Articolo 26 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
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15 ottobre 1950
Art. 26. (Integrazione dei provvedimenti istruttori)

Il testo dell' art. 289 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori). - I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
"L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950