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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Pulicati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2553/2022 promossa da:
– c.f. , elettivamente domiciliato a Roma in Parte_1 CodiceFiscale_1 via Annia Regilla n. 194, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Corsetti, che lo rappresenta e lo difende
APPELLANTE contro
, in persona del Prefetto pro–tempore, con sede in Roma – Controparte_1
Via IV novembre n. 119/A
APPELLATA
Oggetto: LL
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli n. 1011/21 è infondato e deve essere rigettato per i motivi appresso esposti. 2
Parte appellante, nel contestare il rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. 18708/SIVES, facente riferimento ai verbali n. 09430 e 34398 redatti dalla
Polizia Locale del Comune di NT ed implicitamente al verbale n.
700016365636 del 30.05.2019 della Polizia Stradale di Roma, lamenta che quest'ultimo verbale non sarebbe stato irritualmente impugnato dinanzi al prefetto, come invece statuito dal Giudice di primo grado;
ciò, in quanto l'appellante, cittadino del Burkina
Fasu, non avrebbe ricevuto la traduzione del verbale stesso in lingua francese, sicché avrebbe visto leso il proprio diritto di difesa e non sarebbe stato in condizione di comprendere il termine entro il quale avrebbe potuto proporre ricorso. Ne discenderebbe che il ricorso al Prefetto, avvenuto in data 12 settembre 2019, non sarebbe affetto da inammissibilità. Chiede, dunque, che nella presente sede il verbale e la relativa sanzione vengano annullati. Ritiene altresì che non debbano considerarsi dovute le spese di trasporto e custodia del veicolo sequestrato in data 28 agosto 2019 per violazione della medesima norma, facendo presente che le sanzioni sarebbero state archiviate in ragione dell'accoglimento del ricorso in ordine alla sanzione amministrativa.
Le doglianze articolate risultano infondate.
Deve infatti tenersi conto della circostanza che la contestazione della violazione di cui al verbale del 30 maggio 2019 è stata immediata, sicché la traduzione del verbale non può considerarsi dovuta, purché il cittadino straniero fosse in condizioni di comprendere. L'onere probatorio ricade sul soggetto sanzionato.
Nel caso di specie, non solo l'appellante ha sottoscritto il verbale redatto in lingua italiana, ma è dimostrato documentalmente che lo stesso dimori in Italia almeno dall'anno 2008 (anno a cui risale il riconoscimento dello status di rifugiato dello stesso, versato in atti), sicché l'affermazione secondo cui lo stesso non fosse in grado di comprendere la lingua italiana si manifesta pretestuosa. Ne discende che nessuna
“rimessione in termini” può dirsi sussistente e che i verbali elevati dalla Polizia di
NT non sono affetti da vizi sotto questo profilo.
Quanto alle spese di trasporto e custodia del veicolo, si osserva che con l'ordinanza del
15 luglio 2020 il Prefetto, in accoglimento del ricorso per tardività dello spirare dei termini di cui all'art. 204 co. 1 cds, ha ordinato l'archiviazione del verbale del 28 agosto
2019 redatto dalla Polizia Locale di NT, con contestuale dissequestro e 3
ordine di restituzione del veicolo, stabilendo tuttavia che le spese di trasporto e custodia restassero in capo all'odierno appellante.
Sul punto, si osserva in primo luogo che, non essendo stata addotta la intrinseca illegittimità del sequestro (che, in ogni caso, non è stata accertata), le spese di trasporto e custodia restano in capo all'appellante. In secondo luogo e in via incidentale, si osserva che sarebbe stato onere dell'appellante, al momento del dissequestro, procedere al ritiro del veicolo, sicché certamente non può sostenersi che le spese di custodia per il periodo temporale successivo alla data del dissequestro non debbano rimanere in capo allo stesso.
Tenuto conto del rigetto dell'appello e della contumacia della parte convenuta, nulla si dispone con riguardo alle spese, che restano a carico dell'appellante.
Visto inoltre l'art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta l'appello;
− Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto;
Tivoli, 24 dicembre 2025
Il Giudice Chiara Pulicati
N. R.G. 2553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Pulicati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2553/2022 promossa da:
– c.f. , elettivamente domiciliato a Roma in Parte_1 CodiceFiscale_1 via Annia Regilla n. 194, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Corsetti, che lo rappresenta e lo difende
APPELLANTE contro
, in persona del Prefetto pro–tempore, con sede in Roma – Controparte_1
Via IV novembre n. 119/A
APPELLATA
Oggetto: LL
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli n. 1011/21 è infondato e deve essere rigettato per i motivi appresso esposti. 2
Parte appellante, nel contestare il rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. 18708/SIVES, facente riferimento ai verbali n. 09430 e 34398 redatti dalla
Polizia Locale del Comune di NT ed implicitamente al verbale n.
700016365636 del 30.05.2019 della Polizia Stradale di Roma, lamenta che quest'ultimo verbale non sarebbe stato irritualmente impugnato dinanzi al prefetto, come invece statuito dal Giudice di primo grado;
ciò, in quanto l'appellante, cittadino del Burkina
Fasu, non avrebbe ricevuto la traduzione del verbale stesso in lingua francese, sicché avrebbe visto leso il proprio diritto di difesa e non sarebbe stato in condizione di comprendere il termine entro il quale avrebbe potuto proporre ricorso. Ne discenderebbe che il ricorso al Prefetto, avvenuto in data 12 settembre 2019, non sarebbe affetto da inammissibilità. Chiede, dunque, che nella presente sede il verbale e la relativa sanzione vengano annullati. Ritiene altresì che non debbano considerarsi dovute le spese di trasporto e custodia del veicolo sequestrato in data 28 agosto 2019 per violazione della medesima norma, facendo presente che le sanzioni sarebbero state archiviate in ragione dell'accoglimento del ricorso in ordine alla sanzione amministrativa.
Le doglianze articolate risultano infondate.
Deve infatti tenersi conto della circostanza che la contestazione della violazione di cui al verbale del 30 maggio 2019 è stata immediata, sicché la traduzione del verbale non può considerarsi dovuta, purché il cittadino straniero fosse in condizioni di comprendere. L'onere probatorio ricade sul soggetto sanzionato.
Nel caso di specie, non solo l'appellante ha sottoscritto il verbale redatto in lingua italiana, ma è dimostrato documentalmente che lo stesso dimori in Italia almeno dall'anno 2008 (anno a cui risale il riconoscimento dello status di rifugiato dello stesso, versato in atti), sicché l'affermazione secondo cui lo stesso non fosse in grado di comprendere la lingua italiana si manifesta pretestuosa. Ne discende che nessuna
“rimessione in termini” può dirsi sussistente e che i verbali elevati dalla Polizia di
NT non sono affetti da vizi sotto questo profilo.
Quanto alle spese di trasporto e custodia del veicolo, si osserva che con l'ordinanza del
15 luglio 2020 il Prefetto, in accoglimento del ricorso per tardività dello spirare dei termini di cui all'art. 204 co. 1 cds, ha ordinato l'archiviazione del verbale del 28 agosto
2019 redatto dalla Polizia Locale di NT, con contestuale dissequestro e 3
ordine di restituzione del veicolo, stabilendo tuttavia che le spese di trasporto e custodia restassero in capo all'odierno appellante.
Sul punto, si osserva in primo luogo che, non essendo stata addotta la intrinseca illegittimità del sequestro (che, in ogni caso, non è stata accertata), le spese di trasporto e custodia restano in capo all'appellante. In secondo luogo e in via incidentale, si osserva che sarebbe stato onere dell'appellante, al momento del dissequestro, procedere al ritiro del veicolo, sicché certamente non può sostenersi che le spese di custodia per il periodo temporale successivo alla data del dissequestro non debbano rimanere in capo allo stesso.
Tenuto conto del rigetto dell'appello e della contumacia della parte convenuta, nulla si dispone con riguardo alle spese, che restano a carico dell'appellante.
Visto inoltre l'art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta l'appello;
− Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto;
Tivoli, 24 dicembre 2025
Il Giudice Chiara Pulicati