica la natura di fideiussione ex lege della responsabilità delineata dall'art. 38 comma 2 c.c. a carico di coloro che abbiano concretamente agito per conto dell'associazione non riconosciuta, con conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c. e del termine di decadenza semestrale ivi stabilito (si veda Cass. n. 12508/2015; Cass. n. 29733/2011), occorre previamente individuare il dies a quo per calcolare, nel caso concreto, il termine decadenziale previsto da tale norma. Cont Il contratto di servizi sottoscritto da e dalla il 1° ottobre 2019 espressamente CP_1 prevedeva all'art. 10, in capo ad entrambi i contraenti, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 13731 c.c., “in qualsiasi momento a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di 3 (tre) mesi” e prevedeva altresì all'art. 11 che, “in caso di mancato recesso da una delle 2 parti entro il 30 settembre 2022, il contratto verrà rinnovato di 3 anni in 3 anni alle stesse condizioni di cui sopra”.
Orbene, risulta documentalmente provato che l'Associazione sportiva dilettantistica, per il tramite del suo presidente, ha esercitato il recesso dal contratto di servizi con comunicazione del 22.3.2020 a fronte della quale inviava mail del 27.4.2020 con cui, dato atto della CP_1
“Vs comunicazione del 22 Marzo 2020 di recesso dal contatto di servizi”, sollecitava il pagamento delle competenze del mese di gennaio, febbraio e marzo (“fino alla data di ricezione della disdetta”), oltre al pagamento di € 49.555,77 a titolo di “indennità di preavviso di tre mesi come da contratto del 01/10/2019”, con ciò dimostrando di avere accettato il recesso.
Non vi è dubbio che con tale atto si è concluso il rapporto obbligatorio fra le parti di talché
l'affermazione del primo giudice secondo cui, nel caso di contratto di servizi (come in quelli di mutuo e di locazione) nel quale l'obbligazione è unica, “il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre (…) dalla scadenza dell'ultima di esse, coincidente con la scadenza naturale del contratto” non può essere condivisa perché finisce con l'attribuire al rapporto obbligatorio, in caso di esercizio del diritto di recesso contrattualmente previsto, una singolare e artificiosa pagina 8 di 11 ultrattività in relazione a un contratto ormai cessato, vincolando il fideiussore alla scadenza naturale di un contratto scaduto per intervenuto recesso, peraltro non contestato dalla controparte, come inequivocabilmente dimostra la documentazione sopra richiamata.
E' altrettanto indubbio che la scadenza dell'obbligazione principale coincide con la data del recesso e che da tale data va computato il termine di decorrenza previsto dall'art. 1957 c.c. con la conseguenza che, avendo la società appellata proposto le sue istanze contro il debitore principale l'1.10.2020 (data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio presentato nei confronti Cont della )2, cioè ben oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (22.3.2020),
e nei confronti del “garante” il 2.7.2021, quest'ultimo resta liberato e ciò in ossequio ai T_ pacifici principi giurisprudenziali in forza dei quali “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” (Cass., n. 1724/2016).
Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza va riformata in relazione alle statuizioni emesse nei confronti di che va pertanto assolto dalla domanda di pagamento Parte_1 proposta nei suoi confronti dalla società appellata, non sussistendo la sua responsabilità solidale con l'associazione dilettantistica per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
6.1 Stante l'accoglimento del primo motivo di gravame, resta assorbito il quarto (lett. H:
“Domande preliminari e subordinate-violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.-omessa pronuncia”).
7. A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento agli ulteriori motivi di censura dedotti in appello in relazione alla posizione della . Controparte_4
In particolar modo non può trovare accoglimento la domanda di revoca del decreto ingiuntivo
“per l'avvenuta estinzione del soggetto ingiunto” (v. § II delle conclusioni di cui al foglio di pc depositato il 24.7.2024).
Deve sul punto richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte la quale ha affermato che lo scioglimento di una associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti, dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute
(Cass. n. 12528/2018; Cass. n. 5738/2009; Cass. n. 5746/2007; Cass. n. 9656/1992; Cass. n.
5925/1987).
Ad avviso della giurisprudenza risulta quindi netta, sulla scorta delle stesse scelte del legislatore, la differenza di disciplina che opera per l'estinzione delle associazioni riconosciute 2 Si specifica che la giurisprudenza della Cassazione (si veda, tra le altre, la sentenza n. 1724/16) intende la proposizione delle “istanze” rilevanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. come azionamento in giudizio del credito: ciò perché le iniziative stragiudiziali non valgono certo ad evitare quei rischi che costituiscono la ratio di tale norma, come sopra descritta. pagina 9 di 11 rispetto a quelle che non lo sono: alle associazioni non riconosciute - le quali, pur prive di personalità giuridica, individuano un autonomo centro di imputazione di interessi, secondo la normativa posta dagli artt. 36, 37 e 38 cod. civ., e quindi costituiscono, sotto tale profilo, distinti soggetti a personalità giuridica limitata - non trova applicazione, in via analogica, la speciale disciplina contemplata dall'art. 30 cod. civ. e dagli artt. da 11 a 21 disp. att. c.c. per la liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche, atteso che tale particolare procedura presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori con decorrenza dalle annotazioni. Viceversa, lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti non siano definiti, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni essendo venuto meno il perseguimento dello scopo (cd. principio di “ultrattività” dell'associazione disciolta). Consegue quindi che, ove si proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non riconosciuta, la quale non può ritenersi estinta finché sia titolare di rapporti giuridici, non sussiste quindi alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori della associazione medesima, alla quale va pertanto riconosciuta piena legittimazione passiva nell'azione monitoria e nel successivo giudizio di opposizione.
8. Vanno altresì respinte le censure (lett. F e I) in ordine all'errata valutazione delle prove e della condotta delle parti circa le somme richieste dalla controparte e la sottoscrizione dei contratti. La documentazione in atti e, in particolare, gli allegati 3, 4 e 5 al fascicolo di primo CP_1 grado, consistenti nelle fatture azionate e nelle relative pezze giustificative non specificamente contestate, trovano giustificazione nelle previsioni contrattuali. Il contratto in data 1.10.2019 allegato al ricorso monitorio e alla pec di recesso inviata il 22.3.2020 dal , come correttamente osservato dal primo giudice, “non è stato T_ disconosciuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del 23/12/2020 e pertanto deve ritenersi riconosciuto ex art. 215 cpv c.p.c.” stante altresì “il comportamento concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio”. Rilevano poi le testimonianze assunte (cfr. dichiarazioni di e a prova contraria Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli 2 e 3 formulati dalla convenuta opposta3).
9. Quanto alla dedotta simulazione (motivo sub C), trattasi di affermazioni del tutto sfornite di prova che, essendo fattispecie invocata da una parte e non da un terzo, richiede ex art. 1417 c.c. la produzione di controdichiarazioni scritte e non può essere data per testimoni, salvo che sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. A tacere del fatto che l'affermazione di parte appellante secondo cui, a conferma della simulazione, ci sarebbe il “fine di elusione fiscale del castello s.r.l./a.s.d.” pacificamente emergente dagli atti, denota semmai la volontà delle parti di porre in essere il contratto sottoscritto.
10. L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza tra le parti (compreso il terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di appello - - la cui difesa è stata del tutto adesiva CP_2 rispetto a quella svolta dal medesimo difensore a favore della giustificano l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza emessa del Tribunale di Milano n. 6785/23, così dispone: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente riforma sul punto dell'impugnata sentenza, dichiara decaduta, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto Controparte_1 di agire ex art. 38 c.c. nei confronti di;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.11.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda che, nei contratti a esecuzione continuata, non vige la limitazione di cui al primo comma del citato articolo e la facoltà di recedere può essere esercitata anche se vi è stato un principio di esecuzione del contratto;
ma in questo caso il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 3 Capitolo 2:”Vero che in data 1°/10/2019 Bodyevai sottoscriveva con un contratto con l P_ [...]
in persona del presidente , in virtù del quale (contratto) Controparte_6 Parte_1 aveva messo a disposizione di due negozi in Milano completi dell'attrezzatura CP_1 Controparte_4 necessaria per lo svolgimento di attività sportiva e degli strumenti per la gestione dell'attività; si era impegnata a fornire un servizio di ricezione della clientela;
aveva concesso il proprio marchio commerciale;
aveva messo a disposizione i servizi generali di sede, come da doc. 1 del fascicolo di parte attrice che si mostra al teste?” Risposta di entrambi i testi: “Sì”. Capitolo 3: “Vero che le firme apposte sui contratti prodotti quali documenti 1, 2 e 8 del fascicolo di parte attrice Tes_
– che si mostrano al teste – appartengono a ?” Risposta : “Sì. ADR Mi sembra che tutte e Parte_1 tre le firme siano di ”. Risposta Brioschi: “Sì. Ho visto la sua firma milioni di volte e riconosco Parte_1 la firma. ADR Io ero presente soltanto all'apposizione della firma sul primo contratto”. pagina 10 di 11