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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/07/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 691/2025 R.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Marivo ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Alfonso Di Micco e Alessandra Scarparo ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio il 25-6-1989 a OL (PD) (atto trascritto nel registro CP_1 atti di matrimonio di quel Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1989);
2. Il sig. rinuncia alla domanda di addebito proposta nei confronti della sig.ra CP_1
; Pt_1
3. La sig.ra continuerà ad abitare in via esclusiva presso la casa coniugale di Pt_1 comune proprietà dei coniugi, sita in Rovigo Galleria Ballotta 6;
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese e con decorrenza dal mese di giugno 2025, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di 800,00 euro da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI;
5. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 28-4-2025 ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., avanti al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
1 a OL (PD) il 25-6-1989 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1989), ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli e rispettivamente 27-10-1998 e il 10- Per_1 Per_2
11-2000;
- la residenza coniugale era stata fissata in un immobile sito a Rovigo, Galleria Ballotta n. 6 int. 7;
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- la , affetta da una severa ipoacusia bilaterale in otite medio cronica per la quale Pt_1 le era stata riconosciuta un'invalidità certificata al 40%, si era sempre occupata della cura dei figli e della casa familiare, sicché aveva deciso di comune accordo con il marito di non svolgere attività lavorativa esterna;
- in costanza di matrimonio il aveva dimostrato sin da subito di essere affetto CP_1 da ludopatia, a causa della quale si era sottoposto a un percorso di recupero presso il SERD di Rovigo, e tale situazione aveva causato costanti tensioni fra i coniugi;
- in seguito a un litigio avvenuto nel mese di giugno 2024, il marito aveva lasciato la casa coniugale e prelevato considerevoli somme di denaro dal conto corrente cointestato con , esaurendo i pochi risparmi rimasti. Pt_2
La ricorrente chiedeva pertanto che fosse posto a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile dell'importo di euro 1.200,00 ex art. 156 c.c.
2. Con decreto depositato il 28-4-2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 18-7-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 13-6-2025 si costituiva in giudizio
[...] che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, CP_1 contestava interamente la ricostruzione fattuale prospettata dalla . Negava Pt_1 anzitutto che la scelta della moglie di non svolgere alcuna attività lavorativa fosse frutto dell'accordo dei coniugi e asseriva di essersi più volte attivato per reperire un lavoro alla . Sosteneva che la crisi coniugale era stata determinata dalla mancanza di Pt_1 affetto e di attenzioni da parte della moglie, per cui egli si era trovato costretto a
“mendicare” attenzioni. Negava, poi, di aver sperperato i risparmi familiari a causa della propria ludopatia e precisava che il conto corrente cointestato era gestito in via esclusiva dalla , che gli dava al massimo 20,00 euro al giorno per le di lui necessità. Pt_1
Concludeva pertanto chiedendo che la separazione fosse addebitata alla moglie e che il proprio obbligo di contribuire al di lei mantenimento fosse determinato in euro 400,00 mensili.
2 4. All'udienza del 18-7-2025 il giudice delegato alla trattazione della causa, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata, sicché difensori chiedevano la discussione orale della causa e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. La domanda di separazione personale proposta da ai sensi dell'art. Parte_1
151 co. 1 c.c. deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge con chiarezza dalla adesione del alla domanda in CP_1 questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione, oltre che dalla separazione di fatto dei coniugi.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici sono conformi alla legge.
7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 691/2025 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio a OL (PD) il 25-6-1989 (atto trascritto nel CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune, al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1989);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di OL l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 691/2025 R.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Marivo ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Alfonso Di Micco e Alessandra Scarparo ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio il 25-6-1989 a OL (PD) (atto trascritto nel registro CP_1 atti di matrimonio di quel Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1989);
2. Il sig. rinuncia alla domanda di addebito proposta nei confronti della sig.ra CP_1
; Pt_1
3. La sig.ra continuerà ad abitare in via esclusiva presso la casa coniugale di Pt_1 comune proprietà dei coniugi, sita in Rovigo Galleria Ballotta 6;
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese e con decorrenza dal mese di giugno 2025, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di 800,00 euro da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI;
5. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 28-4-2025 ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., avanti al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
1 a OL (PD) il 25-6-1989 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1989), ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli e rispettivamente 27-10-1998 e il 10- Per_1 Per_2
11-2000;
- la residenza coniugale era stata fissata in un immobile sito a Rovigo, Galleria Ballotta n. 6 int. 7;
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- la , affetta da una severa ipoacusia bilaterale in otite medio cronica per la quale Pt_1 le era stata riconosciuta un'invalidità certificata al 40%, si era sempre occupata della cura dei figli e della casa familiare, sicché aveva deciso di comune accordo con il marito di non svolgere attività lavorativa esterna;
- in costanza di matrimonio il aveva dimostrato sin da subito di essere affetto CP_1 da ludopatia, a causa della quale si era sottoposto a un percorso di recupero presso il SERD di Rovigo, e tale situazione aveva causato costanti tensioni fra i coniugi;
- in seguito a un litigio avvenuto nel mese di giugno 2024, il marito aveva lasciato la casa coniugale e prelevato considerevoli somme di denaro dal conto corrente cointestato con , esaurendo i pochi risparmi rimasti. Pt_2
La ricorrente chiedeva pertanto che fosse posto a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile dell'importo di euro 1.200,00 ex art. 156 c.c.
2. Con decreto depositato il 28-4-2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 18-7-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 13-6-2025 si costituiva in giudizio
[...] che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, CP_1 contestava interamente la ricostruzione fattuale prospettata dalla . Negava Pt_1 anzitutto che la scelta della moglie di non svolgere alcuna attività lavorativa fosse frutto dell'accordo dei coniugi e asseriva di essersi più volte attivato per reperire un lavoro alla . Sosteneva che la crisi coniugale era stata determinata dalla mancanza di Pt_1 affetto e di attenzioni da parte della moglie, per cui egli si era trovato costretto a
“mendicare” attenzioni. Negava, poi, di aver sperperato i risparmi familiari a causa della propria ludopatia e precisava che il conto corrente cointestato era gestito in via esclusiva dalla , che gli dava al massimo 20,00 euro al giorno per le di lui necessità. Pt_1
Concludeva pertanto chiedendo che la separazione fosse addebitata alla moglie e che il proprio obbligo di contribuire al di lei mantenimento fosse determinato in euro 400,00 mensili.
2 4. All'udienza del 18-7-2025 il giudice delegato alla trattazione della causa, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata, sicché difensori chiedevano la discussione orale della causa e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. La domanda di separazione personale proposta da ai sensi dell'art. Parte_1
151 co. 1 c.c. deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge con chiarezza dalla adesione del alla domanda in CP_1 questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione, oltre che dalla separazione di fatto dei coniugi.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici sono conformi alla legge.
7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 691/2025 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio a OL (PD) il 25-6-1989 (atto trascritto nel CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune, al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1989);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di OL l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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