TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 6850.24 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Manfredi Angelo, come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“... Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023 per le motivazioni di cui in premessa;
- Conseguenzialmente per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della sig.ra , delle CP_1 Parte_1 prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023, per un importo totale pari ad € 3.900,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo. ”.
Nello specifico, ha esposto: nell'anno 2022 aveva fatto domanda onde ottenere il diritto a percepire la prestazione del Reddito di Cittadinanza, in quanto appartenente ad una delle categorie disagiate, come si evinceva dai certificati della Asl CP_2 Dipartimento dipendenze U.O.C. Ser. D. del 27.05.2023; certificato della stessa
[...]
Asl, U.O.C Sert.T datato 18.01.2024 da cui si evinceva che la sig.ra Parte_1 era iscritta al Ser.T di Torre Annunziata per problemi di tossicodipendenza dal 10.09.1994; l' riconosceva il diritto della ricorrente alla prestazione richiesta con CP_1 la pratica RdC n. erogando alla stessa la somma di € Controparte_3
780,00 mensili, sino al mese di luglio 2023, come si evinceva dal prospetto allegato, quando gli veniva improvvisamente sospesa l'erogazione della prestazione riconosciuta ed erogata sino ad allora;
la ricorrente in più occasioni si recava presso la sede territorialmente competente dell' a chiedere spiegazioni sulla sospensione CP_1 ed a richiedere che le venissero versate le restanti 5 mensilità che le spettavano, ovvero dal mese di agosto al mese di dicembre del 2023; non ricevendo alcun riscontro da parte dell' la sig.ra con pec del 13.03.2024, provvedeva a CP_1 Parte_1 sollecitare, tramite il proprio procuratore, il pagamento degli arretrati dovuti ma mai versati e relativi alle mensilità da agosto a dicembre 2023, il tutto per un complessivo di 5 mensilità corrispondenti alla somma di € 3.900,00; la sede di Castellammare CP_1 di Stabia, competente territorialmente riscontrava la pec di cui sopra in data 14.03.2024, con la quale replicava di aver segnalato la problematica alla sede centrale competente per materia;
la stessa sede di Castellammare di Stabia, con CP_1 successiva comunicazione via pec del 21.03.2024 giustificava la sospensione del pagamento del RDC in favore della ricorrente facendola derivare da una responsabilità del comune di residenza della ricorrente, Controparte_4 perché “dal Ministero non è stata trasmessa alcuna presa in carico da parte dei servizi sociali...”; la ricorrente provvedeva a diffidare il con Controparte_4 comunicazione a mezzo pec del 13.05.2024 a cui seguiva un riscontro dell'ufficio competente del Comune di , del 14.05.2024, in cui la responsabile CP_4 dott.ssa , comunicava di aver effettuato tutte le incombenze di legge, poste a CP_5 carico del suo ufficio, trasmettendo a parte ricorrente, anche le due comunicazioni effettuate dalla stessa al CPI di Pompei in data 03.11.2023 e facenti riferimento alla presa in carico della sig.ra ; a tali comunicazioni non era seguito altro, Parte_1 né l' aveva provveduto ad effettuare la liquidazione e pagamento delle mensilità CP_1 mancanti in favore della sig.ra . Parte_1
Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Ha, in CP_6 particolare, rilevato che come si evinceva anche dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, nonostante le plurime richieste formulate dal la stessa non CP_4 risultava presa in carico dalla piattaforma GEPI (cfr. rel. amm.) Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. La domanda deve essere raccolta per le ragioni di seguito enunciate. L'art. 13 del d.l. 48/2023, nel modificare l'art. 1 co. 315 della l. n. 197/2012 e nel prevedere la proroga fino al 31.12.2023 dell'erogazione del reddito di cittadinanza ai nuclei familiari con almeno una persona minorenne, con disabilità o con almeno 60 anni di età, ha disposto che la stessa sarebbe stata concessa esclusivamente ai nuclei familiari avviati ai servizi sociali e presi in carico da questi entro il 30 novembre 2023, qualora fossero stati valutati come non attivabili al lavoro. A tal fine, per il tramite dei servizi sociali del Comune di residenza, l'istante doveva essere presa in carico dalla piattaforma GEPI (piattaforma del Ministero del Lavoro, in uso anche ai servizi sociali, attraverso la quale favorire l'inserimento lavorativo degli aventi diritto al reddito di inclusione ed al reddito di cittadinanza) la quale avrebbe dovuto provvedere a comunicare all' l'effettiva presa in carico del richiedente, CP_1 consentendo così l'erogazione del beneficio fino al 31.12.2023. Nel caso di specie, come si evince anche dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, nonostante le plurime richieste formulate dal la stessa non veniva CP_4 presa in carico dalla piattaforma GEPI, sebbene ne avesse diritto. Invero, la ricorrente ha provato il diritto a riscuotere il RDC per il periodo da agosto e dicembre 2023 poiché nella condizione speciale di essere stata presa in carico dagli assistenti sociali del , avendo posto in essere tutto quanto in CP_4 Controparte_4 suo potere, in quanto appartenente ad una delle categorie disagiate, come si evince dai certificati della Asl Napoli 3 Sud, Dipartimento dipendenze U.O.C. Ser. D. del 27.05.2023, e certificato della stessa Asl, U.O.C Sert. T datato 18.01.2024 che certificano che la sig.ra è in carica al Ser. T di Torre Annunziata per Parte_1 problemi di tossicodipendenza dal 10.09.1994. Successivamente, la stessa ricorrente ha prodotto agli organi competenti, e CP_1
tutta la documentazione richiesta e ritenuta necessaria, Controparte_4 onde poter continuare a godere del RDC dal mese di agosto 2023 quando gli veniva sospeso, fino al mese di dicembre 2023. Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023 e per l'effetto l' va condannato al pagamento in favore della sig.ra CP_1
delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità Parte_1 da agosto a dicembre 2023, per un importo totale pari ad € 3.900,00 oltre interessi legali. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023 e per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento in favore della sig.ra , delle prestazioni relative al Reddito di Parte_1
Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023, per un importo totale pari ad € 3.900,00 oltre interessi legali come per legge;
condanna l'istituto al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite liquidate in complessivi euro 650,00, oltre spese generali IVA e CPA con attribuzione e compensa la restante metà.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 28.10.25
IL GIUDICE
dr. SA Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 6850.24 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Manfredi Angelo, come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“... Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023 per le motivazioni di cui in premessa;
- Conseguenzialmente per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della sig.ra , delle CP_1 Parte_1 prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023, per un importo totale pari ad € 3.900,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo. ”.
Nello specifico, ha esposto: nell'anno 2022 aveva fatto domanda onde ottenere il diritto a percepire la prestazione del Reddito di Cittadinanza, in quanto appartenente ad una delle categorie disagiate, come si evinceva dai certificati della Asl CP_2 Dipartimento dipendenze U.O.C. Ser. D. del 27.05.2023; certificato della stessa
[...]
Asl, U.O.C Sert.T datato 18.01.2024 da cui si evinceva che la sig.ra Parte_1 era iscritta al Ser.T di Torre Annunziata per problemi di tossicodipendenza dal 10.09.1994; l' riconosceva il diritto della ricorrente alla prestazione richiesta con CP_1 la pratica RdC n. erogando alla stessa la somma di € Controparte_3
780,00 mensili, sino al mese di luglio 2023, come si evinceva dal prospetto allegato, quando gli veniva improvvisamente sospesa l'erogazione della prestazione riconosciuta ed erogata sino ad allora;
la ricorrente in più occasioni si recava presso la sede territorialmente competente dell' a chiedere spiegazioni sulla sospensione CP_1 ed a richiedere che le venissero versate le restanti 5 mensilità che le spettavano, ovvero dal mese di agosto al mese di dicembre del 2023; non ricevendo alcun riscontro da parte dell' la sig.ra con pec del 13.03.2024, provvedeva a CP_1 Parte_1 sollecitare, tramite il proprio procuratore, il pagamento degli arretrati dovuti ma mai versati e relativi alle mensilità da agosto a dicembre 2023, il tutto per un complessivo di 5 mensilità corrispondenti alla somma di € 3.900,00; la sede di Castellammare CP_1 di Stabia, competente territorialmente riscontrava la pec di cui sopra in data 14.03.2024, con la quale replicava di aver segnalato la problematica alla sede centrale competente per materia;
la stessa sede di Castellammare di Stabia, con CP_1 successiva comunicazione via pec del 21.03.2024 giustificava la sospensione del pagamento del RDC in favore della ricorrente facendola derivare da una responsabilità del comune di residenza della ricorrente, Controparte_4 perché “dal Ministero non è stata trasmessa alcuna presa in carico da parte dei servizi sociali...”; la ricorrente provvedeva a diffidare il con Controparte_4 comunicazione a mezzo pec del 13.05.2024 a cui seguiva un riscontro dell'ufficio competente del Comune di , del 14.05.2024, in cui la responsabile CP_4 dott.ssa , comunicava di aver effettuato tutte le incombenze di legge, poste a CP_5 carico del suo ufficio, trasmettendo a parte ricorrente, anche le due comunicazioni effettuate dalla stessa al CPI di Pompei in data 03.11.2023 e facenti riferimento alla presa in carico della sig.ra ; a tali comunicazioni non era seguito altro, Parte_1 né l' aveva provveduto ad effettuare la liquidazione e pagamento delle mensilità CP_1 mancanti in favore della sig.ra . Parte_1
Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Ha, in CP_6 particolare, rilevato che come si evinceva anche dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, nonostante le plurime richieste formulate dal la stessa non CP_4 risultava presa in carico dalla piattaforma GEPI (cfr. rel. amm.) Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. La domanda deve essere raccolta per le ragioni di seguito enunciate. L'art. 13 del d.l. 48/2023, nel modificare l'art. 1 co. 315 della l. n. 197/2012 e nel prevedere la proroga fino al 31.12.2023 dell'erogazione del reddito di cittadinanza ai nuclei familiari con almeno una persona minorenne, con disabilità o con almeno 60 anni di età, ha disposto che la stessa sarebbe stata concessa esclusivamente ai nuclei familiari avviati ai servizi sociali e presi in carico da questi entro il 30 novembre 2023, qualora fossero stati valutati come non attivabili al lavoro. A tal fine, per il tramite dei servizi sociali del Comune di residenza, l'istante doveva essere presa in carico dalla piattaforma GEPI (piattaforma del Ministero del Lavoro, in uso anche ai servizi sociali, attraverso la quale favorire l'inserimento lavorativo degli aventi diritto al reddito di inclusione ed al reddito di cittadinanza) la quale avrebbe dovuto provvedere a comunicare all' l'effettiva presa in carico del richiedente, CP_1 consentendo così l'erogazione del beneficio fino al 31.12.2023. Nel caso di specie, come si evince anche dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, nonostante le plurime richieste formulate dal la stessa non veniva CP_4 presa in carico dalla piattaforma GEPI, sebbene ne avesse diritto. Invero, la ricorrente ha provato il diritto a riscuotere il RDC per il periodo da agosto e dicembre 2023 poiché nella condizione speciale di essere stata presa in carico dagli assistenti sociali del , avendo posto in essere tutto quanto in CP_4 Controparte_4 suo potere, in quanto appartenente ad una delle categorie disagiate, come si evince dai certificati della Asl Napoli 3 Sud, Dipartimento dipendenze U.O.C. Ser. D. del 27.05.2023, e certificato della stessa Asl, U.O.C Sert. T datato 18.01.2024 che certificano che la sig.ra è in carica al Ser. T di Torre Annunziata per Parte_1 problemi di tossicodipendenza dal 10.09.1994. Successivamente, la stessa ricorrente ha prodotto agli organi competenti, e CP_1
tutta la documentazione richiesta e ritenuta necessaria, Controparte_4 onde poter continuare a godere del RDC dal mese di agosto 2023 quando gli veniva sospeso, fino al mese di dicembre 2023. Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023 e per l'effetto l' va condannato al pagamento in favore della sig.ra CP_1
delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità Parte_1 da agosto a dicembre 2023, per un importo totale pari ad € 3.900,00 oltre interessi legali. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni relative al Reddito di Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023 e per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento in favore della sig.ra , delle prestazioni relative al Reddito di Parte_1
Cittadinanza per le mensilità da agosto a dicembre 2023, per un importo totale pari ad € 3.900,00 oltre interessi legali come per legge;
condanna l'istituto al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite liquidate in complessivi euro 650,00, oltre spese generali IVA e CPA con attribuzione e compensa la restante metà.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 28.10.25
IL GIUDICE
dr. SA Molè