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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 956/23 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24.07.2023 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in pari data, relativa al procedimento civile n. 1255/2020 R.G., in materia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo De Parte_1
Martino
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Aristide De Vivo Controparte_1
Appellato
NONCHÉ
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Polverino e Chiara CP_2
Polverino
Appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Salerno Controparte_1 per ottenere declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto del 9.03.2016,
a rogito del Notaio con il quale la società aveva Per_1 Parte_1 alienato a un immobile sito in Salerno, alla via Nicola Aversano n. CP_2 20, e precisamente un locale terraneo ad uso deposito, censito nel catasto fabbricati di Salerno al fg. 61, mappale n. 192 sub 40, zona censuaria 4, piano
T, categoria C/2 classe 8.
Assumeva di essere creditrice della della somma di Parte_1 euro 10.399,87, oltre interessi e spese successive, in forza di ordinanza di assegnazione somme emessa, nel procedimento esecutivo n. RGE. 9610/2017, dal Tribunale di Salerno in data 20.04.2017, depositata il 26.04.2017 e notificata in forma esecutiva il 08.06.2017.
Esponeva:
- che detto credito aveva avuto origine da quello, precedente, da essa vantato nei confronti di UF EE, a titolo di compenso per prestazione professionale, avendolo assistito nel giudizio civile da lui proposto nei confronti della nonché di tal , innanzi al Parte_1 Persona_2
Tribunale Civile di Salerno, recante NRG 3320/2005 riunito ad altro giudizio NRG
3321/2005, definito con sentenza n. 2846/2015;
- che con la suddetta sentenza, poi integralmente confermata dalla Corte
d'Appello di Salerno con sentenza n. 1446/2020 del 21/12/2020, la Parte_1
e erano stati condannati, in solido, al pagamento
[...] Persona_2 in favore del UF EE della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali, nonché la sola al pagamento in favore dello stesso di Parte_1 ulteriori euro 1.800,00 oltre interessi e rivalutazione;
- di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n.
2559/2016 nei confronti del proprio assistito UF EE per il pagamento delle proprie competenze professionali;
- che, al fine di recuperare le somme ingiunte a UF EE, risultato vano ogni tentativo di escussione nei suoi confronti, richiedeva pignoramento del credito da questi vantato nei confronti della in virtù Parte_1 della menzionata sentenza n. 2846/2015 del Tribunale di Salerno;
- che il giudice dell'esecuzione (nel procedimento R.G.E. 9610/2017 del Tribunale di Salerno), verificata la sussistenza del proprio credito nei confronti del UF
EE e la dichiarazione positiva del terzo pignorato, la Parte_1 emetteva l'ordinanza di assegnazione somme per l'importo di € 9.669,92
[...] oltre interessi e spese;
-che era risultato vano ogni tentativo di escussione nei confronti della Parte_1
in forza della suddetta ordinanza.
[...]
Assumeva che l'atto di disposizione impugnato avesse reso più difficoltosa la realizzazione del credito vantato nei confronti della in Parte_1 forza dell'ordinanza di assegnazione e che il terzo acquirente, in quanto figlia dell'amministratore unico della , non potesse ignorare il pregiudizio Pt_1 arrecato alle proprie ragioni creditorie.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le convenute Parte_1
e , deducendo l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge
[...] CP_2 per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; in particolare, contestavano l'esistenza di un credito della nei confronti della società CP_1 venditrice in epoca anteriore all'atto di disposizione (9.03.2016); sostenevano, inoltre, che l'atto di vendita, compiuto anche in epoca anteriore al pignoramento presso terzi, non potesse ritenersi preordinato dolosamente al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito della sorto con l'ordinanza CP_1 di assegnazione nell'anno 2017.
Il Tribunale, con ordinanza del 24.07.2023, accoglieva il ricorso per revocatoria, dichiarando l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Controparte_1 compravendita oggetto della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Avverso detta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...] ha proposto appello, affidato a tre motivi, così concludendo: Parte_1
“- Riformare l'ordinanza n. cronologico 3489/2023 del 24/07/2023 rg 1255/2023
Repertorio 4185/2023 del 25/07/2023 del Tribunale di Salerno R.G. 1255/2020, rigettando l'avversa domanda per infondatezza delle relative argomentazioni, come analiticamente confutate a mezzo dei motivi di cui in narrativa, -
Condannare la parte convenuta all'integrale rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio ed accessori da distrarsi al sottoscritto avvocato antistatario con la maggiorazione del 30%prevista dal D.M., Giustizia, 8 marzo
2018, n. 37 in quanto il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”
Si è costituita in giudizio l'AT , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con la conferma dell'ordinanza impugnata. Vinte le spese.
Si è altresì costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello, vinte CP_2 le spese da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente riforma della gravata decisione.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione nonché la falsa applicazione degli artt. 2901, 2712 c.c. e 116 c.p.c. contestando la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un credito dell'AT nei propri CP_1 confronti in epoca anteriore alla data del compimento dell'atto impugnato, ossia in data 9.03.2016; a tale epoca, prosegue l'appellante, l'avv. vantava CP_1 un credito per prestazioni professionali esclusivamente nei confronti di Per_3
suo assistito in altro giudizio.
[...]
Assume di essere stata coinvolta nel procedimento di esecuzione instaurato dalla nell'anno 2017 - all'esito del quale veniva emessa l'ordinanza di CP_1 assegnazione in forza della quale l'AT ha domandato la revocatoria dell'atto di compravendita- nella qualità di terzo pignorato e non di debitore principale;
pertanto, l'atto dispositivo non aveva arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della , essendo peraltro il bene gravato da ipoteca fino CP_1
a concorrenza di euro 130.000,00 ed essendosi la Parte_1 determinata a vendere l'immobile di sua proprietà esclusivamente al fine di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri creditori.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la fondatezza dell'azione proposta dalla per carenza del requisito della dolosa preordinazione dell'atto CP_1 all'esclusivo fine di sottrarre proprie residualità patrimoniali al soddisfacimento del credito della insorto in epoca successiva al suo compimento, oltre CP_1 un anno più tardi, solo a seguito di pronuncia della richiamata ordinanza di assegnazione, depositata in data 26.04.2017.
Finanche lo stesso decreto ingiuntivo nei confronti di UF EE (n.
2559/2016), soggiunge l'appellante, azionato nel procedimento esecutivo, è stato emesso in data 8.07.2016 su ricorso anch'esso depositato in epoca successiva (9.06.2016) al contestato negozio dispositivo, come agevolmente si evince dalla stessa produzione di controparte;
pertanto la Parte_1 non avrebbe avuto modo alcuno di sospettare neanche lontanamente la
[...] possibile insorgenza in suo riguardo di crediti facenti capo alla . CP_1
Deduce, pertanto, l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che “non solo il sorgere del credito sia anteriore all'atto dispositivo (concluso il nove marzo 2016) ma persino al suo accertamento, cristallizzato con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2845/2015, depositata in cancelleria il 22 giugno 2015”.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'affermata sussistenza della partecipazione del terzo contraente al fraudolento proposito elusivo del disponente non potendo imputarsi all'alienante alcuna intenzionale preordinazione dell'atto ad impedire elusivamente la soddisfazione di crediti non ancora insorti nei suoi riguardi.
Ad avviso di questa Corte è certamente fondata la censura con la quale ha contestato l'affermata sussistenza di una ragione di credito nei propri confronti in epoca anteriore al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
Sul punto il giudice di primo grado, alle pagine 9 e 10 dell'ordinanza impugnata, ha osservato che “Centrale è l'osservare che al momento del compimento dell'atto dispositivo a titolo oneroso è agevole il riscontare che il credito vantato dal sig. UF EE (poi assegnato alla ricorrente a seguito di procedura esecutiva presso terzi) nei confronti della società era Parte_1 sussistente perché trova titolo nella sentenza n. 2846/2015 del Tribunale di
Salerno (confermata in appello con sentenza n. 1381/2020).
3.8 ANTERIORITÀ
DEL CREDITO Provato quindi che l'atto dispositivo, sia stato posto in essere dopo il sorgere del credito e non in data anteriore, come sostenuto da parte convenuta. Il credito assegnato all'odierna ricorrente, e per la cui tutela oggi agisce in revocatoria, è il medesimo credito vantato dal sig. UF EE nei confronti della società , È quindi, con riferimento a Parte_1 questo rapporto debito credito che deve valutarsi l'anteriorità rispetto all'atto dispositivo. Deve, di conseguenza, concludersi che non solo il sorgere del detto credito sia anteriore all'atto dispositivo (concluso il nove marzo 2016) ma persino al suo accertamento, cristallizzato con la sentenza del Tribunale di Salerno n.
2845/2015, depositata in cancelleria il 22 giugno 2015”.
Dette argomentazioni non sono affatto condivisibili.
Nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito del debitore pignorato ha efficacia costitutiva del credito del pignorante nei confronti del terzo;
ciò significa che solo con detto provvedimento nasce il credito nei confronti del terzo, debitor debitoris.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, aí sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione”.
L'ordinanza di assegnazione non è titolo esecutivo contro il debitore originario ma soltanto contro il terzo assegnato (Cass. n. 30457/11). Pertanto, non ci si trova in presenza né di un fenomeno successorio né di un fenomeno di espansione soggettiva del titolo esecutivo (Cass. n. n. 9390/2016).
Il giudice di primo grado -nell'affermare che il credito della nei confronti CP_1 della terzo pignorato in qualità di debitor debitoris, è Parte_1 da ritenersi anteriore al compimento dell'atto dispositivo perché tale era quello vantato dalla creditrice procedente nei confronti del debitore principale – ha del tutto ignorato tali pacifici principi.
Facendone applicazione in questa sede in quanto condivisi, la Corte ritiene che il credito della nei confronti della è insorto CP_1 Parte_1 solo con l'ordinanza di assegnazione (la quale ha acquistato efficacia nei confronti dell'odierna appellante solo in seguito alla sua notifica), quindi, in epoca pacificamente successiva all'atto di compravendita impugnato.
Non sussistendo, pertanto, alcun credito, anche nella nozione lata comprensiva della ragione di credito o della aspettativa di credito, dell'AT nei CP_1 confronti della all'epoca del compimento dell'atto Parte_1 dispositivo, deve ritenersi il difetto di legittimazione della stessa a proporre l'azione revocatoria dell'atto impugnato.
È poi del tutto inipotizzabile la dolosa preordinazione del compimento dell'atto dispositivo alla compromissione del soddisfacimento del credito e la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma, essendo il credito insorto in forza di un provvedimento giurisdizionale di assegnazione coattiva di un credito del debitore principale della nei confronti della CP_1 [...]
Parte_1
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere accolto.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la domanda ex art. 2901
c.c. proposta in primo grado da nei confronti della Controparte_1 [...]
e di va dichiarata inammissibile per difetto di Parte_1 CP_2 legittimazione attiva.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'AT , con attribuzione Controparte_1 agli avv.ti antistatari di quelle liquidate in favore di . CP_2
Considerato il valore della causa, le stesse vengono liquidate in base al D.M.
10.3.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
8.3.2018 n. 37 e dal D.M. 13.8.2022
n. 147, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 956/2023, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda revocatoria proposta con riscorso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di Controparte_1 [...]
e di;
Parte_1 CP_2
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di ciascuna AT, spese che, per il primo grado, liquida in euro
5.077,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, e per il secondo grado in euro 5.809,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge e spese per contributo unificato sostenute dall'appellante, con attribuzione di quelle liquidate in favore di CP_2
agli avv.ti Giorgio Polverino e Chiara Polverino, antistatari.
[...]
Salerno lì 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 956/23 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24.07.2023 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in pari data, relativa al procedimento civile n. 1255/2020 R.G., in materia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo De Parte_1
Martino
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Aristide De Vivo Controparte_1
Appellato
NONCHÉ
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Polverino e Chiara CP_2
Polverino
Appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Salerno Controparte_1 per ottenere declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto del 9.03.2016,
a rogito del Notaio con il quale la società aveva Per_1 Parte_1 alienato a un immobile sito in Salerno, alla via Nicola Aversano n. CP_2 20, e precisamente un locale terraneo ad uso deposito, censito nel catasto fabbricati di Salerno al fg. 61, mappale n. 192 sub 40, zona censuaria 4, piano
T, categoria C/2 classe 8.
Assumeva di essere creditrice della della somma di Parte_1 euro 10.399,87, oltre interessi e spese successive, in forza di ordinanza di assegnazione somme emessa, nel procedimento esecutivo n. RGE. 9610/2017, dal Tribunale di Salerno in data 20.04.2017, depositata il 26.04.2017 e notificata in forma esecutiva il 08.06.2017.
Esponeva:
- che detto credito aveva avuto origine da quello, precedente, da essa vantato nei confronti di UF EE, a titolo di compenso per prestazione professionale, avendolo assistito nel giudizio civile da lui proposto nei confronti della nonché di tal , innanzi al Parte_1 Persona_2
Tribunale Civile di Salerno, recante NRG 3320/2005 riunito ad altro giudizio NRG
3321/2005, definito con sentenza n. 2846/2015;
- che con la suddetta sentenza, poi integralmente confermata dalla Corte
d'Appello di Salerno con sentenza n. 1446/2020 del 21/12/2020, la Parte_1
e erano stati condannati, in solido, al pagamento
[...] Persona_2 in favore del UF EE della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali, nonché la sola al pagamento in favore dello stesso di Parte_1 ulteriori euro 1.800,00 oltre interessi e rivalutazione;
- di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n.
2559/2016 nei confronti del proprio assistito UF EE per il pagamento delle proprie competenze professionali;
- che, al fine di recuperare le somme ingiunte a UF EE, risultato vano ogni tentativo di escussione nei suoi confronti, richiedeva pignoramento del credito da questi vantato nei confronti della in virtù Parte_1 della menzionata sentenza n. 2846/2015 del Tribunale di Salerno;
- che il giudice dell'esecuzione (nel procedimento R.G.E. 9610/2017 del Tribunale di Salerno), verificata la sussistenza del proprio credito nei confronti del UF
EE e la dichiarazione positiva del terzo pignorato, la Parte_1 emetteva l'ordinanza di assegnazione somme per l'importo di € 9.669,92
[...] oltre interessi e spese;
-che era risultato vano ogni tentativo di escussione nei confronti della Parte_1
in forza della suddetta ordinanza.
[...]
Assumeva che l'atto di disposizione impugnato avesse reso più difficoltosa la realizzazione del credito vantato nei confronti della in Parte_1 forza dell'ordinanza di assegnazione e che il terzo acquirente, in quanto figlia dell'amministratore unico della , non potesse ignorare il pregiudizio Pt_1 arrecato alle proprie ragioni creditorie.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le convenute Parte_1
e , deducendo l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge
[...] CP_2 per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; in particolare, contestavano l'esistenza di un credito della nei confronti della società CP_1 venditrice in epoca anteriore all'atto di disposizione (9.03.2016); sostenevano, inoltre, che l'atto di vendita, compiuto anche in epoca anteriore al pignoramento presso terzi, non potesse ritenersi preordinato dolosamente al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito della sorto con l'ordinanza CP_1 di assegnazione nell'anno 2017.
Il Tribunale, con ordinanza del 24.07.2023, accoglieva il ricorso per revocatoria, dichiarando l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Controparte_1 compravendita oggetto della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Avverso detta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...] ha proposto appello, affidato a tre motivi, così concludendo: Parte_1
“- Riformare l'ordinanza n. cronologico 3489/2023 del 24/07/2023 rg 1255/2023
Repertorio 4185/2023 del 25/07/2023 del Tribunale di Salerno R.G. 1255/2020, rigettando l'avversa domanda per infondatezza delle relative argomentazioni, come analiticamente confutate a mezzo dei motivi di cui in narrativa, -
Condannare la parte convenuta all'integrale rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio ed accessori da distrarsi al sottoscritto avvocato antistatario con la maggiorazione del 30%prevista dal D.M., Giustizia, 8 marzo
2018, n. 37 in quanto il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”
Si è costituita in giudizio l'AT , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con la conferma dell'ordinanza impugnata. Vinte le spese.
Si è altresì costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello, vinte CP_2 le spese da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente riforma della gravata decisione.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione nonché la falsa applicazione degli artt. 2901, 2712 c.c. e 116 c.p.c. contestando la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un credito dell'AT nei propri CP_1 confronti in epoca anteriore alla data del compimento dell'atto impugnato, ossia in data 9.03.2016; a tale epoca, prosegue l'appellante, l'avv. vantava CP_1 un credito per prestazioni professionali esclusivamente nei confronti di Per_3
suo assistito in altro giudizio.
[...]
Assume di essere stata coinvolta nel procedimento di esecuzione instaurato dalla nell'anno 2017 - all'esito del quale veniva emessa l'ordinanza di CP_1 assegnazione in forza della quale l'AT ha domandato la revocatoria dell'atto di compravendita- nella qualità di terzo pignorato e non di debitore principale;
pertanto, l'atto dispositivo non aveva arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della , essendo peraltro il bene gravato da ipoteca fino CP_1
a concorrenza di euro 130.000,00 ed essendosi la Parte_1 determinata a vendere l'immobile di sua proprietà esclusivamente al fine di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri creditori.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la fondatezza dell'azione proposta dalla per carenza del requisito della dolosa preordinazione dell'atto CP_1 all'esclusivo fine di sottrarre proprie residualità patrimoniali al soddisfacimento del credito della insorto in epoca successiva al suo compimento, oltre CP_1 un anno più tardi, solo a seguito di pronuncia della richiamata ordinanza di assegnazione, depositata in data 26.04.2017.
Finanche lo stesso decreto ingiuntivo nei confronti di UF EE (n.
2559/2016), soggiunge l'appellante, azionato nel procedimento esecutivo, è stato emesso in data 8.07.2016 su ricorso anch'esso depositato in epoca successiva (9.06.2016) al contestato negozio dispositivo, come agevolmente si evince dalla stessa produzione di controparte;
pertanto la Parte_1 non avrebbe avuto modo alcuno di sospettare neanche lontanamente la
[...] possibile insorgenza in suo riguardo di crediti facenti capo alla . CP_1
Deduce, pertanto, l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che “non solo il sorgere del credito sia anteriore all'atto dispositivo (concluso il nove marzo 2016) ma persino al suo accertamento, cristallizzato con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2845/2015, depositata in cancelleria il 22 giugno 2015”.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'affermata sussistenza della partecipazione del terzo contraente al fraudolento proposito elusivo del disponente non potendo imputarsi all'alienante alcuna intenzionale preordinazione dell'atto ad impedire elusivamente la soddisfazione di crediti non ancora insorti nei suoi riguardi.
Ad avviso di questa Corte è certamente fondata la censura con la quale ha contestato l'affermata sussistenza di una ragione di credito nei propri confronti in epoca anteriore al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
Sul punto il giudice di primo grado, alle pagine 9 e 10 dell'ordinanza impugnata, ha osservato che “Centrale è l'osservare che al momento del compimento dell'atto dispositivo a titolo oneroso è agevole il riscontare che il credito vantato dal sig. UF EE (poi assegnato alla ricorrente a seguito di procedura esecutiva presso terzi) nei confronti della società era Parte_1 sussistente perché trova titolo nella sentenza n. 2846/2015 del Tribunale di
Salerno (confermata in appello con sentenza n. 1381/2020).
3.8 ANTERIORITÀ
DEL CREDITO Provato quindi che l'atto dispositivo, sia stato posto in essere dopo il sorgere del credito e non in data anteriore, come sostenuto da parte convenuta. Il credito assegnato all'odierna ricorrente, e per la cui tutela oggi agisce in revocatoria, è il medesimo credito vantato dal sig. UF EE nei confronti della società , È quindi, con riferimento a Parte_1 questo rapporto debito credito che deve valutarsi l'anteriorità rispetto all'atto dispositivo. Deve, di conseguenza, concludersi che non solo il sorgere del detto credito sia anteriore all'atto dispositivo (concluso il nove marzo 2016) ma persino al suo accertamento, cristallizzato con la sentenza del Tribunale di Salerno n.
2845/2015, depositata in cancelleria il 22 giugno 2015”.
Dette argomentazioni non sono affatto condivisibili.
Nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito del debitore pignorato ha efficacia costitutiva del credito del pignorante nei confronti del terzo;
ciò significa che solo con detto provvedimento nasce il credito nei confronti del terzo, debitor debitoris.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, aí sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione”.
L'ordinanza di assegnazione non è titolo esecutivo contro il debitore originario ma soltanto contro il terzo assegnato (Cass. n. 30457/11). Pertanto, non ci si trova in presenza né di un fenomeno successorio né di un fenomeno di espansione soggettiva del titolo esecutivo (Cass. n. n. 9390/2016).
Il giudice di primo grado -nell'affermare che il credito della nei confronti CP_1 della terzo pignorato in qualità di debitor debitoris, è Parte_1 da ritenersi anteriore al compimento dell'atto dispositivo perché tale era quello vantato dalla creditrice procedente nei confronti del debitore principale – ha del tutto ignorato tali pacifici principi.
Facendone applicazione in questa sede in quanto condivisi, la Corte ritiene che il credito della nei confronti della è insorto CP_1 Parte_1 solo con l'ordinanza di assegnazione (la quale ha acquistato efficacia nei confronti dell'odierna appellante solo in seguito alla sua notifica), quindi, in epoca pacificamente successiva all'atto di compravendita impugnato.
Non sussistendo, pertanto, alcun credito, anche nella nozione lata comprensiva della ragione di credito o della aspettativa di credito, dell'AT nei CP_1 confronti della all'epoca del compimento dell'atto Parte_1 dispositivo, deve ritenersi il difetto di legittimazione della stessa a proporre l'azione revocatoria dell'atto impugnato.
È poi del tutto inipotizzabile la dolosa preordinazione del compimento dell'atto dispositivo alla compromissione del soddisfacimento del credito e la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma, essendo il credito insorto in forza di un provvedimento giurisdizionale di assegnazione coattiva di un credito del debitore principale della nei confronti della CP_1 [...]
Parte_1
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere accolto.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la domanda ex art. 2901
c.c. proposta in primo grado da nei confronti della Controparte_1 [...]
e di va dichiarata inammissibile per difetto di Parte_1 CP_2 legittimazione attiva.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'AT , con attribuzione Controparte_1 agli avv.ti antistatari di quelle liquidate in favore di . CP_2
Considerato il valore della causa, le stesse vengono liquidate in base al D.M.
10.3.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
8.3.2018 n. 37 e dal D.M. 13.8.2022
n. 147, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 956/2023, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda revocatoria proposta con riscorso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di Controparte_1 [...]
e di;
Parte_1 CP_2
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di ciascuna AT, spese che, per il primo grado, liquida in euro
5.077,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, e per il secondo grado in euro 5.809,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge e spese per contributo unificato sostenute dall'appellante, con attribuzione di quelle liquidate in favore di CP_2
agli avv.ti Giorgio Polverino e Chiara Polverino, antistatari.
[...]
Salerno lì 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano