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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data
da
1) Signora nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], cittadina C.F._1
italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli (C.F.
– P. IVA ) del Foro di Milano, con studio in Rho (MI) C.F._2 P.IVA_1
Corso Europa n. 209, presso il quale elegge domicilio giusta procura in calce al presente atto (ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si comunicano: fax 02 49465837; PEC:
Email_1
e 2) Signor nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...], cittadino C.F._3
italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Favero (C.F. P. C.F._4
IVA ) del Foro di Milano, con studio in Rho (MI) Via Martinelli n. 55, presso il P.IVA_2
quale elegge domicilio giusta procura in calce al presente atto (ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, si comunicano: fax 02 49465837; PEC: Email_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 20/09/1986 in Lainate (MI)
iscritto al n. 56, Anno 1986, parte II, Serie A, del predetto Comune, adottando il regime della separazione dei beni.
- Dalla loro unione sono nati i figli:
(c.f. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_2 C.F._5
10/05/1990; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
(c.f. ) cittadino italiano, nato a [...] il Persona_1 C.F._6
26/07/1997; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. con richiesta, altresì, di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c personalmente sottoscritto e depositato in data 26.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. ha già provveduto, con il consenso della moglie, a lasciare l'abitazione CP_1
coniugale sito in Comune di Nerviano fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e a trasferirsi in altra sistemazione abitativa.
3. La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale. Pt_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4. Gli arredi dell'abitazione coniugale e ogni altro oggetto in essa contenuto rimangono definitivamente attribuiti alla Signora ad eccezione di quanto già asportato dal Sig. Pt_1
di comune accordo tra i coniugi. CP_1
5. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono e si impegnano ad effettuare le attribuzioni di cui ai seguenti punti.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di essere comproprietarie, ciascuna nella misura di 1/2
pro indiviso, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Comune di Nerviano fraz.
Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e precisamente:
- Porzione di villa bifamiliare disposta su quattro livelli - abitazione al piano terra e primo,
ripostigli al piano secondo e vani di servizio al piano interrato, collegati da scala interna, con annesso giardino di pertinenza. Detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. del Comune
di Nerviano al Fg. 10, Mapp. 693, Sub. 701, Cat. A/7, Cl. 4, Vani 9, R.C.E. Euro 859,90;
- Box uso autorimessa al piano interrato, detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. al Fg.
10, Mapp. 694, Sub. 702, Cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 18 mq, R.C.R. Euro 33,47.
7. Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna ad acquistare, a CP_1 Pt_1
mezzo di regolare atto notarile, la propria quota di proprietà pari al 50% di proprietà
dell'immobile come descritto e censito al precedente punto 6), sito in Comune di Nerviano
(MI) fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 (comprensiva altresì degli elementi d'arredo ivi presenti).
8. A titolo di controprestazione per l'acquisizione, da parte della sig.ra della quota del Pt_1
sig. – pari al 50% del diritto di proprietà dell'unità immobiliare di cui al punto 6) - CP_1
la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. l'importo di €. 160.000,00 Pt_1 CP_1
(centosessantamila/00).
9. Le spese inerenti e/o accessorie al perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare,
descritto nei precedenti punti, saranno sostenute dalla parte acquirente, come per legge.
10. L'atto notarile volto al perfezionamento del trasferimento della quota di proprietà
dell'abitazione coniugale di cui ai pregressi punti - verrà stipulato dai coniugi entro e non oltre otto mesi dal deposito della sentenza di separazione personale.
11. L'impegno alla cessione ed il successivo trasferimento della quota indivisa dell'immobile di cui ai precedenti punti, da parte del signor in favore della signora sono CP_1 Pt_1
ritenuti dai coniugi indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali pertanto, in relazione alle disposizioni patrimoniali di cui sopra, chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa a norma di legge, conformemente all'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
12. La sig.ra si impegna a rimettere la querela sporta avanti la Legione Carabinieri Pt_1
Lombardia, Stazione dei Nerviano, in data 23/10/2024 nei riguardi del sig. Il sig. CP_1
si impegna ad accettare tale remissione. CP_1
13. I coniugi concordano che entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso si impegnano a chiudere i due conti correnti bancari, entrambi cointestati, aperti uno presso la banca
[...]
filiale di Rho e uno presso BNL filiale di Rho, versando l'intero contenuto del primo CP_2
su un nuovo conto intestato alla sola signora presso una banca di Suo gradimento, e Pt_1
l'intero contenuto del conto in essere presso BNL di Rho in un nuovo conto corrente intestato al solo al signor secondo le indicazioni che quest'ultimo fornirà alla moglie, CP_1
riconoscendo così entrambi di aver alimentato da sempre in maniera distinta ed esclusiva i predetti conti con i propri proventi lavorativi e poi pensionistici.
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento. 15. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica e patrimoniale.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Lainate Controparte_1
(MI), il 20.9.1986
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data
da
1) Signora nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], cittadina C.F._1
italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli (C.F.
– P. IVA ) del Foro di Milano, con studio in Rho (MI) C.F._2 P.IVA_1
Corso Europa n. 209, presso il quale elegge domicilio giusta procura in calce al presente atto (ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si comunicano: fax 02 49465837; PEC:
Email_1
e 2) Signor nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...], cittadino C.F._3
italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Favero (C.F. P. C.F._4
IVA ) del Foro di Milano, con studio in Rho (MI) Via Martinelli n. 55, presso il P.IVA_2
quale elegge domicilio giusta procura in calce al presente atto (ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, si comunicano: fax 02 49465837; PEC: Email_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 20/09/1986 in Lainate (MI)
iscritto al n. 56, Anno 1986, parte II, Serie A, del predetto Comune, adottando il regime della separazione dei beni.
- Dalla loro unione sono nati i figli:
(c.f. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_2 C.F._5
10/05/1990; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
(c.f. ) cittadino italiano, nato a [...] il Persona_1 C.F._6
26/07/1997; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. con richiesta, altresì, di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c personalmente sottoscritto e depositato in data 26.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. ha già provveduto, con il consenso della moglie, a lasciare l'abitazione CP_1
coniugale sito in Comune di Nerviano fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e a trasferirsi in altra sistemazione abitativa.
3. La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale. Pt_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4. Gli arredi dell'abitazione coniugale e ogni altro oggetto in essa contenuto rimangono definitivamente attribuiti alla Signora ad eccezione di quanto già asportato dal Sig. Pt_1
di comune accordo tra i coniugi. CP_1
5. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono e si impegnano ad effettuare le attribuzioni di cui ai seguenti punti.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di essere comproprietarie, ciascuna nella misura di 1/2
pro indiviso, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Comune di Nerviano fraz.
Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e precisamente:
- Porzione di villa bifamiliare disposta su quattro livelli - abitazione al piano terra e primo,
ripostigli al piano secondo e vani di servizio al piano interrato, collegati da scala interna, con annesso giardino di pertinenza. Detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. del Comune
di Nerviano al Fg. 10, Mapp. 693, Sub. 701, Cat. A/7, Cl. 4, Vani 9, R.C.E. Euro 859,90;
- Box uso autorimessa al piano interrato, detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. al Fg.
10, Mapp. 694, Sub. 702, Cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 18 mq, R.C.R. Euro 33,47.
7. Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna ad acquistare, a CP_1 Pt_1
mezzo di regolare atto notarile, la propria quota di proprietà pari al 50% di proprietà
dell'immobile come descritto e censito al precedente punto 6), sito in Comune di Nerviano
(MI) fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 (comprensiva altresì degli elementi d'arredo ivi presenti).
8. A titolo di controprestazione per l'acquisizione, da parte della sig.ra della quota del Pt_1
sig. – pari al 50% del diritto di proprietà dell'unità immobiliare di cui al punto 6) - CP_1
la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. l'importo di €. 160.000,00 Pt_1 CP_1
(centosessantamila/00).
9. Le spese inerenti e/o accessorie al perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare,
descritto nei precedenti punti, saranno sostenute dalla parte acquirente, come per legge.
10. L'atto notarile volto al perfezionamento del trasferimento della quota di proprietà
dell'abitazione coniugale di cui ai pregressi punti - verrà stipulato dai coniugi entro e non oltre otto mesi dal deposito della sentenza di separazione personale.
11. L'impegno alla cessione ed il successivo trasferimento della quota indivisa dell'immobile di cui ai precedenti punti, da parte del signor in favore della signora sono CP_1 Pt_1
ritenuti dai coniugi indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali pertanto, in relazione alle disposizioni patrimoniali di cui sopra, chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa a norma di legge, conformemente all'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
12. La sig.ra si impegna a rimettere la querela sporta avanti la Legione Carabinieri Pt_1
Lombardia, Stazione dei Nerviano, in data 23/10/2024 nei riguardi del sig. Il sig. CP_1
si impegna ad accettare tale remissione. CP_1
13. I coniugi concordano che entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso si impegnano a chiudere i due conti correnti bancari, entrambi cointestati, aperti uno presso la banca
[...]
filiale di Rho e uno presso BNL filiale di Rho, versando l'intero contenuto del primo CP_2
su un nuovo conto intestato alla sola signora presso una banca di Suo gradimento, e Pt_1
l'intero contenuto del conto in essere presso BNL di Rho in un nuovo conto corrente intestato al solo al signor secondo le indicazioni che quest'ultimo fornirà alla moglie, CP_1
riconoscendo così entrambi di aver alimentato da sempre in maniera distinta ed esclusiva i predetti conti con i propri proventi lavorativi e poi pensionistici.
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento. 15. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica e patrimoniale.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Lainate Controparte_1
(MI), il 20.9.1986
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG