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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 428 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli C.F._2
minori (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
; (c.f. ), tutti C.F._4 Parte_4 C.F._5
elettivamente domiciliati in Corigliano Rossano (CS), alla Via Fontanelle n°47 (A.U.
Corigliano), presso lo Studio Legale Associato rappresentati e difesi dall'avv. Pt_5
Gaetano Monte in virtù di procura speciale posta su foglio separato da intendersi materialmente congiunto all'atto introduttivo
- ATTORI -
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Stancati, presso il cui Studio in Via A. Arabia 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura CP_1 in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio
- CONVENUTA –
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 7.10.2024, il cui svolgimento era sostituito dallo scambio telematico di note, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c.): “Lo scrivente avv. Gaetano Monte, nell'interesse degli attori si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso in tutti gli atti e verbali di causa ed in particolare nel verbale di causa del 10.07.2024. In questa sede, preliminarmente e per tutti i motivi già esposti nel richiamato verbale del
10.07.2024, si insite affinché il G.I. voglia disporre il rinnovo della CTU espletata nel corso del presente procedimento. In subordine si precisano le conclusioni così per come formulate in atto di citazione, conclusioni che qui si abbiano per integralmente riportate
e trascritte. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..”
Per la convenuta (conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta CP_2 depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c.): “Facendo seguito al decreto che dispone la trattazione scritta della causa, ed il rinvio per la precisazione delle conclusioni, questa difesa precisa le conclusioni come già rassegnate in atti. La Ctu ed i successivi chiarimenti hanno confermato che stante la gravissima situazione del piccolo paziente, nessun trattamento in più di ciò che è stato fatto, avrebbe dovuto esser compiuto. Nessuna responsabilità potrà, infatti, esser attribuita ai sanitari ospedalieri e all'Azienda qui rappresentata”
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Parte_3
[...
, nonché , chiedevano il risarcimento dei danni sofferti, iure iure proprio Parte_4
e iure hereditatis, a causa della morte di – rispettivamente, figlio e fratello Persona_2 degli attori – verificatasi il 21.8.2014 presso l'Ospedale di ed ascrivibile, CP_1
secondo quanto esposto in citazione, alla condotta negligente ed imperita dei sanitari che ebbero in cura il piccolo nelle ultime ore di vita e, in particolare, del dr. R_ Per_3
(medico in servizio presso l' ) il quale, di
[...] Controparte_3
fronte alla richiesta di un intervento rianimatorio e/o di ventilazione assistita da parte dei medici del reparto di pediatria (dove il piccolo si trovava ricoverato) rifiutava di R_
porre in essere la relativa prestazione, la quale veniva effettivamente compiuta solo con grande ritardo e dopo l'intervento del primario del reparto di anestesia d rianimazione,
2 con tempistica tale da non impedire il decesso del minore per arresto cardiaco. Gli stessi attori precisavano che per i medesimi fatti oggetto dell'atto introduttivo il era Per_3 stato condannato per il reato di cui all'art. 589 c.p. in sede penale, con sentenza divenuta definitiva (in quanto confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro e poi, agli effetti civili, dalla Corte di Cassazione nel corso del presente giudizio, pure a fronte della dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato).
Si costituiva in giudizio l' eccependo la mancanza di Controparte_1
prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento asseritamente colposo del dr. e il decesso di , non essendovi riscontro scientifico Per_3 Persona_2
alla tesi secondo cui il paziente, ove tempestivamente intubato, non sarebbe deceduto, essendosi il decesso verificato a causa di un grave scompenso cardiaco, manifestatosi quale effetto collaterale dei trattamenti chemioterapici a cui il piccolo era R_
sottoposto per la forma di leucemia che lo affliggeva ed innestatosi in un organismo già gravemente compromesso in ragione della malattia. La domanda era, comunque, contestata anche in punto di quantum debeatur, con riferimento alle singole pretese risarcitorie degli attori.
A seguito di prova per testi e CTU medico/legale (affidata a specialista in medicina legale e specialista in cardiologia) la causa, disattese le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (come ratione temporis vigente rispetto alla data di introduzione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sul procedimento penale a carico di . Persona_3
Incontestato, oltre che documentalmente riscontrabile, è che per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio (medico all'epoca in servizio presso la Persona_3 [...]
abbia riportato condanna per il reato di cui all'art. 589 cp, in forza di sentenza CP_2 di primo grado del Tribunale di Cosenza, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, ma annullata dalla Corte di Cassazione per intervenuta estinzione del reato dovuta a prescrizione. La medesima Corte di Cassazione, invero, confermava agli effetti civili la responsabilità dell'imputato ma, non avendo l' preso parte al processo CP_2
quale responsabile civile, la relativa statuizione deve considerarsi inopponibile nei suoi confronti, con la conseguenza che la responsabilità del (e, per esso, dell' Per_3 [...]
) andrà autonomamente esaminata secondo i canoni propri del processo civile CP_1
3 e sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite nel presente processo (inclusi gli atti del processo penale in danno del prodotti da parte attrice, destinati, Per_3
tuttavia, ad assumere valenza indiziaria, da esaminarsi nel complesso delle altre prove raccolte).
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti.
Gli attori hanno ritenuto di far valere una responsabilità di natura contrattuale ed extra- contrattuale della convenuta . Controparte_1
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è astrattamente configurabile nei limiti in cui gli attori hanno agito quali eredi di , in ragione dell'incontestato Persona_2
contratto di spedalità del paziente/de cuius con la struttura sanitaria e del contatto sociale con i singoli medici che lo ebbero in cura durante il ricovero. I fatti oggetto di giudizio, invero, si sono verificati antecedentemente all'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d.
Gelli-Bianco) e non soggiacciono, pertanto, al regime normativo delineato dalla predetta legge, se non per quanto riguarda le disposizioni processuali di essa, immediatamente applicabili (ad esempio, il criterio di liquidazione in caso di lesioni micropermanenti).
Anche, tuttavia, applicandosi i principi giurisprudenziali formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del menzionato testo normativo, nei limiti, appunto, in cui gli attori hanno agito quali eredi del deve ipotizzarsi una responsabilità di natura R_
contrattuale della struttura sanitaria, in ragione del contratto di spedalità tra paziente e struttura sanitaria, suscettibile di giustificare l'applicazione delle regole proprie della responsabilità contrattuale.
L'inquadramento della domanda in termini di responsabilità contrattuale ha degli importanti risvolti sugli oneri probatori gravanti sulle parti.
In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria,
è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie le strutture sanitarie evocate, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.)
4 Tali oneri probatori, (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014), restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2,
c.c.. Costituisce, quindi, onere del medico o della struttura sanitaria, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo
2007, n. 4797; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass,. 20812/2018;
Cass. 21008/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n.
584 582, 581 e 576) – e sussiste qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass.
21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
Una responsabilità contrattuale non è, di contro, ipotizzabile rispetto alle pretese risarcitorie fatte valere dagli attori iure proprio rispetto al decesso del piccolo . R_
Deve, infatti, ritenersi ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità,
l'assunto per cui il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura
5 o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, quale ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti
(Cass. 11320/2022; 14615/2020). Ne consegue che i prossimi congiunti che non agiscano iure hereditatis, bensì iure proprio, hanno l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità civile del medico o della struttura sanitaria (colpa; danno ingiusto;
nesso di causalità tra fatto colposo e danno).
3. Sul merito della domanda introduttiva.
Tanto premesso, pacifico, alla luce della documentazione in atti, è che al piccolo R_
(nato nel 2006) venisse diagnosticata nell'aprile 2014 una “Leucemia B matura
[...] acuta tipo Burkitt”. Il minore iniziava, quindi, in conformità a tutti i protocolli in materia, trattamento chemioterapico, di cui effettuava diversi cicli prima del decesso. Proprio per l'esecuzione di un trattamento chemioterapico il piccolo era ricoverato presso R_
l'Ospedale di il 1.8.2014, quando versava, ad un esame obiettivo, in buone CP_1
condizioni generali. Nel corso di tale ricovero, tuttavia, quantomeno a partire dal
6.8.2014, il minore subiva gravi effetti collaterali del trattamento al quale era sottoposto, stante l'insorgenza di febbre, aplasia midollare con necessità di supporto trasfusionale, conati di vomito, mucosite di terzo e quarto grado che rendeva necessario l'avvio della nutrizione parenterale totale, scariche fecali. Si verificava anche un episodio di perdita ematica dal naso (epistassi). La situazione peggiorava il 20.8.2014, quando veniva rilevata l'insorgenza di tremori generalizzati, stato soporoso e tachicardia. L'emoglobina era al valore 10,6, ma vi era una grave piastrinopenia, trattata con trasfusione. Il paziente veniva, inoltre, sottoposto ad una RMN dell'encefalo, che non evidenziava alterazioni.
Alle 18:20 il minore era ipoteso (79/38mmHg), tachicardico (144 battiti al minuto) e in stato febbrile (37,3°C). Normale era, invece, la saturazione (96%). Alle ore 20:00 il quadro clinico era tale da far sospettare un'insufficienza cardio circolatoria, stante la perdurante ipotensione, la tachicardia, la presenza di tremori e le estremità degli arti inferiori fredde, pure a fronte di una saturazione di ossigeno ancora buona (95%). Veniva, quindi, avviata l'infusione di dopamina. A seguito, tuttavia, di un'iniziale stabilizzazione
6 dei parametri vitali, si registrava, nelle prime ore del 21.8.2014, una desaturazione dell'ossigeno, il cui livello scendeva all'86%- 87%. Veniva, quindi, avviata l'erogazione di ossigeno a 2 litri al minuto mediante cannule nasali ed effettuato un prelievo per emogasanalisi. L'elettrocardiogramma documentava la presenza di anomalie del tratto
ST. Veniva richiesta una radiografia del torace (la quale, eseguita attorno alle ore 3:00, evidenziava una “cardiomegalia con edema polmonare”) e l'espletamento della consulenza rianimatoria. In tale fase la saturazione d'ossigeno era scesa al 70%. Pacifico, sulla base di tutte le risultanze istruttorie, è che il dr. , medico interpellato per la Per_3
consulenza rianimatoria, rifiutasse di procedere ad intubazione oro-tracheale una volta giunto al capezzale del paziente (alle ore 1:45), ritenendo la manovra inutile per quello che definiva un “paziente terminale”. In sede di visita cardiologica era constatato un quadro di scompenso cardiaco acuto, con marcata disfunzione del ventricolo sinistro.
Solo in fase di arresto cardio circolatorio del paziente, alle ore 06:40 del 21.8.2014, il piccolo veniva intubato, ma decedeva alle ore 7:30 malgrado le manovre R_
rianimatorie tentate dai sanitari. La diagnosi di uscita riportata in cartella clinica era
“insufficienza del cuore sinistro con insufficienza respiratoria in paziente affetto da leucemia B matura tipo Burkitt sottoposto a chemioterapia con aplasia post chemioterapia ed edema polmonare acuto”. Anche i consulenti nominati dall'ufficio di
Procura a seguito di denuncia dei genitori del piccolo individuavano la causa del R_ decesso in uno “scompenso cardiaco acuto congestizio dovuto ad una insufficienza del ventricolo sinistro (FEV 34%) con associata insufficienza respiratoria da identificarsi quale complicanza possibile ma non evitabile del trattamento chemioterapico correttamente posto in essere” rispetto alla patologia oncologica da cui il minore era affetto. La causa del decesso del piccolo può dirsi, d'altra parte, processualmente R_
certa, in quanto univocamente indicata in tutti gli elaborati di natura tecnica afferenti la vicenda oggetto di giudizio, sia in sede penale che nel presente processo.
Tanto precisato sugli accadimenti che precedevano il decesso di e sulle cause della R_
sua morte, non appare dubbia la configurabilità di un comportamento colposo del Per_3 nell'approccio alla vicenda clinica del paziente. Pure, infatti, a volersi prescindere dalle risultanze del processo penale in danno del predetto sanitario, anche i CTU nominati nel presente processo hanno riconosciuto che al momento dell'arrivo del il piccolo Per_3
presentava uno scompenso cardiaco con insufficienza respiratoria acuta, che R_ richiedeva una ventilazione non invasiva e, fallita quest'ultima, una ventilazione meccanica invasiva tramite intubazione oro-tracheale. Non appaiono corrette le
7 motivazioni addotte dal al fine di giustificare la propria condotta (per come Per_3
riferite dai testi escussi in sede penale e nel presente giudizio, secondo cui il Per_3 riteneva la ventilazione invasiva inutile perché il paziente era “malato terminale”), posto che il Lione, benché affetto da leucemia, era in fase di regressione della malattia e andava piuttosto incontro a complicanze del trattamento chemioterapico effettuato. Non può, tuttavia, affermarsi la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta colposa del
(come detto sussistente nella sua ontologica esistenza) e l'evento-morte. Per_3
Premesso, infatti, che incontestatamente il decesso del piccolo si verificava a causa R_ dello scompenso cardiaco acuto che lo colpiva nell'ultimo giorno di vita, quale effetto collaterale del trattamento chemioterapico al quale era sottoposto per via della leucemia diagnosticatagli nel mese di aprile del 2014, non può affermarsi, neppure secondo il criterio del “più probabile che non”, che ove il paziente fosse stato sottoposto a intubazione invasiva alle ore 1:40 del 21 agosto 2014 l'evento morte non si sarebbe verificato. I consulenti nominati nel presente processo hanno, infatti, motivato tale conclusione su argomenti obiettivi e scientificamente validi, da cui non è possibile discostarsi. Si è osservato, infatti, che già nella fase inziale non vi era indicazione - nell'immediato e alla luce delle condizioni complessive del paziente - dell'intubazione oro-tracheale, in quanto la desaturazione non era collegata ad un'ostruzione delle vie aeree ma ad un deficit della pompa cardiaca e ad un'anemia con relativo deficit di emoglobina: il , quindi, ai fini di un corretto trattamento del caso al suo esame, Per_3 avrebbe dovuto preliminarmente garantire un'ossigenazione in maschera ad alti flussi
(NIV) e solo una volta monitorata la situazione e constatato il fallimento della ventilazione non invasiva, ricorrere a ventilazione meccanica invasiva tramite intubazione oro-tracheale (quale trattamento, peraltro, non scevro da rischi e da effettuarsi solo previo ricovero del paziente in terapia intensiva). Si legge, d'altra parte, nella perizia a firma del dr. disposta su incarico del Tribunale nell'ambito del Persona_4
processo penale a carico del , che le linee guida per il trattamento dello scompenso Per_3 cardiaco acuto vigenti all'epoca dei fatti (edite dalla European Society of Cardiology nel
2012) prescrivevano, in presenza di insufficienza respiratoria e in successione,
l'ossigenoterapia; la ventilazione non invasiva;
l'intubazione endotracheale e la ventilazione invasiva. Nel caso di specie, non può neppure ipotizzarsi che la ventilazione non invasiva fosse destinata ad esiti fallimentari, tant'è che alle ore 06:00 del 21.8.2014, pure in assenza di intubazione e con la sola ossigenoterapia, la saturimetria era risalita ed oscillava, da cartella clinica, tra 94% ed 86%. Tale ultimo dato, secondo i CTU, comprova
8 altresì che l'alterazione della contrattilità miocardica non era dovuta alla ridotta ossigenazione ma alla cardiotossicità, così come l'insufficienza respiratoria non era dovuta ad un'ostruzione bronco polmonare (essendo le vie aeree pervie) ma ad alterazioni del sistema di trasporto dell'ossigeno nel sangue circolante per carenza di emoglobina e deficit della pompa cardiaca. Lo scompenso cardiocircolatorio manifestatosi nell'ultimo giorno di vita del minore era correlato, in altri termini, all'azione dei chemioterapici sul muscolo cardiaco, che determinava un'alterazione della elasticità e della capacità contrattile del cuore, con l'instaurazione di una cardiomiopatia dilatativa ed una incapacità del cuore ad adeguare la portata al variare dello stato metabolico dei tessuti fino alla aritmia fatale. Una procedura di intubazione e assistenza ventilatoria praticata in anticipo rispetto a quanto avvenuto non avrebbe, quindi, potuto impedire o ritardare l'evento morte, né dare margine per trattamenti salva-vita, incluso il trapianto (cfr. nota di chiarimento, in cui si conclude che “Il concetto secondo il quale il piccolo se R_
sottoposto a ventilazione meccanica avrebbe avuto probabilità di sopravvivenza non tiene conto del fatto che il problema erano gli effetti tossici della chemioterapia sul cuore con cardiomiopatia dilatativa e scompenso cardiaco. Migliorare la ossigenazione sarebbe stato indicato ma se il cuore non funziona la morte è inevitabile”).
Il difensore di parte attrice, per il tramite dei propri consulenti e anche alla luce delle risultanze delle varie consulenze che caratterizzavano il procedimento penale in danno del , ha contestato severamente le conclusioni a cui gli ausiliari sono pervenuti. Per_3
Ritiene, tuttavia, questo giudice di non potersi discostare dalle argomentazioni spese dai
CTU al fine di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni imputabili al e il decesso del piccolo . Deve, infatti, osservarsi che mai in sede Per_3 Persona_2 penale la vicenda clinica del piccolo veniva scrutinata con l'ausilio di uno R_
specialista in cardiologia, pure a fronte di un decesso pacificamente avvenuto a causa di uno scompenso cardiaco e le argomentazioni offerte dal consulente di parte (al pari di quelle fatte proprie dai consulenti nominati dalla Procura e poi dal Tribunale in sede penale) non appaiono in grado di scalfire le deduzioni coerenti e circostanziate poste dai
CTU nominati in questo processo a base delle conclusioni sinora riassunte.
La domanda va, quindi, rigettata, assorbita nell'assenza di nesso di causalità ogni diversa questione.
4. Sulle spese e competenze di lite.
La natura strettamente tecnica delle questioni poste a base del rigetto della domanda e la difficile conoscibilità a priori delle ragioni delle parti (anche in ragione degli esiti del
9 processo penale in danno del ) giustificano l'integrale compensazione delle spese Per_3
tra le parti costituite.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico degli attori in solido, in forza di un criterio di causalità dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta le domande degli attori;
2. Dichiara compensate le spese tra le parti;
3. Pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa;
4. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cosenza, 08/01/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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