Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M.,
Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4936 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza C.F._2
Eritrea, 3 presso lo studio degli avv.ti Raffaele Tortoriello e Maria Domenica
Rullo che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Napoli alla Via Ponte Di Tappia, 82 presso lo studio dell'Avv.
Dario Bellecca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, sulla premessa di essere, unitamente al convenuto, figli superstiti del de cuius (nato a Persona_1
Rodi l' 1.10.1926 e deceduto ab intestato in Giugliano in Campania il 25 settembre 2019) esponevano che: il compianto padre era proprietario di
667/1000 dell'unità immobiliare -sita in Giugliano in Campania, alla Via
Masseria Vecchia n. 124/7, identificata al Catasto fabbricati del Comune di
Giugliano in Campania alla via San Nullo n. 110 piano S1-T-1 (Codice:
E054), provincia di Napoli, Foglio 81, Particella 718, Categoria A/7, Classe
1
1, consistenza 8 vani;
che in data 17 settembre 2020 veniva presentata all'Agenzia delle Entrate regolare denuncia di successione (n. 308809 vol.
88888); che, per l'effetto, le parti in causa divenivano comproprietari dell'immobile suindicato, in ragione di un terzo ciascuno, aggiungendosi la quota in questione a quella già acquisita da ciascuno dei tre coeredi per effetto della già intervenuta successione materna;
che l'asse ereditario era costituito dalla piena proprietà della quota pari a 667/1000 dell'unità immobiliare sita in Giugliano in Campania, alla Via Masseria Vecchia n. 124/7, identificata al
Catasto fabbricati del Comune di Giugliano in Campania alla via San Nullo
n. 110 piano S1-T-1 (Codice: E054), provincia di Napoli, Foglio 81, Particella
718, Categoria A/7; che il suddetto immobile era occupato da
[...]
, che lo aveva eletto quale residenza, unitamente al proprio CP_1 nucleo familiare, impedendo, di fatto il godimento dello stesso alla totalità dei coeredi;
che, non avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, gli istanti tutti formulavano in via stragiudiziale richiesta di scioglimento della stessa;
che, nonostante l'instaurazione di trattative, non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria.
Su tali premesse convenivano in giudizio , concludendo Controparte_1 come di seguito: “ In via principale, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile e sui beni mobili caduti in successione, effettuando, ove possibile, una divisione -in natura - dell'immobile sito in
Giugliano in Campania, alla Via Masseria Vecchia n. 124/7, identificata al
Catasto fabbricati del Comune di Giugliano in Campania alla via San Nullo
n. 110 piano S1-T-1 (Codice: E054), provincia di Napoli, Foglio 81 Particella
718, Categoria A/7, Classe 1, consistenza 8 vani e dei beni mobili caduti in successione, tra i comproprietari secondo le rispettive quote di diritto, tenuto conto anche di eventuali frutti;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e ad ottenere un Parte_2 Parte_1 congruo ristoro a titolo di mancato godimento della propria quota ereditaria
a decorrere da settembre 2019 e, per l'effetto, condannare il sig.
a corrispondere, a tale titolo, la somma dovuta che Controparte_1 risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- In subordine,
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qualora si dovesse riscontrare l'impossibilità di dividere in natura i beni stessi secondo le quote di diritto, da accertarsi a mezzo CTU all'uopo predisposta, e tenuto conto degli eventuali frutti percepiti, procedere alla vendita dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla Via Masseria
Vecchia n. 124/7, identificata al Catasto fabbricati del Comune di Giugliano in Campania alla via San Nullo n. 110 piano S1-T-1 (Codice: E054), provincia di Napoli, Foglio 81 Particella 718, Categoria A/7, Classe 1, consistenza 8 vani, dividendo il ricavato tra i legittimi proprietari secondo le rispettive quote di diritto come determinate e quantificate;
- Sciogliere la comunione anche su ogni altro bene mobile o immobile, che dovesse risultare oggetto di successione del compianto sig. mediante Persona_1 assegnazione o vendita e liquidazione delle quote”, con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto con comparsa Controparte_1 depositata in data 26 luglio 2021, premessa l'abusività del cespite de quo, in quanto costruito in assenza di titoli abilitativi su un fondo di proprietà dei genitori, evidenziava l'impossibilità di procedere ad una divisione giudiziale della massa ereditaria;
deduceva l'esecuzione a suo esclusivo carico di opere di ristrutturazione, per importo pari ad € 30.000,00 ed in via riconvenzionale formulava, pertanto, domanda affinché lo stesso fosse debitamente riconosciuto dagli istanti, in proporzione alle rispettive quote.
Alla luce di ciò, concludeva come di seguito: “-Rigettare la domanda principale attorea con la quale è stata richiesta la divisione dell'immobile costruito abusivamente sul fondo di proprietà dei coniugi e Persona_1
sito in Giugliano In Campania (NA) alla Via Masseria Controparte_2
Vecchia nr. 124/7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Giugliano
In Campania (NA) alla Via San Nullo nr.110 piano S1-T-1 (Codice: E054 ), provincia di Napoli, Foglio 81, Particella 718, Categoria A/7, Classe 1, della consistenza di vani 8, perché illegittima e infondata in fatto e diritto. -
Accogliere la domanda riconvenzionale e per conseguenza condannare gli attori alla restituzione in favore del convenuto delle somme esborsate per le migliorie apportate all'immobile sito in Giugliano In Campania (NA) alla Via
Masseria Vecchia nr. 124/7 quantificate in euro 30.000,00 ognuno per la propria quota di pertinenza. - Condannare gli attori per lite temeraria ex
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art.96 c.p.c. in quanto hanno sottaciuto, ben consapevoli, al Tribunale, che il bene, che a loro dire era caduto in successione e di cui hanno chiesto la divisione, era abusivo e che, pertanto, non poteva essere oggetto di divisione” con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
All'udienza del 17 settembre 2021, opponendosi alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, gli istanti precisavano che il cespite oggetto della massa ereditaria era stato oggetto di istanza di condono;
formulavano reconventio reconventionis per il risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, per effetto della realizzazione delle opere di ristrutturazione realizzate asseritamente in abuso dal comparente convenuto.
All'esito della suddetta udienza il precedente istruttore onerava gli istanti di ottemperare al deposito integrativo della documentazione (in particolare, delle certificazioni catastali di cui ai cespiti immobiliari de quo, della copia integrale del titolo di provenienza in favore del de cuius, relativo a ciascuno dei beni immobili che si assumono essere caduti in comunione ereditaria, copia delle dichiarazioni di accettazione dell'eredità da parte dei convenuti contumaci, nonché di una relazione notarile afferente ai beni oggetto della massa da dividere, con specificazione della misura della relativa quota appartenente a ciascuna parte e concernente le risultanze dei Registri
Immobiliari con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius ed, infine, completa indicazione dell'albero genealogico, per capi e per stirpi, relativo a ciascuno dei soggetti defunti in relazione ai beni dei quali si chiede la divisione); contestualmente, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito del deposito della documentazione, all'udienza del 22 marzo 2022 il precedente istruttore (dott.. Mastro) disponeva ex art. 5, comma 2, d. lgs.
28/2010 il procedimento di mediazione delegata, rinviando in prosieguo al
28 giugno 2022.
Con ordinanza del 29 giugno 2022 veniva disposta una CTU con la nomina dell' architetto (cfr. ordinanza del GI dott.ssa Sequino). Persona_2
Disposta l'interruzione del giudizio, per l'intervenuto decesso dell'unico difensore della parte convenuta (avv. Liliana Bellecca), riassunto tempestivamente il giudizio, veniva fissata udienza per il 29.3.2023 (cfr. decreto dell'8.11.2022).
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Confermata la nomina del CTU (arch. che depositava giuramento Per_2 telematico il 19 settembre 2023), depositata la CTU, all'udienza del 13 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 23.12.2024),
In via pregiudiziale va, inoltre, rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D. lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di divisione di beni in comunione
(cfr. verbale negativo di mediazione del 26.3.2021 nonché verbale negativo di mediazione delegata dal precedente istruttore depositato il 20 giugno
2022).
Venendo nel merito della res controversa risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso della de cuius , Controparte_2 avvenuto il 26 agosto 1990, nonché del de cuius , avvenuto in Persona_1 data 25 settembre 2019, succedevano ab intestato, C.F. Parte_1
C.F. , e C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. (figli dei Controparte_1 C.F._3 defunti).
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano comproprietari, ciascuno per la rispettiva quota pari a 1/3, dei beni facenti parte della massa ereditaria ovvero degli immobili siti Comune di Giugliano in Campania e confinanti da un lato con via Masseria, NCEU del Comune di Giugliano in Campania al alla Via San Nullo n. 110, foglio 81, p.lla 718, piano S1-T1, come descritti in atti.
Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici
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eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis
Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio
2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto
2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie
(cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423;
Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ciò premesso, dall'esame degli atti e dei documenti di causa si evince che la domanda di divisione della comunione ordinaria tra i condividenti ha ad oggetto:
- Unità abitativa composta da otto vani catastali distribuiti tra piano rialzato, e primo piano, oltre a locale garage ubicato al piano seminterrato di circa 80 mq, e nonchè, oltre, a cortile pertinenziale e giardino anteriore e posteriore;
il tutto sito nel Comune di Giugliano
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in Campania e confinante da un lato con via Masseria dalla quale si accede con ingresso pedonale e dall'altro con strada privata dalla quale si accede con passo carrabile mediante rampa di discesa al locale seminterrato e pedonale riportato, nel suo assieme è riportato in NCEU del Comune di Giugliano in Campania al alla Via San Nullo
n. 110, foglio 81, p.lla 718, piano S1-T1
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (arch. ) circa la Persona_2 commerciabilità e la non comoda divisibilità dei beni e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 10 maggio 2024.
Per quanto concerne il primo aspetto, come risulta dalla relazione peritale in atti, i cespiti sono commerciabili seppur non urbanisticamente regolari.
In punto di diritto si osserva che l'art. 40 della Legge 47/1985, al comma 2, dispone che “gli atti tra vivi aventi oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
Nel caso in esame gli immobili del compendio de quo, realizzati, per stessa ammissione di , abusivamente nel 1989, sono corredati della Persona_1 domanda di condono edilizio, con il versamento della quota di oblazione prevista, in un'unica rata (come si evince dall'allegato n.
3- Pratica di
Condono Edilizio acquisita presso UTC Giugliano- alla relazione C.T.U. in atti) presentata in data 11 dicembre 1997 con prot. n.48596 dello stesso de cuius, avente, di fatto, ad oggetto la medesima richiesta di Concessione
Edilizia in Sanatoria ai sensi della Legge 724/94, già presentata con richiesta prot. n. 13563 del giorno 01 marzo 1995.
In risposta alla predetta richiesta in sanatoria, l'UTC del Comune di Giugliano con prot. n. 29970 del 14/06/2007, richiedeva un'integrazione documentale, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della stessa, successivamente ottemperato da parte richiedente, tuttavia, oltre il termine concesso.
Ciò premesso il C.T.U. evidenziava come “l'invio delle integrazioni oltre al
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termine previsto non è motivo ostativo al rilascio della Concessione in
Sanatoria e pertanto indica tempi brevi compatibili con quelli organizzativi dell'UTC del Comune di Giugliano Macchina Comunale, occorrenti per rendere gli immobili conformi alla normativa urbanistica e costi minimi per eventuali adeguamenti per interessi e/o altro, di quanto versato per oblazione
e/o oneri concessori e/o altro definibili, unicamente con l'esame della pratica da parte dell'UTC e/o Ufficio preposto”.
La Suprema Corte, dopo oscillanti orientamenti (tra la teoria formalista e sostanzialista), ha chiarito che "gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"
(per tutte, Cass., Civ., Sez. Un., 7/10/2019 n.. 25021).
Secondo un orientamento ormai costante della Suprema Corte, la domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato ( Sez. Unite 8230/2019 ripresa dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte ex multis cfr, Cass, n.
9255/2023; n. 23394/2023; n. 33243/2023; n. 33754/2023; n. 30425/2022; n.
15587/2022; n. 538/2020).
Ne consegue che i beni sono da ritenersi commerciabili, seppur non urbanisticamente regolari (dal che derivano specifici adempimenti in capo al venditore nonché in sede di stipula).
Avuto riguardo alla comoda divisibilità, va premesso che la espletata C.T.U ha stimato in complessivi € 370.466,00 il valore di mercato del compendio da dividere, concludendo per una sostanziale impossibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di due autonomi immobili
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aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti.
A tal riguardo, alla pagina 10 dell'elaborato versato in atti, il C.T.U., in merito l'impossibilità di una comoda divisione del cespite oggetto della massa in tre distinte unità immobiliari abitative, evidenziava i seguenti motivi tecnici: “• il frazionamento è possibile solo realizzando una diversa distribuzione di spazi interni, il che comporta una notevole spesa per la divisone materiale dell'immobile: demolizioni di tramezzi, rifacimento degli stessi secondo
l'eventuale progetto, rimozione e rifacimento degli impianti idrici igienici ed elettrici, .....etc.... con inevitabile sorgere di servitù al fine di consentire il passaggio delle tubazioni e dell'impiantistica in genere ed il tutto porterebbe al massimo alla realizzazione di due unità abitative autonome, insufficienti rispetto alle quote ed ai condividenti • il frazionamento darebbe luogo a quote disomogenee con notevoli conguagli in danaro, oltre che una distribuzione interna poco funzionale e per niente comoda, qualitativamente scarsa e con aumento di superficie di disimpegno per consentire l'accesso alle unità”.
Alla luce di suddette circostanze, in assenza di istanze di attribuzione del bene, occorre dichiarare la non comoda divisibilità del bene e disporre, con separata ordinanza, in ordine al prosieguo del giudizio.
Per quanto concerne la domanda giudiziale afferente alla richiesta di indennizzo per l'occupazione per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti ai comproprietari in ragione della propria quota, occorre, preliminarmente, evidenziare che il convenuto ha goduto e gode del cespite oggetto della massa ereditaria (elemento circostanziale assolutamente pacifico tra le parti e, peraltro, espressamente ammesso dalla difesa della parte convenuta e come risultante dalla CTU), esercitando le facoltà che la legge riserva al comproprietario.
Sul punto, si osserva che è principio consolidato quello secondo cui l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre
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dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.).
Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte.
Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102 cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. 7681/2019;
Cass. 2423/2015; Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
La richiesta di condanna formulata dagli istanti deve essere accolta nei limiti di cui sopra, ossia dal giorno della domanda giudiziale.
In ordine alla quantificazione, ritiene questo giudice che il credito degli istanti possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento.
Dalla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (21 aprile 2021) fino alla data di deliberazione della presente sentenza, il valore dei frutti deve ritenersi pari alla complessiva somma €
55.287,06, pari alla sommatoria del valore locativo dell'unità abitativa anzidetta pari a € 1.091,19 per 20 mensilità, ovvero da maggio 2021 a dicembre 2022 (21.823,8) nonché del valore locativo pari ad € 1.239,38 per
27 mensilità, ovvero da gennaio 2023 a marzo 2025 (33.463,26 € ).
Il credito maturato, per detto titolo, dagli istanti è pari ad € 55.287,06 cui
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andrà detratta la quota di spettanza del convenuto (titolare di una quota pari ad 1/3 ossia € 18.429,02), per importo finale residuo di € 36.858,04 agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione.
Pertanto, in base alle quote di comproprietà sui beni, Controparte_1 dovrà corrispondere ai germani e la somma di € Parte_1 Pt_2
36.858,04 da dividersi in parti uguali (ossia € 18.429,02 ciascuno).
Relativamente alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto
, volta ad ottenere la restituzione di quanto sborsato per Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento sito in
Giugliano In Campania (NA) alla Via Masseria Vecchia nr. 124/7, quantificati in complessivi euro 30.000,00, deve darsi atto della rinuncia alla domanda, di cui alla comparsa conclusionale depositata in data 21 febbraio 2025.
Si osserva che secondo il recente orientamento della Suprema Corte “Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica” (Cassazione
Sezioni Unite sentenza n. 3453 del 7 febbraio 2024).
In ogni caso nella relazione versata in atti, a firma del CTU arch. Per_2
(pagina 15 dell'elaborato) si legge “La documentazione contabile esibita non
è documentata, infatti rappresenta solo un'elencazione di lavori eseguiti”.
Pertanto, atteso il mancato rinvenimento nelle produzioni di parte, della documentazione, neppure di natura fiscale, da cui poter desumere la tipologia
(nonché la consistenza) dei lavori svolti, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale.
Ne consegue che va rigettata anche la rencoventio reconventionis formulata dagli istanti in ordine al risarcimento dei danni asseritamente patiti e subendi a seguito della realizzazione delle opere di ristrutturazione rivendicate dal comparente convenuto.
11 R.G. n. 4936/2021
Le spese della CTU, come liquidate con decreto del 17 luglio 2024 in €
6.463,83 (seimilaquattrocentosessantatre,83), gravano a carico della massa pro quota.
Tenuto conto dell'esito del giudizio non merita accoglimento la richiesta di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
La natura non definitiva della presente sentenza impone il rinvio della statuizione delle spese di lite.
P.Q.M.
• Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca
Sequino, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
4936/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara aperta la successione mortis causa di , nato a Persona_1
Rodi l' 1 ottobre 1926 e deceduto in Giugliano in Campania il 25 settembre
2019 ab intestato;
• Dichiara caduti in comunione ereditaria pro-indiviso gli immobili siti
Comune di Giugliano in Campania e confinanti da un lato con via Masseria,
NCEU del Comune di Giugliano in Campania al alla Via San Nullo n. 110, foglio 81, p.lla 718, piano S1-T1;
• Dichiara altresì che detti beni sono in titolarità a C.F. Parte_1
C.F. , e C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , ciascuno in Controparte_1 C.F._3 misura pari ad 1/3 della piena proprietà;
• Dichiara non comodamente divisibili i beni sopra descritti;
• Condanna C.F. al Controparte_1 C.F._3 pagamento in favore di C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , ciascuno limitatamente Parte_2 C.F._2 alla quota di diritto spettante pari ad 1/3, della somma di € 36.858,04 da dividersi in parti uguali a titolo di indennità di occupazione (ossia €
18.429,02 ciascuno) oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
• Rigetta le ulteriori domande;
12 R.G. n. 4936/2021
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 17 luglio 2024 in € 6.463,83
(seimilaquattrocentosessantatre,83), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
• Spese con il definitivo.
Aversa 11 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
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