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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1465/2020, posta in decisione in data 17.1.2025per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 19/02/1955, con il patrocinio dell'Avv. LO NIGRO FILIPPO e con elezione di domicilio in via VIA UGO LA MALFA N. 62 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
LEOPOLDO CONTI del Foro di Genova, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dell'AVV.
ANGELO PETRALIA
1 già a seguito di mero cambio Controparte_2 Controparte_2
di denominazione sociale società con socio unico appartenente al Controparte_1
e per essa la mandataria , con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'AVV. MARCO PESENTI
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 23.1.2018 avanti al Tribunale di Palermo, Parte_1
chiedeva che il Giudice adito ordinasse a la
[...] Controparte_1
cancellazione dell'iscrizione a sofferenza del suo nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia (C.R. Bankitalia), compiuta dalla stessa sino alla rilevazione del luglio 2017, della quale iscrizione aveva avuto notizia in occasione della domanda di CP un prestito bancario, evidenziando che fosse cessionaria del credito originariamente vantato dalla . Controparte_5
Con ordinanza del 15.6.2018, il Tribunale rigettava la domanda cautelare.
CP L citava successivamente avanti al Tribunale di Palermo, e, Pt_1
riepilogando la vicenda attinente il richiamato ricorso cautelare, lamentava: che a causa della iscrizione predetta, gli era stata negata una richiesta di finanziamento e, tramite controllo alla Centrale Rischi, risultava iscritto quale “cattivo pagatore” per un credito originariamente nato nei confronti della in Controparte_5
data 18/02/2005 ceduto alla SGC e da questa ceduto, nel mese di aprile 2017, alla per l'importo di € 23.319,20, identificato tra i “crediti in Controparte_1
sofferenza”; che i crediti in sofferenza erano quelli che l'intermediario considerava non recuperabili (o non conveniente intraprendere i relativi atti di recupero); che con pec del 07.12.2017 chiedeva alla la cancellazione del nominativo iscritto, ma CP_1
2 che tale richiesta non andava a buon fine;
che si costituiva la chiedendo il CP_1
rigetto delle richieste;
che, con ordinanza del 15 giugno 2018, il Tribunale respingeva il ricorso ex art. 700 c.p.c.. Col giudizio intrapreso anche per il merito, contestava il difetto di legittimazione passiva della e, in ogni caso, la mancata notifica della CP_1
cessione del credito. Chiedeva inoltre, accertarsi: che la sottoscrizione della cartolina CP di A/R pertinente la lettera di messa in mora speditagli da il 30.4./7.5.20208 non era riconducibile a lui, e che comunque non aveva avuto conoscenza di tale lettera, e proponeva allo scopo querela di falso, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione del CP credito vantato oggi da;
che l'iscrizione alla C.R. Bankitalia fosse illegittima per insussistenza del superamento del limite di € 30.000,00 e chiedeva il risarcimento del danno per tale illegittima iscrizione. Nel corso del giudizio, proponeva eccezione di CP difetto di legittimazione attiva (sic) di e il difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio oggetto del merito rispetto al credito in oggetto e CP rinunziava alla querela di falso, avendo ammesso che la sottoscrizione della lettera di A/R non era (all'evidenza) del destinatario.
Con sentenza n. 490/2020 del 30.1.2020, il Tribunale rigettava tutte le domande.
CP In motivazione, il primo Giudice escludeva il difetto di legittimazione di , poiché, ricostruendo le cessioni intervenute nel tempo dall'originaria creditrice CP_1
all'ultima avente causa, appunto accertava la Controparte_6 CP_1
continuità oggettiva e soggettiva delle cessioni;
inoltre, specificava che, anche a fronte delle pronunce sul punto della giurisprudenza di legittimità, delle predette cessioni era stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale; accertava la regolarità della cartolina di A/R della lettera del 7.5.2008, ricevuta il 12.5.2008 (e quindi della regolarità della comunicazione ivi contenuta), applicando la presunzione legale di conoscenza del destinatario, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
escludeva l'illegittimità della iscrizione alla C.R. Bankitalia, in assenza di comunicazione preventiva, poiché tale omissione può solo ingenerare violazione del diritto di difesa del debitore, che nella
3 specie non era stata evocata. Del pari, escludeva l'illegittimità dell'iscrizione per non superamento del limite di € 30.000,00 osservando che per i crediti in sofferenza secondo la circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, la soglia minima per la segnalazione delle sofferenze è di € 250,00, soglia superata dal credito oggetto del contendere (il cui ammontare non è mai stato contestato dall'attore).
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Si costituiva Parte_1
ritualmente chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Interveniva, poi, e per essa Controparte_2 Controparte_4
conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di tra i quali quello relativo al CP_1 CP_1
presente giudizio, facendo proprie tutte le istanze, richieste, difese già avanzate.
In data 17.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, con provvedimento del 5 febbraio 2021, la
Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 c.p.c. (si veda, al riguardo il 1° comma dell'art. 348 ter c.p.c.) ed essendo pervenuto il giudizio al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il primo Giudice non abbia valutato adeguatamente la regolarità delle cessioni in blocco dei crediti e quindi verificato la regolarità del modo come il credito originariamente di sia CP_7
CP pervenuto a . A suo dire, è insufficiente la ricostruzione compiuta dal Tribunale sulle cessioni successive, puntando l'attenzione soprattutto sull'assenza di adeguate
4 pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale delle cessioni successive, sì da pervenire alla CP negazione del regolare acquisto da parte di di crediti pecuniari di CP_7
Il motivo non ha pregio.
I passaggi delle cessioni dei crediti dai quali mette conto muovere, sono i seguenti:
cede a tra più crediti, anche quello vantato dalla prima nei CP_7 CP_8
confronti di di tale cessione manca sia il contratto che la pubblicazione sulla Pt_1
G.U., ma la S.G.C. dà notizia all con la più volte citata lettera del Pt_1
30.4/7.5/12.5.2008, dove evoca il relativo contratto di cessione del 18.2.2005 sicché vi è la comunicazione diretta al terzo ceduto, che non ha prontamente contestato la cessione;
S.G.C. cede i crediti ricevuti da a di tale cessione vi è la CP_7 CP_9
comunicazione sulla G.U. del giorno 11.3.2005, che menziona espressamente,
“Crediti problematici in sofferenza e di difficile riscossione, originati da finanziamenti a breve termine in varie forme tecniche, non assistiti all'origine da garanzie reali ed originati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., di cui CP_10
Gestione Crediti si è resa cessionaria per effetto del contratto di cessione
[...]
stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in data 18 febbraio 2005”;
successivamente, cede a i gli stessi crediti, e di tale CP_9 CP_11
cessione è data notizia sulla G.U. del 27.7.2023; in questa si riferisce dell'acquisto di dall'altra società di “tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora, spese CP_11
ed ogni altro accessorio (ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero), comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi di successivi provvedimenti giudiziali, in essere alla data del 30 aprile 2013 dei quali si era resa titolare nell'ambito delle CP_9
operazioni di cartolarizzazione di cui alle notizie apparse sulla Gazzetta Ufficiale
5 della Repubblica Italiana n. 58 del 11 marzo 2005 e n. 167 del 20 luglio 2005, in virtu' di due contratti di cessione stipulati il 18 febbraio 2005 ed il 30 giugno 2005 con S.G.C. Societa' Gestione Crediti S.r.l., che in pari data aveva acquisito detti crediti da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..”;
CP_
, infine, cede a i crediti ricevuti attraverso i precedenti CP_11
passaggi; di questa cessione è stato prodotto il contratto del 3.4.2017 e dalle premesse ivi riportate risulta che si tratta proprio dei crediti già ricevuti dalle precedenti cessioni, dovendosi ivi ritenere incluso anche quello oggetto del contendere;
di tale cessione non è stato prodotto l'avviso (la cui pubblicazione sulla G.U. si ricorda è previsto dall'art. 58 T.U.B.), ma come già rilevato, l'avviso integra l'adempimento prescritto dall'art. 1264 c.c., onde rendere opponibile il credito al debitore ceduto e consentire a questi di sapere a mani di chi pagare con efficacia liberatoria, non avendo alcun rilievo sulla validità ed efficacia della stessa cessione. E che il debitore abbia comunque avuto notizia della cessione è provato anche dal presente contenzioso (il ricorso cautelare del 2018 e questo giudizio, nei quali viene citato CP_ direttamente ).
La sequenza delle cessioni prima richiamate fa menzione come oggetto del trasferimento, di crediti in sofferenza e tale è il credito imputato (e non contestato) CP all' come bene chiarisce la stessa nella comparsa di risposta in primo Pt_1
grado, alla quale si rinvia per i dettagli.
La sequenza degli atti citati e i riferimenti contenuti permettono di trarre elementi indiziari sufficientemente precisi e concordanti, in ordine alla successione di CP
alla nel credito di cui trattasi, considerando, peraltro, che la contestazione CP_7
sulla identificabilità del credito verso l' rimane anche in questo giudizio Pt_1
generica e insufficiente.
Infine, con memoria di replica, l'appellante eccepisce il difetto di legittimazione di e per essa in quanto società nuova Controparte_2 Controparte_4
e diversa da risultante solo dalla comparsa conclusionale. Controparte_1
6 Argomenta che la società nuova si è costituita prima dell'instaurazione del giudizio e che, pertanto, difettava sin dall'origine di legittimazione. CP_1
Ebbene, in primo luogo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, e per essa si è Controparte_2 Controparte_4
costituita in questo giudizio già a far data dal 31 ottobre 2022 e non già con le comparse conclusionali. Ciò posto, deve rilevarsi che la è Controparte_2
meramente il frutto di una operazione de cessione di ramo d'azienda di CP_1
e che, pertanto, risulta sempre appartenente al , soggetta
[...] Controparte_3
all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima. Difatti, differentemente dalla cessione dell'intera azienda, la cessione del ramo d'azienda consta del trasferimento di una parte specifica dell'attività, mantenendo intatta l'azienda principale. Cosicché nessun difetto di legittimazione può essere contestato né a CP_1
né a , appartenendo di fatto allo stesso Gruppo Bancario, a
[...] Controparte_2
fortiori se si considera che non è mai stata estromessa dal giudizio CP_1
restando quindi parte in causa e legittimata. A ciò si aggiunga che la cessione del ramo di azienda diviene efficace nei confronti dei terzi debitori con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'intervenuto trasferimento d'azienda, sicché
l'appellante non può dolersi della mancata conoscenza di tale circostanza, tenuto conto anche del fatto che gli Istituti di Credito hanno provveduto a darne notizia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di replica).
Con il secondo motivo, l' reitera la contestazione in ordine al ricevimento Pt_1
della raccomandata speditagli da S.G.C., in data 30.4.2008 e pervenuta il 12.5.2008, contenente la costituzione in mora del debitore rispetto all'obbligazione - il credito già vantato nei confronti dell dalla - oggetto del contendere. Secondo Pt_1 CP_7
l'appellante, in presenza della dedotta contestazione della ricezione dell'atto da parte del destinatario, sostanzialmente incomberebbe sul mittente l'onere di provare tale ricevimento. A tale motivo si collega l'eccezione di prescrizione, che l Pt_1
ripropone sia pure solo alla fine, nella formulazione finale dell'atto di appello.
7 Il motivo non ha fondamento.
Va premesso che la lettera in oggetto è stata indirizzata all , al Parte_1
recapito di via Giacomo Cusumano n. 40 in Palermo;
l'appellante non ha mai contestato che questo è un indirizzo a lui riferibile, preferendo focalizzare la doglianza sulla sottoscrizione della cartolina costituente A/R, riferibile (all'evidenza) non allo stesso ma a tale (?), persona che assume a lui ignota. Ma Persona_1
nella memoria ex art 183 c.p.c. comma VI allegata in 1° grado, riferisce l' che Pt_1
quello indicato è il recapito del suo studio professionale, il che comunque conferma che trattasi di indirizzo a lui riferibile. Alla luce della presunzione dell'art. 1355 c.c., può desumersi che la firmataria della cartolina è un'impiegata dello studio addetta alla ricezione degli atti.
Ora, oltre alle condivisibili considerazioni fatte dal primo Giudice sul punto, va rilevato, in aggiunta, che la messa in mora costituisce certamente atto recettizio, per il quale trova applicazione in cit. art. 1335 c.c. che ponendo una presunzione di conoscenza, dispone: “La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Ebbene, posto che incombe sul destinatario la prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione, va detto che l Pt_1
non solo conferma che la lettera in oggetto è pervenuta al suo indirizzo, ma non ha neppure offerto di provare dell'impossibilità di averne notizia senza sua colpa (cioè, negligenza).
È utile ricordare che secondo la Corte di Cassazione, “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della
8 raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile. (Cass. Sez. L., 06/11/2024, n. 28580, Rv. 672685 -
01)
Dunque, l'avviso di ricevimento, che di per sé non è necessario ai fini della verifica dell'esito della semplice spedizione per posta raccomandata, ove sia comunque ostensibile dal mittente conforta la convinzione che la lettera sia stata ricevuta dal destinatario dichiarato, cioè da;
nella specie, è proprio Parte_1
l'avviso di ricevimento che conforta l'assunto della ricezione della lettera in oggetto da parte del destinatario laddove, come osservato, l'indirizzo non è contestato Pt_1
e non viene neppure adombrata una causa di impossibilità di ricevere tale comunicazione.
Per conseguenza, costituendo tale comunicazione un atto interruttivo della prescrizione, e dovendosi ritenere regolare la sua spedizione e ricezione, l'eccezione di prescrizione del credito in oggetto è infondata (ricordando che, oltre alle lettere del CP 34./12.5.2008 la prescrizione è stata interrotta anche dalla lettera di del 3.4.2017, richiamata senza contestazioni dalla lettera del 20.1.2018..
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che manca la prova della ricezione da parte del segnalato del preavviso di iscrizione alla C.R. previsto Codice deontologico dei gestori privati e dall'art. 125 T.U.B. con conseguente illegittimità della segnalazione.
Il motivo è del pari infondato.
Sul punto, il primo Giudice ha chiarito che il mancato preavviso di iscrizione alla centrale rischi non ingenera illiceità della iscrizione alla C.R., atteso che nessuna norma giuridica (certo tale non è il codice deontologico) prevede effetti caducatori della stessa iscrizione in tale evenienza, ma piuttosto una lesione del diritto di difesa
9 dell'interessato, che non può per tale motivo avanzare le proprie ragioni nei riguardi della Banca autrice della segnalazione o prevenire conseguenze pregiudizievoli. Di ciò, tuttavia, è il segnalato che deve avanzare specifica doglianza e fornire adeguata prova;
allegazioni e prova che nella specie mancano e ciò a tacere della considerazione che l'argomentato ragionamento del Tribunale non è stato specificamente confutato con il motivo di appello in esame, che risulta, pertanto, oltre che infondato, anche generico e inammissibile.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che la segnalazione “a sofferenza” prevederebbe una grave e transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente con l'insolvenza, situazione della quale la banca segnalante non ha dato riscontro. Anche tale motivo resta formulato in maniera generica e difficilmente comprensibile.
Del pari infondato e incomprensibile è il riferimento all'obbligo dell'istituto di credito di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione. È appena il caso di notare che tale doglianza non risulta sollevata in primo grado e che, comunque, lo svolgimento o meno dell'istruttoria non può essere motivo di rilievo da parte dell'autorità giudiziaria, laddove ricorrano gli le altre condizioni sancite dalla legge e dalla circolare della Banca d'Italia della segnalazione.
L'esito negativo dell'esame dei predetti motivi comporta l'assorbimento o, comunque, l'implicito rigetto, della domanda risarcitoria collegata dall'appellante all'iscrizione del suo nominativo nella C.R. Bankitalia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 490/2020 pronunziato dal Tribunale di Palermo in data
[...]
30.1.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, e per essa in favore di e per essa Controparte_2 Controparte_4 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1465/2020, posta in decisione in data 17.1.2025per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 19/02/1955, con il patrocinio dell'Avv. LO NIGRO FILIPPO e con elezione di domicilio in via VIA UGO LA MALFA N. 62 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
LEOPOLDO CONTI del Foro di Genova, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio dell'AVV.
ANGELO PETRALIA
1 già a seguito di mero cambio Controparte_2 Controparte_2
di denominazione sociale società con socio unico appartenente al Controparte_1
e per essa la mandataria , con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'AVV. MARCO PESENTI
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 23.1.2018 avanti al Tribunale di Palermo, Parte_1
chiedeva che il Giudice adito ordinasse a la
[...] Controparte_1
cancellazione dell'iscrizione a sofferenza del suo nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia (C.R. Bankitalia), compiuta dalla stessa sino alla rilevazione del luglio 2017, della quale iscrizione aveva avuto notizia in occasione della domanda di CP un prestito bancario, evidenziando che fosse cessionaria del credito originariamente vantato dalla . Controparte_5
Con ordinanza del 15.6.2018, il Tribunale rigettava la domanda cautelare.
CP L citava successivamente avanti al Tribunale di Palermo, e, Pt_1
riepilogando la vicenda attinente il richiamato ricorso cautelare, lamentava: che a causa della iscrizione predetta, gli era stata negata una richiesta di finanziamento e, tramite controllo alla Centrale Rischi, risultava iscritto quale “cattivo pagatore” per un credito originariamente nato nei confronti della in Controparte_5
data 18/02/2005 ceduto alla SGC e da questa ceduto, nel mese di aprile 2017, alla per l'importo di € 23.319,20, identificato tra i “crediti in Controparte_1
sofferenza”; che i crediti in sofferenza erano quelli che l'intermediario considerava non recuperabili (o non conveniente intraprendere i relativi atti di recupero); che con pec del 07.12.2017 chiedeva alla la cancellazione del nominativo iscritto, ma CP_1
2 che tale richiesta non andava a buon fine;
che si costituiva la chiedendo il CP_1
rigetto delle richieste;
che, con ordinanza del 15 giugno 2018, il Tribunale respingeva il ricorso ex art. 700 c.p.c.. Col giudizio intrapreso anche per il merito, contestava il difetto di legittimazione passiva della e, in ogni caso, la mancata notifica della CP_1
cessione del credito. Chiedeva inoltre, accertarsi: che la sottoscrizione della cartolina CP di A/R pertinente la lettera di messa in mora speditagli da il 30.4./7.5.20208 non era riconducibile a lui, e che comunque non aveva avuto conoscenza di tale lettera, e proponeva allo scopo querela di falso, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione del CP credito vantato oggi da;
che l'iscrizione alla C.R. Bankitalia fosse illegittima per insussistenza del superamento del limite di € 30.000,00 e chiedeva il risarcimento del danno per tale illegittima iscrizione. Nel corso del giudizio, proponeva eccezione di CP difetto di legittimazione attiva (sic) di e il difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio oggetto del merito rispetto al credito in oggetto e CP rinunziava alla querela di falso, avendo ammesso che la sottoscrizione della lettera di A/R non era (all'evidenza) del destinatario.
Con sentenza n. 490/2020 del 30.1.2020, il Tribunale rigettava tutte le domande.
CP In motivazione, il primo Giudice escludeva il difetto di legittimazione di , poiché, ricostruendo le cessioni intervenute nel tempo dall'originaria creditrice CP_1
all'ultima avente causa, appunto accertava la Controparte_6 CP_1
continuità oggettiva e soggettiva delle cessioni;
inoltre, specificava che, anche a fronte delle pronunce sul punto della giurisprudenza di legittimità, delle predette cessioni era stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale; accertava la regolarità della cartolina di A/R della lettera del 7.5.2008, ricevuta il 12.5.2008 (e quindi della regolarità della comunicazione ivi contenuta), applicando la presunzione legale di conoscenza del destinatario, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
escludeva l'illegittimità della iscrizione alla C.R. Bankitalia, in assenza di comunicazione preventiva, poiché tale omissione può solo ingenerare violazione del diritto di difesa del debitore, che nella
3 specie non era stata evocata. Del pari, escludeva l'illegittimità dell'iscrizione per non superamento del limite di € 30.000,00 osservando che per i crediti in sofferenza secondo la circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, la soglia minima per la segnalazione delle sofferenze è di € 250,00, soglia superata dal credito oggetto del contendere (il cui ammontare non è mai stato contestato dall'attore).
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Si costituiva Parte_1
ritualmente chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Interveniva, poi, e per essa Controparte_2 Controparte_4
conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di tra i quali quello relativo al CP_1 CP_1
presente giudizio, facendo proprie tutte le istanze, richieste, difese già avanzate.
In data 17.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, con provvedimento del 5 febbraio 2021, la
Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 c.p.c. (si veda, al riguardo il 1° comma dell'art. 348 ter c.p.c.) ed essendo pervenuto il giudizio al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il primo Giudice non abbia valutato adeguatamente la regolarità delle cessioni in blocco dei crediti e quindi verificato la regolarità del modo come il credito originariamente di sia CP_7
CP pervenuto a . A suo dire, è insufficiente la ricostruzione compiuta dal Tribunale sulle cessioni successive, puntando l'attenzione soprattutto sull'assenza di adeguate
4 pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale delle cessioni successive, sì da pervenire alla CP negazione del regolare acquisto da parte di di crediti pecuniari di CP_7
Il motivo non ha pregio.
I passaggi delle cessioni dei crediti dai quali mette conto muovere, sono i seguenti:
cede a tra più crediti, anche quello vantato dalla prima nei CP_7 CP_8
confronti di di tale cessione manca sia il contratto che la pubblicazione sulla Pt_1
G.U., ma la S.G.C. dà notizia all con la più volte citata lettera del Pt_1
30.4/7.5/12.5.2008, dove evoca il relativo contratto di cessione del 18.2.2005 sicché vi è la comunicazione diretta al terzo ceduto, che non ha prontamente contestato la cessione;
S.G.C. cede i crediti ricevuti da a di tale cessione vi è la CP_7 CP_9
comunicazione sulla G.U. del giorno 11.3.2005, che menziona espressamente,
“Crediti problematici in sofferenza e di difficile riscossione, originati da finanziamenti a breve termine in varie forme tecniche, non assistiti all'origine da garanzie reali ed originati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., di cui CP_10
Gestione Crediti si è resa cessionaria per effetto del contratto di cessione
[...]
stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in data 18 febbraio 2005”;
successivamente, cede a i gli stessi crediti, e di tale CP_9 CP_11
cessione è data notizia sulla G.U. del 27.7.2023; in questa si riferisce dell'acquisto di dall'altra società di “tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora, spese CP_11
ed ogni altro accessorio (ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero), comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi di successivi provvedimenti giudiziali, in essere alla data del 30 aprile 2013 dei quali si era resa titolare nell'ambito delle CP_9
operazioni di cartolarizzazione di cui alle notizie apparse sulla Gazzetta Ufficiale
5 della Repubblica Italiana n. 58 del 11 marzo 2005 e n. 167 del 20 luglio 2005, in virtu' di due contratti di cessione stipulati il 18 febbraio 2005 ed il 30 giugno 2005 con S.G.C. Societa' Gestione Crediti S.r.l., che in pari data aveva acquisito detti crediti da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..”;
CP_
, infine, cede a i crediti ricevuti attraverso i precedenti CP_11
passaggi; di questa cessione è stato prodotto il contratto del 3.4.2017 e dalle premesse ivi riportate risulta che si tratta proprio dei crediti già ricevuti dalle precedenti cessioni, dovendosi ivi ritenere incluso anche quello oggetto del contendere;
di tale cessione non è stato prodotto l'avviso (la cui pubblicazione sulla G.U. si ricorda è previsto dall'art. 58 T.U.B.), ma come già rilevato, l'avviso integra l'adempimento prescritto dall'art. 1264 c.c., onde rendere opponibile il credito al debitore ceduto e consentire a questi di sapere a mani di chi pagare con efficacia liberatoria, non avendo alcun rilievo sulla validità ed efficacia della stessa cessione. E che il debitore abbia comunque avuto notizia della cessione è provato anche dal presente contenzioso (il ricorso cautelare del 2018 e questo giudizio, nei quali viene citato CP_ direttamente ).
La sequenza delle cessioni prima richiamate fa menzione come oggetto del trasferimento, di crediti in sofferenza e tale è il credito imputato (e non contestato) CP all' come bene chiarisce la stessa nella comparsa di risposta in primo Pt_1
grado, alla quale si rinvia per i dettagli.
La sequenza degli atti citati e i riferimenti contenuti permettono di trarre elementi indiziari sufficientemente precisi e concordanti, in ordine alla successione di CP
alla nel credito di cui trattasi, considerando, peraltro, che la contestazione CP_7
sulla identificabilità del credito verso l' rimane anche in questo giudizio Pt_1
generica e insufficiente.
Infine, con memoria di replica, l'appellante eccepisce il difetto di legittimazione di e per essa in quanto società nuova Controparte_2 Controparte_4
e diversa da risultante solo dalla comparsa conclusionale. Controparte_1
6 Argomenta che la società nuova si è costituita prima dell'instaurazione del giudizio e che, pertanto, difettava sin dall'origine di legittimazione. CP_1
Ebbene, in primo luogo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, e per essa si è Controparte_2 Controparte_4
costituita in questo giudizio già a far data dal 31 ottobre 2022 e non già con le comparse conclusionali. Ciò posto, deve rilevarsi che la è Controparte_2
meramente il frutto di una operazione de cessione di ramo d'azienda di CP_1
e che, pertanto, risulta sempre appartenente al , soggetta
[...] Controparte_3
all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima. Difatti, differentemente dalla cessione dell'intera azienda, la cessione del ramo d'azienda consta del trasferimento di una parte specifica dell'attività, mantenendo intatta l'azienda principale. Cosicché nessun difetto di legittimazione può essere contestato né a CP_1
né a , appartenendo di fatto allo stesso Gruppo Bancario, a
[...] Controparte_2
fortiori se si considera che non è mai stata estromessa dal giudizio CP_1
restando quindi parte in causa e legittimata. A ciò si aggiunga che la cessione del ramo di azienda diviene efficace nei confronti dei terzi debitori con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'intervenuto trasferimento d'azienda, sicché
l'appellante non può dolersi della mancata conoscenza di tale circostanza, tenuto conto anche del fatto che gli Istituti di Credito hanno provveduto a darne notizia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di replica).
Con il secondo motivo, l' reitera la contestazione in ordine al ricevimento Pt_1
della raccomandata speditagli da S.G.C., in data 30.4.2008 e pervenuta il 12.5.2008, contenente la costituzione in mora del debitore rispetto all'obbligazione - il credito già vantato nei confronti dell dalla - oggetto del contendere. Secondo Pt_1 CP_7
l'appellante, in presenza della dedotta contestazione della ricezione dell'atto da parte del destinatario, sostanzialmente incomberebbe sul mittente l'onere di provare tale ricevimento. A tale motivo si collega l'eccezione di prescrizione, che l Pt_1
ripropone sia pure solo alla fine, nella formulazione finale dell'atto di appello.
7 Il motivo non ha fondamento.
Va premesso che la lettera in oggetto è stata indirizzata all , al Parte_1
recapito di via Giacomo Cusumano n. 40 in Palermo;
l'appellante non ha mai contestato che questo è un indirizzo a lui riferibile, preferendo focalizzare la doglianza sulla sottoscrizione della cartolina costituente A/R, riferibile (all'evidenza) non allo stesso ma a tale (?), persona che assume a lui ignota. Ma Persona_1
nella memoria ex art 183 c.p.c. comma VI allegata in 1° grado, riferisce l' che Pt_1
quello indicato è il recapito del suo studio professionale, il che comunque conferma che trattasi di indirizzo a lui riferibile. Alla luce della presunzione dell'art. 1355 c.c., può desumersi che la firmataria della cartolina è un'impiegata dello studio addetta alla ricezione degli atti.
Ora, oltre alle condivisibili considerazioni fatte dal primo Giudice sul punto, va rilevato, in aggiunta, che la messa in mora costituisce certamente atto recettizio, per il quale trova applicazione in cit. art. 1335 c.c. che ponendo una presunzione di conoscenza, dispone: “La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Ebbene, posto che incombe sul destinatario la prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione, va detto che l Pt_1
non solo conferma che la lettera in oggetto è pervenuta al suo indirizzo, ma non ha neppure offerto di provare dell'impossibilità di averne notizia senza sua colpa (cioè, negligenza).
È utile ricordare che secondo la Corte di Cassazione, “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della
8 raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile. (Cass. Sez. L., 06/11/2024, n. 28580, Rv. 672685 -
01)
Dunque, l'avviso di ricevimento, che di per sé non è necessario ai fini della verifica dell'esito della semplice spedizione per posta raccomandata, ove sia comunque ostensibile dal mittente conforta la convinzione che la lettera sia stata ricevuta dal destinatario dichiarato, cioè da;
nella specie, è proprio Parte_1
l'avviso di ricevimento che conforta l'assunto della ricezione della lettera in oggetto da parte del destinatario laddove, come osservato, l'indirizzo non è contestato Pt_1
e non viene neppure adombrata una causa di impossibilità di ricevere tale comunicazione.
Per conseguenza, costituendo tale comunicazione un atto interruttivo della prescrizione, e dovendosi ritenere regolare la sua spedizione e ricezione, l'eccezione di prescrizione del credito in oggetto è infondata (ricordando che, oltre alle lettere del CP 34./12.5.2008 la prescrizione è stata interrotta anche dalla lettera di del 3.4.2017, richiamata senza contestazioni dalla lettera del 20.1.2018..
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che manca la prova della ricezione da parte del segnalato del preavviso di iscrizione alla C.R. previsto Codice deontologico dei gestori privati e dall'art. 125 T.U.B. con conseguente illegittimità della segnalazione.
Il motivo è del pari infondato.
Sul punto, il primo Giudice ha chiarito che il mancato preavviso di iscrizione alla centrale rischi non ingenera illiceità della iscrizione alla C.R., atteso che nessuna norma giuridica (certo tale non è il codice deontologico) prevede effetti caducatori della stessa iscrizione in tale evenienza, ma piuttosto una lesione del diritto di difesa
9 dell'interessato, che non può per tale motivo avanzare le proprie ragioni nei riguardi della Banca autrice della segnalazione o prevenire conseguenze pregiudizievoli. Di ciò, tuttavia, è il segnalato che deve avanzare specifica doglianza e fornire adeguata prova;
allegazioni e prova che nella specie mancano e ciò a tacere della considerazione che l'argomentato ragionamento del Tribunale non è stato specificamente confutato con il motivo di appello in esame, che risulta, pertanto, oltre che infondato, anche generico e inammissibile.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che la segnalazione “a sofferenza” prevederebbe una grave e transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente con l'insolvenza, situazione della quale la banca segnalante non ha dato riscontro. Anche tale motivo resta formulato in maniera generica e difficilmente comprensibile.
Del pari infondato e incomprensibile è il riferimento all'obbligo dell'istituto di credito di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione. È appena il caso di notare che tale doglianza non risulta sollevata in primo grado e che, comunque, lo svolgimento o meno dell'istruttoria non può essere motivo di rilievo da parte dell'autorità giudiziaria, laddove ricorrano gli le altre condizioni sancite dalla legge e dalla circolare della Banca d'Italia della segnalazione.
L'esito negativo dell'esame dei predetti motivi comporta l'assorbimento o, comunque, l'implicito rigetto, della domanda risarcitoria collegata dall'appellante all'iscrizione del suo nominativo nella C.R. Bankitalia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 490/2020 pronunziato dal Tribunale di Palermo in data
[...]
30.1.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, e per essa in favore di e per essa Controparte_2 Controparte_4 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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