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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30004/2023 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MORETTI ALESSANDRO;
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_2 C.F._2
FRANCESCO e dell'avv. MORETTI ALESSANDRO;
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CONTENTO ROBERTA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 6 novembre 2024: per gli attori e “Voglia il Tribunale adito, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda degli attori, accertare e dichiarare che la in CP_1
persona del legale rappresentante legale pro-tempore, in relazione alle fuoriuscite d'acqua di cui sopra, ed in presenza della buona fede degli attori stessi, ha omesso di effettuare verifiche e di segnalare i consumi agli attori medesimi;
e, per l'effetto, annullare la fattura di 18.157,33. con vittoria di spese e competenze di lite”; per la convenuta : “Voglia il Tribunale adito, - rigettare le COroparte_2
domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi di causa e condanna degli attori anche ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 23 gennaio 2023, e Parte_1 Parte_2
citavano dinanzi al Tribunale di Livorno la per sentire accertare che il credito di euro CP_1
18.157,33 portato dalla fattura 2022/404592 non era esistente in quanto la fornitrice aveva CP_1
omesso di effettuare la verifica della fuoriuscita di acqua e la segnalazione dei consumi agli attori, che non erano a conoscenza del fatto e che erano in buona fede.
II. Con comparsa depositata in data 5 aprile 2023 si costituiva in giudizio COroparte_2
e chiedeva il rigetto della domanda attrice, deducendo che:
[...]
CO la condotta di , in esecuzione del contratto di fornitura dell'acqua, era stato corretto;
CO
, con la fattura 2022/106469 del 17.2.2022, aveva segnalato agli attori un consumo superiore alla media storica;
il credito di euro 18.157,33, portato dalla fattura 2022/404592, era esistente perché l'acqua era stata effettivamente erogata;
il consumo di acqua era addebitabile alla negligenza degli attori che non avevano chiesto la disattivazione della fornitura idrica, così da evitare le conseguenze derivanti dagli accessi abusivi all'immobile e all'utilizzo abusivo dell'acqua da parte di terzi, accesso che gli stessi attori avevano denunciato con denuncia – querela del 27 agosto 2022; gli attori non avevano fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 40 del Regolamento per il ricalcolo dei consumi per perdite occulte a valle del punto di consegna del contatore (art. 40.3 “l'istanza di riconoscimento della perdita occulta dovrà essere presentata in forma scritta. L'utente dovrà inviare l'idonea documentazione, compresa quella fotografica, comprovante il guasto e l'avvenuta riparazione della perdita”); gli attori non avevano custodito in modo efficiente il contatore in violazione degli artt. 25 (art. 25, 2.
“l'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione” ) e 27 del regolamento (“è dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso” ).
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
Non vi è alcun comportamento scorretto della società fornitrice di acqua ai sensi dell'art. 1375 cc o più precisamente alcun inadempimento contrattuale, che possa dar luogo ad una domanda di risarcimento del danno da parte dell'utente della fornitura idrica ai sensi dell'art. 1218 cc.
Domanda giudiziale neppure avanzata.
CO
, con la fattura 2022/106469 del 17.2.2022, ha segnalato agli attori un consumo superiore di acqua rispetto alla media storica.
La circostanza non è contestata dagli attori.
Con la nota depositata in data 13 ottobre 2023 la difesa degli attori deduceva che non aveva mai
CO ricevuto la lettera dell' del 9 agosto 2022, ma l'avviso sul consumo anomalo era stato già fatto con la citata fattura del 17 febbraio 2022.
Ma vi è di più.
Emerge un manifesto disinteresse degli attori all'adempimento del contratto di fornitura in quanto la fattura 2022/404592 prova che gli attori non avevano neppure pagato le precedenti bollette di euro
256,90 con scadenza al 16 marzo 2022 e al 15 luglio 2022.
E' quindi provato, al contrario, un disinteresse volontario degli attori all'adempimento del contratto di fornitura dell'acqua e tale disinteresse, ovvie ragioni di logica e del principio di non contraddizione, non può ribaltarsi a vantaggio degli stessi attori.
Peraltro, non è in contestazione il corretto funzionamento del contatore.
Non è contestato dagli attori che l'erogazione dell'acqua, quantificata nella fattura 2022/404592, sia CO stata effettivamente eseguita e non vi sono ragioni quindi per accertare l'inesistenza del credito di alla luce del fatto che – in base al noto disposto dell'art. 1372 cc – il contratto ha forza di legge tra le parti e conseguentemente gli attori sono obbligati al pagamento del corrispettivo della fornitura.
e , soccombenti, vengono condannati in solido tra Parte_1 Parte_2 loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di COroparte_2
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La domanda ai sensi dell'art. 96 cpc viene respinta non quanto non risulta provato che gli attori abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
contro , ogni diversa domanda, Parte_2 COroparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda;
condanna e a pagare a titolo di rimborso delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in solido tra loro a la somma di euro COroparte_2
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Livorno, 30 gennaio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30004/2023 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MORETTI ALESSANDRO;
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_2 C.F._2
FRANCESCO e dell'avv. MORETTI ALESSANDRO;
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CONTENTO ROBERTA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 6 novembre 2024: per gli attori e “Voglia il Tribunale adito, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda degli attori, accertare e dichiarare che la in CP_1
persona del legale rappresentante legale pro-tempore, in relazione alle fuoriuscite d'acqua di cui sopra, ed in presenza della buona fede degli attori stessi, ha omesso di effettuare verifiche e di segnalare i consumi agli attori medesimi;
e, per l'effetto, annullare la fattura di 18.157,33. con vittoria di spese e competenze di lite”; per la convenuta : “Voglia il Tribunale adito, - rigettare le COroparte_2
domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi di causa e condanna degli attori anche ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 23 gennaio 2023, e Parte_1 Parte_2
citavano dinanzi al Tribunale di Livorno la per sentire accertare che il credito di euro CP_1
18.157,33 portato dalla fattura 2022/404592 non era esistente in quanto la fornitrice aveva CP_1
omesso di effettuare la verifica della fuoriuscita di acqua e la segnalazione dei consumi agli attori, che non erano a conoscenza del fatto e che erano in buona fede.
II. Con comparsa depositata in data 5 aprile 2023 si costituiva in giudizio COroparte_2
e chiedeva il rigetto della domanda attrice, deducendo che:
[...]
CO la condotta di , in esecuzione del contratto di fornitura dell'acqua, era stato corretto;
CO
, con la fattura 2022/106469 del 17.2.2022, aveva segnalato agli attori un consumo superiore alla media storica;
il credito di euro 18.157,33, portato dalla fattura 2022/404592, era esistente perché l'acqua era stata effettivamente erogata;
il consumo di acqua era addebitabile alla negligenza degli attori che non avevano chiesto la disattivazione della fornitura idrica, così da evitare le conseguenze derivanti dagli accessi abusivi all'immobile e all'utilizzo abusivo dell'acqua da parte di terzi, accesso che gli stessi attori avevano denunciato con denuncia – querela del 27 agosto 2022; gli attori non avevano fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 40 del Regolamento per il ricalcolo dei consumi per perdite occulte a valle del punto di consegna del contatore (art. 40.3 “l'istanza di riconoscimento della perdita occulta dovrà essere presentata in forma scritta. L'utente dovrà inviare l'idonea documentazione, compresa quella fotografica, comprovante il guasto e l'avvenuta riparazione della perdita”); gli attori non avevano custodito in modo efficiente il contatore in violazione degli artt. 25 (art. 25, 2.
“l'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione” ) e 27 del regolamento (“è dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso” ).
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
Non vi è alcun comportamento scorretto della società fornitrice di acqua ai sensi dell'art. 1375 cc o più precisamente alcun inadempimento contrattuale, che possa dar luogo ad una domanda di risarcimento del danno da parte dell'utente della fornitura idrica ai sensi dell'art. 1218 cc.
Domanda giudiziale neppure avanzata.
CO
, con la fattura 2022/106469 del 17.2.2022, ha segnalato agli attori un consumo superiore di acqua rispetto alla media storica.
La circostanza non è contestata dagli attori.
Con la nota depositata in data 13 ottobre 2023 la difesa degli attori deduceva che non aveva mai
CO ricevuto la lettera dell' del 9 agosto 2022, ma l'avviso sul consumo anomalo era stato già fatto con la citata fattura del 17 febbraio 2022.
Ma vi è di più.
Emerge un manifesto disinteresse degli attori all'adempimento del contratto di fornitura in quanto la fattura 2022/404592 prova che gli attori non avevano neppure pagato le precedenti bollette di euro
256,90 con scadenza al 16 marzo 2022 e al 15 luglio 2022.
E' quindi provato, al contrario, un disinteresse volontario degli attori all'adempimento del contratto di fornitura dell'acqua e tale disinteresse, ovvie ragioni di logica e del principio di non contraddizione, non può ribaltarsi a vantaggio degli stessi attori.
Peraltro, non è in contestazione il corretto funzionamento del contatore.
Non è contestato dagli attori che l'erogazione dell'acqua, quantificata nella fattura 2022/404592, sia CO stata effettivamente eseguita e non vi sono ragioni quindi per accertare l'inesistenza del credito di alla luce del fatto che – in base al noto disposto dell'art. 1372 cc – il contratto ha forza di legge tra le parti e conseguentemente gli attori sono obbligati al pagamento del corrispettivo della fornitura.
e , soccombenti, vengono condannati in solido tra Parte_1 Parte_2 loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di COroparte_2
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La domanda ai sensi dell'art. 96 cpc viene respinta non quanto non risulta provato che gli attori abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
contro , ogni diversa domanda, Parte_2 COroparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda;
condanna e a pagare a titolo di rimborso delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in solido tra loro a la somma di euro COroparte_2
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Livorno, 30 gennaio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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