Cass. civ., sez. III, sentenza 22/11/1982, n. 6278
CASS
Sentenza 22 novembre 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il quarto comma dell'articolo unico del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, il quale, dopo avere stabilito la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, dispone che dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, va inteso riferito ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma (ossia ai contratti prorogati fino al 31 gennaio 1974), e non si estende, pertanto, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga, tenuto conto che lo stretto collegamento fra le norme contenute nel citato decreto non consente di ravvisare nel suddetto quarto comma, in difetto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, l'introduzione di un sistema di blocco dei canoni operante oltre il limite temporale della proroga legale. ( Conf 4158/82; ( Conf 3395/82; ( Conf 2881/82).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/11/1982, n. 6278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6278
    Data del deposito : 22 novembre 1982

    Testo completo