TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15301/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 è presente l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente che conclude riportandosi alle proprie difese e domande e chiede che la causa venga decisa;
nessuno è presente per la parte resistente
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:32 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15301 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_2
-convenuto contumace - oggetto: pagamento ratei di pensione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- condanna l' a pagare alla ricorrente l'importo di € 9.793,99 oltre CP_1
accessori di legge al soddisfo a titolo di arretrati della pensione n.
20101617/SO per il periodo il 1° dicembre 2018 ed il 31 maggio 2020;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 di essere è titolare di pensione ai superstiti n.20101617/SO a fardata dal
1° dicembre 2018; che con comunicazione di liquidazione del 15 maggio
2020, l' accoglieva domanda di pensione ai superstiti CP_1
riconoscendole il diritto a percepire la pensione con il certificato n.20101617/SO con decorrenza dal 1° dicembre 2018, quantificando un credito in suo favore di euro 9.793,99, per il periodo compreso fra il 1° dicembre 2018 ed il 31 maggio 2020, ma che non provvedeva al pagamento, conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento degli CP_1
arretrati
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il convenuto, di cui va dichiarata la contumacia
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
In seguito alla comunicazione della liquidazione della pensione, l'odierna ricorrente assumeva la veste di creditore dell' di una cifra certa e CP_2
determinata, nel proprio diritto a titolo di arretrati di pensione.
A fronte della doglianza di mancato pagamento del proprio credito, incombeva sul debitore evocato in giudizio l'onere della prova del pagamento o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della propria obbligazione.
Non avendo fornito tale prova l' convenuto va quindi condannato CP_2
a pagare il proprio debito nei confronti della sua creditrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15301/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 è presente l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente che conclude riportandosi alle proprie difese e domande e chiede che la causa venga decisa;
nessuno è presente per la parte resistente
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:32 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15301 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_2
-convenuto contumace - oggetto: pagamento ratei di pensione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- condanna l' a pagare alla ricorrente l'importo di € 9.793,99 oltre CP_1
accessori di legge al soddisfo a titolo di arretrati della pensione n.
20101617/SO per il periodo il 1° dicembre 2018 ed il 31 maggio 2020;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 di essere è titolare di pensione ai superstiti n.20101617/SO a fardata dal
1° dicembre 2018; che con comunicazione di liquidazione del 15 maggio
2020, l' accoglieva domanda di pensione ai superstiti CP_1
riconoscendole il diritto a percepire la pensione con il certificato n.20101617/SO con decorrenza dal 1° dicembre 2018, quantificando un credito in suo favore di euro 9.793,99, per il periodo compreso fra il 1° dicembre 2018 ed il 31 maggio 2020, ma che non provvedeva al pagamento, conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento degli CP_1
arretrati
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il convenuto, di cui va dichiarata la contumacia
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
In seguito alla comunicazione della liquidazione della pensione, l'odierna ricorrente assumeva la veste di creditore dell' di una cifra certa e CP_2
determinata, nel proprio diritto a titolo di arretrati di pensione.
A fronte della doglianza di mancato pagamento del proprio credito, incombeva sul debitore evocato in giudizio l'onere della prova del pagamento o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della propria obbligazione.
Non avendo fornito tale prova l' convenuto va quindi condannato CP_2
a pagare il proprio debito nei confronti della sua creditrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3